Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai SI.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Rancesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 19 dicem- bre 2024, iscritta al n. 3228 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
, nat a Roma l'8 dicembre 1983, c.f. , elet- Parte_1 C.F._1 tivamente domiciliata in Civitaca LL (Vt) alla Via Rio Fratta n. 48/W presso lo studio dell'avv. Angela Santucci, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 [...]
, ivi elettivamente domiciliato in Via Rio Fratta 48/W presso lo C.F._2 studio dell'avv. Andrea Racioppa, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 10 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente ri- Parte_1 CP_1
corso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 27 gennaio 2008 hanno contratto matrimonio concordatario
(trascritto nei registri dello stato civile del comune di Civita LL parte II, serie
A, n. 1), che dalla loro unione è nata la figlia a Civita LL 23 Persona_1
agosto 2007, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconci- liarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti econo- mici:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Civita LL (VT), Via Falisca n. 136, viene assegnata alla SI.r con tutto quanto ivi contenuto, con impegno ed obbligo del SI. Pt_1
ad allontanarsene entro giorni trenta dalla sottoscrizione, previa asporta- CP_1
zione dei suoi effetti personali;
3. la figlia viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1
condiviso, con collocazione prevalente presso la madre ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
4. la figli in considerazione della sua età, potrà frequentare liberamente Per_1
il padre e stare con il medesimo quando vorrà, nel rispetto della collocazione pre- valente presso la madre;
5. il padre contribuirà al mantenimento della figli con la corresponsione, Per_1
in favore della SI.ra , dell'importo mensile di Euro 400,00 (quattrocen- Pt_2
to/00), con rivalutazione automatica annuale in base all'indice Istat, da versarsi en- tro il giorno 5 di ciascun mese;
il SI contribuirà, inoltre, al pagamento del CP_1
50% delle spese straordinarie relative alla figli così come indicate nel pro- Per_1
tocollo del Tribunale di Viterbo che i coniugi dichiarano di conoscere ed a cui fanno integrale riferimento;
6. viene riconosciuto in favore della SI.r il diritto a percepire un Parte_1
pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO–
assegno di mantenimento di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, con rivaluta- zione automatica annuale in base all'indice Istat, posto a carico del SI Parte_3
dro, il quale dovrà corrisponderlo entro il giorno 5 di ciascun mese;
7. l'autovettura tg. DN240KF, già intestata , rimane a disposizione CP_1
di entrambi i coniugi, i quali ne usufruiranno in base alle rispettive esigenze”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Civita
LL per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi) pag. 3 di 3