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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 156/2024 promossa da:
Parte_1
con l'avv. Isetta Barsanti Mauceri appellante contro
Controparte_1
con l'Avvocatura dello Stato appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
28.9.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 gennaio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
In fatto, le seguenti circostanze come emergente dagli atti:
docente di scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato Parte_1 per l'insegnamento di matematica e fisica presso l'ITT Marco Polo di Firenze nonché politicamente impegnato per essere stato eletto nel Consiglio del Quartiere 4 per il gruppo
[...]
, aveva ricevuto una contestazione di addebito disciplinare del 3.11.2022, in cui Controparte_2
gli si contestava di avere pubblicato nel mese di ottobre 2022, sulla propria bacheca Facebook, un post pubblico contenente l'espressione blasfema “ ma Controparte_1 porcoddio”, offensiva del sentimento religioso e, in quanto riferita espressamente al , in CP_1
palese grave contrasto con le funzioni proprie dello status di docente nonché in violazione dei
1 doveri ed obblighi di correttezza nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza come previsti dal DPR n. 62/2013. Nella contestazione si affermava altresì che il procedimento veniva avviato sulla base delle notizie apprese dai mezzi di informazione in data 28.10.2022 (Secolo d'Italia; La
Nazione; Il Il Tirreno), la cui documentazione era stata acquisita dall'Ufficio al CP_3
fascicolo. La condotta tenuta integrava la fattispecie disciplinare prevista dall'art 494, comma 1, lett. a) del D.l.vo n. 297/1994, in quanto atto non conforme alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione di docente, a cui corrispondeva la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese, di cui all'art. 492, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo (così, complessivamente, la contestazione).
I fatti in questione erano stati conosciuti dall'Amministrazione in quanto portati a conoscenza della stampa da esponenti del Consiglio regionale e comunale di opinione politica opposta a quella del docente
-all'esito della procedura veniva applicata nei confronti dello la sanzione della sospensione Pt_1 dall'insegnamento e dalla retribuzione per giorni otto
-il docente aveva quindi adito il Tribunale di Firenze, chiedendo l'annullamento della sanzione, la cancellazione della sanzione dal proprio fascicolo, la trasmissione alla RTS di Firenze ai fini della retribuzione nonché il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Firenze respingeva le domande di cui al ricorso, condannando il docente soccombente alla rifusione delle spese (del giudizio cautelare e di merito) nei confronti del per € 4.243,20, oltre accessori. CP_1
Il primo giudice riteneva infondate le censure di carattere formale sollevate dal ricorrente: la sanzione era stata applicata dopo avere valutato le giustificazioni che non erano state accolte sul presupposto che, sulla base delle stesse, i fatti dovevano considerarsi provati e veritieri;
la specificità della contestazione non richiedeva inoltre che il datore di lavoro dovesse indicare le norme violate: comunque il Ministero aveva delineato la valenza disciplinare della condotta utilizzando specifiche espressioni e richiamando anche norme di legge.
Quanto alla doglianze di natura sostanziale, sul fatto che la condotta tenuta sarebbe stata una mera manifestazione del suo convincimento politico, il Tribunale affermava che si trattava di condotta posta in essere ex artt. 3 e 12 del DPR n. 62/2013, ossia di una dichiarazione pubblica riferita all'Amministrazione di appartenenza e per essere stata fatta su facebook. Non rilevava lo schieramento politico e il fatto che fosse stata tenuta al di fuori del contesto lavorativo, essendo lui un docente con funzioni educative e quindi anche le condotte tenute al di fuori dell'ambito di lavoro erano rilevanti proprio in ragione della medesima funzione. Inoltre, lo strumento utilizzato aveva potere diffusivo elevato, facilmente visibile e accessibile agli studenti. Quanto al diritto alla
2 manifestazione del proprio pensiero (art 21 Cost.) doveva tenersi in conto del criterio della continenza che non poteva legittimare l'adozione di espressioni verbali non solo offensive e blasfeme, ma anche lesive dell'immagine e degli interessi del datore di lavoro. Quanto alla proporzionalità della sanzione, la normativa prevedeva un limite massimo sino ad un mese, ragione per cui la sanzione adottata, limitata ad otto giorni, doveva ritenersi proporzionata al fatto.
