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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2145/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 11.2.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta al n. 2145/2020 del Ruolo generale affari contenziosi;
tra
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma-Eur, viale Europa n.190, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma (Rep. n. 55418, Persona_1
Racc. n. 16104) registrata in Roma in data 4.5.2022, ed elettivamente domiciliata in TERAMO alla
Via Carlo Forti n. 47. presso la Filiale di;
Parte_1
-attore- contro
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Annalisa Chiarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nereto (TE), via
Gramsci n. 17, giusta procura rilasciata in primo grado;
-convenuta-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del giudice di primo grado. Pagamento somma di denaro, etc.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
143/2020, resa dal Giudice di Pace di Teramo dott.ssa Speranza, (R.G. n. 1422/2019) in data
12.02.2020 e non notificata, condannare parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto da
in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre alle spese, diritti ed onorari del doppio Parte_1
grado mdi giudizio ed alla restituzione delle spese di lite liquidate per il giudizio di prime cure.
Si richiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG. 1422/2019
Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €
4.964,9, oltre interessi.”.
Per parte appellata:
“Tanto premesso si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale di Teramo voglia:
a) dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 cpc.
b) Nel merito rigettare l'appello
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio oltre accessori di legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1
la sig.ra al fine di veder riformata la sentenza n. 143/2020, depositata in Controparte_1
data 12.2.2020, con cui il Giudice di Pace di Teramo ha accolto la domanda di quest'ultima e condannato alla corresponsione della somma di € 4.964,91, oltre interessi dal Parte_1
14.12.2016 all'effettivo pagamento, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con il proprio atto introduttivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della suddetta pronuncia in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente applicato la disciplina relativa ai buoni fruttiferi postali emessi e sottoscritti successivamente al 30.6.1986, in particolare quanto alla misura degli interessi da corrispondere al risparmiatore a decorrere dalla menzionata data, altresì contestando la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il punto centrale della doglianza è da rinvenirsi nella circostanza secondo cui, a seguito della entrata in vigore dell'art. 173 D.P.R. 156/73 e del D.M. 13.6.1986, ai buoni della tipologia di cui trattasi avrebbero dovuto essere applicati i tassi previsti dalle tabelle allegate al D.M. richiamato, anche con riferimento al periodo successivo al ventesimo anno (e fino al trentesimo) dalla sottoscrizione, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado il quale, al contrario, ha riconosciuto alla sig.ra , in relazione a tale periodo di riferimento, la somma differenziale di € 4.964,91 CP_1
(oltre interessi fino al pagamento) in applicazione dei tassi calcolati secondo l'indicazione di stampa a tergo del buono.
La sig.ra si è costituita in giudizio contestando nel merito tutto quanto dedotto CP_1 dall'appellante e sottolineando la correttezza della motivazione del Giudice di primo grado, nonché contestando i motivi di impugnazione in quanto generici e inconferenti rispetto alla motivazione della sentenza appellata. In sintesi, parte appellata ha basato le proprie difese sull'assunto dell'assenza di qualsivoglia ambiguità testuale circa i tassi da applicare al buono sottoscritto dalla , CP_1
ritenendo che i tassi applicabili fossero quelli indicati sul retro del buono all'evidente stampigliatura, incluso il rendimento in misura fissa (pari a Lire 258.150) capitalizzato bimestralmente dal ventesimo anno fino al termine del 30° anno solare successivo.
La causa veniva istruita documentalmente e in data 25.1.2024 perveniva sul ruolo dell'odierno giudicante il quale, all'udienza del giorno 11.02.2025, la tratteneva in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere rintracciata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello formulata dalla appellata.
Al riguardo, sulla specificità dei motivi di appello, la Cassazione ha chiarito: “l'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione
appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici
capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto
il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. 14 settembre 2017, n.21336).
Ebbene, il motivo di appello enucleato dall'appellante appare, almeno sul piano astratto, circoscritto, pertanto l'eccezione è infondata. Nel merito, la domanda va accolta e, conseguentemente, la sentenza n. 143/2020 va riformata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, dall'esame del merito della causa appare opportuno effettuare una disamina della disciplina applicabile alla questione relativa alla difformità tra le informazioni riportate sul buono e le disposizioni ministeriali (vigenti al momento della sottoscrizione del buono o sopravvenute).
