Art. 27.
L' art. 44 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La votazione deve proseguire 9 fino alle ore 22".
A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
2) procede alla formazione di un plico nei quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nei giorno successivo;
3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonche' la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni di cui all'art. 12 possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni di cui all'articolo 12 e' consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
"Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: dei compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.
"La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente o di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2) del secondo comma dal presente articolo producono la nullita' delle operazioni elettorali.
"Dopo la firma del verbale l'adunanza e' sciolta immediatamente.
"Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta, la votazione.
"La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".
L' art. 44 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La votazione deve proseguire 9 fino alle ore 22".
A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
2) procede alla formazione di un plico nei quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni gia' compiute ed a quelle da compiere nei giorno successivo;
3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'ufficio nonche' la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni di cui all'art. 12 possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni di cui all'articolo 12 e' consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.
"Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: dei compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.
"La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente o di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2) del secondo comma dal presente articolo producono la nullita' delle operazioni elettorali.
"Dopo la firma del verbale l'adunanza e' sciolta immediatamente.
"Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrita' dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta, la votazione.
"La votazione deve proseguire fino alle ore 14; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".