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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 72/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Agostino Parisi e Domenico C.F._2
Pace, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati preso il loro studio in Tito
Scalo (PZ) alla Via E. De Nicola n. 40;
- OPPONENTI -
E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Naborre, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via V. Verrastro n. 29;
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.01.2024 e Parte_2 Parte_1 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 23.11.2023 loro notificato da
, con cui questi gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di CP_1
€ 15.522,62, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del Tribunale di
Potenza del 3.02.2015 resa a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n.
R.G.1976/2014, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del sig. in riferimento agli importi contestati nel presente atto, con richiesta di CP_1 rideterminazione del corretto quantum debeatur;
per l'effetto dichiarare la nullità parziale e/o l'inefficacia parziale del precetto opposto”.
Parte opponente sostiene che il precetto è parzialmente nullo per tutte le voci riportate in precetto ad eccezione della sorta capitale e degli interessi, fondando l'opposizione sui seguenti motivi: 1) erronea quantificazione dei compensi dovuti per l'atto di precetto, in quanto il valore della controversia rientra nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 ed il compenso medio previsto dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 è pari ad € 236,00 e non già € 540,00; inoltre, non è legittima la triplicazione del costo dell'atto di precetto in considerazione del fatto che sono stati tre gli atti di precetto notificati, sicché è inesistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo complessivo di € 1.620,00 (€
540,00 x 3) e le relative spese generali al 15%; 2) inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per i compensi degli atti di pignoramento, in quanto la liquidazione degli stessi spetta esclusivamente al G.E. con l'ordinanza di assegnazione dei beni o delle somme, sicché gli importi di € 180,00 ed € 330,00 non sono dovuti;
3) non debenza delle somme precettate per compensi professionali, atteso che l'intimante è soltanto
[...]
e questi non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per dette somme e CP_1
relative spese, stante la dichiarazione di antistatarietà in favore dell'avv. Naborre di cui al titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.04.2024 si è costituito
[...]
, diffusamente contestando le avverse allegazioni, ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
In particolare, ha ritenuto di rettificare esclusivamente la richiesta delle competenze legali del precetto del 23.11.2023 da € 540,00 a € 236,00.
Alla prima udienza cartolare del 27.06.2024, il Giudice ha ritenuto superfluo ai fini del decidere lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria come richiesta dalla parte opposta ed ha ritenuto la causa matura per la decisione, sicché l'ha rinviata per la rimessione in decisione sino all'udienza cartolare del 17.04.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Alla suddetta udienza cartolare la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che le doglianze proposte dalla parte opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dall'ordinanza del
Tribunale di Potenza del 3.02.2015 resa a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. R.G.1976/2014, che ha condannato la società (di cui gli Controparte_2 opponenti erano soci) “al pagamento in favore di della somma di € CP_1
7.000,00, oltre interessi legali al tasso legale e la svalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal 14-06-2013 fino al soddisfo”, nonché “al pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_1
3.029,60, di cui euro 229,60 per esborsi ed euro 2.800,00 per compenso professionale, da attribuire all'avv. Camillo Naborre per dichiarato anticipo” (doc. nella produzione dell'opponente).
La doglianza sub 1, nella parte in cui l'opponente contesta la richiesta della somma di euro 540,00 a titolo di compensi dovuti per l'atto di precetto, anziché di euro 236,00, pari al compenso nella misura media previsto dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento da € 5.200,01 ad € 26.000,00 risulta fondata, atteso che vi è stato un ingiustificato scostamento apprezzabile dai parametri medi fissati dal D.M.
n. 55/2014.
Invero, con la comparsa di costituzione e risposta l'opposto ha espressamente riconosciuto l'errore e rettificato esclusivamente la richiesta delle competenze legali del precetto del 23.11.2023 da € 540,00 a € 236,00.
Pertanto, l'opposto non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di euro 304,00, pari alla differenza tra la somma richiesta a titolo di compenso per l'atto di precetto opposto, pari ad euro 540,00, e la somma pari al compenso nella misura media, che trova applicazione nel caso di specie, di euro 236,00.
La doglianza sub 1) è, altresì, fondata anche nella parte in cui gli opponenti contestano la richiesta dei compensi per la redazione di precedenti atti di precetto.
Al riguardo, si rileva che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. civ., sez. III, sentenza 29 agosto 2013, n. 19876; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023).