La sentenza viene impugnata dal docente che reitera le conclusioni di cui al primo grado di giudizio
(senza la richiesta risarcitoria), deducendo i seguenti motivi:
1) l'espressione utilizzata dal docente costituiva manifestazione di un pensiero politico in democrazia, effettuata su un profilo facebook privato (a cui accedevano soltanto coloro che avevano avuto un permesso), in un contesto estraneo alla funzione di docente. Infatti, si era trattato di una manifestazione di sdegno nell'ambito di un dibattito politico nei confronti del cambio di denominazione del effettuato dal nuovo governo, ideologicamente lontano dalle idee CP_1 politiche dell'appellante, portate avanti in forza del mandato ricevuto quale Consigliere di
Quartiere
2) sussistevano violazioni degli artt 55 bis-55 novies del D.l.vo n. 165/2001: in particolare, l'art 55 bis, comma 4, andava letto con riferimento ai principi costituzionali (art 24 Cost) e alla normativa comunitaria (art 41 Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 7.12.2001, sul diritto di ogni cittadino ad essere ascoltati prima della adozione di un provvedimento pregiudizievole nei suoi confronti).
Poiché il docente doveva poter fare valere le proprie ragioni nel procedimento disciplinare, il provvedimento sanzionatorio doveva essere adeguatamente motivato sulle ragioni per cui non erano state accolte le sue giustificazioni: il , sul punto non aveva argomentato alcunché, CP_1
limitandosi ad utilizzare formule di mero stile (“ritenuto di non potere accogliere le argomentazioni
a difesa”); mentre, sarebbe stato necessario che fossero argomentate le ragioni della rilevanza disciplinare di un comportamento tenuto al di fuori della scuola, in uno spazio social riservato
3) non era stato valutato l'elemento soggettivo della condotta: non vi era stata una volontà offensiva del Ministero (per non essere stata l'espressione rivolta allo stesso), bensì si era trattato di una contestazione di natura politica. L'espressione blasfema era riconducibile al linguaggio popolare fiorentino e comunque era stata pronunciata quando lo stesso non era in servizio né sussisteva alcuna norma del DPR n. 62/2013 che affermasse l'astensione dalla manifestazione delle proprie opinioni. Nella specie, la disposizione normativa applicabile non era quella di cui all'art 3, comma 3 di tale DPR (comportamenti che possono nuocere all'immagine della P.A), ma quella dell'art 12, comma 2, del medesimo DPR (il dipendente si deve astenere da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della P.A) e, nella specie, la dichiarazione rilasciata non era rivolta all'Amministrazione. La continenza formale della dichiarazione di manifestazione del proprio
3 pensiero andava poi valutata in concreto alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità.
Nell'ipotesi in cui si fosse ritenuta la sanzione conforme al DPR n. 62/2013, attuativo del comma 1 dell'art 54 D.lvo n. 165/2001, si doveva ritenere detta normativa in violazione dei principi di legittimità costituzionale (art 21 Cost), nella parte in cui non prevedeva la garanzia dei diritti costituzionali nella disciplina regolamentare
4) il Tribunale non aveva poi valutato la proporzionalità della sanzione alla luce delle prospettate conseguenze dannose, sotto i profili soggettivo e oggettivo, considerato che egli era una professore stimato in ambito scolastico dal personale e dagli allievi e non aveva mai riportato alcun provvedimento sanzionatorio
5) nessuna valutazione era poi stata effettuata in merito al danno subito, sottoforma di mancata retribuzione, interruzione della carta docenti, impossibilità a partecipare alle Commissioni per gli esami di maturità 2023; interruzione della carriera e impossibilità di partecipare al concorso per
DSGA.
Si è costituito il , contestando tutto quanto dedotto Controparte_1 dall'appellante, con particolare riferimento al fatto che, seppure si era trattato di un facebook privato, vi era comunque una cerchia di persone che potevano accedere ai messaggi;
che la contestazione era stata sufficientemente specifica e che la sanzione applicata era adeguata alla condotta tenuta, con rigetto anche della domanda risarcitoria.
*******
MOTIVI DI APPELLO SUB 1 e 3
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente.
Una delle questioni all'esame della Corte consiste nel verificare la natura dello strumento social attraverso il quale il docente aveva esternato il suo pensiero e, riguardo al quale, aveva affermato trattarsi di una chat privata a cui avevano acceso solo coloro che avevano avuto il premesso.
Recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12142/2024), in tema di licenziamento per giusta causa ha affermato la legittimità del recesso nel caso di “……… diffusione su "facebook" di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone" (così Cass. 27/04/2018, n. 10280, ove è precisato, in motivazione, che, in tal caso, "il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione", venendosi a determinare "la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica"; cfr. , altresì, Cass. 26/05/2023, n.
