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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 1949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1949 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4407/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4407/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Filardo, domiciliato come in atti Ricorrente E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Carmela Filice, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: ricorso avverso provvedimento disconoscimento rapporto di lavoro subordinato.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.12.2019, parte ricorrente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della sita in Via Nazionale in Controparte_2 CP_ Pietrapaola dal 26/07/2016 al 31/08/2016 e dal 16/06/2017 al 05/04/2018; che l' con provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato del 28/06/2019 - Prot. N.71191 - notificato in data 12 Luglio 2019, ha disconosciuto i suddetti rapporti di lavoro in quanto carenti dei requisiti prescritti dall'art. 2094 c.c.; che detto provvedimento trae fondamento dal verbale ispettivo 2018005498/DDL del 24/07/2018; che esso è invalido e/o illegittimo e comunque nullo;
che, infatti, in entrambi i periodi lavorativi disconosciuti, ha effettivamente lavorato come pizzaiolo alle dipendenze e sotto la direzione di titolare della , sita in Pietrapaola, via Controparte_2 CP_2
1 Nazionale;
di aver sempre eseguito le direttive e gli ordini impartiti dal CP_2
di aver lavorato dal lunedì alla domenica, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 circa,
[...] per quattro ore al giorno;
di aver percepito regolare retribuzione, come da buste paga quietanzate allegate;
che nel periodo in contestazione non abitava con il proprio genitore che, difatti, ha abitato, sino all'11/09/2017, con la madre in Controparte_2
Mandatoriccio, alla via Emilio Parrotta snc per poi trasferirsi in Pietrapaola, come da certificato di residenza depositato in atti;
che il provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo è stato emesso sulla scorta dell'unica considerazione del rapporto padre/figlio sussistente tra il datore di lavoro e il lavoratore odierno ricorrente. Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare regolare il rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente per i periodi di cui in narrativa;
di accertare e dichiarare la natura di rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente ed Controparte_2
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento del provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato del 28/06/2019 - prot. n.71191 - notificato in data 12 luglio 2019 per le causali di cui in narrativa;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' sostenendo, sulla base di varie e CP_1 argomentate ragioni, l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Segnatamente, l'ente ha dedotto: la legittimità del disconoscimento attesa la gratuità dei rapporti tra le parti e la mancata prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità in mancanza di prova del pagamento effettivo di retribuzioni. Ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare il ricorso in quanto non veritiero in fatto e infondato in diritto, e comunque non provato, con vittoria di spese di lite. Ammessa ed espletata prova per testi innanzi al precedente magistrato assegnatario del fascicolo, la causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto si va ad esporre. Anzitutto è inammissibile la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato CP_ proposta dal lavoratore nei confronti dell' anziché del datore di lavoro, stante il CP_ difetto di legittimazione passiva dell' e in mancanza della richiesta di accertamento di un diritto al pagamento di prestazione previdenziale di cui questo costituisca il presupposto ex art. 2116 c.c.
Neppure è ammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro formulata dal ricorrente, trattandosi di
2 provvedimento amministrativo che può soltanto essere disapplicato dal giudice al fine di riconoscere o negare il diritto azionato.
Inquadrata la domanda del ricorrente quale richiesta di accertamento della validità ed efficacia del rapporto di lavoro subordinato sopra specificato, previa disapplicazione del provvedimento di annullamento e ritenuto l'interesse ad agire a fronte della situazione di incertezza determinata dal provvedimento di disconoscimento di cui si discute (cfr. Cass. 17223/2002), la stessa dev'essere respinta per mancanza della prova del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della di CP_2 Controparte_2 nel periodo di cui si discute.
Come è noto, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. 21028).
La giurisprudenza della Suprema Corte in materia, pur ritenendo a carico di chi intende sostenere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e i relativi diritti che ne derivano, l'onere di fornirne la prova, non esclude “ipso iure” il rapporto di subordinazione tra soggetti legati da rapporti di parentela, ma prevede che debbano provarsi gli elementi costitutivi della “onerosità” e della “subordinazione”.
Così le decisioni e i principi espressi dalla S.C. nella sentenza n. 17992/2010 “... In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione ...” e n. 9043/2011 “... In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare -le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità”.
