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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 11/12/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
N. R.G. 1193/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1193/2024 R.G. tra
, C.F. , con l'Avv. PULEDDA Parte_1 C.F._1
ANDREA
ATTRICE
e
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. MATZUZZI VANESSA
CONVENUTA
Controparte_2
Avv. GIORGIO PALLAVICINI
Controparte_3
[...]
[...]
CP_3 [...]
Controparte_4
MUREDDU s.r.l.
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 23.12.2024, si rivolgeva al Tribunale Parte_1
di Nuoro, convenendo in giudizio Controparte_1
il , l'avv. Giorgio Pallavicini, Controparte_2 Controparte_3
al fine di sentir accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“Voglia il Presidente del Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, così giudicare: 1) riformare e/o disapplicare il Decreto di Liquidazione
Compenso a Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel procedimento civile RG 739/2020 pendente nanti il Tribunale Civile di Nuoro, emesso dal Giudice Dott. Cosimo Gabbani in data 16.10.2024, comunicato all'esponente mediante invio Pec in data 17.10.2024, in misura di €
1.849,73 oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge;
2) per l'effetto, e comunque, liquidare alla ricorrente l'importo di cui alla richiesta di liquidazione del compenso per complessivi € 7.568,00 calcolata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 352/1988 e/o quella che il Tribunale riterrà congrua e corretta sulla base dei principi enunciati in espositiva;
3) in ogni caso, con vittoria di spese della presente procedura”
Si costituiva in giudizio che Controparte_1
chiedeva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare la
Pag. 2 di 7 domanda proposta dalla dott.ssa in quanto infondata in fatto ed Parte_1
in diritto e confermare il decreto del 16.10.2024 giudice dott. Gabbani (rg
739/2020 Tribunale di Nuoro); 2) con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge”.
In data 06.02.2025 si svolgeva la prima udienza dell'intestato procedimento, all'esito della quale il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e decreto di fissazione udienza nei confronti dei convenuti ( , e ) CP_1 CP_3 Controparte_2
rinviava la causa al 18.03.2025, per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento iscritto al n. rg 739/2020.
All'udienza del 18.03.2025, il Giudice – rilevata la riunione delle cause n. rg 739/2020 e n. rg 1295/2020, vista la presenza di ulteriori parti in quest'ultimo giudizio ( , , CP_3 Controparte_3 CP_3 [...]
, Mureddu s.r.l., - disponeva CP_3 Controparte_4
l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle stesse parti e rinviava la causa al 10.06.2025.
Alla data del 10.06.2025, dichiarata la contumacia delle ridette parti, il giudice rinviava la causa alla data 11.11.2025, per discussione ex art. 281 sexies cpc, con termine per note fino a 10 giorni prima
Il nuovo giudice incaricato della trattazione del procedimento rinviava la causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la decisione al 28 novembre 2025
Il ricorso è infondato.
Nell'ambito del contenzioso tra e il Giudice Controparte_1 CP_3
aveva ammesso consulenza tecnica di ufficio, formulando il seguente
Pag. 3 di 7 quesito: “il CTU, effettuato il sopralluogo sui luoghi di causa ed esaminata la documentazione versata in atti:
1. verifichi le lavorazioni effettuate e dica quali sono state eseguite dalla e quali sono state CP_3
eseguite da ditte terze;
2. quantifichi il costo delle lavorazioni eseguite dalla sulla base dei prezzi indicati nel preventivo del CP_3
21.01.2019, distinguendo il costo per i materiali da quelli per la manodopera;
3. accerti le cause del crollo del terrapieno avvenuto il
25.03.2019 meglio decritto in atti e quantifichi i danni eventualmente derivati alla specificando le spese per il ripristino dei CP_1
luoghi e del cantiere e l'incidenza dell'evento sulla durata dell'appalto indicando gli eventuali giorni di ritardo”.
Il Giudice, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto di liquidare il compenso dovuto al CTU per l'espletamento della sua relazione, distinguendo le prestazioni rese per rispondere ai quesiti nn. 1 e 2 da quelle riguardanti il quesito n.
3. In particolare, per quanto riguarda la risposta ai primi due quesiti ha fatto riferimento all'importo dei compensi commisurato a norma dell'art. 12, co. 1, del DPR 27.07.1988 n. 352 che testualmente recita: “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.” Mentre, per quanto riguarda la risposta al terzo quesito il riferimento è stato quello dei criteri di calcolo fissati dall'art. 11 del DPR 27.07.1988 n. 352 che testualmente recita: “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni
Pag. 4 di 7 edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a L. 10.000.000 dal 4,16 all'8,33%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,97 al 5,95%; da L.
20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,78 al 3,57%; da L. 100.000.001 e fino a L.
200.000.000 dall'1,19 al 2,38%. da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L.
1.000.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.”.