14836, ove è affermato che "la potenzialità offensiva della propalazione di notizie o di
4 dichiarazioni proprio a mezzo dei cd. social in generale, e di Facebook in particolare, sia più volte stata affermata dalla giurisprudenza sia civile che penale di questa Corte, che ha posto in rilievo
l'idoneità del messaggio, una volta immesso sul web, anche su un social ad accesso circoscritto, di sfuggire al controllo del suo autore per essere veicolato e rimbalzato verso un pubblico indeterminato, tanto che l'immissione di un "post" di contenuto denigratorio è stato ritenuto più volte idoneo ad integrare gli estremi della diffamazione");
La medesima Corte ha poi sottolineato che il caso dalla stessa esaminato era diverso da altra vicenda, peculiare e non sovrapponibile “…..esaminata da Cass. 10/09/2018, n. 21965 (ove è statuito che "i messaggi scambiati in una "chat" privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti
e delle notizie ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse"), concernente un messaggio pubblicato su un gruppo "Facebook" di un determinato sindacato, e, pertanto, nell'ambito di una "chat" chiusa o privata, in relazione alla quale era stata specificamente accertata la volontà dei partecipanti, in numero necessariamente esiguo, di non diffusione all'esterno delle conversazioni ivi svolte….”.
Pertanto, secondo la più recente giurisprudenza è lo stesso mezzo utilizzato (Facebook) ad avere di per sé solo l'idoneità, anche se ad accesso circoscritto, a veicolare la comunicazione verso un pubblico indeterminato;
diversamente, se la comunicazione avviene tra un numero esiguo di partecipanti (chat privata), la stessa è equiparata ad una qualsiasi corrispondenza caratterizzata da inviolabilità.
Nel caso di specie, dal post Facebook emerge che lo stesso era stato inviato ad altri 78 soggetti, quindi ad un numero già di per sé elevato, a nulla rilevando che sul post fosse indicato che il docente aveva limitato chi poteva effettuare commenti, non comprendendosi né essendo emerso l'oggetto di tale limitazione (ossia quale sarebbe stato l'esiguo numero di soggetti destinatari); peraltro, secondo la citata giurisprudenza, il mezzo social in questione potrebbe comunque sfuggire al controllo dell'autore dei messaggi con loro veicolazione ad un numero indeterminato di soggetti.
L'appellante lamenta altresì che comunque la condotta era stata tenuta al di fuori dell'esercizio della funzione di docente, avendo egli una carica nell'ambito del Consiglio di Quartiere e quindi nello svolgimento di funzioni di natura politica;
rilevando altresì il suo diritto costituzionalmente protetto ad esprimere liberamente il suo pensiero.
5 L'art 494 del D.l.vo n. 297/1994, ha previsto che “la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti “non conformi” alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio…”.
Tale norma, nel sancire appunto la “non conformità” di condotte “alle responsabilità e agli obblighi del docente,…” consente di dare rilevanza a condotte anche extra lavorative che siano contrarie alle funzioni che il docente esplica, funzioni che sono di tipo educativo, per cui appaiono censurabili tutte le condotte che contrastano per i loro contenuti con la realizzazione degli obiettivi connessi a quelle funzioni (sulla rilevanza di condotte extra lavorative, anche Cass n. 28976/2022, seppur riferita a condotte ben più gravi e costituenti reato, con riferimento all'art 496 del D.l.vo citato che richiama comunque la sussistenza di condotte “non conformi”); peraltro, nella contestazione disciplinare si addebitava appunto il contrasto della condotta con le funzioni proprie dello status di docente.
Né sembra possa ritenersi inibito (con l'applicazione della sanzione) il diritto a manifestare il proprio pensiero, anche politico, richiedendosi semplicemente che - nell'esprimere le proprie opinioni - sia rispettato il principio di continenza, con l'utilizzo di un linguaggio consono al proprio ruolo e funzione educativa, cosa non avvenuta nella specie dal momento che era stata utilizzata una espressione blasfema, offensiva del sentimento religioso: in proposito, si deve escludere che la bestemmia possa essere giustificata per il solo fatto di essere espressione popolare fiorentina. Oltre al fatto che la medesima espressione non era conforme agli obblighi di correttezza verso la P.A.
In merito, può richiamarsi Cass n. 11767/2022, secondo cui il legittimo esercizio del diritto di critica - anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati - è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse: invero, il pensiero del docente di dissenso al cambiamento del nominativo del CP_1
avrebbe ben potuto essere manifestato e argomentato in modo incisivo con l'utilizzo di espressioni a contenuto non offensivo.
Pertanto, nessuna questione di legittimità costituzionale sembra porsi in relazione a norme che sarebbero contrarie ai principi di cui all'art 21 della Cost.
