Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 15/12/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02031/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00843/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 843 del 2025, proposto da
UI IE, NA EL, LA HI, rappresentati e difesi dagli avvocati Sergio Picchi, Giorgio Leoncini e Demis Bessi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, Sezione Lavoro n. 380/2024, pubblicata in data 15.07.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. ER US;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 380/2024, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti al pagamento del Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.) previsto dalla contrattazione collettiva di settore, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire agli interessati gli importi corrispondenti, pari a: euro 662,30 in favore della ricorrente UI IE per il servizio reso durante gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; euro 1.134,75 in favore della ricorrente NA EL per il servizio reso durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; euro 967,55 in favore della ricorrente LA HI per il servizio reso durante gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022; il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
Tanto premesso, le ricorrenti concludono affinché al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante pagamento degli importi dovuti e per la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
1.1. Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
2. La domanda è fondata.
In data 30 luglio 2024, le ricorrenti hanno notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai fini esecutivi, la sentenza n. 380/2024 del Tribunale di Pisa. Questa è frattanto passata in giudicato, come da relativa attestazione di cancelleria, come pure risulta osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione (la notifica del ricorso per ottemperanza è del 19 marzo 2025).
Di contro, non è contestata l’inottemperanza del Ministero, al quale deve pertanto ordinarsi di dare esecuzione al giudicato, provvedendo – entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza – ad accreditare alle ricorrenti gli importi rispettivamente dovuti a titolo di C.I.A..
Laddove l’inadempimento dovesse persistere, nei sessanta giorni successivi provvederà in veste di commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario da lui delegato.
Le spese del giudizio di ottemperanza, da distrarsi a favore del difensore delle ricorrenti, dichiaratisi antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
La presente decisione sarà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione a quanto disposto dal Tribunale di Pisa con la sentenza n. 380/2024, in epigrafe, nei termini precisati in motivazione;
b) nomina per il caso di eventuale, ulteriore inottemperanza, il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato affinché, in veste di commissario ad acta , provveda nei sessanta giorni successivi agli adempimenti del caso, con facoltà di delega;
c) condanna il Ministero intimato alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori delle ricorrenti, antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria per la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI La RD, Presidente
ER US, Consigliere, Estensore
VI De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER US | VI La RD |
IL SEGRETARIO