Così facendo, il Giudice ha ritenuto che le prestazioni rese per rispondere ai primi due quesiti fossero sussumibili nell'ambito della c.d. “consulenza tecnica in materia di verifica e rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori” di cui alla norma speciale contenuta nell'art. 12 DPR n. 352/88, mentre solo quelle riferibili al terzo quesito fossero riconducibili alla norma di carattere generale di cui all'art. 11 DPR n. 352/88, disciplinante la c.d. “consulenza in materia di costruzioni edili” che prevede un onorario in percentuale sull'importo dei lavori accertati
Tale liquidazione appare corretta: infatti, la giurisprudenza è costante nel sostenere che “la liquidazione dell'onorario relativo ad una consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite
Pag. 5 di 7 secondo progetto, va effettuata applicando l'art. 12 del d.P.R. n. 352 del
1988, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, aumentabile fino al doppio in caso di particolare complessità ed importanza della prestazione (art. 5, della l. n. 319 del 1980), e non l'art. 11 del medesimo d.P.R., che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni” (Sez. 2, ord. n. 27630 del 21/11/2017,Rv. 646081; vedi anche
Sez.2 ord. n. 9849 del 24/04/2010 (Rv. 612553 che precisa che l'art. 12 è norma speciale rispetto all'art. 11 ); nel caso in esame, il primo quesito chiedeva di verificare le lavorazioni effettuate ed il secondo di quantificarne il costo, ricadendo quindi nell'ipotesi di cui all'art. 12 del
D.P.R. citato, posto che non può comportare l'applicazione dell'una o dell'altra norma le modalità con cui sia stato svolto l'incarico.
Quanto alla liquidazione relativa al terzo quesito, il giudice ha preso come base per il calcolo del compenso il valore accertato dal CTU (€ 36.000,00) con applicazione dell'art. 11 del DPR citato;
su tale liquidazione non vi è domanda della ricorrente, che si è limitata a contestare la correttezza dell'applicazione dell'art. 12 per quanto riguarda i primi due quesiti.
La domanda della ricorrente deve, pertanto, essere respinta;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Respinge le domande della ricorrente.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in € 1.700,00 Controparte_1
Pag. 6 di 7 di cui € 460,00 per studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre IVA e C.P.A.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
N. R.G. 1193/2024
Il Tribunale di Nuoro, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Giuseppe Coscioni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1193/2024 R.G. tra
, C.F. , con l'Avv. PULEDDA Parte_1 C.F._1
ANDREA
ATTRICE
e
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con l'Avv. MATZUZZI VANESSA
CONVENUTA
Controparte_2
Avv. GIORGIO PALLAVICINI
Controparte_3
[...]
[...]
CP_3 [...]
Controparte_4
MUREDDU s.r.l.
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 23.12.2024, si rivolgeva al Tribunale Parte_1
di Nuoro, convenendo in giudizio Controparte_1
il , l'avv. Giorgio Pallavicini, Controparte_2 Controparte_3
al fine di sentir accogliere le seguenti
[...]
conclusioni:
“Voglia il Presidente del Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa, così giudicare: 1) riformare e/o disapplicare il Decreto di Liquidazione
Compenso a Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel procedimento civile RG 739/2020 pendente nanti il Tribunale Civile di Nuoro, emesso dal Giudice Dott. Cosimo Gabbani in data 16.10.2024, comunicato all'esponente mediante invio Pec in data 17.10.2024, in misura di €
1.849,73 oltre ad oneri previdenziali ed IVA di legge;
2) per l'effetto, e comunque, liquidare alla ricorrente l'importo di cui alla richiesta di liquidazione del compenso per complessivi € 7.568,00 calcolata ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 352/1988 e/o quella che il Tribunale riterrà congrua e corretta sulla base dei principi enunciati in espositiva;
3) in ogni caso, con vittoria di spese della presente procedura”
Si costituiva in giudizio che Controparte_1
chiedeva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare la
Pag. 2 di 7 domanda proposta dalla dott.ssa in quanto infondata in fatto ed Parte_1
in diritto e confermare il decreto del 16.10.2024 giudice dott. Gabbani (rg
739/2020 Tribunale di Nuoro); 2) con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge”.
In data 06.02.2025 si svolgeva la prima udienza dell'intestato procedimento, all'esito della quale il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e decreto di fissazione udienza nei confronti dei convenuti ( , e ) CP_1 CP_3 Controparte_2
rinviava la causa al 18.03.2025, per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento iscritto al n. rg 739/2020.
All'udienza del 18.03.2025, il Giudice – rilevata la riunione delle cause n. rg 739/2020 e n. rg 1295/2020, vista la presenza di ulteriori parti in quest'ultimo giudizio ( , , CP_3 Controparte_3 CP_3 [...]
, Mureddu s.r.l., - disponeva CP_3 Controparte_4
l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle stesse parti e rinviava la causa al 10.06.2025.
Alla data del 10.06.2025, dichiarata la contumacia delle ridette parti, il giudice rinviava la causa alla data 11.11.2025, per discussione ex art. 281 sexies cpc, con termine per note fino a 10 giorni prima
Il nuovo giudice incaricato della trattazione del procedimento rinviava la causa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. per la decisione al 28 novembre 2025
Il ricorso è infondato.