Consegue all'applicazione del principio di diritto sopra esposto che l'opposto non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i seguenti importi: euro 23,10 per “spese precetto del 11.3.2016”; euro 540,00 per “competenze precetto del 11.3.2016”, oltre spese generali al 15%; euro 23,10 per “spese precetto 11.12.2015”; euro 540,00 per
“competenze precetto 11.12.2015”, oltre spese generali al 15%.
Ancora, il secondo motivo di opposizione, con cui gli opponenti si dolgono dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per i compensi degli atti di pignoramento eseguiti sulla scorta di precedenti precetti, è fondato.
La giurisprudenza è univoca nel sostenere che “L'articolo 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art. 310 e dell'art. 632 u.c., secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
(Nella specie, le spese del pignoramento negativo erano state dedotte in un precetto successivo)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20836 del 26/09/2006; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
8298 del 12/04/2011; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18676 del 09/06/2022; Cass., 15 dicembre 2003 n. 19184; Cass., 14 aprile 2005 n. 7764; Cass., 9 novembre 2007 n.
23408).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi
e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018;
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3720 del 14/02/2020).
Pertanto, la c.d. autoliquidazione delle spese che possono essere inserite in precetto riguarda le spese relative al titolo esecutivo ed all'attività svolta per l'avvio dell'esecuzione minacciata col precetto, cioè quelle indispensabili per incardinare una determinata procedura esecutiva, non anche tutte quelle relative a diverse procedure esecutive, pur se fondate sul medesimo titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 12/04/2011).
E', dunque, destituito di fondamento l'assunto sostenuto dall'opposto secondo cui sarebbe ammissibile la autoliquidazione delle competenze maturate nel caso di esito negativo della azione esecutiva legittimamente esperita.
In applicazione dei principi espressi dalla sopra citata giurisprudenza, atteso che l'opposto ha dedotto che le precedenti esecuzioni intraprese dal medesimo creditore contro la medesima parte debitrice hanno avuto esito negativo, questi non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i seguenti importi: euro 57,07 per “spese pignoramento mobiliare dell'1.7.2016”; euro 180,00 per “compensi pignoramento mobiliare dell'1.7.2016”, oltre spese generali al 15%; euro 68,31 per “spese pignoramento presso terzi 6.1.16”; euro 330,00 per “compensi pignoramento presso terzi 6.1.16”, oltre spese generali al 15%.
Infine, il terzo motivo di opposizione è fondato.
Il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, ovvero l'ordinanza del
Tribunale di Potenza del 3.02.2015 resa a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. R.G.1976/2014, ha condannato la società (di cui gli opponenti Controparte_2
erano soci) “al pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida CP_1
in complessivi euro 3.029,60, di cui euro 229,60 per esborsi ed euro 2.800,00 per compenso professionale, da attribuire all'avv. Camillo Naborre per dichiarato anticipo”.
L'atto di precetto opposto del 23.11.2023 è stato redatto dall'avv. Camillo Naborre qualificatosi procuratore e domiciliatario di ed ha intimato “di pagare in CP_1 favore dell'istante” e, dunque, di un unico soggetto, le somme ivi indicate, senza che nel corpo del precetto si faccia espresso riferimento alla distrazione delle spese in favore del difensore.
Si rileva che secondo consolidata giurisprudenza “In tema di distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., il provvedimento che dispone la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa instaura, tra quest'ultimo e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca, nei limiti della somma liquidata dal giudice, al rapporto di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Il difensore distrattario mantiene la facoltà sia di rivolgersi al proprio cliente per la parte del credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e già corrisposta dalla parte soccombente, sia di richiedere al cliente l'intera somma dovuta per competenze e spese, nonostante la distrazione disposta.
Tuttavia, qualora il cliente abbia provveduto al pagamento integrale delle competenze al proprio difensore distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per le somme oggetto di distrazione se non dopo aver ottenuto la revoca della distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dimostrando di aver soddisfatto il credito del difensore. Fino all'eventuale revoca della distrazione, il difensore distrattario rimane
l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento per l'importo delle spese e degli onorari. È legittima l'intimazione del precetto richiesta congiuntamente dal cliente e dall'avvocato distrattario, quando quest'ultimo sottoscrive l'atto e nel corpo del precetto si fa espresso riferimento alla distrazione delle spese in suo favore, configurandosi tale modalità come vantaggiosa per gli intimati che evitano le spese di un doppio atto di precetto” (Corte d'appello civile Campobasso sentenza n. 72 del 22 febbraio 2021; cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021).