Quanto alla norma invocata dall'appellante (art 12 del DPR n. 62/203, in luogo dell'art 3 del medesimo DPR), la contestazione aveva ad oggetto anche la violazione dei doveri ed obblighi di correttezza nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, onde non si trattava di
6 dichiarazioni offensive rese verso la P.A., ma di comportamenti sussumibili sotto l'art 3, secondo cui il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possono ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
Quanto all'elemento soggettivo della condotta, non vi era questione di assenza di volontà offensiva verso l'Amministrazione: lo aveva posto in essere una condotta connotata da colpa nel non Pt_1
rendersi conto che, sempre in virtù della sua posizione di docente, avrebbe dovuto astenersi dall'utilizzo di una espressione offensiva del sentimento religioso e scorretta nei confronti del proprio datore di lavoro, secondo l'art 3 del DPR n. 62/2013 sopra citato.
MOTIVO DI APPELLO SUB 2)
Infondate appaiono altresì le censure a carattere formale.
All'esito della presentazione delle analitiche giustificazioni da parte dell'appellante, nel provvedimento sanzionatorio della Dirigente si affermava: “RITENUTO di non poter accogliere le argomentazioni a difesa riportate nella memoria di cui sopra;
RITENUTO pertanto che debbano essere considerati provati e veritieri gli addebiti contestati, consistenti nella pubblicazione sulla propria bacheca del social network Facebook di un post pubblico contenente l'espressione blasfema, riportata in contestazione di addebito, offensiva del sentimento religioso ed espressamente riferita al , in palese e grave contrasto con le Controparte_1
funzioni proprie dello status di docente rivestito, nonché in violazione dei doveri ed obblighi di correttezza nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza”.
Il presente provvedimento non appare motivato con mere formule di stile: nella sua censura,
l'appellante ha fatto riferimento alla sola espressione contenuta nella parte iniziale del provvedimento in cui si dichiarava di non potere accogliere le giustificazioni rese, ma ha tralasciato le argomentazioni del medesimo atto in cui si enucleavano le ragioni della ritenuta offensività della condotta sotto un triplice profilo: la condotta era stata ritenuta offensiva del sentimento religioso;
in contrasto con la funzione svolta;
non corretta nei confronti della medesima Amministrazione. Era chiaro che quella condotta (incontestatamente compiuta nei termini descritti) veniva valutata dall'Amministrazione in modo diverso rispetto a quanto rilevato nelle giustificazioni rese dal docente, ritenendosi che le ragioni indicate a discolpa non fossero sufficienti a far venire meno l'offensività della condotta tenuta sotto i profili indicati.
Tale motivazione aveva un contenuto adeguato a far comprendere le ragioni dell'applicazione del provvedimento disciplinare, senza necessità che fossero argomentati analiticamente i motivi di una condotta tenuta su un social e suscettibile di per sé di avere una diffusione a più persone, per le ragioni suesposte;
o i motivi di espressioni offensive che, in qualsiasi luogo effettuate, erano comunque contrarie allo status di docente.
7 MOTIVO DI APPELLO SUB 4).
L'appellante lamenta la sproporzione della sanzione, per mancata valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi, trattandosi di un docente che godeva di stima in ambito scolastico e non aveva precedenti disciplinari.
Sul punto è condivisibile la motivazione della sentenza di primo grado.
La valutazione della proporzionalità deve tenere conto che, a fronte di un massimo di pena di un mese prevista dalla disposizione normativa, era stata applicata una sanzione di soli otto giorni, quindi di rilevanza minima, tenuto conto della gravità della condotta da un punto di vista oggettivo
(per le suesposte considerazioni) e dell'elemento soggettivo in termini di colpa;
potendosi ritenere che, nella valutazione del quantum di sanzione, era stata valutata sicuramente anche l'assenza di pregressi procedimenti disciplinari.
MOTIVO DI APPELLO SUB 5).
Il motivo in questione, relativamente ai danni subiti, è assorbito in relazione alla accertata legittimità della sanzione applicata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta, nei valori minimi, per l'importo di € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115, se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.984,00, oltre 15% Parte_1
per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto.
Firenze, 7 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
8 9
La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro composta da dr. Maria Lorena Papait Presidente dr. Roberta Santoni Rugiu Consigliera dr. Nicoletta Taiti Consigliera rel.
nella causa iscritta al n. r.g. 156/2024 promossa da:
Parte_1
con l'avv. Isetta Barsanti Mauceri appellante contro
Controparte_1
con l'Avvocatura dello Stato appellato avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 814/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata il
28.9.2023 all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 7 gennaio 2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
In fatto, le seguenti circostanze come emergente dagli atti:
docente di scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato Parte_1 per l'insegnamento di matematica e fisica presso l'ITT Marco Polo di Firenze nonché politicamente impegnato per essere stato eletto nel Consiglio del Quartiere 4 per il gruppo
[...]
