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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/03/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 247/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di eredi pro quota di a sua volta erede di C.F._2 Persona_1
, rappresentati e difesi dagli avv.ti TOMASICCHIO Emanuele e TARANTINI Giacomo, Persona_2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Di Modugno Francesco Paolo in Bari
APPELLANTI avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.3041/2022, resa nel procedimento n.
5846/2015, pubblicata in data 27.07.2022, non notificata.
CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: in persona del Direttore PA P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliate in Bari
APPELLATE
All'udienza collegiale del 22.10.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2015, citava in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Bari, l' e l Controparte_1 PA
, chiedendo:
[...]
“1) accertare e dichiarare l'avvenuta maturazione del diritto di proprietà per usucapione in favore di , nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1 C.F._3 ), quale erede del de cuius , del suolo sito in Margherita di Savoia ed
[...] Persona_2 identificato in catasto al Fg. 14, p.lla 305;
2) per l'effetto, dichiarare , meglio in epigrafe generalizzata, titolare dello Persona_1 stesso diritto di proprietà del suolo de quo, autorizzando, ove occorra, le consequenziali trascrizioni di legge”.
In particolare, l'attrice deduceva:
- di aver esercitato, nella qualità di erede del de cuius , da oltre vent'anni, il Persona_2 possesso pubblico, continuato, ininterrotto ed incontestato del suolo ubicato nella zona sottostante il ponte di Porto LE (zona periferica nord del Comune di Margherita di Savoia), individuato al Catasto Terreni al Fg. 14, p.lla 305, formalmente intestato al dello P_
Stato, come da visura storica aggiornata al 26.02.2015;
- che la disponibilità di tale appezzamento di terreno era stata concessa dall'AN al Per_2 nel 1968, a fronte della rinuncia, da parte di quest'ultimo, a qualsiasi indennità a lui spettante per l'occupazione d'urgenza ed il successivo esproprio di altro suolo di proprietà del necessario all'Ente per la realizzazione di una variante stradale;
Per_2
- che sin da quell'anno il ubicò in quel suolo la sede e il cantiere della propria impresa Per_2 di costruzioni di opere pubbliche;
- che in data 23.11.1994, l'AN consegnò al , per la sola TE manutenzione stradale, il tratto di strada nel quale rientravano il ponte di Porto LE e le annesse pertinenze ed i tratti dismessi, nei quali ricadeva il terreno nel possesso del de cuius;
- che per tutto l'arco del tempo indicato, e in ogni caso sin dal 23.11.1994, prima il de cuius e sino all'anno del suo decesso avvenuto nel 2004, e poi l'attrice, avevano esercitato un pieno, incondizionato, pacifico e pubblico possesso sul terreno de quo, sostenendo ogni spesa necessaria, come risultante da documentazione fiscale e amministrativa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.07.2015, si costituivano l' P_
, in persona del legale rappresentante p.t. e l'
[...] PA
, le quali, deducendo di non esser proprietarie del suolo, trattandosi
[...] di patrimonio disponibile del , chiedevano di dichiarare il difetto di TE legittimazione dal lato passivo delle medesime, con conseguente estromissione dal giudizio.
All'udienza del 25.09.2015 parte attrice chiedeva la rimessione in termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. All'udienza del 22.04.2016, dato atto del fallimento della mediazione, Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, precisate le conclusioni, all'udienza del 24.01.2023 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Con sentenza n.3041/2022 pubblicata in data 27.07.2022, il Tribunale di Bari così provvedeva:
- “RIGETTA l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto;
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- COMPENSA le spese di lite”.
Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, promossa da parte convenuta, rilevando che, dalle specifiche allegazioni contenute nella domanda giudiziale, il fosse l'unico e solo titolare del diritto di proprietà del suolo e conseguentemente della P_ potestà di contraddire in giudizio.
Nello specifico, il verbale di consegna mediante il quale l'AN aveva consegnato il terreno al CP_3 di Margherita di Savoia, al solo fine di eseguire opere di manutenzione stradale, non era idoneo a determinare alcun effetto traslativo della proprietà immobiliare in capo ad altro soggetto, sicché, la semplice affermazione di parte attrice circa la proprietà del suolo in capo a parte convenuta, era sufficiente a ritenere integrato il requisito della legittimazione a resistere in giudizio contro la domanda di usucapione.
