Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2056/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. R.G. 2056/2025 congiuntamente promosso da (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi con l'Avv. Porcu Andrea, presso il cui studio hanno eletto domi- C.F._2
cilio,
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
Le parti chiedevano congiuntamente le seguenti modifiche alle condizioni di divorzio:
“I ricorrenti congiuntamente ricorrono a Codesto Tribunale affinché, sull'accordo delle parti, mo- dificando parzialmente le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, voglia dispor- re che:
1. non sia più dovuto l'assegno di mantenimento del sig. in favore della IA Parte_2
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato con- Persona_1
cesso e conseguentemente disporne la revoca;
2. il sig. sia tenuto a versare un assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_2 [...]
dell'importo di € 1.000,00 mensili da rivalutarsi secondo l'indice ISTAT Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Letti gli atti, rilevato che con sentenza n. 308/2017, pubblicata in data 01/03/2017, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, dalla cui unione nasceva la IA maggiorenne (il 22/07/1994), alle seguenti condizioni (tra le altre): Per_1
“[…] 1) II IG. si impegna a versare direttamente alla IA [nata il Parte_2 Per_1
22.07.1994] - oggi maggiorenne, ma ancora non economicamente autosufficiente - l'importo mensi- le di C 1.200,00- entro il giorno 10 di ogni mese;
detta somma sarà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT - costo della vita per famiglie di operai ed impiegati;
2). la casa coniugale, sita in Saronno (VA), Via San Giuseppe n. 48/52 [foglio SA/8 —particella
279 — sub 503 — piano 2° - cat. A13 — classe 4 — vani 6], di proprietà del IG. Parte_2
e della sorella di quest'ultimo, viene assegnata alla IG.ra , poiché ancora convivente con Parte_1
la IA , con tutti gli arredi ed i beni, ivi presenti. Si dà atto che il IG. , a segui- Per_1 Parte_2
to della separazione, ha già asportato dalla casa coniugale tutti i propri beni ed effetti personali;
3) le parti danno atto che, nell'ipotesi di alienazione della casa coniugale, come sopra individuata al punto n. 2), il IG. corrisponderà alla IG.ra un importo pa- Parte_2 Parte_1
ri al 20% della propria quota (50%) del ricavato della succitata vendita;
4). i coniugi convengono che tutte le spese di ordinaria manutenzione relative alla casa coniugale saranno a carico esclusivo della IG.ra ; Parte_1
5). i coniugi danno atto di aver già definito ogni e qualsiasi ulteriore questione economica e non, derivante dal rapporto matrimoniale e, conseguentemente, dichiarano di non aver più nulla a pre- tendere l'uno dall'altro”; successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio sono intervenute circostanze nuove con- figurate dalle parti come giustificato motivo ex art 473-bis.29 c.p.c. per la revisione delle condizioni regolanti l'assetto familiare, in particolare, il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di nonché la perdita dell'occupazione lavorativa da parte della ricorrente;
Per_1
dato atto che le parti congiuntamente depositavano ricorso per la modifica delle condizioni di divor- zio alle condizioni sopra interamente riportate, mantenendo invece ferme le ulteriori condizioni;
rilevato che nulla osta all'accoglimento delle modifiche concordate non contrarie né all'ordine pub- blico né al buon costume;
rilevato che, non essendovi figli minorenni e non essendo richiesta alcuna pronuncia relativa allo status delle parti, il PM non è parte necessaria;
tutto ciò premesso, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
dà atto della modifica delle condizioni di divorzio come da accordo sopra riportato, che qui si intende rece- pito e omologato compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il Presidente Il Giudice Est.
Dott.sa Maria Eugenia Pupa Dott.ssa Alessandra Ardito