, aveva ricevuto una contestazione di addebito disciplinare del 3.11.2022, in cui Controparte_2
gli si contestava di avere pubblicato nel mese di ottobre 2022, sulla propria bacheca Facebook, un post pubblico contenente l'espressione blasfema “ ma Controparte_1 porcoddio”, offensiva del sentimento religioso e, in quanto riferita espressamente al , in CP_1
palese grave contrasto con le funzioni proprie dello status di docente nonché in violazione dei
1 doveri ed obblighi di correttezza nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza come previsti dal DPR n. 62/2013. Nella contestazione si affermava altresì che il procedimento veniva avviato sulla base delle notizie apprese dai mezzi di informazione in data 28.10.2022 (Secolo d'Italia; La
Nazione; Il Il Tirreno), la cui documentazione era stata acquisita dall'Ufficio al CP_3
fascicolo. La condotta tenuta integrava la fattispecie disciplinare prevista dall'art 494, comma 1, lett. a) del D.l.vo n. 297/1994, in quanto atto non conforme alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione di docente, a cui corrispondeva la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese, di cui all'art. 492, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legislativo (così, complessivamente, la contestazione).
I fatti in questione erano stati conosciuti dall'Amministrazione in quanto portati a conoscenza della stampa da esponenti del Consiglio regionale e comunale di opinione politica opposta a quella del docente
-all'esito della procedura veniva applicata nei confronti dello la sanzione della sospensione Pt_1 dall'insegnamento e dalla retribuzione per giorni otto
-il docente aveva quindi adito il Tribunale di Firenze, chiedendo l'annullamento della sanzione, la cancellazione della sanzione dal proprio fascicolo, la trasmissione alla RTS di Firenze ai fini della retribuzione nonché il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Firenze respingeva le domande di cui al ricorso, condannando il docente soccombente alla rifusione delle spese (del giudizio cautelare e di merito) nei confronti del per € 4.243,20, oltre accessori. CP_1
Il primo giudice riteneva infondate le censure di carattere formale sollevate dal ricorrente: la sanzione era stata applicata dopo avere valutato le giustificazioni che non erano state accolte sul presupposto che, sulla base delle stesse, i fatti dovevano considerarsi provati e veritieri;
la specificità della contestazione non richiedeva inoltre che il datore di lavoro dovesse indicare le norme violate: comunque il Ministero aveva delineato la valenza disciplinare della condotta utilizzando specifiche espressioni e richiamando anche norme di legge.
Quanto alla doglianze di natura sostanziale, sul fatto che la condotta tenuta sarebbe stata una mera manifestazione del suo convincimento politico, il Tribunale affermava che si trattava di condotta posta in essere ex artt. 3 e 12 del DPR n. 62/2013, ossia di una dichiarazione pubblica riferita all'Amministrazione di appartenenza e per essere stata fatta su facebook. Non rilevava lo schieramento politico e il fatto che fosse stata tenuta al di fuori del contesto lavorativo, essendo lui un docente con funzioni educative e quindi anche le condotte tenute al di fuori dell'ambito di lavoro erano rilevanti proprio in ragione della medesima funzione. Inoltre, lo strumento utilizzato aveva potere diffusivo elevato, facilmente visibile e accessibile agli studenti. Quanto al diritto alla
2 manifestazione del proprio pensiero (art 21 Cost.) doveva tenersi in conto del criterio della continenza che non poteva legittimare l'adozione di espressioni verbali non solo offensive e blasfeme, ma anche lesive dell'immagine e degli interessi del datore di lavoro. Quanto alla proporzionalità della sanzione, la normativa prevedeva un limite massimo sino ad un mese, ragione per cui la sanzione adottata, limitata ad otto giorni, doveva ritenersi proporzionata al fatto.
La sentenza viene impugnata dal docente che reitera le conclusioni di cui al primo grado di giudizio
(senza la richiesta risarcitoria), deducendo i seguenti motivi:
1) l'espressione utilizzata dal docente costituiva manifestazione di un pensiero politico in democrazia, effettuata su un profilo facebook privato (a cui accedevano soltanto coloro che avevano avuto un permesso), in un contesto estraneo alla funzione di docente. Infatti, si era trattato di una manifestazione di sdegno nell'ambito di un dibattito politico nei confronti del cambio di denominazione del effettuato dal nuovo governo, ideologicamente lontano dalle idee CP_1 politiche dell'appellante, portate avanti in forza del mandato ricevuto quale Consigliere di
Quartiere
2) sussistevano violazioni degli artt 55 bis-55 novies del D.l.vo n. 165/2001: in particolare, l'art 55 bis, comma 4, andava letto con riferimento ai principi costituzionali (art 24 Cost) e alla normativa comunitaria (art 41 Carta dei diritti fondamentali dell'UE del 7.12.2001, sul diritto di ogni cittadino ad essere ascoltati prima della adozione di un provvedimento pregiudizievole nei suoi confronti).
