Articolo 43 delle Disposizioni di coordinamento, transitorie e di attuazione dei Codici penali militari di pace e di guerra
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29 luglio 1945
Art. 43. (Istituiti processuali) .


Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni relativi alla procedura penale militare, il richiamo s'intende fatto agli istituti o alle disposizioni dei nuovi codici penali militari.

Gli istituti aboliti o modificati dai codici penali militari si intendono aboliti o modificati anche per le leggi o i decreti che li richiamano.

Entrata in vigore il 29 luglio 1945