Nell'ambito del contenzioso tra e il Giudice Controparte_1 CP_3
aveva ammesso consulenza tecnica di ufficio, formulando il seguente
Pag. 3 di 7 quesito: “il CTU, effettuato il sopralluogo sui luoghi di causa ed esaminata la documentazione versata in atti:
1. verifichi le lavorazioni effettuate e dica quali sono state eseguite dalla e quali sono state CP_3
eseguite da ditte terze;
2. quantifichi il costo delle lavorazioni eseguite dalla sulla base dei prezzi indicati nel preventivo del CP_3
21.01.2019, distinguendo il costo per i materiali da quelli per la manodopera;
3. accerti le cause del crollo del terrapieno avvenuto il
25.03.2019 meglio decritto in atti e quantifichi i danni eventualmente derivati alla specificando le spese per il ripristino dei CP_1
luoghi e del cantiere e l'incidenza dell'evento sulla durata dell'appalto indicando gli eventuali giorni di ritardo”.
Il Giudice, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto di liquidare il compenso dovuto al CTU per l'espletamento della sua relazione, distinguendo le prestazioni rese per rispondere ai quesiti nn. 1 e 2 da quelle riguardanti il quesito n.
3. In particolare, per quanto riguarda la risposta ai primi due quesiti ha fatto riferimento all'importo dei compensi commisurato a norma dell'art. 12, co. 1, del DPR 27.07.1988 n. 352 che testualmente recita: “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.” Mentre, per quanto riguarda la risposta al terzo quesito il riferimento è stato quello dei criteri di calcolo fissati dall'art. 11 del DPR 27.07.1988 n. 352 che testualmente recita: “Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni
Pag. 4 di 7 edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a L. 10.000.000 dal 4,16 all'8,33%; da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,97 al 5,95%; da L.
20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 2,38 al 4,76%; da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall'1,78 al 3,57%; da L. 100.000.001 e fino a L.
200.000.000 dall'1,19 al 2,38%. da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all'1,19%; da L. 500.000.001 fino e non oltre L.
1.000.000.000 dallo 0,149 allo 0,298%. È in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.”.
Così facendo, il Giudice ha ritenuto che le prestazioni rese per rispondere ai primi due quesiti fossero sussumibili nell'ambito della c.d. “consulenza tecnica in materia di verifica e rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e di misura e contabilità dei lavori” di cui alla norma speciale contenuta nell'art. 12 DPR n. 352/88, mentre solo quelle riferibili al terzo quesito fossero riconducibili alla norma di carattere generale di cui all'art. 11 DPR n. 352/88, disciplinante la c.d. “consulenza in materia di costruzioni edili” che prevede un onorario in percentuale sull'importo dei lavori accertati
Tale liquidazione appare corretta: infatti, la giurisprudenza è costante nel sostenere che “la liquidazione dell'onorario relativo ad una consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto la determinazione del costo delle opere realizzate in esecuzione di un appalto, da effettuarsi tenuto conto dei prezzi concordati o di quelli di mercato, nonché delle opere misurate ed eseguite
Pag. 5 di 7 secondo progetto, va effettuata applicando l'art. 12 del d.P.R. n. 352 del
1988, che prevede un onorario variabile tra un minimo e un massimo, aumentabile fino al doppio in caso di particolare complessità ed importanza della prestazione (art. 5, della l. n. 319 del 1980), e non l'art. 11 del medesimo d.P.R., che prevede un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni” (Sez. 2, ord. n. 27630 del 21/11/2017,Rv. 646081; vedi anche
Sez.2 ord. n. 9849 del 24/04/2010 (Rv. 612553 che precisa che l'art. 12 è norma speciale rispetto all'art. 11 ); nel caso in esame, il primo quesito chiedeva di verificare le lavorazioni effettuate ed il secondo di quantificarne il costo, ricadendo quindi nell'ipotesi di cui all'art. 12 del
D.P.R. citato, posto che non può comportare l'applicazione dell'una o dell'altra norma le modalità con cui sia stato svolto l'incarico.
Quanto alla liquidazione relativa al terzo quesito, il giudice ha preso come base per il calcolo del compenso il valore accertato dal CTU (€ 36.000,00) con applicazione dell'art. 11 del DPR citato;
su tale liquidazione non vi è domanda della ricorrente, che si è limitata a contestare la correttezza dell'applicazione dell'art. 12 per quanto riguarda i primi due quesiti.
La domanda della ricorrente deve, pertanto, essere respinta;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Respinge le domande della ricorrente.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in € 1.700,00 Controparte_1
Pag. 6 di 7 di cui € 460,00 per studio, € 389,00 per la fase introduttiva ed € 851,00 per la fase decisionale, oltre IVA e C.P.A.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Coscioni
Pag. 7 di 7