Poiché il docente doveva poter fare valere le proprie ragioni nel procedimento disciplinare, il provvedimento sanzionatorio doveva essere adeguatamente motivato sulle ragioni per cui non erano state accolte le sue giustificazioni: il , sul punto non aveva argomentato alcunché, CP_1
limitandosi ad utilizzare formule di mero stile (“ritenuto di non potere accogliere le argomentazioni
a difesa”); mentre, sarebbe stato necessario che fossero argomentate le ragioni della rilevanza disciplinare di un comportamento tenuto al di fuori della scuola, in uno spazio social riservato
3) non era stato valutato l'elemento soggettivo della condotta: non vi era stata una volontà offensiva del Ministero (per non essere stata l'espressione rivolta allo stesso), bensì si era trattato di una contestazione di natura politica. L'espressione blasfema era riconducibile al linguaggio popolare fiorentino e comunque era stata pronunciata quando lo stesso non era in servizio né sussisteva alcuna norma del DPR n. 62/2013 che affermasse l'astensione dalla manifestazione delle proprie opinioni. Nella specie, la disposizione normativa applicabile non era quella di cui all'art 3, comma 3 di tale DPR (comportamenti che possono nuocere all'immagine della P.A), ma quella dell'art 12, comma 2, del medesimo DPR (il dipendente si deve astenere da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti della P.A) e, nella specie, la dichiarazione rilasciata non era rivolta all'Amministrazione. La continenza formale della dichiarazione di manifestazione del proprio
3 pensiero andava poi valutata in concreto alla luce dei principi della giurisprudenza di legittimità.
Nell'ipotesi in cui si fosse ritenuta la sanzione conforme al DPR n. 62/2013, attuativo del comma 1 dell'art 54 D.lvo n. 165/2001, si doveva ritenere detta normativa in violazione dei principi di legittimità costituzionale (art 21 Cost), nella parte in cui non prevedeva la garanzia dei diritti costituzionali nella disciplina regolamentare
4) il Tribunale non aveva poi valutato la proporzionalità della sanzione alla luce delle prospettate conseguenze dannose, sotto i profili soggettivo e oggettivo, considerato che egli era una professore stimato in ambito scolastico dal personale e dagli allievi e non aveva mai riportato alcun provvedimento sanzionatorio
5) nessuna valutazione era poi stata effettuata in merito al danno subito, sottoforma di mancata retribuzione, interruzione della carta docenti, impossibilità a partecipare alle Commissioni per gli esami di maturità 2023; interruzione della carriera e impossibilità di partecipare al concorso per
DSGA.
Si è costituito il , contestando tutto quanto dedotto Controparte_1 dall'appellante, con particolare riferimento al fatto che, seppure si era trattato di un facebook privato, vi era comunque una cerchia di persone che potevano accedere ai messaggi;
che la contestazione era stata sufficientemente specifica e che la sanzione applicata era adeguata alla condotta tenuta, con rigetto anche della domanda risarcitoria.
*******
MOTIVI DI APPELLO SUB 1 e 3
Tali motivi possono essere trattati congiuntamente.
Una delle questioni all'esame della Corte consiste nel verificare la natura dello strumento social attraverso il quale il docente aveva esternato il suo pensiero e, riguardo al quale, aveva affermato trattarsi di una chat privata a cui avevano acceso solo coloro che avevano avuto il premesso.
Recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12142/2024), in tema di licenziamento per giusta causa ha affermato la legittimità del recesso nel caso di “……… diffusione su "facebook" di un commento offensivo nei confronti della società datrice di lavoro, integrando tale condotta gli estremi della diffamazione, per la attitudine del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del messaggio tra un gruppo indeterminato di persone" (così Cass. 27/04/2018, n. 10280, ove è precisato, in motivazione, che, in tal caso, "il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione", venendosi a determinare "la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica"; cfr. , altresì, Cass. 26/05/2023, n.