Nel merito, il Tribunale rigettava la domanda attorea per carenza dell'allegazione e della prova di uno dei fatti costitutivi spettanti a parte attrice fornire, con riferimento specifico al titolo originario con cui aveva avuto la disponibilità materiale dell'area e al suo successivo mutamento, da detenzione in possesso.
Nello specifico, a giudizio del Tribunale, da un lato, parte attrice non aveva prodotto né foto e né planimetrie che potessero in qualche modo consentire di apprezzare materialmente l'area oggetto di causa, dall'altro, le sue allegazioni, in ordine al titolo in base al quale aveva avuto la disponibilità materiale del bene, erano risultante scarne e prive di un preciso inquadramento giuridico – fattuale.
Proseguendo, il Giudice di prime cure evidenziava come, sul presupposto che il de cuius avesse iniziato ad esercitare il potere di fatto sull'immobile semplicemente come detenzione ex art. 1141 co. 1 c.c., l'attrice non aveva provato e allegato atti di interversione del possesso in favore del detentore e contro il concedente, a nulla rilevando le fatture prodotte dall'attrice, essendo le stesse inidonee a provare l'esercizio di un possesso, ma al contrario, l'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta dal de cuius sul suolo in oggetto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in qualità Parte_1 Parte_2 di eredi pro quota di hanno proposto appello per la riforma della sentenza Persona_1
n.3041/2022 del Tribunale di Bari, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul suolo ubicato in Margherita di Savoia ed individuato in Catasto al foglio 14, p.lla n.305, autorizzando, ove necessario, le consequenziali trascrizioni di legge in favore degli appellanti;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.05.2023 si sono costituite l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e l' P_ PA
, in persona del Direttore p.t., le quali, contestando l'avverso
[...] appello, perché del tutto infondato in fatto e in diritto, hanno chiesto di confermare l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese del secondo grado di giudizio. All'udienza del 22.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito telematico delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la decisione del primo giudice per aver questi erroneamente ritenuto non provata la domanda di usucapione, sostenendo, al contrario, di aver provato:
a) la perfetta identificazione del bene a mezzo di visure catastali, ipocatastali e ipotecarie, sicchè la lamentata mancanza di una mappa o di una foto del luogo non incidono in alcun modo sulla precisa identificazione del bene de quo, la cui circostanza, oltretutto, non è stata contestata dalla controparte, ma, viceversa, confermata dai testi escussi;
b) il pieno, pacifico, ininterrotto, pubblico ed incondizionato possesso del suolo, quanto meno a far data dal 23.11.1994, come confermato dai testi escussi e dalla costruzione della recinzione, sintomatica della volontà di escludere qualunque altro soggetto dal godimento del bene;
c) la espressa dismissione di ogni supposto animus possidendi ed interesse da parte di AN e
[...]
, circostanza formalmente ammessa in via di fatto dall'Avvocatura dello Stato nel P_ momento in cui ha dichiarato che dal 23.11.1994 AN e erano convinte di non essere più P_ proprietarie del bene e di aver trasmesso ogni diritto, anche in termini possessori, al
[...]
; TE
d) la documentazione fiscale ed amministrativa prodotta che prova la tesi attorea circa l'animus con cui il e la si sono comportati verso il suolo oggetto di causa. Per_2 Per_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta, nella sostanza, l'omessa valutazione degli elementi di prova documentali esistenti in atti e decisivi ai fini del giudizio, nonché l'omessa valutazione delle risultanze delle prove testimoniali.
Nello specifico, l'appellante evidenzia come il Tribunale avesse omesso di prendere in considerazione la portata, giuridica e fattuale, del verbale del 23.11.1994, attestante la pacifica dismissione di ogni supposto possesso in capo all'AN o al dal quel momento, nonché l'idoneità dello stesso P_ verbale a mutare il titolo in base al quale il bene era nella disponibilità della parte attorea.
Entrambi i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono privi di fondamento.
È utile rammentare, brevemente in diritto, che l'usucapione, disciplinato dagli artt. 1158 c.c. e s.s., è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il periodo ordinario di vent'anni.
Pertanto, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabile incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.29594 del 22.10.2021).