Quindi, nel caso in cui vi sia una prestazione lavorativa fra persone legate da vincoli di parentela o affinità, in difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a titolo oneroso. La parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. 3 Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti deve ritenersi provato il requisito della convivenza in Pietrapaola tra il ricorrente lavoratore e il genitore datore di lavoro quantomeno dall'11.09.2017 al 22.06.2019 data in cui il ricorrente è emigrato in Germania
Inoltre, non si ritiene raggiunta, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte e delle prove documentali in atti, raccolte in sede ispettiva, la prova del rapporto di lavoro rivendicato da parte ricorrente e dell'attività concretamente svolta da questi nel periodo oggetto di disconoscimento.
Del tutto inutilizzabili ai fini della decisione si palesano le dichiarazioni rese da
, teste di parte ricorrente escussa il 26/01/2021, la quale ha Testimone_1 dichiarato: “conosco perché abbiamo lavorato insieme. Ho lavorato come Parte_1 cameriera nel 2017 nella pizzeria del papà. Ho lavorato solo nel 2017. Ho lavorato circa da aprile fino a maggio 2017. Poi ho dovuto lasciare il lavoro perché avevo una gravidanza a rischio. Non ho avuto rapporti con fuori dal lavoro ...”. Parte_1
È chiara l'inattendibilità delle predette dichiarazioni atteso che, come dedotto in ricorso, il ricorrente ha iniziato a lavorare presso la pizzeria solo da metà giugno 2017 (dal 16/06/2017 al 05/04/2018) quindi allorché la già non vi lavorava più; circostanza, Tes_1 quest'ultima, che è stata dichiarata agli ispettori anche dal titolare il Controparte_2 quale ha affermato che ha iniziato a lavorare ad aprile 2017, che doveva restare Tes_1 fino a giungo ma ed è andata via prima per problemi con la gravidanza.
Né elementi utili si ricavano dalle deposizioni degli altri testimoni sentiti.
, teste di parte ricorrente, escussa il 26/01/2021, ha dichiarato: “Ho Testimone_2 conosciuto perché facevo la cameriera in pizzeria. Ho lavorato in pizzeria
Parte_1 da giugno 2016 fino a settembre 2016. Poi ho lavorato anche in altri periodi, sempre nel periodo estivo, per circa 3 mesi, credo nel 2017 al 90%. Non so dire con più precisione. Lavoravo dalle 19:00 alle 23:00 circa. Non ho avuto rapporti con fuori
Parte_1 dal lavoro. faceva il pizzaiolo. C'era il forno visibile dal locale. Non so
Parte_1 se ha continuato a lavorare lì nei periodi in cui non c'ero. I rapporti con il CP_2 titolare della pizzeria erano tra proprietario e operaio. Lì dentro si comportavano da estranei. Non conosco gli orari della pizzeria. Quando arrivavo lì trovavo il pizzaiolo, che a volte se ne andava anche prima di me se non c'era niente da fare. Sarà capitato alcune volte. So che abitava con la mamma”.
Parte_1
Le dichiarazioni della teste sono del tutto generiche, la stessa non ha fornito elementi temporali precisi, non specificando i periodi in cui avrebbe visto il ricorrente lavorare e, anzi, affermando, in maniera del tutto contraddittoria, di non conoscere gli orari della pizzeria e limitandosi a dichiarare che il ricorrente e il titolare si comportavano da estranei.
, teste di parte ricorrente, escussa il 21/12/2022, ha reso Testimone_3 dichiarazioni generiche. La stessa non è in grado di riferire il periodo in cui avrebbe
4 lavorato per la pizzeria (... Ho lavorato in periodo estivo, sono passati 5 anni, era il 2016
o il 2017, non mi ricordo con precisione. Ho lavorato per due tre anni, però non in modo continuativo ...), e rende dichiarazioni oltre modo generiche non essendo in grado di riferire in quali giorni avrebbe lavorato insieme al ricorrente limitandosi a riferire (... Ero insieme a , abbiamo lavorato in periodo estivo). La teste inoltre indica Parte_1 degli orari e mansioni diversi da quelli indicati in ricorso dal . Invero, CP_2 quest'ultimo ha riferito di lavorare come pizzaiolo tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.00 mentre la teste riferisce “... Lavoravo la sera quando c'era bisogno, dalle 6 di pomeriggio fino a quando si finiva, 10:30 circa ... ... faceva il pizzaiolo, ma aiutava Parte_1 anche in cucina con quello di cui c'era bisogno. Ci davamo una mano. Faceva il mio stesso orario ...”.