14836, ove è affermato che "la potenzialità offensiva della propalazione di notizie o di
4 dichiarazioni proprio a mezzo dei cd. social in generale, e di Facebook in particolare, sia più volte stata affermata dalla giurisprudenza sia civile che penale di questa Corte, che ha posto in rilievo
l'idoneità del messaggio, una volta immesso sul web, anche su un social ad accesso circoscritto, di sfuggire al controllo del suo autore per essere veicolato e rimbalzato verso un pubblico indeterminato, tanto che l'immissione di un "post" di contenuto denigratorio è stato ritenuto più volte idoneo ad integrare gli estremi della diffamazione");
La medesima Corte ha poi sottolineato che il caso dalla stessa esaminato era diverso da altra vicenda, peculiare e non sovrapponibile “…..esaminata da Cass. 10/09/2018, n. 21965 (ove è statuito che "i messaggi scambiati in una "chat" privata, seppure contenenti commenti offensivi nei confronti della società datrice di lavoro, non costituiscono giusta causa di recesso poiché, essendo diretti unicamente agli iscritti ad un determinato gruppo e non ad una moltitudine indistinta di persone, vanno considerati come la corrispondenza privata, chiusa e inviolabile, e sono inidonei a realizzare una condotta diffamatoria in quanto, ove la comunicazione con più persone avvenga in un ambito riservato, non solo vi è un interesse contrario alla divulgazione, anche colposa, dei fatti
e delle notizie ma si impone l'esigenza di tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni stesse"), concernente un messaggio pubblicato su un gruppo "Facebook" di un determinato sindacato, e, pertanto, nell'ambito di una "chat" chiusa o privata, in relazione alla quale era stata specificamente accertata la volontà dei partecipanti, in numero necessariamente esiguo, di non diffusione all'esterno delle conversazioni ivi svolte….”.
Pertanto, secondo la più recente giurisprudenza è lo stesso mezzo utilizzato (Facebook) ad avere di per sé solo l'idoneità, anche se ad accesso circoscritto, a veicolare la comunicazione verso un pubblico indeterminato;
diversamente, se la comunicazione avviene tra un numero esiguo di partecipanti (chat privata), la stessa è equiparata ad una qualsiasi corrispondenza caratterizzata da inviolabilità.
Nel caso di specie, dal post Facebook emerge che lo stesso era stato inviato ad altri 78 soggetti, quindi ad un numero già di per sé elevato, a nulla rilevando che sul post fosse indicato che il docente aveva limitato chi poteva effettuare commenti, non comprendendosi né essendo emerso l'oggetto di tale limitazione (ossia quale sarebbe stato l'esiguo numero di soggetti destinatari); peraltro, secondo la citata giurisprudenza, il mezzo social in questione potrebbe comunque sfuggire al controllo dell'autore dei messaggi con loro veicolazione ad un numero indeterminato di soggetti.
L'appellante lamenta altresì che comunque la condotta era stata tenuta al di fuori dell'esercizio della funzione di docente, avendo egli una carica nell'ambito del Consiglio di Quartiere e quindi nello svolgimento di funzioni di natura politica;
rilevando altresì il suo diritto costituzionalmente protetto ad esprimere liberamente il suo pensiero.
5 L'art 494 del D.l.vo n. 297/1994, ha previsto che “la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta: a) per atti “non conformi” alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio…”.
Tale norma, nel sancire appunto la “non conformità” di condotte “alle responsabilità e agli obblighi del docente,…” consente di dare rilevanza a condotte anche extra lavorative che siano contrarie alle funzioni che il docente esplica, funzioni che sono di tipo educativo, per cui appaiono censurabili tutte le condotte che contrastano per i loro contenuti con la realizzazione degli obiettivi connessi a quelle funzioni (sulla rilevanza di condotte extra lavorative, anche Cass n. 28976/2022, seppur riferita a condotte ben più gravi e costituenti reato, con riferimento all'art 496 del D.l.vo citato che richiama comunque la sussistenza di condotte “non conformi”); peraltro, nella contestazione disciplinare si addebitava appunto il contrasto della condotta con le funzioni proprie dello status di docente.
Né sembra possa ritenersi inibito (con l'applicazione della sanzione) il diritto a manifestare il proprio pensiero, anche politico, richiedendosi semplicemente che - nell'esprimere le proprie opinioni - sia rispettato il principio di continenza, con l'utilizzo di un linguaggio consono al proprio ruolo e funzione educativa, cosa non avvenuta nella specie dal momento che era stata utilizzata una espressione blasfema, offensiva del sentimento religioso: in proposito, si deve escludere che la bestemmia possa essere giustificata per il solo fatto di essere espressione popolare fiorentina. Oltre al fatto che la medesima espressione non era conforme agli obblighi di correttezza verso la P.A.
In merito, può richiamarsi Cass n. 11767/2022, secondo cui il legittimo esercizio del diritto di critica - anche in ambito politico, ove è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati - è pur sempre condizionato, come quello di cronaca, dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse: invero, il pensiero del docente di dissenso al cambiamento del nominativo del CP_1
avrebbe ben potuto essere manifestato e argomentato in modo incisivo con l'utilizzo di espressioni a contenuto non offensivo.
Pertanto, nessuna questione di legittimità costituzionale sembra porsi in relazione a norme che sarebbero contrarie ai principi di cui all'art 21 della Cost.