Nello specifico, la controversia trae origine dalla tematica, largamente ed approfonditamente esaminata in giurisprudenza, relativa all'interpretazione dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale, nella formulazione originaria, con riferimento al saggio di interessi applicabile ai buoni fruttiferi, si limitava a stabilire la corresponsione degli stessi in base delle tabelle riportate sul retro del documento e a prevedere che le eventuali variazioni, disposte con decreto del Ministro del Tesoro pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, avrebbero avuto efficacia solo per i buoni “di nuova serie” emessi successivamente al D.M., con applicazione dei tassi originari per i buoni emessi in precedenza.
La richiamata disposizione è stata emendata dal con D.L. 460/74, con attribuzione al D.M. della facoltà di estendere le variazioni anche a una o più serie dei buoni precedentemente emessi, e cioè la possibilità per il Ministro di modificare in corso di validità del buono - anche a svantaggio del risparmiatore - le condizioni di finanziamento. La possibilità di modifiche dei tassi in peius è successivamente venuta meno con il D.lgs. 284/99, al cui art. 7 veniva stabilita l'abrogazione dell'art. 173 suddetto, lasciando tuttavia che i rapporti già in corso fossero regolati dalla precedente normativa
(salve le eventuali condizioni più favorevoli stabilite con D.M.).
A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986, che aveva istituito la serie “Q”, con rendimenti inferiori rispetto a quelli della precedente serie “P”, , anziché stampare i nuovi titoli Parte_1 della serie “Q”, ivi indicando i nuovi tassi, ha messo in circolazione la serie “P” con l'aggiunta di timbri “Serie Q/P” e l'indicazione dei nuovi tassi (sul retro) – quest'ultimo senza specificare i tassi per gli anni successivi al ventesimo.
I dubbi generatisi sull'effettiva entità dei tassi dal ventesimo al trentesimo anno di validità del buono hanno generato l'interrogativo circa l'eventuale dovere di di consentire l'effettiva Parte_1
conoscibilità dei nuovi tassi, o se, al contrario, il risparmiatore dovesse essere a conoscenza degli stessi in quanto previsti da una norma generale quale il D.M. In risposta a tali dubbi, rispetto ad un orientamento di merito più favorevole al risparmiatore (C. App. di Torino, 22/01/2021; Trib. di Milano, 9/01/2020, n. 91; Trib.di Roma, 21/11/2019) - volto a riconoscere la prevalenza del dato testuale muovendo da una valorizzazione dell'insegnamento fornito dalla sentenza a Sez. Un. della Cassazione del 15/06/2007, n. 13979 - la giurisprudenza di legittimità ha di recente contrapposto un diverso orientamento in relazione allo specifico caso oggetto dell'odierno giudizio: trattasi della fattispecie relativa alla difformità tra le indicazioni sui tassi fornite dal D.M., quelle proprie del buono stampate sul documento cartaceo e le stampigliature aggiunte al medesimo.
In particolare, la Cassazione ha affrontato la questione circa la possibilità per il risparmiatore di fare affidamento sulle informazioni trascritte sul buono consegnatogli al momento della sottoscrizione, o se, al contrario, quanto indicato sul medesimo abbia valenza limitata, dovendosi sempre far riferimento alla normativa applicabile.
La Suprema Corte, dopo aver ribadito quanto già espresso con la decisione della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, n. 26 in merito alla differenza tra collocamento di buoni fruttiferi postali e servizi di natura bancaria, altresì sottolineando le esigenze pubblicistiche dalle quali origina la disciplina dei primi, ha escluso l'applicabilità dei principi di tutela dell'affidamento del sottoscrittore precedentemente valorizzati dalla giurisprudenza di merito, evidenziato che “l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato - per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi - recasse
l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie "Q/P", tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente”, sostanzialmente chiarendo che l'onere di diligenza, nel caso di specie e a differenza del caso esaminato dalla richiamata Sez. Un., era in capo al sottoscrittore (Cass. civ. n. 4384/2022, Cass. civ.
n. 4748/2022, Cass. civ. n. 4751/2022 e Cass. civ. n. 4763/2022).