Affinché il possesso sia utile per l'usucapione, va allora provato che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, in maniera tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione di voler esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo necessario per usucapire senza interruzione, sia con riguardo all'animus, sia con riguardo al corpus e che non sia dovuta a mera tolleranza, da ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rilevare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza (cfr. tra le tante Cass.
n.26633/19, Cass. N.23848/18, Cass. n.3898/17).
Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art 1141 co.
1. c.c., la presunzione che esso integri il possesso. Di conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della possessio ad usucapionem (cfr. Cass. civ., Sent. n.26984/2003)
Pertanto, in tema di presunzione di possesso utile ad usucapionem, l'art. 1141 co.1 c.c. opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio, presupponendo, quindi, la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un fatto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore. In tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, occorrendo per la trasformazione della detenzione in possesso utile “ad usucapionem” il mutamente del titolo ex art. 1141 co.2 c.c., che deve esser provato con il compimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario (Cass. civ., Sent. n.7271/2003).
Come affermato dalla Suprema Corte, con orientamento consolidato, “in un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversione possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicchè non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall'art.
1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.24637/2016).
Ciò debitamente premesso, come dichiarato dalla stessa parte attrice, il suolo oggetto di causa, e precisamente il suolo individuato in Catasto Terreni del Comune di Margherita di Savoia al foglio 14,
p.lla 305, era stato concesso al de cuius dall'AN, senza determinazione di durata, Persona_2
a fronte della rinuncia del medesimo a qualsiasi indennità per l'esproprio eseguito dall'Ente su di un altro suolo di sua proprietà.
pertanto, ricevendone la disponibilità, aveva ubicato sul predetto suolo la sede del suo Per_2 cantiere.
Ciò comporta che la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c., nel caso in esame, è superata dalle stesse allegazioni difensive di parte attrice che inducono a qualificare il godimento, prima da parte del de cuius e successivamente dalla , in qualità di erede, in termini di mera detenzione Per_1 in difetto del presupposto soggettivo (animus possidenti). Nella specie, gli odierni appellanti, in qualità di eredi, sostengono che, quanto meno a far data dal
23.11.1994, la relazione tra il e il bene si fosse tramutata da detenzione in possesso, Per_2 poiché il bene, a loro giudizio, da quel momento era divenuto una res derelicta.
Tanto in ragione del fatto che, da tale data, la Direzione Generale dell'AN – Compartimento di Bari, con nota prot. 2219/94 aveva approvato e confermato il trasferimento dell'intera area, comprendente la particella oggetto di causa, al argherita di Savoia, il quale, inerte, non CP_3 aveva mai né formalizzato l'acquisto a titolo di proprietà né mai esercitato su detta area quanto meno il possesso.
Sul punto vanno condivise le ragioni del Tribunale, che ha evidenziato come oggetto di causa non è una strada, ma un'area distinta utilizzata dal de cuius come deposito di materiale edile, sicché solo un contratto ad hoc poteva dar luogo ad un trasferimento del diritto di proprietà.
Nel verbale di consegna, al contrario, si attestava che la disponibilità materiale del bene era stata trasferita da un soggetto all'altro.
D'altronde, l'avvenuta trascrizione, in data 19.11.2008, dell'atto di occupazione immediata della particella 305 ad opera del Comune contro il proprietario “ P_ Controparte_4
implica che alcun trasferimento di proprietà fosse avvenuto
[...] precedentemente a tale data in suo favore.
Quindi, avendo fondato gli appellanti la propria difesa sull'affermata acquisizione del possesso, a far data dal 23.11.1994, manca la prova di qualsiasi atto teso a dimostrare l'interversione nel possesso, come d'altronde dagli stessi confermato esplicitamente nel proprio atto introduttivo del presente giudizio (“da quanto or ora esposto, discende, quale necessaria e stringente conseguenza, il fatto che nessun atto di interversione del possesso era dovuto” - pag. 7 atto di appello).
Come chiarito da costante giurisprudenza, l'interversione nel possesso, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”. Tale manifestazione deve esser rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. civ., Sent.
n.11403/2006; Cass. civ., Sent. n.17376/2018).
Ciò posto, è indubbio che il mero uso del fondo da parte del non si presti ad esser Per_2 riguardato alla stregua di atto di interversione del possesso, così come la costruzione di una recinzione;
né è utile la documentazione fiscale prodotta.