Quanto alla norma invocata dall'appellante (art 12 del DPR n. 62/203, in luogo dell'art 3 del medesimo DPR), la contestazione aveva ad oggetto anche la violazione dei doveri ed obblighi di correttezza nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza, onde non si trattava di
6 dichiarazioni offensive rese verso la P.A., ma di comportamenti sussumibili sotto l'art 3, secondo cui il dipendente deve evitare situazioni e comportamenti che possono ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.
Quanto all'elemento soggettivo della condotta, non vi era questione di assenza di volontà offensiva verso l'Amministrazione: lo aveva posto in essere una condotta connotata da colpa nel non Pt_1
rendersi conto che, sempre in virtù della sua posizione di docente, avrebbe dovuto astenersi dall'utilizzo di una espressione offensiva del sentimento religioso e scorretta nei confronti del proprio datore di lavoro, secondo l'art 3 del DPR n. 62/2013 sopra citato.
MOTIVO DI APPELLO SUB 2)
Infondate appaiono altresì le censure a carattere formale.
All'esito della presentazione delle analitiche giustificazioni da parte dell'appellante, nel provvedimento sanzionatorio della Dirigente si affermava: “RITENUTO di non poter accogliere le argomentazioni a difesa riportate nella memoria di cui sopra;
RITENUTO pertanto che debbano essere considerati provati e veritieri gli addebiti contestati, consistenti nella pubblicazione sulla propria bacheca del social network Facebook di un post pubblico contenente l'espressione blasfema, riportata in contestazione di addebito, offensiva del sentimento religioso ed espressamente riferita al , in palese e grave contrasto con le Controparte_1
funzioni proprie dello status di docente rivestito, nonché in violazione dei doveri ed obblighi di correttezza nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza”.
Il presente provvedimento non appare motivato con mere formule di stile: nella sua censura,
l'appellante ha fatto riferimento alla sola espressione contenuta nella parte iniziale del provvedimento in cui si dichiarava di non potere accogliere le giustificazioni rese, ma ha tralasciato le argomentazioni del medesimo atto in cui si enucleavano le ragioni della ritenuta offensività della condotta sotto un triplice profilo: la condotta era stata ritenuta offensiva del sentimento religioso;
in contrasto con la funzione svolta;
non corretta nei confronti della medesima Amministrazione. Era chiaro che quella condotta (incontestatamente compiuta nei termini descritti) veniva valutata dall'Amministrazione in modo diverso rispetto a quanto rilevato nelle giustificazioni rese dal docente, ritenendosi che le ragioni indicate a discolpa non fossero sufficienti a far venire meno l'offensività della condotta tenuta sotto i profili indicati.
Tale motivazione aveva un contenuto adeguato a far comprendere le ragioni dell'applicazione del provvedimento disciplinare, senza necessità che fossero argomentati analiticamente i motivi di una condotta tenuta su un social e suscettibile di per sé di avere una diffusione a più persone, per le ragioni suesposte;
o i motivi di espressioni offensive che, in qualsiasi luogo effettuate, erano comunque contrarie allo status di docente.
7 MOTIVO DI APPELLO SUB 4).
L'appellante lamenta la sproporzione della sanzione, per mancata valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi, trattandosi di un docente che godeva di stima in ambito scolastico e non aveva precedenti disciplinari.
Sul punto è condivisibile la motivazione della sentenza di primo grado.
La valutazione della proporzionalità deve tenere conto che, a fronte di un massimo di pena di un mese prevista dalla disposizione normativa, era stata applicata una sanzione di soli otto giorni, quindi di rilevanza minima, tenuto conto della gravità della condotta da un punto di vista oggettivo
(per le suesposte considerazioni) e dell'elemento soggettivo in termini di colpa;
potendosi ritenere che, nella valutazione del quantum di sanzione, era stata valutata sicuramente anche l'assenza di pregressi procedimenti disciplinari.
MOTIVO DI APPELLO SUB 5).
Il motivo in questione, relativamente ai danni subiti, è assorbito in relazione alla accertata legittimità della sanzione applicata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in considerazione del valore della causa e dell'attività compiuta, nei valori minimi, per l'importo di € 1.984,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti.
A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante dell'art. 13 del Testo Unico di cui al DPR
30 maggio 2002, n. 115, se e in quanto dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-respinge l'appello avverso la sentenza di primo grado;
-condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in € 1.984,00, oltre 15% Parte_1
per spese generali, oltre Iva e Cap se dovuti;
-dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato se e in quanto dovuto.
Firenze, 7 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente dott.ssa Nicoletta Taiti dott.ssa Maria Lorena Papait
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