Consegue ai superiori rilievi e ai principi di diritto sopra esposti che l'opposto
[...]
non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di euro CP_1
3.029,60, di cui euro 229,60 per esborsi ed euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, liquidati nel titolo esecutivo ed attribuiti all'avv. Camillo
Naborre.
Si osserva che i superiori rilievi non comportano sicuramente la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intero atto di precetto opposto, ma solamente la rideterminazione della somma, a cui provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, poiché la natura del giudizio di opposizione a precetto, non impedisce al creditore opposto di eccepire l'efficacia del precetto per il residuo, dovendo il giudice, in caso di accoglimento, pronunciare l'inefficacia parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27032; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo
1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 23.11.2023 nella misura eccedente l'importo di euro 8.301,75 (di cui euro 7.491,15 per sorta capitale ed interessi al 23.11.2023; euro 466,24 per spese esenti;
euro 236,00 per compenso atto di precetto del 23.11.2023; euro 35,40 per spese generali al 15%; euro 10,86 per Cassa
Avvocati al 4%; euro 62,10 per IVA), rideterminato secondo quanto sopra argomentato.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. degli opponenti, stante l'accoglimento dell'opposizione. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, per lo scaglione di valore della controversia (valore fino a euro 26.000,00) nella misura minima, in considerazione della non complessità della stessa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e e, per Parte_3 Parte_4
l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 23.11.2023 notificato da per la parte eccedente l'importo di euro 8.301,75. CP_1
2) Condanna al pagamento in favore degli opponenti e CP_1 Parte_3
della somma di euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre Parte_4
spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, avv. Agostino Parisi e avv. Domenico Pace, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Potenza il 10.06.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 72/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avv.ti Agostino Parisi e Domenico C.F._2
Pace, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati preso il loro studio in Tito
Scalo (PZ) alla Via E. De Nicola n. 40;
- OPPONENTI -
E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Naborre, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla Via V. Verrastro n. 29;
-OPPOSTO-
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9.01.2024 e Parte_2 Parte_1 hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto del 23.11.2023 loro notificato da
, con cui questi gli ha intimato il pagamento della complessiva somma di CP_1
€ 15.522,62, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dall'ordinanza del Tribunale di
Potenza del 3.02.2015 resa a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n.
R.G.1976/2014, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del sig. in riferimento agli importi contestati nel presente atto, con richiesta di CP_1 rideterminazione del corretto quantum debeatur;
per l'effetto dichiarare la nullità parziale e/o l'inefficacia parziale del precetto opposto”.
Parte opponente sostiene che il precetto è parzialmente nullo per tutte le voci riportate in precetto ad eccezione della sorta capitale e degli interessi, fondando l'opposizione sui seguenti motivi: 1) erronea quantificazione dei compensi dovuti per l'atto di precetto, in quanto il valore della controversia rientra nello scaglione tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 ed il compenso medio previsto dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 è pari ad € 236,00 e non già € 540,00; inoltre, non è legittima la triplicazione del costo dell'atto di precetto in considerazione del fatto che sono stati tre gli atti di precetto notificati, sicché è inesistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo complessivo di € 1.620,00 (€
540,00 x 3) e le relative spese generali al 15%; 2) inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per i compensi degli atti di pignoramento, in quanto la liquidazione degli stessi spetta esclusivamente al G.E. con l'ordinanza di assegnazione dei beni o delle somme, sicché gli importi di € 180,00 ed € 330,00 non sono dovuti;
3) non debenza delle somme precettate per compensi professionali, atteso che l'intimante è soltanto
[...]
e questi non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per dette somme e CP_1
relative spese, stante la dichiarazione di antistatarietà in favore dell'avv. Naborre di cui al titolo esecutivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.04.2024 si è costituito
[...]
, diffusamente contestando le avverse allegazioni, ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione, con condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
In particolare, ha ritenuto di rettificare esclusivamente la richiesta delle competenze legali del precetto del 23.11.2023 da € 540,00 a € 236,00.
