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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/04/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di conIGlio, in persona dei Magistrati IG.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2718\2024 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss. c.c. promosso congiuntamente da: , nata a [...] Parte_1
(BG) in data 8.08.1996, c.f. e , nato a C.F._1 Parte_2
La Spezia (SP) il 14.04.1995, c.f. , entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Pontremoli (MS), Piazza Italia n. 2, presso e nello studio dell'avv. Jacopo
M. Ferri, il quale li rappresenta e difende giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, promosso congiuntamente dai IG.ri e Parte_1
, ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale con riguardo alla figlia, , nata in [...] in data [...], Persona_1
nel corso della convivenza more uxorio della coppia.
pagina 1 di 3 2. Le parti, in particolare, hanno premesso che: i) hanno avuto una relazione affettiva, senza mai contrarre matrimonio;
ii) attualmente vivono separate, hanno cessato la propria convivenza ed hanno, da tempo, posto fine alla propria relazione;
iii) il Sig.
, a causa di problemi di tossicodipendenza, ha intrapreso un percorso riabilitativo Pt_2
in comunità. Sulla scorta di quanto sopra hanno richiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia nelle modalità di seguito indicate: “1- La figlia minore,
, viene affidata in modo esclusivo alla madre, che eserciterà la responsabilità genitoriale sulla Per_1
medesima. La bambina risiederà con lei in Bagnone (MS) presso l'abitazione di Via Costa Corlaga
n. 13. 2- Il padre potrà far visita alla figlia quando riterrà più opportuno e previo parere degli esperti competenti in base all'andamento del suo percorso di riabilitazione.
3- I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza”.
3. Nel corso dell'udienza del 18.3.2025, fissata per comparizione delle parti dinanzi al
Giudice relatore, il IG. ha dato conto del miglioramento della propria condizione Pt_2
personale legata ai problemi di tossicodipendenza e rappresentato di aver reperito, nelle more, impiego lavorativo in Parma. La IG.ra , dal canto suo, ha evidenziato Parte_1
di essere supportata dal proprio nucleo familiare nella gestione della figlia, e di avere piena capacità lavorativa, compatibilmente con le eIGenze legate all'accudimento di
Il procuratore ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al Per_1
ricorso, domandandone l'integrazione: “con l'espresso impegno da parte del IG. a Pt_2
corrispondere alla IG.ra a titolo di mantenimento della minore, € 300,00 mensili, Parte_1
rivalutabili in accordo agli indici Istat, oltre a concorrere alle spese straordinarie in accordo alle vigenti linee guida del CNF nella misura del 50%. L'assegno unico e\o altro beneficio equipollente in favore della minore sarà percepito nella misura del 100% da parte della IG.ra . All'esito la Parte_1
causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis e ss.
pagina 2 di 3 c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse della minore, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle eIGenze della stessa. Tanto, anche per ciò che attiene l'affidamento esclusivo di alla madre, rispetto a cui i Per_1
genitori concordano, considerate le vicissitudini personali del IG. , seppure in via Pt_2
di superamento.
5. A fronte della proposizione di ricorso su domanda congiunta le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
1) dispone l'affidamento esclusivo, ex art. 337 quater c.c., di in Persona_1
favore della madre, , ed il collocamento della minore Parte_1
presso di lei, regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità all'accordo delle parti, nei termini di cui al ricorso introduttivo, così come integrati all'udienza del 18.3.2025;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, nella camera di conIGlio dell'8.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di conIGlio, in persona dei Magistrati IG.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2718\2024 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss. c.c. promosso congiuntamente da: , nata a [...] Parte_1
(BG) in data 8.08.1996, c.f. e , nato a C.F._1 Parte_2
La Spezia (SP) il 14.04.1995, c.f. , entrambi elettivamente C.F._2
domiciliati in Pontremoli (MS), Piazza Italia n. 2, presso e nello studio dell'avv. Jacopo
M. Ferri, il quale li rappresenta e difende giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, promosso congiuntamente dai IG.ri e Parte_1
, ha ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_2
genitoriale con riguardo alla figlia, , nata in [...] in data [...], Persona_1
nel corso della convivenza more uxorio della coppia.
pagina 1 di 3 2. Le parti, in particolare, hanno premesso che: i) hanno avuto una relazione affettiva, senza mai contrarre matrimonio;
ii) attualmente vivono separate, hanno cessato la propria convivenza ed hanno, da tempo, posto fine alla propria relazione;
iii) il Sig.
, a causa di problemi di tossicodipendenza, ha intrapreso un percorso riabilitativo Pt_2
in comunità. Sulla scorta di quanto sopra hanno richiesto al Tribunale di disciplinare i rapporti tra i genitori e la figlia nelle modalità di seguito indicate: “1- La figlia minore,
, viene affidata in modo esclusivo alla madre, che eserciterà la responsabilità genitoriale sulla Per_1
medesima. La bambina risiederà con lei in Bagnone (MS) presso l'abitazione di Via Costa Corlaga
n. 13. 2- Il padre potrà far visita alla figlia quando riterrà più opportuno e previo parere degli esperti competenti in base all'andamento del suo percorso di riabilitazione.
3- I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza”.
3. Nel corso dell'udienza del 18.3.2025, fissata per comparizione delle parti dinanzi al
Giudice relatore, il IG. ha dato conto del miglioramento della propria condizione Pt_2
personale legata ai problemi di tossicodipendenza e rappresentato di aver reperito, nelle more, impiego lavorativo in Parma. La IG.ra , dal canto suo, ha evidenziato Parte_1
di essere supportata dal proprio nucleo familiare nella gestione della figlia, e di avere piena capacità lavorativa, compatibilmente con le eIGenze legate all'accudimento di
Il procuratore ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni di cui al Per_1
ricorso, domandandone l'integrazione: “con l'espresso impegno da parte del IG. a Pt_2
corrispondere alla IG.ra a titolo di mantenimento della minore, € 300,00 mensili, Parte_1
rivalutabili in accordo agli indici Istat, oltre a concorrere alle spese straordinarie in accordo alle vigenti linee guida del CNF nella misura del 50%. L'assegno unico e\o altro beneficio equipollente in favore della minore sarà percepito nella misura del 100% da parte della IG.ra . All'esito la Parte_1
causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis e ss.
pagina 2 di 3 c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse della minore, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, dell'età e delle eIGenze della stessa. Tanto, anche per ciò che attiene l'affidamento esclusivo di alla madre, rispetto a cui i Per_1
genitori concordano, considerate le vicissitudini personali del IG. , seppure in via Pt_2
di superamento.
5. A fronte della proposizione di ricorso su domanda congiunta le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
1) dispone l'affidamento esclusivo, ex art. 337 quater c.c., di in Persona_1
favore della madre, , ed il collocamento della minore Parte_1
presso di lei, regolamentando l'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità all'accordo delle parti, nei termini di cui al ricorso introduttivo, così come integrati all'udienza del 18.3.2025;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Massa, nella camera di conIGlio dell'8.4.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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