Anche la prova testimoniale non offre ulteriori elementi a riguardo, essendo tesa a dimostrare esclusivamente che, prima il de cuius e successivamente la , avessero posseduto il terreno, Per_1 provvedendo alla sua manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia e custodia, nonché all'utilizzo del manufatto ivi esistente quale deposito.
Difatti, le circostanze che, prima il de cuius e successivamente la , avessero svolto opere di Per_1 manutenzione del suolo e avessero effettuato il pagamento delle varie utenze e imposte configurano semplicemente atti tipici e necessari allo svolgimento dell'attività posta in essere su detto suolo, non configurando, al contrario, atti idonei a dimostrare l'interversione nel possesso, qualificandosi come atti di detenzione qualificata con la res.
In considerazione di quanto sin qui esposto, questa Corte, condividendo le ragioni esposte dal
Tribunale, ritiene che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta in atti, non sia emersa la prova dell'interversione nel possesso utile ai fini dell'usucapione.
L'appello è, pertanto, infondato e va respinto con conferma dell'impugnata sentenza, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione – valori medi, fatta eccezione per la fase di istruttoria/trattazione liquidata secondo i minimi non essendosi svolta l'istruttoria) nella misura di € 4.237,00= oltre accessori come per legge.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in qualità di eredi pro quota della de cuius Parte_1 Parte_2 [...]
, a sua volta erede di , nei confronti di e Per_1 Persona_2 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n.3041/2022 PA pubblicata in data 27.07.2022 del Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.237,00,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
- Prima Sezione Civile -
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott.ssa Maria Mitola - Presidente rel. dott. Prencipe Michele - Consigliere dott.ssa Alessandra Piliego - Consigliere ha pronunciato, nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 247/2023, la seguente:
S E N T E N Z A tra:
(C.F.: e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), nella qualità di eredi pro quota di a sua volta erede di C.F._2 Persona_1
, rappresentati e difesi dagli avv.ti TOMASICCHIO Emanuele e TARANTINI Giacomo, Persona_2 ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Di Modugno Francesco Paolo in Bari
APPELLANTI avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari n.3041/2022, resa nel procedimento n.
5846/2015, pubblicata in data 27.07.2022, non notificata.
CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t. e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F.: in persona del Direttore PA P.IVA_2 pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliate in Bari
APPELLATE
All'udienza collegiale del 22.10.2024, svolta in modalità cartolare con deposito telematico di note congiunte contenenti le conclusioni precisate dai difensori, la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2015, citava in giudizio dinanzi al Persona_1
Tribunale di Bari, l' e l Controparte_1 PA
, chiedendo:
[...]
“1) accertare e dichiarare l'avvenuta maturazione del diritto di proprietà per usucapione in favore di , nata a [...] il [...] (C.F. Persona_1 C.F._3 ), quale erede del de cuius , del suolo sito in Margherita di Savoia ed
[...] Persona_2 identificato in catasto al Fg. 14, p.lla 305;
2) per l'effetto, dichiarare , meglio in epigrafe generalizzata, titolare dello Persona_1 stesso diritto di proprietà del suolo de quo, autorizzando, ove occorra, le consequenziali trascrizioni di legge”.
In particolare, l'attrice deduceva:
- di aver esercitato, nella qualità di erede del de cuius , da oltre vent'anni, il Persona_2 possesso pubblico, continuato, ininterrotto ed incontestato del suolo ubicato nella zona sottostante il ponte di Porto LE (zona periferica nord del Comune di Margherita di Savoia), individuato al Catasto Terreni al Fg. 14, p.lla 305, formalmente intestato al dello P_
Stato, come da visura storica aggiornata al 26.02.2015;
- che la disponibilità di tale appezzamento di terreno era stata concessa dall'AN al Per_2 nel 1968, a fronte della rinuncia, da parte di quest'ultimo, a qualsiasi indennità a lui spettante per l'occupazione d'urgenza ed il successivo esproprio di altro suolo di proprietà del necessario all'Ente per la realizzazione di una variante stradale;
Per_2
- che sin da quell'anno il ubicò in quel suolo la sede e il cantiere della propria impresa Per_2 di costruzioni di opere pubbliche;
- che in data 23.11.1994, l'AN consegnò al , per la sola TE manutenzione stradale, il tratto di strada nel quale rientravano il ponte di Porto LE e le annesse pertinenze ed i tratti dismessi, nei quali ricadeva il terreno nel possesso del de cuius;
- che per tutto l'arco del tempo indicato, e in ogni caso sin dal 23.11.1994, prima il de cuius e sino all'anno del suo decesso avvenuto nel 2004, e poi l'attrice, avevano esercitato un pieno, incondizionato, pacifico e pubblico possesso sul terreno de quo, sostenendo ogni spesa necessaria, come risultante da documentazione fiscale e amministrativa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.07.2015, si costituivano l' P_
, in persona del legale rappresentante p.t. e l'
[...] PA
, le quali, deducendo di non esser proprietarie del suolo, trattandosi
[...] di patrimonio disponibile del , chiedevano di dichiarare il difetto di TE legittimazione dal lato passivo delle medesime, con conseguente estromissione dal giudizio.