In aggiunta a quanto sino ad ora esposto, in relazione alle modalità di modifica dei tassi la Corte di
Cassazione aveva precedentemente statuito la legittimità del mutamento in peius dei tassi di rendimento, anche in assenza sul buono postale di specifica dicitura, tale da consentire la diretta informazione del risparmiatore, nonché ribadito la diversa natura dei titoli negoziati da Parte_1
rispetti agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario dovuta alla configurazione delle Pt_1 sino alla fine degli anni 90' come Azienda autonoma dello Stato e poi come Ente pubblico economico
(Cass. Sez Un. n. 3963/2019), consolidando così l'orientamento relativo all'impossibilità di inquadrare la fattispecie nell'ambito del ius variandi di natura contrattuale, dovendosi piuttosto ricondurla all'integrazione del contratto ex lege in base al disposo dell'art. 1339 c.c, (Cass. civ. sez.
I, ord. n. 19002/2017).
Nel caso di specie si è proprio dinnanzi ad un buono postale fruttifero sottoscritto il 12.12.1986, appartenente alla vecchia serie P, al quale è stato apposto il timbro Serie Q/P, sulla parte frontale e, sul retro, il timbro con i nuovi tassi salvo quelli dal ventesimo in poi.
Si aggiunga che le parti non hanno posto in dubbio alcuno la misura dei rendimenti applicabili al buono sino all'ultimo bimestre del diciannovesimo anno dalla sottoscrizione. Anzi, è la stessa appellata ad evidenziare che “la nel vedere che sopra la griglia con i vecchi tassi vi era CP_1
la stampigliatura con i nuovi tassi (più bassi) era perfettamente consapevole che il rendimento del buono era quello riportato a tergo del buono secondo quanto ivi riportato” (cfr. p. 3 della comparsa in appello), pur tuttavia aggiungendo, quanto al rendimento successivo al ventesimo anno: “oltre lire
258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. In sostanza, secondo l'appellata i tassi nella misura ridotta erano applicabili solo limitatamente a quanto previsto dal timbro, ovverosia esclusivamente con riferimento alle annualità fino alla ventesima, mentre per il periodo successivo e fino al trentesimo anno sarebbe rimasta applicabile la regola del rendimento in misura fissa, in quanto non esplicitamente indicato diversamente sul buono.
Siffatta ricostruzione appare contraria alla ratio delle modifiche normative e ai principi enunciati dalla
Cassazione e più sopra richiamati.
È difatti proprio in ragione dell'ambiguità interpretativa riscontrabile circa i tassi applicabili, a causa dell'apposizione del timbro e della contemporanea omissione di indicazioni relative ai rendimenti successivi al ventesimo anno, che la convenuta, applicando anche solo il minimo grado di diligenza a cui è tenuto il comune risparmiatore, avrebbe dovuto interrogarsi sulla possibilità che fossero applicabili tassi differenti e procedere a ricercare informazioni, anche richiedendo chiarimenti alla stessa . Parte_1 Non si trattava, quindi, come sostenuto dal Giudice di prime cure, di riconoscere la prevalenza della volontà contrattuale al momento della sottoscrizione sulle modifiche previste successivamente in via normativa, seguendo una prospettiva temporale, bensì di valorizzare il dato normativo rispetto a quello testuale emergente dal documento sottoscritto.
In ossequio al richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità vi è difatti una presunzione di conoscibilità della legge da parte del risparmiatore in merito alla modifica dei rendimenti, senza che abbia decisiva rilevanza, nella specifica fattispecie in esame, il dato testuale, non ravvisandosi una lesione dell'affidamento del risparmiatore anche in caso di informazione parziale fornita con il timbro. Pare difatti più che ragionevole ritenere che, una volta avuta contezza del timbro volto ad indentificare la nuova serie e sorti i dubbi circa i diversi tassi applicabili (dopo il ventesimo anno), qualora la risparmiatrice avesse adottato quel minimo grado di diligenza consistente nella CP_1
richiesta di informazioni, le sarebbe stato possibile avere agevole contezza dei reali rendimenti come previsti dal D.M. 13.6.1986 e scegliere se procedere con la liquidazione anticipata o meno.
