Versione
1 gennaio 1993
1 gennaio 1993
>
Versione
19 dicembre 1996
19 dicembre 1996
Art. 153.
(Dispositivi retroriflettenti integrativi
dei segnali orizzontali)
1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.
2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)) ((3.)) I dispositivi non devono sporgere piu' di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. ((La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva.)) ((4.)) Le caratteristiche ((dimensionali,)) fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonche' i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(Dispositivi retroriflettenti integrativi
dei segnali orizzontali)
1. I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.
2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610)) ((3.)) I dispositivi non devono sporgere piu' di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. ((La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva.)) ((4.)) Le caratteristiche ((dimensionali,)) fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonche' i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Commentari • 2
- 1. Coordinamento normativohttps://www.brocardi.it/ · 57.7927
[…] Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 6,75 milioni di euro per l'anno 2025 e in 3,95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa(2). 16. […]
Leggi di più…