Occorre, poi, tenere in conto le dichiarazioni del datore di lavoro rese in sede ispettiva in data 11/5/2018, in occasione del primo accesso: il ha dichiarato che i Controparte_2 figli, tra cui il ricorrente, facevano un po' di tutto, di non aver mai corrisposto al figlio una retribuzione vera e propria ma solo somme in contanti e che spesso il figlio prendeva direttamente somme dalla cassa.
Quanto al valore probatorio privilegiato da attribuire ai verbali sottoscritti dagli Ispettori, deve evidenziarsi che la S.C., con sentenza n°4462/14, ha avuto modo di affermare, che
“... i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. ... In particolare per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade ...”. Nel caso in esame gli hanno fondato le CP_3 CP_1 loro contestazioni su fatti direttamente accertati ed avvenuti in loro presenza e le dichiarazioni rese a questi ultimi devono ritenersi maggiormente attendibili in quanto effettuate nella immediatezza.
Nel caso di specie, quindi, non è stata raggiunta prova sufficiente né della soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro né dell'effettiva prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze della pizzeria per i periodi oggetti di causa.
Tenuto conto di quanto precede, prive di pregio appaiono le deduzioni circa l'assenza di convivenza desumibile solo per un limitato periodo dalla diversa residenza anagrafica, che non può essere evidentemente considerata dirimente.
Analogamente si ritiene non provata l'onerosità del rapporto di lavoro tenuto conto che sono state prodotte da parte ricorrente le buste paga (non quietanzate) ma non la prova 5 degli effettivi pagamenti: la sola firma della busta paga per ricevuta non è sufficiente a dare prova del pagamento.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 19/12/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4407/2019 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Filardo, domiciliato come in atti Ricorrente E (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, P.IVA_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato e Carmela Filice, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: ricorso avverso provvedimento disconoscimento rapporto di lavoro subordinato.
CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 06.12.2019, parte ricorrente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della sita in Via Nazionale in Controparte_2 CP_ Pietrapaola dal 26/07/2016 al 31/08/2016 e dal 16/06/2017 al 05/04/2018; che l' con provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato del 28/06/2019 - Prot. N.71191 - notificato in data 12 Luglio 2019, ha disconosciuto i suddetti rapporti di lavoro in quanto carenti dei requisiti prescritti dall'art. 2094 c.c.; che detto provvedimento trae fondamento dal verbale ispettivo 2018005498/DDL del 24/07/2018; che esso è invalido e/o illegittimo e comunque nullo;
che, infatti, in entrambi i periodi lavorativi disconosciuti, ha effettivamente lavorato come pizzaiolo alle dipendenze e sotto la direzione di titolare della , sita in Pietrapaola, via Controparte_2 CP_2
1 Nazionale;
di aver sempre eseguito le direttive e gli ordini impartiti dal CP_2
di aver lavorato dal lunedì alla domenica, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 circa,
[...] per quattro ore al giorno;
di aver percepito regolare retribuzione, come da buste paga quietanzate allegate;
che nel periodo in contestazione non abitava con il proprio genitore che, difatti, ha abitato, sino all'11/09/2017, con la madre in Controparte_2
Mandatoriccio, alla via Emilio Parrotta snc per poi trasferirsi in Pietrapaola, come da certificato di residenza depositato in atti;
che il provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo è stato emesso sulla scorta dell'unica considerazione del rapporto padre/figlio sussistente tra il datore di lavoro e il lavoratore odierno ricorrente. Ha, quindi, concluso chiedendo: di accertare e dichiarare regolare il rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente per i periodi di cui in narrativa;
di accertare e dichiarare la natura di rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il ricorrente ed Controparte_2
e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullamento del provvedimento di disconoscimento di rapporto di lavoro subordinato del 28/06/2019 - prot. n.71191 - notificato in data 12 luglio 2019 per le causali di cui in narrativa;
con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito tempestivamente in giudizio l' sostenendo, sulla base di varie e CP_1 argomentate ragioni, l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese. Segnatamente, l'ente ha dedotto: la legittimità del disconoscimento attesa la gratuità dei rapporti tra le parti e la mancata prova degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato e, in particolar modo, dei requisiti indefettibili della subordinazione e della onerosità in mancanza di prova del pagamento effettivo di retribuzioni. Ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare il ricorso in quanto non veritiero in fatto e infondato in diritto, e comunque non provato, con vittoria di spese di lite. Ammessa ed espletata prova per testi innanzi al precedente magistrato assegnatario del fascicolo, la causa, già matura per la decisione, è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per quanto si va ad esporre. Anzitutto è inammissibile la domanda di accertamento del rapporto di lavoro subordinato CP_ proposta dal lavoratore nei confronti dell' anziché del datore di lavoro, stante il CP_ difetto di legittimazione passiva dell' e in mancanza della richiesta di accertamento di un diritto al pagamento di prestazione previdenziale di cui questo costituisca il presupposto ex art. 2116 c.c.