Si tenga inoltre in considerazione che la normativa applicabile al tempo non disciplinava ancora le modalità di risoluzione dei disallineamenti informativi tra collocatore e investitore, problematica questa successivamente affrontata dal legislatore a partire dagli anni 90', sicché, in assenza di una specifica normativa sulla trasparenza a tutela del risparmiatore e di precisi obblighi informativi in capo (oltre che all'emittente) al collocatore, il comportamento di potrebbe al massimo Parte_1
essere valutato alla stregua dei parametri di buona fede e correttezza nell'agire negoziale. Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, in ragione della natura pubblicistica delle funzioni di
[...]
fino alla privatizzazione, nonché dei titoli dalla medesima emessi, le condizioni di emissione Pt_1
dei buoni fruttiferi postali non sono soggette a negoziazione, bensì stabilite dalla legge.
In ragione di tutto quanto sino ad ora esposto, ha quindi errato il G.d.P. nel ritenere che i tassi fossero applicabili nella misura indicata dalla attrice in primo grado. In ottemperanza ai principi espressi dalla
Suprema Corte in tema, il tasso di interesse da applicare nel periodo successivo al ventesimo anno e fino al trentesimo è quello indicato nella tabella allegata al D.M. 13.6.1986, non quello stabilito in misura fissa sul retro del buono con la dicitura “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”, con la conseguenza che la sentenza di primo grado va riformata nel senso del rigetto della domanda promossa da parte attrice Controparte_1 Da ultimo, le spese di lite vanno compensate in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali intercorsi dal tempo della domanda in primo grado in relazione alla questione dirimente ai fini della risoluzione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
in persona legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: CP_1
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo Parte_1
grado n. 143/2020 del Giudice di Pace di Teramo, rigetta la domanda proposta da
[...]
; CP_1
- compensa le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Teramo, 19.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 11.2.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di II grado iscritta al n. 2145/2020 del Ruolo generale affari contenziosi;
tra
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede in Roma-Eur, viale Europa n.190, rappresentata e difesa dall'Avv. Katiuscia Secondino, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma (Rep. n. 55418, Persona_1
Racc. n. 16104) registrata in Roma in data 4.5.2022, ed elettivamente domiciliata in TERAMO alla
Via Carlo Forti n. 47. presso la Filiale di;
Parte_1
-attore- contro
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. Annalisa Chiarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nereto (TE), via
Gramsci n. 17, giusta procura rilasciata in primo grado;
-convenuta-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del giudice di primo grado. Pagamento somma di denaro, etc.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
Accogliere il presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
143/2020, resa dal Giudice di Pace di Teramo dott.ssa Speranza, (R.G. n. 1422/2019) in data
12.02.2020 e non notificata, condannare parte appellata alla restituzione di quanto corrisposto da
in esecuzione dell'impugnata sentenza, oltre alle spese, diritti ed onorari del doppio Parte_1
grado mdi giudizio ed alla restituzione delle spese di lite liquidate per il giudizio di prime cure.
Si richiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG. 1422/2019
Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad €
4.964,9, oltre interessi.”.
Per parte appellata:
“Tanto premesso si conclude affinché l'Ill.mo Tribunale di Teramo voglia:
a) dichiarare l'appello inammissibile ex art. 342 cpc.
b) Nel merito rigettare l'appello
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorario di giudizio oltre accessori di legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1
la sig.ra al fine di veder riformata la sentenza n. 143/2020, depositata in Controparte_1
data 12.2.2020, con cui il Giudice di Pace di Teramo ha accolto la domanda di quest'ultima e condannato alla corresponsione della somma di € 4.964,91, oltre interessi dal Parte_1
14.12.2016 all'effettivo pagamento, nonché al pagamento delle spese di lite.
Con il proprio atto introduttivo, l'appellante ha dedotto l'erroneità della suddetta pronuncia in quanto il Giudice di prime cure non avrebbe correttamente applicato la disciplina relativa ai buoni fruttiferi postali emessi e sottoscritti successivamente al 30.6.1986, in particolare quanto alla misura degli interessi da corrispondere al risparmiatore a decorrere dalla menzionata data, altresì contestando la condanna al pagamento delle spese di lite.
