Articolo 153 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 152Articolo 154
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 153.
(Dispositivi retroriflettenti integrativi
dei segnali orizzontali)
1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.
2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)) ((3.)) I dispositivi non devono sporgere piu' di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. ((La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva.)) ((4.)) Le caratteristiche ((dimensionali,)) fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonche' i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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