Neppure è ammissibile la domanda di annullamento del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro formulata dal ricorrente, trattandosi di
2 provvedimento amministrativo che può soltanto essere disapplicato dal giudice al fine di riconoscere o negare il diritto azionato.
Inquadrata la domanda del ricorrente quale richiesta di accertamento della validità ed efficacia del rapporto di lavoro subordinato sopra specificato, previa disapplicazione del provvedimento di annullamento e ritenuto l'interesse ad agire a fronte della situazione di incertezza determinata dal provvedimento di disconoscimento di cui si discute (cfr. Cass. 17223/2002), la stessa dev'essere respinta per mancanza della prova del rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della di CP_2 Controparte_2 nel periodo di cui si discute.
Come è noto, l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass. 21028).
La giurisprudenza della Suprema Corte in materia, pur ritenendo a carico di chi intende sostenere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e i relativi diritti che ne derivano, l'onere di fornirne la prova, non esclude “ipso iure” il rapporto di subordinazione tra soggetti legati da rapporti di parentela, ma prevede che debbano provarsi gli elementi costitutivi della “onerosità” e della “subordinazione”.
Così le decisioni e i principi espressi dalla S.C. nella sentenza n. 17992/2010 “... In tema di onere della prova relativo al rapporto di lavoro subordinato, ove la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative fra persone legate da vincoli di parentela o affinità debba essere esclusa per l'accertato difetto della convivenza degli interessati, non opera "ipso iure" una presunzione di contrario contenuto, indicativa dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, la parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione ...” e n. 9043/2011 “... In tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare -le quali vengono normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causa - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità”.
Quindi, nel caso in cui vi sia una prestazione lavorativa fra persone legate da vincoli di parentela o affinità, in difetto della convivenza degli interessati, non opera ipso iure una presunzione di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a titolo oneroso. La parte che faccia valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l'obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. 3 Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti deve ritenersi provato il requisito della convivenza in Pietrapaola tra il ricorrente lavoratore e il genitore datore di lavoro quantomeno dall'11.09.2017 al 22.06.2019 data in cui il ricorrente è emigrato in Germania
Inoltre, non si ritiene raggiunta, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte e delle prove documentali in atti, raccolte in sede ispettiva, la prova del rapporto di lavoro rivendicato da parte ricorrente e dell'attività concretamente svolta da questi nel periodo oggetto di disconoscimento.
Del tutto inutilizzabili ai fini della decisione si palesano le dichiarazioni rese da
, teste di parte ricorrente escussa il 26/01/2021, la quale ha Testimone_1 dichiarato: “conosco perché abbiamo lavorato insieme. Ho lavorato come Parte_1 cameriera nel 2017 nella pizzeria del papà. Ho lavorato solo nel 2017. Ho lavorato circa da aprile fino a maggio 2017. Poi ho dovuto lasciare il lavoro perché avevo una gravidanza a rischio. Non ho avuto rapporti con fuori dal lavoro ...”. Parte_1
È chiara l'inattendibilità delle predette dichiarazioni atteso che, come dedotto in ricorso, il ricorrente ha iniziato a lavorare presso la pizzeria solo da metà giugno 2017 (dal 16/06/2017 al 05/04/2018) quindi allorché la già non vi lavorava più; circostanza, Tes_1 quest'ultima, che è stata dichiarata agli ispettori anche dal titolare il Controparte_2 quale ha affermato che ha iniziato a lavorare ad aprile 2017, che doveva restare Tes_1 fino a giungo ma ed è andata via prima per problemi con la gravidanza.
Né elementi utili si ricavano dalle deposizioni degli altri testimoni sentiti.