Il punto centrale della doglianza è da rinvenirsi nella circostanza secondo cui, a seguito della entrata in vigore dell'art. 173 D.P.R. 156/73 e del D.M. 13.6.1986, ai buoni della tipologia di cui trattasi avrebbero dovuto essere applicati i tassi previsti dalle tabelle allegate al D.M. richiamato, anche con riferimento al periodo successivo al ventesimo anno (e fino al trentesimo) dalla sottoscrizione, diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado il quale, al contrario, ha riconosciuto alla sig.ra , in relazione a tale periodo di riferimento, la somma differenziale di € 4.964,91 CP_1
(oltre interessi fino al pagamento) in applicazione dei tassi calcolati secondo l'indicazione di stampa a tergo del buono.
La sig.ra si è costituita in giudizio contestando nel merito tutto quanto dedotto CP_1 dall'appellante e sottolineando la correttezza della motivazione del Giudice di primo grado, nonché contestando i motivi di impugnazione in quanto generici e inconferenti rispetto alla motivazione della sentenza appellata. In sintesi, parte appellata ha basato le proprie difese sull'assunto dell'assenza di qualsivoglia ambiguità testuale circa i tassi da applicare al buono sottoscritto dalla , CP_1
ritenendo che i tassi applicabili fossero quelli indicati sul retro del buono all'evidente stampigliatura, incluso il rendimento in misura fissa (pari a Lire 258.150) capitalizzato bimestralmente dal ventesimo anno fino al termine del 30° anno solare successivo.
La causa veniva istruita documentalmente e in data 25.1.2024 perveniva sul ruolo dell'odierno giudicante il quale, all'udienza del giorno 11.02.2025, la tratteneva in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere rintracciata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità dell'appello formulata dalla appellata.
Al riguardo, sulla specificità dei motivi di appello, la Cassazione ha chiarito: “l'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modifiche in l. n. 134 del 2012, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione
appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici
capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto
il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. 14 settembre 2017, n.21336).
Ebbene, il motivo di appello enucleato dall'appellante appare, almeno sul piano astratto, circoscritto, pertanto l'eccezione è infondata. Nel merito, la domanda va accolta e, conseguentemente, la sentenza n. 143/2020 va riformata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, dall'esame del merito della causa appare opportuno effettuare una disamina della disciplina applicabile alla questione relativa alla difformità tra le informazioni riportate sul buono e le disposizioni ministeriali (vigenti al momento della sottoscrizione del buono o sopravvenute).
Nello specifico, la controversia trae origine dalla tematica, largamente ed approfonditamente esaminata in giurisprudenza, relativa all'interpretazione dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale, nella formulazione originaria, con riferimento al saggio di interessi applicabile ai buoni fruttiferi, si limitava a stabilire la corresponsione degli stessi in base delle tabelle riportate sul retro del documento e a prevedere che le eventuali variazioni, disposte con decreto del Ministro del Tesoro pubblicato in
Gazzetta Ufficiale, avrebbero avuto efficacia solo per i buoni “di nuova serie” emessi successivamente al D.M., con applicazione dei tassi originari per i buoni emessi in precedenza.
La richiamata disposizione è stata emendata dal con D.L. 460/74, con attribuzione al D.M. della facoltà di estendere le variazioni anche a una o più serie dei buoni precedentemente emessi, e cioè la possibilità per il Ministro di modificare in corso di validità del buono - anche a svantaggio del risparmiatore - le condizioni di finanziamento. La possibilità di modifiche dei tassi in peius è successivamente venuta meno con il D.lgs. 284/99, al cui art. 7 veniva stabilita l'abrogazione dell'art. 173 suddetto, lasciando tuttavia che i rapporti già in corso fossero regolati dalla precedente normativa
(salve le eventuali condizioni più favorevoli stabilite con D.M.).
A seguito dell'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986, che aveva istituito la serie “Q”, con rendimenti inferiori rispetto a quelli della precedente serie “P”, , anziché stampare i nuovi titoli Parte_1 della serie “Q”, ivi indicando i nuovi tassi, ha messo in circolazione la serie “P” con l'aggiunta di timbri “Serie Q/P” e l'indicazione dei nuovi tassi (sul retro) – quest'ultimo senza specificare i tassi per gli anni successivi al ventesimo.