All'udienza del 25.09.2015 parte attrice chiedeva la rimessione in termini per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione. All'udienza del 22.04.2016, dato atto del fallimento della mediazione, Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.
Istruita la causa mediante prova testimoniale, precisate le conclusioni, all'udienza del 24.01.2023 la causa veniva riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
Con sentenza n.3041/2022 pubblicata in data 27.07.2022, il Tribunale di Bari così provvedeva:
- “RIGETTA l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto;
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- COMPENSA le spese di lite”.
Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, promossa da parte convenuta, rilevando che, dalle specifiche allegazioni contenute nella domanda giudiziale, il fosse l'unico e solo titolare del diritto di proprietà del suolo e conseguentemente della P_ potestà di contraddire in giudizio.
Nello specifico, il verbale di consegna mediante il quale l'AN aveva consegnato il terreno al CP_3 di Margherita di Savoia, al solo fine di eseguire opere di manutenzione stradale, non era idoneo a determinare alcun effetto traslativo della proprietà immobiliare in capo ad altro soggetto, sicché, la semplice affermazione di parte attrice circa la proprietà del suolo in capo a parte convenuta, era sufficiente a ritenere integrato il requisito della legittimazione a resistere in giudizio contro la domanda di usucapione.
Nel merito, il Tribunale rigettava la domanda attorea per carenza dell'allegazione e della prova di uno dei fatti costitutivi spettanti a parte attrice fornire, con riferimento specifico al titolo originario con cui aveva avuto la disponibilità materiale dell'area e al suo successivo mutamento, da detenzione in possesso.
Nello specifico, a giudizio del Tribunale, da un lato, parte attrice non aveva prodotto né foto e né planimetrie che potessero in qualche modo consentire di apprezzare materialmente l'area oggetto di causa, dall'altro, le sue allegazioni, in ordine al titolo in base al quale aveva avuto la disponibilità materiale del bene, erano risultante scarne e prive di un preciso inquadramento giuridico – fattuale.
Proseguendo, il Giudice di prime cure evidenziava come, sul presupposto che il de cuius avesse iniziato ad esercitare il potere di fatto sull'immobile semplicemente come detenzione ex art. 1141 co. 1 c.c., l'attrice non aveva provato e allegato atti di interversione del possesso in favore del detentore e contro il concedente, a nulla rilevando le fatture prodotte dall'attrice, essendo le stesse inidonee a provare l'esercizio di un possesso, ma al contrario, l'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta dal de cuius sul suolo in oggetto.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in qualità Parte_1 Parte_2 di eredi pro quota di hanno proposto appello per la riforma della sentenza Persona_1
n.3041/2022 del Tribunale di Bari, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sul suolo ubicato in Margherita di Savoia ed individuato in Catasto al foglio 14, p.lla n.305, autorizzando, ove necessario, le consequenziali trascrizioni di legge in favore degli appellanti;
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.05.2023 si sono costituite l'
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., e l' P_ PA
, in persona del Direttore p.t., le quali, contestando l'avverso
[...] appello, perché del tutto infondato in fatto e in diritto, hanno chiesto di confermare l'impugnata sentenza;
con vittoria di spese del secondo grado di giudizio. All'udienza del 22.10.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito telematico delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l'appellante censura la decisione del primo giudice per aver questi erroneamente ritenuto non provata la domanda di usucapione, sostenendo, al contrario, di aver provato:
a) la perfetta identificazione del bene a mezzo di visure catastali, ipocatastali e ipotecarie, sicchè la lamentata mancanza di una mappa o di una foto del luogo non incidono in alcun modo sulla precisa identificazione del bene de quo, la cui circostanza, oltretutto, non è stata contestata dalla controparte, ma, viceversa, confermata dai testi escussi;
b) il pieno, pacifico, ininterrotto, pubblico ed incondizionato possesso del suolo, quanto meno a far data dal 23.11.1994, come confermato dai testi escussi e dalla costruzione della recinzione, sintomatica della volontà di escludere qualunque altro soggetto dal godimento del bene;
c) la espressa dismissione di ogni supposto animus possidendi ed interesse da parte di AN e
[...]
