Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 17108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, X sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:
dott. Francesco Pastore – presidente dott. Antonio Attanasio - giudice dott. Anna Maria Pezzullo – giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17108/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: querela di falso e vertente
TRA
nato a [...] il giorno 11 febbraio 1973 – c.f. Parte_1
– elettivamente domiciliato in Napoli alla via Giovanni C.F._1
Merliani n. 31 presso lo studio dell'avv. Antonio Napoletano - c.f.
– che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce C.F._2 all'atto di citazione
ATTORE
E
(CF ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Viale Europa 190, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rita Anna Piantadosi (CF
, giusta procura generale alle liti per notaio C.F._3 del 04/05/2022 – rep. 55418/1614 – dell'avvocatura interna della Per_1
[...]
sita alla Piazza Duomo n. 12 Controparte_1
CONVENUTA
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, citava in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, per sentire Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni : “dichiarare l'apocrificità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricezione della raccomandata n.
616367292782 che sarebbe stata recapitata il 21 febbraio 2022 alle ore
11:44:44 ed allegata agli atti di causa;
ordinare alla convenuta
[...] la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del Controparte_1 documento impugnato;
condannare al pagamento delle Controparte_1 competenze e spese di giudizio oltre al rimborso forfettario IVA e CPA come per legge e con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarato anticipo” In particolare l'attore, deduceva di non aver ricevuto la raccomandata con la quale aveva inviato il preavviso di revoca dall'autorizzazione CP_1 alla emissione di assegni;
di aver emesso due assegni che non venivano pagati per mancanza di autorizzazione;
che, pertanto, provvedeva ad CP_1 iscrivere il nominativo dell'istante nel registro Centrale Allarme
Interbancaria; che la firma apposta sulla ricevuta di ritorno relativa all'avvenuta consegna in data 21.02.2022 della raccomandata n.
616367292782 non era a lui attribuibile.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 in quanto inammissibile nonché infondata.
Disposta perizia grafoscopica, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, sostituita quest'ultima con il deposito delle note scritte ex art 127 ter cpc, con ordinanza emessa in pari data la causa veniva riservata in decisione dinanzi al collegio con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
- 2 - Così riassunti i termini della controversia, ritiene il collegio che la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
In via preliminare va disattesa l'eccezione sollevata dalla difesa di
[...]
in ordine alla carenza di ius postulandi di controparte. CP_1
In merito si è, infatti, affermato che “l'atto di citazione con il quale è proposta in via principale querela di falso relativa a un determinato documento può essere sottoscritto anche dal solo difensore munito di procura ad litem" è astrattamente idoneo a conferire il potere di proporre la querela di falso in via principale, mentre va in concreto accertato se, in considerazione del contenuto e dell'oggetto dell'atto di citazione, la volontà della parte di proporre querela possa ritenersi univocamente espressa con il conferimento della procura "ad litem", e tale volontà deve ritenersi sussistente allorché la citazione sia esclusivamente diretta a proporre querela di falso in via principale, dato che non può - in virtù del principio della inscindibilità della procura dall'atto in calce o a margine del quale è apposta - sollevarsi alcun dubbio in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere, non essendo individuabile una diversa domanda, e tenuto conto anche del criterio ermeneutico di cui all'art. 1367 cod. civ. (principio di conservazione del negozio)” (Cass. 20415/2006). Nel caso di specie l'atto di citazione è diretto in via esclusiva a proporre querela di falso in via principale sicchè alcun dubbio può sorgere in ordine alla manifestazione della volontà della parte di proporre querela e di conferire al procuratore speciale il relativo potere.
Sempre in via preliminare il collegio ritiene la querela ammissibile ai sensi del secondo comma dell'art. 221 c.p.c., atteso che nella atto di citazione l'attore ha esplicitamente negato di aver ricevuto la raccomandata, contenente il preavviso di revoca dall'emissione di assegni e l'invito al soddisfacimento degli oneri accessori al beneficiario, inviata a mezzo posta, e di aver apposto la sua firma in data 21 febbraio 2022 alle ore 11:44 sull'avviso di ricezione della predetta raccomandata n.61636729278, rilevando come fosse evidente la falsità della sottoscrizione dalla comparazione di detta sottoscrizione con quelle presenti sulle scrittura prodotte in giudizio, da utilizzare per la comparazione.
Tali allegazioni ed elementi di prova integrano gli elementi e le prove della falsità che l'art. 221, comma 2, c.p.c. richiede a pena di nullità della querela
- 3 - (cfr. Cass. 24/01/2020, n. 1616 in motivazione;
Cass. 19/02/2019, n. 4720;
Cass. 12/05/1980, n. 3131).
Inoltre, l'avviso di ricevimento, pur essendo relativo ad una raccomandata ordinaria e non ad una raccomandata spedita ai sensi della legge n. 890 del
1982, qualifica espressamente il soggetto che ha ricevuto il plico come il destinatario dello stesso, sicché, onde dimostrare la falsità del recapito, il non aveva altra strada che quella di allegare e provare che la firma Pt_1 apposta sul documento non è a lui riconducibile.
Passando al piano probatorio, il CTU, dott.ssa , ha ritenuto Persona_2 possibile esprimersi sull'autenticità della firma in verifica, pur evidenziando che l'esame grafico condotto su una copia fotostatica non riesce ad individuare la pressione della penna sulla carta, e il tipo di carta usata, la gradazione di colore e le caratteristiche dell'inchiostro. Ebbene, l'ausiliario dopo aver comparato la firma in verifica con quelle sicuramente attribuibili al e dopo aver evidenziato le numerose difformità grafiche e morfologiche Pt_1 emerse da tale comparazione, ha espresso un giudizio di non autenticità della sottoscrizione impugnata, concludendo nell'elaborato peritale che “ La firma apposta all'avviso di ricevimento della Raccomandata n:616367292782 recapitata il 21 febbraio 2022 alle h 11.44.44 non è riferibile ad Parte_1
. Essa è .”
[...] CP_3
Il collegio condivide le valutazioni della consulente, in quanto le stesse risultano conformi ai principi fondamentali della grafologia e sono il frutto di un'accurata comparazione della sottoscrizione in verifica con quella riconducibile alla mano dell'attore.
Va, infine, evidenziato che la convenuta non ha mosso alcuna censura specifica e motivata alla consulenza tecnica d'ufficio.
Alla luce di quanto precede, la querela di falso è fondata, con conseguente declaratoria di falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della Raccomandata n:616367292782 recapitata il 21 febbraio
2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, aggiornato secondo i parametri di cui al DM 147/22, del valore della controversia (indeterminabile di complessità bassa), dell'attività difensiva in concreto prestata, della natura
- 4 - delle questioni trattate, applicandosi i valori medi, con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario.
Per i provvedimenti previsti dagli artt. 226, comma 2, c.p.c. e 537, comma 2,
c.p.p. si rimanda direttamente al dispositivo.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
a) accerta la falsità della sottoscrizione apposta in calce all'avviso di ricevimento della Raccomandata n:616367292782 recapitata il 21 febbraio
2022 sottoscritto solo apparentemente da;
Parte_1
b) letto l'art. 537 c.p.p., dispone la cancellazione della suddetta sottoscrizione
(ordine da eseguirsi soltanto dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, cfr. art. 227 c.p.c.);
c) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in € 518,00 per esborsi ed € 7616,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre IVA
e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv.
Antonio Napoletano;
d) pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
,Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13.3.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo Dott Francesco Pastore
- 5 -