Articolo 1251 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1250Articolo 1252
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9 ottobre 2010
Art. 1251. Grado massimo 1. L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria ha luogo fino al grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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