, circostanza formalmente ammessa in via di fatto dall'Avvocatura dello Stato nel P_ momento in cui ha dichiarato che dal 23.11.1994 AN e erano convinte di non essere più P_ proprietarie del bene e di aver trasmesso ogni diritto, anche in termini possessori, al
[...]
; TE
d) la documentazione fiscale ed amministrativa prodotta che prova la tesi attorea circa l'animus con cui il e la si sono comportati verso il suolo oggetto di causa. Per_2 Per_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante lamenta, nella sostanza, l'omessa valutazione degli elementi di prova documentali esistenti in atti e decisivi ai fini del giudizio, nonché l'omessa valutazione delle risultanze delle prove testimoniali.
Nello specifico, l'appellante evidenzia come il Tribunale avesse omesso di prendere in considerazione la portata, giuridica e fattuale, del verbale del 23.11.1994, attestante la pacifica dismissione di ogni supposto possesso in capo all'AN o al dal quel momento, nonché l'idoneità dello stesso P_ verbale a mutare il titolo in base al quale il bene era nella disponibilità della parte attorea.
Entrambi i motivi di appello, da trattarsi congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono privi di fondamento.
È utile rammentare, brevemente in diritto, che l'usucapione, disciplinato dagli artt. 1158 c.c. e s.s., è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento, che si realizza mediante il possesso continuato del bene per il periodo ordinario di vent'anni.
Pertanto, è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabile incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (cfr. Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n.29594 del 22.10.2021).
Affinché il possesso sia utile per l'usucapione, va allora provato che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, in maniera tale da palesare inequivocabilmente l'intenzione di voler esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo necessario per usucapire senza interruzione, sia con riguardo all'animus, sia con riguardo al corpus e che non sia dovuta a mera tolleranza, da ravvisarsi tutte le volte in cui il godimento della cosa, lungi dal rilevare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza (cfr. tra le tante Cass.
n.26633/19, Cass. N.23848/18, Cass. n.3898/17).
Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art 1141 co.
1. c.c., la presunzione che esso integri il possesso. Di conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della possessio ad usucapionem (cfr. Cass. civ., Sent. n.26984/2003)
Pertanto, in tema di presunzione di possesso utile ad usucapionem, l'art. 1141 co.1 c.c. opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio, presupponendo, quindi, la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un fatto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore. In tal caso l'attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, occorrendo per la trasformazione della detenzione in possesso utile “ad usucapionem” il mutamente del titolo ex art. 1141 co.2 c.c., che deve esser provato con il compimento di idonee attività materiali in opposizione al proprietario (Cass. civ., Sent. n.7271/2003).
Come affermato dalla Suprema Corte, con orientamento consolidato, “in un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversione possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicchè non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall'art.
1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n.24637/2016).
Ciò debitamente premesso, come dichiarato dalla stessa parte attrice, il suolo oggetto di causa, e precisamente il suolo individuato in Catasto Terreni del Comune di Margherita di Savoia al foglio 14,
p.lla 305, era stato concesso al de cuius dall'AN, senza determinazione di durata, Persona_2
a fronte della rinuncia del medesimo a qualsiasi indennità per l'esproprio eseguito dall'Ente su di un altro suolo di sua proprietà.
pertanto, ricevendone la disponibilità, aveva ubicato sul predetto suolo la sede del suo Per_2 cantiere.
