Sentenza breve 3 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 03/10/2022, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/10/2022
N. 01523/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00982/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 982 del 2022, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di genitori dell’alunno-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Piccinno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo Scientifico e Linguistico “Vallone” di Galatina, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione alla classe successiva del Liceo Scientifico e Linguistico “Antonio Vallone” di Galatina e di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto ed, in particolare, del verbale n.-OMISSIS- del Consiglio di Classe della Classe -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to M. Piccinno per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che parte ricorrente si duole della non ammissione dell’alunno alla classe successiva del Liceo scientifico (a seguito dello scrutinio finale dell’a.s. 2021/2022) e deduce all’uopo quanto segue:
- a) come da relazione del medico specialista del 20 dicembre 2021 (doc. 2 ricorso), emergeva nell’alunno la presenza del disturbo specifico della compitazione (disortografia), con conseguente necessità di applicare le misure compensative e dispensative nell’ambito dell’attività scolastica;
- b) tuttavia, a detta di parte ricorrente, solo il 10 marzo 2022 veniva sottoposto dal Liceo ai genitori il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che veniva adottato in pari data (v. doc. 5 ricorso);
- c) alla fine del primo trimestre (v. verbale n. -OMISSIS-, doc. 3 ricorso), l’alunno riportava insufficienze nelle materie di italiano (4), inglese (3), matematica (4), fisica (4), informatica (4), scienze naturali (3) e disegno e storia dell’arte (3), per una media complessiva di 4,91;
- d) nella valutazione intermedia al 24.3.2022 (v. verbale in doc. 4 ricorso), il Consiglio di Classe dichiarava che, a seguito di documentazione pervenuta all’Istituto il 22.12.2021, aveva predisposto il PDP e di averlo attuato;
- e) nel corso di tale valutazione intermedia, le insufficienze si erano ridotte, in quanto risultava in italiano 5, (prima 4), in inglese 3, in matematica 5 (prima 4), in fisica 4, in informatica 5 (prima 4), in scienze 3, in disegno e storia dell’arte 5 (prima 3), per una media complessiva di 5,30;
- f) tuttavia, con verbale n. -OMISSIS- (doc. 1 ricorso), l’alunno non veniva ammesso alla classe successiva;
- g) tale bocciatura sarebbe illegittima, prima di tutto perché la Scuola non sarebbe tempestivamente intervenuta a individuare le difficoltà dello studente, mentre solo grazie alla famiglia queste ultime sono emerse, con la trasmissione della relazione dello specialista a fine dicembre 2021;
- h) gli strumenti previsti nel PDP sono stati utilizzati solo tardivamente o non sono stati usati affatto;
- i) in particolare, per le verifiche di inglese non sono stati forniti i comandi in italiano e non si è fatto ricorso al traduttore digitale o al computer né si sono utilizzati gli strumenti compensativi (come mappe e schemi);
- j) con riferimento all’italiano, non è stato concesso l’utilizzo del computer e sono stati inclusi, nella valutazione, gli errori di ortografia (che invece avrebbero dovuto essere esclusi a fronte della patologia riscontrata);
- k) con riferimento alle altre materie (fisica, scienze e matematica), non sarebbero parimenti stati utilizzati gli strumenti compensativi (mappe, schemi, formulari e computer);
- l) non vi è traccia di prove informatizzate o della riduzione degli esercizi;
- m) non sono stati esplicitati gli obiettivi minimi che l’alunno avrebbe dovuto raggiungere;
- n) non sono stati elaborati criteri omogenei, sicché ogni docente avrebbe valutato l’alunno a proprio modo;
- o) inoltre, il verbale-OMISSIS-è stato aperto alle 10.30 e chiuso alle 11.30, quindi 23 studenti, tra cui il ricorrente (che è l’unico dei non ammessi), sono stati valutati repentinamente;
- p) da ultimo, alla luce del recupero nelle altre materie, la media finale riportata è di 5,73, perciò la bocciatura non risponde a giustizia ed equità.
2) Premesso che si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica (che ha depositato documenti e memoria difensiva il 2 settembre 2022) e che alla camera di consiglio del 27 settembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata.
