Art. 43. (Istituiti processuali) .
Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni relativi alla procedura penale militare, il richiamo s'intende fatto agli istituti o alle disposizioni dei nuovi codici penali militari.
Gli istituti aboliti o modificati dai codici penali militari si intendono aboliti o modificati anche per le leggi o i decreti che li richiamano.
Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni relativi alla procedura penale militare, il richiamo s'intende fatto agli istituti o alle disposizioni dei nuovi codici penali militari.
Gli istituti aboliti o modificati dai codici penali militari si intendono aboliti o modificati anche per le leggi o i decreti che li richiamano.