Ciò comporta che la presunzione di possesso di cui all'art. 1141 c.c., nel caso in esame, è superata dalle stesse allegazioni difensive di parte attrice che inducono a qualificare il godimento, prima da parte del de cuius e successivamente dalla , in qualità di erede, in termini di mera detenzione Per_1 in difetto del presupposto soggettivo (animus possidenti). Nella specie, gli odierni appellanti, in qualità di eredi, sostengono che, quanto meno a far data dal
23.11.1994, la relazione tra il e il bene si fosse tramutata da detenzione in possesso, Per_2 poiché il bene, a loro giudizio, da quel momento era divenuto una res derelicta.
Tanto in ragione del fatto che, da tale data, la Direzione Generale dell'AN – Compartimento di Bari, con nota prot. 2219/94 aveva approvato e confermato il trasferimento dell'intera area, comprendente la particella oggetto di causa, al argherita di Savoia, il quale, inerte, non CP_3 aveva mai né formalizzato l'acquisto a titolo di proprietà né mai esercitato su detta area quanto meno il possesso.
Sul punto vanno condivise le ragioni del Tribunale, che ha evidenziato come oggetto di causa non è una strada, ma un'area distinta utilizzata dal de cuius come deposito di materiale edile, sicché solo un contratto ad hoc poteva dar luogo ad un trasferimento del diritto di proprietà.
Nel verbale di consegna, al contrario, si attestava che la disponibilità materiale del bene era stata trasferita da un soggetto all'altro.
D'altronde, l'avvenuta trascrizione, in data 19.11.2008, dell'atto di occupazione immediata della particella 305 ad opera del Comune contro il proprietario “ P_ Controparte_4
implica che alcun trasferimento di proprietà fosse avvenuto
[...] precedentemente a tale data in suo favore.
Quindi, avendo fondato gli appellanti la propria difesa sull'affermata acquisizione del possesso, a far data dal 23.11.1994, manca la prova di qualsiasi atto teso a dimostrare l'interversione nel possesso, come d'altronde dagli stessi confermato esplicitamente nel proprio atto introduttivo del presente giudizio (“da quanto or ora esposto, discende, quale necessaria e stringente conseguenza, il fatto che nessun atto di interversione del possesso era dovuto” - pag. 7 atto di appello).
Come chiarito da costante giurisprudenza, l'interversione nel possesso, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”. Tale manifestazione deve esser rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. civ., Sent.
n.11403/2006; Cass. civ., Sent. n.17376/2018).
Ciò posto, è indubbio che il mero uso del fondo da parte del non si presti ad esser Per_2 riguardato alla stregua di atto di interversione del possesso, così come la costruzione di una recinzione;
né è utile la documentazione fiscale prodotta.
Anche la prova testimoniale non offre ulteriori elementi a riguardo, essendo tesa a dimostrare esclusivamente che, prima il de cuius e successivamente la , avessero posseduto il terreno, Per_1 provvedendo alla sua manutenzione, riparazione, utilizzazione, pulizia e custodia, nonché all'utilizzo del manufatto ivi esistente quale deposito.
Difatti, le circostanze che, prima il de cuius e successivamente la , avessero svolto opere di Per_1 manutenzione del suolo e avessero effettuato il pagamento delle varie utenze e imposte configurano semplicemente atti tipici e necessari allo svolgimento dell'attività posta in essere su detto suolo, non configurando, al contrario, atti idonei a dimostrare l'interversione nel possesso, qualificandosi come atti di detenzione qualificata con la res.
In considerazione di quanto sin qui esposto, questa Corte, condividendo le ragioni esposte dal
Tribunale, ritiene che dall'istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta in atti, non sia emersa la prova dell'interversione nel possesso utile ai fini dell'usucapione.
L'appello è, pertanto, infondato e va respinto con conferma dell'impugnata sentenza, con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellante e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (III scaglione – valori medi, fatta eccezione per la fase di istruttoria/trattazione liquidata secondo i minimi non essendosi svolta l'istruttoria) nella misura di € 4.237,00= oltre accessori come per legge.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co.1 – quater Tusg.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in qualità di eredi pro quota della de cuius Parte_1 Parte_2 [...]
, a sua volta erede di , nei confronti di e Per_1 Persona_2 Controparte_1 [...]
, avverso la sentenza n.3041/2022 PA pubblicata in data 27.07.2022 del Tribunale di Bari, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata, delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 4.237,00,00= oltre esborsi e rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante, e in osservanza dell'art. 13 co.1 – quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.228/12.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18.03.2025
Il Presidente rel.
Maria Mitola