, teste di parte ricorrente, escussa il 26/01/2021, ha dichiarato: “Ho Testimone_2 conosciuto perché facevo la cameriera in pizzeria. Ho lavorato in pizzeria
Parte_1 da giugno 2016 fino a settembre 2016. Poi ho lavorato anche in altri periodi, sempre nel periodo estivo, per circa 3 mesi, credo nel 2017 al 90%. Non so dire con più precisione. Lavoravo dalle 19:00 alle 23:00 circa. Non ho avuto rapporti con fuori
Parte_1 dal lavoro. faceva il pizzaiolo. C'era il forno visibile dal locale. Non so
Parte_1 se ha continuato a lavorare lì nei periodi in cui non c'ero. I rapporti con il CP_2 titolare della pizzeria erano tra proprietario e operaio. Lì dentro si comportavano da estranei. Non conosco gli orari della pizzeria. Quando arrivavo lì trovavo il pizzaiolo, che a volte se ne andava anche prima di me se non c'era niente da fare. Sarà capitato alcune volte. So che abitava con la mamma”.
Parte_1
Le dichiarazioni della teste sono del tutto generiche, la stessa non ha fornito elementi temporali precisi, non specificando i periodi in cui avrebbe visto il ricorrente lavorare e, anzi, affermando, in maniera del tutto contraddittoria, di non conoscere gli orari della pizzeria e limitandosi a dichiarare che il ricorrente e il titolare si comportavano da estranei.
, teste di parte ricorrente, escussa il 21/12/2022, ha reso Testimone_3 dichiarazioni generiche. La stessa non è in grado di riferire il periodo in cui avrebbe
4 lavorato per la pizzeria (... Ho lavorato in periodo estivo, sono passati 5 anni, era il 2016
o il 2017, non mi ricordo con precisione. Ho lavorato per due tre anni, però non in modo continuativo ...), e rende dichiarazioni oltre modo generiche non essendo in grado di riferire in quali giorni avrebbe lavorato insieme al ricorrente limitandosi a riferire (... Ero insieme a , abbiamo lavorato in periodo estivo). La teste inoltre indica Parte_1 degli orari e mansioni diversi da quelli indicati in ricorso dal . Invero, CP_2 quest'ultimo ha riferito di lavorare come pizzaiolo tutti i giorni dalle 19.00 alle 23.00 mentre la teste riferisce “... Lavoravo la sera quando c'era bisogno, dalle 6 di pomeriggio fino a quando si finiva, 10:30 circa ... ... faceva il pizzaiolo, ma aiutava Parte_1 anche in cucina con quello di cui c'era bisogno. Ci davamo una mano. Faceva il mio stesso orario ...”.
Occorre, poi, tenere in conto le dichiarazioni del datore di lavoro rese in sede ispettiva in data 11/5/2018, in occasione del primo accesso: il ha dichiarato che i Controparte_2 figli, tra cui il ricorrente, facevano un po' di tutto, di non aver mai corrisposto al figlio una retribuzione vera e propria ma solo somme in contanti e che spesso il figlio prendeva direttamente somme dalla cassa.
Quanto al valore probatorio privilegiato da attribuire ai verbali sottoscritti dagli Ispettori, deve evidenziarsi che la S.C., con sentenza n°4462/14, ha avuto modo di affermare, che
“... i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante. ... In particolare per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, sicché il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non ricade ...”. Nel caso in esame gli hanno fondato le CP_3 CP_1 loro contestazioni su fatti direttamente accertati ed avvenuti in loro presenza e le dichiarazioni rese a questi ultimi devono ritenersi maggiormente attendibili in quanto effettuate nella immediatezza.
Nel caso di specie, quindi, non è stata raggiunta prova sufficiente né della soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro né dell'effettiva prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze della pizzeria per i periodi oggetti di causa.
Tenuto conto di quanto precede, prive di pregio appaiono le deduzioni circa l'assenza di convivenza desumibile solo per un limitato periodo dalla diversa residenza anagrafica, che non può essere evidentemente considerata dirimente.
Analogamente si ritiene non provata l'onerosità del rapporto di lavoro tenuto conto che sono state prodotte da parte ricorrente le buste paga (non quietanzate) ma non la prova 5 degli effettivi pagamenti: la sola firma della busta paga per ricevuta non è sufficiente a dare prova del pagamento.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
In ordine alle spese di lite, si deve disporre la compensazione tra le parti, rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 19/12/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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