Articolo 3 della Legge 23 luglio 1980, n. 376
Articolo 2
Versione
15 agosto 1980
Art. 3.
All'onere di lire 8 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, relativo allo anno finanziario 1980.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 agosto 1980