I dubbi generatisi sull'effettiva entità dei tassi dal ventesimo al trentesimo anno di validità del buono hanno generato l'interrogativo circa l'eventuale dovere di di consentire l'effettiva Parte_1
conoscibilità dei nuovi tassi, o se, al contrario, il risparmiatore dovesse essere a conoscenza degli stessi in quanto previsti da una norma generale quale il D.M. In risposta a tali dubbi, rispetto ad un orientamento di merito più favorevole al risparmiatore (C. App. di Torino, 22/01/2021; Trib. di Milano, 9/01/2020, n. 91; Trib.di Roma, 21/11/2019) - volto a riconoscere la prevalenza del dato testuale muovendo da una valorizzazione dell'insegnamento fornito dalla sentenza a Sez. Un. della Cassazione del 15/06/2007, n. 13979 - la giurisprudenza di legittimità ha di recente contrapposto un diverso orientamento in relazione allo specifico caso oggetto dell'odierno giudizio: trattasi della fattispecie relativa alla difformità tra le indicazioni sui tassi fornite dal D.M., quelle proprie del buono stampate sul documento cartaceo e le stampigliature aggiunte al medesimo.
In particolare, la Cassazione ha affrontato la questione circa la possibilità per il risparmiatore di fare affidamento sulle informazioni trascritte sul buono consegnatogli al momento della sottoscrizione, o se, al contrario, quanto indicato sul medesimo abbia valenza limitata, dovendosi sempre far riferimento alla normativa applicabile.
La Suprema Corte, dopo aver ribadito quanto già espresso con la decisione della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, n. 26 in merito alla differenza tra collocamento di buoni fruttiferi postali e servizi di natura bancaria, altresì sottolineando le esigenze pubblicistiche dalle quali origina la disciplina dei primi, ha escluso l'applicabilità dei principi di tutela dell'affidamento del sottoscrittore precedentemente valorizzati dalla giurisprudenza di merito, evidenziato che “l'esigenza di tutela dell'affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato - per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi - recasse
l'apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie "Q/P", tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente”, sostanzialmente chiarendo che l'onere di diligenza, nel caso di specie e a differenza del caso esaminato dalla richiamata Sez. Un., era in capo al sottoscrittore (Cass. civ. n. 4384/2022, Cass. civ.
n. 4748/2022, Cass. civ. n. 4751/2022 e Cass. civ. n. 4763/2022).
In aggiunta a quanto sino ad ora esposto, in relazione alle modalità di modifica dei tassi la Corte di
Cassazione aveva precedentemente statuito la legittimità del mutamento in peius dei tassi di rendimento, anche in assenza sul buono postale di specifica dicitura, tale da consentire la diretta informazione del risparmiatore, nonché ribadito la diversa natura dei titoli negoziati da Parte_1
rispetti agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario dovuta alla configurazione delle Pt_1 sino alla fine degli anni 90' come Azienda autonoma dello Stato e poi come Ente pubblico economico
(Cass. Sez Un. n. 3963/2019), consolidando così l'orientamento relativo all'impossibilità di inquadrare la fattispecie nell'ambito del ius variandi di natura contrattuale, dovendosi piuttosto ricondurla all'integrazione del contratto ex lege in base al disposo dell'art. 1339 c.c, (Cass. civ. sez.
I, ord. n. 19002/2017).
Nel caso di specie si è proprio dinnanzi ad un buono postale fruttifero sottoscritto il 12.12.1986, appartenente alla vecchia serie P, al quale è stato apposto il timbro Serie Q/P, sulla parte frontale e, sul retro, il timbro con i nuovi tassi salvo quelli dal ventesimo in poi.
Si aggiunga che le parti non hanno posto in dubbio alcuno la misura dei rendimenti applicabili al buono sino all'ultimo bimestre del diciannovesimo anno dalla sottoscrizione. Anzi, è la stessa appellata ad evidenziare che “la nel vedere che sopra la griglia con i vecchi tassi vi era CP_1
la stampigliatura con i nuovi tassi (più bassi) era perfettamente consapevole che il rendimento del buono era quello riportato a tergo del buono secondo quanto ivi riportato” (cfr. p. 3 della comparsa in appello), pur tuttavia aggiungendo, quanto al rendimento successivo al ventesimo anno: “oltre lire
258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”. In sostanza, secondo l'appellata i tassi nella misura ridotta erano applicabili solo limitatamente a quanto previsto dal timbro, ovverosia esclusivamente con riferimento alle annualità fino alla ventesima, mentre per il periodo successivo e fino al trentesimo anno sarebbe rimasta applicabile la regola del rendimento in misura fissa, in quanto non esplicitamente indicato diversamente sul buono.