Alla prima udienza cartolare del 27.06.2024, il Giudice ha ritenuto superfluo ai fini del decidere lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria come richiesta dalla parte opposta ed ha ritenuto la causa matura per la decisione, sicché l'ha rinviata per la rimessione in decisione sino all'udienza cartolare del 17.04.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Alla suddetta udienza cartolare la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che le doglianze proposte dalla parte opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dall'ordinanza del
Tribunale di Potenza del 3.02.2015 resa a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. R.G.1976/2014, che ha condannato la società (di cui gli Controparte_2 opponenti erano soci) “al pagamento in favore di della somma di € CP_1
7.000,00, oltre interessi legali al tasso legale e la svalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo dal 14-06-2013 fino al soddisfo”, nonché “al pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida in complessivi euro CP_1
3.029,60, di cui euro 229,60 per esborsi ed euro 2.800,00 per compenso professionale, da attribuire all'avv. Camillo Naborre per dichiarato anticipo” (doc. nella produzione dell'opponente).
La doglianza sub 1, nella parte in cui l'opponente contesta la richiesta della somma di euro 540,00 a titolo di compensi dovuti per l'atto di precetto, anziché di euro 236,00, pari al compenso nella misura media previsto dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento da € 5.200,01 ad € 26.000,00 risulta fondata, atteso che vi è stato un ingiustificato scostamento apprezzabile dai parametri medi fissati dal D.M.
n. 55/2014.
Invero, con la comparsa di costituzione e risposta l'opposto ha espressamente riconosciuto l'errore e rettificato esclusivamente la richiesta delle competenze legali del precetto del 23.11.2023 da € 540,00 a € 236,00.
Pertanto, l'opposto non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di euro 304,00, pari alla differenza tra la somma richiesta a titolo di compenso per l'atto di precetto opposto, pari ad euro 540,00, e la somma pari al compenso nella misura media, che trova applicazione nel caso di specie, di euro 236,00.
La doglianza sub 1) è, altresì, fondata anche nella parte in cui gli opponenti contestano la richiesta dei compensi per la redazione di precedenti atti di precetto.
Al riguardo, si rileva che costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui “Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero” (Cass. civ., sez. III, sentenza 29 agosto 2013, n. 19876; cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023).
Consegue all'applicazione del principio di diritto sopra esposto che l'opposto non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i seguenti importi: euro 23,10 per “spese precetto del 11.3.2016”; euro 540,00 per “competenze precetto del 11.3.2016”, oltre spese generali al 15%; euro 23,10 per “spese precetto 11.12.2015”; euro 540,00 per
“competenze precetto 11.12.2015”, oltre spese generali al 15%.
Ancora, il secondo motivo di opposizione, con cui gli opponenti si dolgono dell'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per i compensi degli atti di pignoramento eseguiti sulla scorta di precedenti precetti, è fondato.
La giurisprudenza è univoca nel sostenere che “L'articolo 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art. 310 e dell'art. 632 u.c., secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
(Nella specie, le spese del pignoramento negativo erano state dedotte in un precetto successivo)” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20836 del 26/09/2006; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
8298 del 12/04/2011; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18676 del 09/06/2022; Cass., 15 dicembre 2003 n. 19184; Cass., 14 aprile 2005 n. 7764; Cass., 9 novembre 2007 n.
23408).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “Il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi
e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018;
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3720 del 14/02/2020).
Pertanto, la c.d. autoliquidazione delle spese che possono essere inserite in precetto riguarda le spese relative al titolo esecutivo ed all'attività svolta per l'avvio dell'esecuzione minacciata col precetto, cioè quelle indispensabili per incardinare una determinata procedura esecutiva, non anche tutte quelle relative a diverse procedure esecutive, pur se fondate sul medesimo titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8298 del 12/04/2011).
E', dunque, destituito di fondamento l'assunto sostenuto dall'opposto secondo cui sarebbe ammissibile la autoliquidazione delle competenze maturate nel caso di esito negativo della azione esecutiva legittimamente esperita.
In applicazione dei principi espressi dalla sopra citata giurisprudenza, atteso che l'opposto ha dedotto che le precedenti esecuzioni intraprese dal medesimo creditore contro la medesima parte debitrice hanno avuto esito negativo, questi non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per i seguenti importi: euro 57,07 per “spese pignoramento mobiliare dell'1.7.2016”; euro 180,00 per “compensi pignoramento mobiliare dell'1.7.2016”, oltre spese generali al 15%; euro 68,31 per “spese pignoramento presso terzi 6.1.16”; euro 330,00 per “compensi pignoramento presso terzi 6.1.16”, oltre spese generali al 15%.
Infine, il terzo motivo di opposizione è fondato.
