Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
Decreto collegiale 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00096/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01626/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2024, proposto da:
BI SA AD, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Graziano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 97/2023 della Corte di Appello di Catanzaro nonché della Sentenza n. 1054/2019 del Tribunale di Cosenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. TU EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenza n. 97/2023, passata in giudicato, la Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cosenza n. 1054/2019, ha riconosciuto alla ricorrente il diritto “ alla progressione retributiva per l’anzianità di servizio maturata nei periodi di lavoro effettivamente prestati alle dipendenze del Miur con contratti a tempo determinato ” e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito “ al pagamento in favore dell’appellante delle relative differenze maturate tra le retribuzioni percepite e quelle dovute in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo ”;
- nonostante la richiesta di esecuzione della pronuncia, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché l’esponente ha proposto l’ actio iudicati , chiedendo l’integrale l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta , nonché la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e stante la mancata integrale esecuzione della pronuncia, nei termini sopra chiariti, il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita comunque accoglimento;
- l’intimato Ministero deve pertanto ottemperare alla sentenza n. 97/2023 secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione, dando seguito ora per allora, anche con eventuali misure di autotutela, al diritto dell’esponente per come accertato dal giudice ordinario;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione -a cura di parte ricorrente- dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, infatti la disposizione di cui all’art. 5 sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
Ritenuto altresì che:
- l’esponente ha chiesto anche la condanna della resistente p.a. al pagamento di una somma, c.d. astreinte , ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere alla parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese, o frazione di mese, e ciò in aggiunta, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
- tale ulteriore importo vada corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a. e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del commissario ad acta , fermo restando il potere in capo alla p.a. di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che quest’ultimo non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8);
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare alla sentenza n. 97/2023 della Corte d’Appello di Catanzaro nel senso di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, o suo delegato, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza;
- determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese o frazione di mese nei termini indicati in parte motiva.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 828,00, oltre agli accessori di legge, da distrarre al difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA TR, Presidente
TU EV, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TU EV | RA TR |
IL SEGRETARIO