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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
SEGUE VERBALE DI UDIENZA DEL 21.02. 2025 PROC. N. 490/25 R.G.L.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Mariarosaria Renzetti all'odierna udienza emette la seguente sentenza che deposita in forma telematica
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. L. Pedone Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai funzionari dell' CP_1
indicati in memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il
Tribunale di Chieti;
compensa le spese le spese di lite.
Foggia, lì 21.02.25 IL GIUDICE
(Mariarosaria Renzetti)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. - 1 - Va preliminarmente rilevata, l'incompetenza territoriale di questo giudice e, nei relativi termini, va definita la presente controversia.
Infatti, il criterio di competenza di cui all'art. 444, comma 1, c.p.c. porta ad individuare nel Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del lavoro, il
Giudice competente per la presente controversia, essendo pacifico che la parte ricorrente risieda nel comune di Chieti alla viale A. Moro n. 90/A.
Ne deriva la declaratoria di incompetenza territoriale di questo giudice, per essere competente il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del lavoro.
Vanno compensate le spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante l'autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro
COME IN EPIGRAFE IL GIUDICE
(Mariarosaria Renzetti)
Pag. - 2 -
SEZIONE LAVORO
SEGUE VERBALE DI UDIENZA DEL 21.02. 2025 PROC. N. 490/25 R.G.L.
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Mariarosaria Renzetti all'odierna udienza emette la seguente sentenza che deposita in forma telematica
TRA
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. L. Pedone Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dai funzionari dell' CP_1
indicati in memoria di costituzione
RESISTENTE
OGGETTO: invalidità civile
CONCLUSIONI: come in atti
DISPOSITIVO
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la propria incompetenza territoriale, per essere competente il
Tribunale di Chieti;
compensa le spese le spese di lite.
Foggia, lì 21.02.25 IL GIUDICE
(Mariarosaria Renzetti)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. - 1 - Va preliminarmente rilevata, l'incompetenza territoriale di questo giudice e, nei relativi termini, va definita la presente controversia.
Infatti, il criterio di competenza di cui all'art. 444, comma 1, c.p.c. porta ad individuare nel Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del lavoro, il
Giudice competente per la presente controversia, essendo pacifico che la parte ricorrente risieda nel comune di Chieti alla viale A. Moro n. 90/A.
Ne deriva la declaratoria di incompetenza territoriale di questo giudice, per essere competente il Tribunale di Chieti, in funzione di Giudice del lavoro.
Vanno compensate le spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c., stante l'autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro
COME IN EPIGRAFE IL GIUDICE
(Mariarosaria Renzetti)
Pag. - 2 -