3) Ritenuto che il ricorso vada respinto per le ragioni che seguono:
- a) dagli atti di causa risulta, in primo luogo, che già con verbale n. -OMISSIS- (quindi dopo solo due mesi dall’inizio dell’a.s.) la Scuola aveva rilevato la situazione problematica dell’alunno (all. 6 deposito erariale del 2 settembre 2022), ritenendo di segnalare, con successiva comunicazione prot. n. -OMISSIS-del 24 novembre 2021 (all. 7 cit. deposito erariale del 2 settembre 2022), la situazione ai genitori, tramite registro elettronico, al quale, com’è ormai fatto notorio, i genitori degli alunni hanno accesso;
- b) al riguardo, non vale la replica di parte ricorrente (contenuta nelle memorie difensive del 23 e 25 settembre 2022), secondo cui tale comunicazione “ non risulta essere mai stata “notificata” ai genitori che, in effetti, ne prendono conoscenza solo oggi ” (pag. 3 cit. memorie), considerato che nessuna “notifica” era necessaria, bastando all’uopo la consultazione del registro elettronico, che era onere dei genitori effettuare onde vigilare, come era loro compito, sull’andamento scolastico del figlio;
- c) ma, anche a prescindere da quanto testé osservato, risulta, come da successivo verbale del 27 aprile 2022 (v. all.1 deposito erariale cit.), che il padre dell’alunno ha ammesso di aver ritardato a consegnare la valutazione medica (peraltro non proveniente da struttura pubblica) – che è stata redatta e consegnata alla Scuola solo a ridosso del Natale 2021 – perché il genitore aveva voluto assecondare la volontà del figlio;
- d) l’elaborazione del PDP, che reca la data del 10 marzo 2022 (v. doc. 5 ricorso), ha quindi scontato un iniziale ritardo nella sua redazione che non può certamente essere imputato alla Scuola, come invece al riguardo adombrato da parte ricorrente;
- e) nel PDP erano previste una serie di misure in favore dell’alunno, ma ciò non toglie che, da parte dello studente, dovesse provenire l’impegno necessario a che le stesse misure previste nel PDP avessero successo;
- f) ebbene, tale impegno non vi è stato, come pacificamente risulta dal verbale finale n. -OMISSIS- (doc.1 ricorso);
- g) da tale verbale, infatti, risulta che l’alunno aveva 3 insufficienze gravi (in inglese, fisica e scienze) e 2 insufficienze lievi (in italiano e matematica) e che l’alunno “ ha evidenziato sin dall’inizio dell’anno scolastico uno scarso e superficiale interesse per l’attività didattica alla quale ha partecipato in modo saltuario e soltanto se sollecitato. A conclusione del trimestre si registravano insufficienze in italiano, inglese, matematica, fisica, informatica, scienze e disegno e storia dell’arte, di cui veniva inviata comunicazione alla famiglia in data 16/12/2021. In data 23/12/2021 la famiglia consegnava alla Scuola la relazione clinica [del medico specialista] riguardo alla diagnosi di DSA. Sulla base di tale certificazione, il consiglio di classe attivava un piano di studio personalizzato al quale i docenti si sono costantemente attenuti mediante l’applicazione di misure compensative e dispensative adeguatamente concordate con [il medico specialista] , anche attraverso ripetuti confronti con il coordinatore della classe (….). Tuttavia un metodo di studio approssimativo e superficiale, la mancanza di stimoli, di interesse, una partecipazione troppo passiva alle lezioni, un non adeguato impegno domestico, non hanno permesso apprezzabili progressi nel profitto, che si sono manifestati nell’esito insufficiente degli interventi di recupero assegnati nel trimestre in inglese, disegno e storia dell’arte e scienze. Nella valutazione dell’interpentamestre risultavano ancora gravi insufficienze in sette materie: italiano, inglese, matematica, fisica, informatica, scienze e disegno e storia dell’arte, di cui veniva data comunicazione alla famiglia il 01/04/22. Visti i risultati insufficienti dell’interpentamestre il consiglio di classe convocava la famiglia per comunicare la grave situazione negli incontri rispettivamente del 27/04/2022 e del 26/05/2022. Vista la mancata frequenza ai box, lo scarso impegno nelle attività di recupero curricolare, le insufficienze anche gravi che permangono in cinque discipline (inglese, fisica, matematica, italiano e scienze) di cui tre caratterizzanti, vista l’inadeguatezza delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’anno scolastico, il consiglio di classe delibera all’unanimità di non ammettere l’allievo alla classe successiva” (v. pag. 5 verbale);
- h) da tale verbale risulta quindi che vi erano, da parte dell’alunno, “ un metodo di studio approssimativo e superficiale, la mancanza di stimoli, di interesse, una partecipazione troppo passiva alle lezioni, un non adeguato impegno domestico” e “ la mancata frequenza ai box, lo scarso impegno nelle attività di recupero curricolare” ;
- i) a fronte di quanto emerge dal suddetto verbale, non si può, in primo luogo, fare carico alla Scuola di una “caccia all’errore” nell’applicazione del PDP;
- j) in secondo luogo, ammesso e non concesso che una qualche mancanza vi sia stata nell’applicazione del PDP, non si può ritenere che, se fosse stato applicato alla lettera il PDP, il rendimento scolastico sarebbe stato migliore (come in definitiva sostiene parte ricorrente), proprio perché, ad avviso di questo Collegio, è mancato, alla base, ogni sostanziale impegno del ragazzo a rendere proficua la sua attività scolastica;
- k) né può dirsi che il giudizio reso non sia stato omogeno, perché la bocciatura è stata decisa all’unanimità;
- l) né inficia il verbale la circostanza che lo stesso è stato aperto alle 10.30 e chiuso alle 11.30, considerato che i docenti dovevano solo tirare le somme di una valutazione che si è protratta per tutto un anno e che l’unico alunno non promosso era proprio il figlio dei ricorrenti, sicché il maggior tempo della riunione è stato ragionevolmente dedicato proprio al suo caso.
4) Ritenuto quindi che il ricorso vada respinto.
5) Ritenuto che le spese di lite, secondo soccombenza, vadano liquidate nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.