Il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, ovvero l'ordinanza del
Tribunale di Potenza del 3.02.2015 resa a definizione del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. R.G.1976/2014, ha condannato la società (di cui gli opponenti Controparte_2
erano soci) “al pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida CP_1
in complessivi euro 3.029,60, di cui euro 229,60 per esborsi ed euro 2.800,00 per compenso professionale, da attribuire all'avv. Camillo Naborre per dichiarato anticipo”.
L'atto di precetto opposto del 23.11.2023 è stato redatto dall'avv. Camillo Naborre qualificatosi procuratore e domiciliatario di ed ha intimato “di pagare in CP_1 favore dell'istante” e, dunque, di un unico soggetto, le somme ivi indicate, senza che nel corpo del precetto si faccia espresso riferimento alla distrazione delle spese in favore del difensore.
Si rileva che secondo consolidata giurisprudenza “In tema di distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., il provvedimento che dispone la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa instaura, tra quest'ultimo e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti, che si affianca, nei limiti della somma liquidata dal giudice, al rapporto di prestazione d'opera professionale tra il cliente vittorioso e il suo procuratore. Il difensore distrattario mantiene la facoltà sia di rivolgersi al proprio cliente per la parte del credito professionale eccedente la somma liquidata dal giudice e già corrisposta dalla parte soccombente, sia di richiedere al cliente l'intera somma dovuta per competenze e spese, nonostante la distrazione disposta.
Tuttavia, qualora il cliente abbia provveduto al pagamento integrale delle competenze al proprio difensore distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per le somme oggetto di distrazione se non dopo aver ottenuto la revoca della distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dimostrando di aver soddisfatto il credito del difensore. Fino all'eventuale revoca della distrazione, il difensore distrattario rimane
l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento per l'importo delle spese e degli onorari. È legittima l'intimazione del precetto richiesta congiuntamente dal cliente e dall'avvocato distrattario, quando quest'ultimo sottoscrive l'atto e nel corpo del precetto si fa espresso riferimento alla distrazione delle spese in suo favore, configurandosi tale modalità come vantaggiosa per gli intimati che evitano le spese di un doppio atto di precetto” (Corte d'appello civile Campobasso sentenza n. 72 del 22 febbraio 2021; cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 27041 del 12/11/2008; Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14082 del 21/05/2021).
Consegue ai superiori rilievi e ai principi di diritto sopra esposti che l'opposto
[...]
non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'importo di euro CP_1
3.029,60, di cui euro 229,60 per esborsi ed euro 2.800,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, liquidati nel titolo esecutivo ed attribuiti all'avv. Camillo
Naborre.
Si osserva che i superiori rilievi non comportano sicuramente la declaratoria di nullità/illegittimità dell'intero atto di precetto opposto, ma solamente la rideterminazione della somma, a cui provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, poiché la natura del giudizio di opposizione a precetto, non impedisce al creditore opposto di eccepire l'efficacia del precetto per il residuo, dovendo il giudice, in caso di accoglimento, pronunciare l'inefficacia parziale del precetto per l'eccedenza della somma intimata rispetto a quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta (cfr. Cass., 19 dicembre 2014, n. 27032; Cassazione Civile, sez. III, 11 marzo
1992, n. 2938; Cassazione Civile, 27 febbraio 2008, n. 5515).
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 23.11.2023 nella misura eccedente l'importo di euro 8.301,75 (di cui euro 7.491,15 per sorta capitale ed interessi al 23.11.2023; euro 466,24 per spese esenti;
euro 236,00 per compenso atto di precetto del 23.11.2023; euro 35,40 per spese generali al 15%; euro 10,86 per Cassa
Avvocati al 4%; euro 62,10 per IVA), rideterminato secondo quanto sopra argomentato.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. degli opponenti, stante l'accoglimento dell'opposizione. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, per lo scaglione di valore della controversia (valore fino a euro 26.000,00) nella misura minima, in considerazione della non complessità della stessa e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e e, per Parte_3 Parte_4
l'effetto, dichiara l'inefficacia parziale dell'atto di precetto del 23.11.2023 notificato da per la parte eccedente l'importo di euro 8.301,75. CP_1
2) Condanna al pagamento in favore degli opponenti e CP_1 Parte_3
della somma di euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre Parte_4
spese generali, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti, avv. Agostino Parisi e avv. Domenico Pace, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Potenza il 10.06.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino