Decreto cautelare 1 marzo 2017
Ordinanza collegiale 4 maggio 2017
Decreto cautelare 10 maggio 2017
Ordinanza cautelare 18 maggio 2017
Sentenza 16 ottobre 2018
Parere definitivo 7 settembre 2020
Accoglimento
Sentenza 10 dicembre 2020
Parere definitivo 31 gennaio 2022
Rigetto
Sentenza 1 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 27 ottobre 2022
Parere interlocutorio 23 maggio 2023
Ordinanza collegiale 6 giugno 2023
Ordinanza collegiale 14 settembre 2023
Accoglimento
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 10/12/2020, n. 7851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7851 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/12/2020
N. 07851/2020REG.PROV.COLL.
N. 01194/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1194 del 2019, proposto da
RA TA, IO TT, ON MM, RM BO, SA RE, AN BO, RE UC, AB AN, RI IA CA, SAN IL, IN LI, OR RI, UC NA, RI ST, SE RE, RA RE, ON RA, PP D'AV, RA Di OV, IN ES, RA ZI, CA LL, ND AL, BE OF, SAria DO, RI IN OR, RI SA RI, RInna OS, ND LO, SA OS, RIngela IN, MO LI, RA NA, OV UN, CO EL, ANlisa PI, CO ET, RM EM, ND IV, SE NF, AN ET, RI IG, RA AT, AN IN, EN BU, RA IC, KA UC, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;
IA OS, MO GI, rappresentati e difesi dagli avvocati MI Bonetti, Santi Delia, Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AO AM, NT BA, RIngela LE, IM CA, RIrosaria ER, AO PO, AR UC, RIrosaria D'AM, SA Di RO, AR LC, EL ES, IL FO, ANlisa AN, AN IA NE, LI OL, RIteresa TA, EL OD, EL LA, RI IA, BA AN, SA AR, ANlisa IE, SE DA, SE RI, LI AL, RI TT AL, IAstella CC, IZ RC, SA UC, IC GN, AN RB, MI EN, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18, rappresentati e difesi dagli avvocati MI Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa”, Università della Calabria, Università di Roma Tre in Collaborazione con L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Università Europea di Roma, Università di Genova, Università di Bergamo, Università degli Studi di Milano “Bicocca”, Università degli Studi di Macerata, Università Aldo Moro di Bari, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Trento, Università della Valle D'Aosta, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi dell'Aquila, Università degli Studi di Salerno, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Udine, Libera Università Ss. RI NT (Lumsa), Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Enna “Kore”, Università degli Studi Internazionali di Roma – Unint, Università del “Foro Italico” di Roma, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi della Basilicata - Potenza, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Università del Salento non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 10010/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 il Cons. OV Orsini e uditi per le parti gli avvocati Guido Marone e MI Bonetti in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020 e dell'art.25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti, in possesso di titolo di studio utile all’accesso alle diverse classi concorsuali, insegnano nelle scuole statali con incarichi a tempo determinato conferiti ai sensi del decreto ministeriale n. 131 del 2007 essendo stati nominati negli anni quali supplenti su posti previsti nell’organico.
Con il ricorso di primo grado hanno impugnato, previa sospensiva, il decreto ministeriale n. 948 del 1 dicembre 2016, concernente la disciplina per l’attuazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno, nella parte in cui dispone che l’ammissione alle prove di accesso e ai relativi corsi è riservata ai candidati in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno. Con i motivi aggiunti depositati in data 28 aprile 2017 hanno impugnato i bandi e gli avvisi pubblicati dagli atenei autorizzati all’attivazione dei percorsi in esame che recepiscono la disciplina dettata dal decreto ministeriale n. 948 in ordine ai requisiti di ammissione.
2. Con l’ordinanza del 26 giugno 2017, questa sezione, riformando l’ordinanza di rigetto del Tar, ha accolto la domanda cautelare disponendo l’ammissione con riserva delle odierni appellanti ai corsi di specializzazione.
3. Il Tar, successivamente, con la sentenza appellata indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso ritenendo che la specializzazione per i posti di sostegno è configurata dalla legge n. 244 del 2008 e dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 come il conseguimento di una professionalità ulteriore rispetto a quella già acquisita attraverso il percorso di abilitazione ordinario, per cui “il titolo superiore di specializzazione presuppone e non può prescindere da quello inferiore”.
4. L’appello rileva l’erroneità della sentenza di primo grado deducendo i seguenti motivi di gravame: 1) carenza assoluta di motivazione - violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 74, 88 cpa - violazione e falsa applicazione degli articoli 112 c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’articolo 111 della Costituzione - violazione e falsa applicazione dell’articolo 34, comma 5 cpa - omessa motivazione su punti decisivi della controversia- contraddittorietà - illogicità; 2) motivazione perplessa ed incongrua - infondatezza ed illegittimità; 3) motivazioni incongrue.
5. Nell’udienza dell’11 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L’appello è fondato.
6.1. Con il primo motivo l’appello lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto dell’eccezione, sollevata in occasione del passaggio in decisione della causa, relativa al fatto che gli appellanti hanno, per effetto della decisione cautelare, frequentato le attività didattiche e di formazione e superato gli esami finali conseguendo il titolo di specializzazione per il sostegno. Ciò avrebbe dovuto indurre all’applicazione del principio di assorbimento sancito dall’articolo 4, comma 2 bis del decreto legge n.115 del 2005, come convertito dalla legge n. 168 del 2005 e a dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Viene anche precisato che a seguito dell’acquisizione del titolo di specializzazione gli appellanti sono stati inseriti nelle relative graduatorie di Istituto e successivamente hanno ottenuto il conferimento di incarichi di docenza nel sostegno didattico con contratti privi di qualsiasi condizione risolutiva. Non si perseguirebbe quindi l’interesse pubblico annullando il diploma di specializzazione, anche considerando che l’articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 59 del 2017 come modificato dalla legge n. 145 del 2018 ha previsto l’ammissione al tirocinio di sostegno anche ai docenti privi di abilitazione all’insegnamento purché in possesso del titolo di studio e di 24 CFU.
6.2. L’articolo 4, comma 2 bis della legge n.168 del 2005 dispone che: “Conseguono ad ogni effetto l’abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso di titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove di esame scritte ed orali prevista dal bando, anche se l’ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”. La Corte Costituzionale con la sentenza n.108 del 2009 ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità di tale norma precisando che essa non prevede una sanatoria, ma disciplina il caso in cui un candidato sia stato ammesso con riserva ad una prova d’esame per effetto di un provvedimento cautelare e l’abbia poi superata; la norma quindi mira a proteggere l’affidamento del privato e l’interesse generale alla certezza dei tempi di accertamento dell’idoneità dei candidati.
La giurisprudenza della sezione ha peraltro riconosciuto alla norma un valore generale, limitatamente alle procedure concernenti il conseguimento di una abilitazione o di un titolo, ritenendola applicabile anche per i corsi universitari (sentenza n. 2155 del 2019) e per i percorsi abilitanti speciali (sentenza n. 6 del 2016); con la sentenza n. 8601 del 2019 la sezione si è pronunciata nello stesso senso anche con riferimento ai corsi di abilitazione per il sostegno.
6.3. Avendo gli appellanti, a seguito dell’ammissione con riserva, ottenuto l’abilitazione e successivamente l’iscrizione alle graduatorie, la fattispecie è senz’altro inquadrabile nella previsione di cui alla suddetta disposizione. Il motivo deve quindi essere accolto.
Sono conseguentemente assorbite le restanti censure.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
RE Pannone, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere
OV Orsini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV Orsini | Sergio Santoro |
IL SEGRETARIO