Siffatta ricostruzione appare contraria alla ratio delle modifiche normative e ai principi enunciati dalla
Cassazione e più sopra richiamati.
È difatti proprio in ragione dell'ambiguità interpretativa riscontrabile circa i tassi applicabili, a causa dell'apposizione del timbro e della contemporanea omissione di indicazioni relative ai rendimenti successivi al ventesimo anno, che la convenuta, applicando anche solo il minimo grado di diligenza a cui è tenuto il comune risparmiatore, avrebbe dovuto interrogarsi sulla possibilità che fossero applicabili tassi differenti e procedere a ricercare informazioni, anche richiedendo chiarimenti alla stessa . Parte_1 Non si trattava, quindi, come sostenuto dal Giudice di prime cure, di riconoscere la prevalenza della volontà contrattuale al momento della sottoscrizione sulle modifiche previste successivamente in via normativa, seguendo una prospettiva temporale, bensì di valorizzare il dato normativo rispetto a quello testuale emergente dal documento sottoscritto.
In ossequio al richiamato insegnamento della giurisprudenza di legittimità vi è difatti una presunzione di conoscibilità della legge da parte del risparmiatore in merito alla modifica dei rendimenti, senza che abbia decisiva rilevanza, nella specifica fattispecie in esame, il dato testuale, non ravvisandosi una lesione dell'affidamento del risparmiatore anche in caso di informazione parziale fornita con il timbro. Pare difatti più che ragionevole ritenere che, una volta avuta contezza del timbro volto ad indentificare la nuova serie e sorti i dubbi circa i diversi tassi applicabili (dopo il ventesimo anno), qualora la risparmiatrice avesse adottato quel minimo grado di diligenza consistente nella CP_1
richiesta di informazioni, le sarebbe stato possibile avere agevole contezza dei reali rendimenti come previsti dal D.M. 13.6.1986 e scegliere se procedere con la liquidazione anticipata o meno.
Si tenga inoltre in considerazione che la normativa applicabile al tempo non disciplinava ancora le modalità di risoluzione dei disallineamenti informativi tra collocatore e investitore, problematica questa successivamente affrontata dal legislatore a partire dagli anni 90', sicché, in assenza di una specifica normativa sulla trasparenza a tutela del risparmiatore e di precisi obblighi informativi in capo (oltre che all'emittente) al collocatore, il comportamento di potrebbe al massimo Parte_1
essere valutato alla stregua dei parametri di buona fede e correttezza nell'agire negoziale. Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, in ragione della natura pubblicistica delle funzioni di
[...]
fino alla privatizzazione, nonché dei titoli dalla medesima emessi, le condizioni di emissione Pt_1
dei buoni fruttiferi postali non sono soggette a negoziazione, bensì stabilite dalla legge.
In ragione di tutto quanto sino ad ora esposto, ha quindi errato il G.d.P. nel ritenere che i tassi fossero applicabili nella misura indicata dalla attrice in primo grado. In ottemperanza ai principi espressi dalla
Suprema Corte in tema, il tasso di interesse da applicare nel periodo successivo al ventesimo anno e fino al trentesimo è quello indicato nella tabella allegata al D.M. 13.6.1986, non quello stabilito in misura fissa sul retro del buono con la dicitura “più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”, con la conseguenza che la sentenza di primo grado va riformata nel senso del rigetto della domanda promossa da parte attrice Controparte_1 Da ultimo, le spese di lite vanno compensate in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali intercorsi dal tempo della domanda in primo grado in relazione alla questione dirimente ai fini della risoluzione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
in persona legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di Parte_1 [...]
, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: CP_1
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo Parte_1
grado n. 143/2020 del Giudice di Pace di Teramo, rigetta la domanda proposta da
[...]
; CP_1
- compensa le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Teramo, 19.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo