Ordinanza cautelare 9 giugno 2022
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 08/07/2025, n. 5129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5129 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02637/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2637 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Mancini e Luigi Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Lorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza di demolizione n. 8 del 16.3.2022 emessa dal Comune di Casal di Principe – settore edilizia ed urbanistica, avente ad oggetto la rimozione di tutte le opere abusive consistenti nella demolizione dell'intero fabbricato realizzato, due tettoie in lamiera addossate al perimetro ovest e sud ovest del lotto e del muro di cinta, tutte realizzate sul lotto di terreno al foglio -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o comunque dipendente, per quanto di ragione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. La ricorrente ha proposto ricorso contro il Comune di Casal di Principe, in persona del Sindaco in carica, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza di demolizione n. 8 del 16.3.2022 emessa dal Comune di Casal di Principe – settore edilizia ed urbanistica- avente ad oggetto la rimozione di tutte le opere abusive consistenti nella demolizione dell’intero fabbricato realizzato, due tettoie in lamiera addossate al perimetro ovest e sud ovest del lotto e del muro di cinta, tutte realizzate sul lotto di terreno al foglio -OMISSIS- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o comunque dipendente dal quale potesse derivare pregiudizio agli interessi del ricorrente deducendo che le disposizioni urbanistiche ed edilizie relative alle zone agricole dovrebbero contemplare anche le finalità abitative del proprietario del fondo.
2. Nel costituirsi il resistente Comune ha chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
3. Con memoria del 17.4.2025 la difesa della parte resistente ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della ordinanza di ingiunzione ex art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
4. Occorre preliminarmente scrutinare l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale.
4.1. L’eccezione è infondata.
4.2. L’omessa impugnazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 come disposta dall’amministrazione resistente, con provvedimento 49597 del 11.10.2022, per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 8/2022, non incide sull’interesse originario della parte ricorrente a dolersi dei denunciati vizi da cui sarebbe affetta l’ordinanza di demolizione n. 8 del 16.3.2022. Trattasi, infatti, di provvedimenti autonomi cui sono collegati distinti interessi.
5. Con l’unico motivo del ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione L. R. Campania 14/1982, degli artt. 11, 31 e 36 DPR n. 380/2001, artt. 28 e 29 N.T.A. del PRG del Comune di Casal di Principe con relativa tabella riepilogativa. Eccesso di potere rilevabile attraverso le figure sintomatiche della manifesta sproporzione delle misure adottate, irragionevolezza, illogicità .”, la parte ricorrente ha denunciato che, ricadendo il lotto in zona E1 (Zona agricola di salvaguardia urbana) del Piano Regolatore Generale del Comune di Casal di Principe, il provvedimento sarebbe illegittimo per avere compresso le facoltà di edificare che attribuirebbero al proprietario del fondo la facoltà di edificare anche per utilizzazioni abitative come ricavabile per le costruzioni in zona agricola sia dalla legge regionale della Campania 20 marzo 1982, n. 14 sia dalle N.T.A. dello strumento urbanistico; che, comunque, la ricorrente avrebbe i titoli per ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
5.1. L’unico motivo proposto è infondato.
5.2. Nel punto 1.8. Zone agricole degli “ Indirizzi e direttive per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ” di cui Legge Regionale 20 marzo 1982, n. 14 è stabilito che “ Gli strumenti urbanistici generali dovranno individuare le destinazioni colturali in atto per tutelare le aree agricole particolarmente produttive, evitando che esse siano utilizzate a fini edilizi ” e che “ Nelle zone agricole la concessione ad edificare per le residenze può essere rilasciata per la conduzione del fondo esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonchè agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nell' esecuzione delle opere e considerati imprenditori agricoli titolo principale ai sensi dell' art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ”.
5.3. L'impugnata ordinanza di demolizione n. 8 del 16.03.2022 riguarda i manufatti abusivi insistenti sul terreno di proprietà, localizzato nel territorio comunale di Casal di Principe (CE) identificato al NCEU al foglio -OMISSIS-, specificati come di seguito: 1) fabbricato in cemento armato costituito da due piani fuori terra (piano terra + primo piano) oltre al piano interrato, cat. A/2 cl. 4 vani 7 sup. catastale mq 215 escluse aree scoperte mq 192, RC € 524,20, per una volumetria complessiva di circa 500 mc f.t.; 2) muro di cinta in cemento armato a delimitazione del lotto di terreno; 3) due tettoie in lamiera addossate al perimetro ovest e sud ovest del lotto.
5.4. Dalla documentazione versata in atti risulta, pertanto, che gli abusi – come sopra descritti- sono stati accertati e descritti negli atti dei tecnici comunali e degli agenti della polizia municipale e che, conseguentemente, le opere realizzate non risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, in specie, per i manufatti realizzati nelle zone agricole, atteso poi che la ricorrente risulta svolgere la professione di insegnante e non di imprenditore agricolo (all.ti 7 e 7bis della parte resistente).
5.4.1. Parimenti la ricorrente non ha provato di avere depositato alcuna istanza ex art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
6. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che quantifica in € 1.500,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Maria Grazia D'Alterio, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Maria Grazia D'Alterio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.