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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/02/2024, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4497/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 06/02/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(erede di ) con il patrocinio dell'avv. BIUSO BARTOLOMEO Parte_1 Persona_1 vv. , elett o in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLASMUNTA DANILA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 ment in VIA GRAMSCI N. 21 71100 FOGGIA presso il difensore avv. VILLASMUNTA DANILA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 18/06/2021 (oggetto di prosecuzione ad opera di Pt_1
, erede di deceduto il 27-2-2022) conveniva in
[...] Persona_1 Persona_1 giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento del grado della menomazione CP_1 conseguita all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 30-7-2018 , con la conseguente condanna dell'Istituto all'erogazione in proprio favore dell'indennizzo del danno biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge;
con vittoria di spese processuali. L'infortunio in questione- dal quale era residuata una inabilità totale dal 30- 7-2018 al 13-12-2018 nonché una percentuale di danno non inferiore al 16%. Si era verificato allorquando il ricorrente, mandato della pulizia dei macchinari nei quali viene sciolto l'acciaio all'interno dell'impianto di pertinenza di veniva Controparte_2 investito da residui incandescenti che gli ustionavano i piedi. L' aveva rigettato la CP_1 tutela ipotizzando una possibile responsabilità dell' e ciò nonostante l'evento fosse CP_3 riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 2, d.p.r. 1124/65.
1 Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. Allegava l'Istituto che il CP_1 ricorrente non aveva versato in atti il certificato di P.S. Inoltre il datore di lavoro non confermava l'evento, anzi, nella denuncia di infortunio del 05/09/2018 inviata telematicamente negava che nel sito indicato in sede di istruttoria amministrativa (Comune di Creazzo), vi fosse un proprio cantiere. Infine, le lesioni (ulcerazioni infette ai piedi in soggetto diabetico) indicate in riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta richiesto (dal 30/07/2018 al 15/08/2018) sono palesemente compatibili con una diagnosi di malattia generica (diabete) e non con la pretesa origine traumatica (schegge di acciaio sottile che hanno investito i piedi durante il lavoro). Pertanto il caso è stato segnalato all che, con provvedimento del 18/04/2019, in atti, ha CP_3 dichiarato il caso di propria competenza, per il periodo dal 30/07/2018 al 03/10/2018. Dunque, come riportato anche nelle note mediche dell'08/02/2022, in atti con allegati, il ricorrente ha esibito all' certificazioni attestanti lesioni ai piedi di CP_1 origine diabetica e non traumatica. In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. Osserva
Nel merito va osservato che l'assicurazione di cui al D.P.R. 1124/1965 non ha carattere generale ma trova applicazione esclusivamente con riferimento: 1) alle attività c.d.
“protette” di cui agli artt. 1 e 205 dello stesso testo normativo, nonché 2) alle categorie di soggetti espressamente indicati dallo stesso Testo Unico appena citato o da leggi ad esso collegate (si vedano al riguardo ad esempio gli artt.
4-8 del testo normativo in argomento); nonché 3) agli eventi dannosi previsti dalla stessa legge (vale a dire infortunio sul lavoro o sulle vie del lavoro come riportato dall'art. 2 e 210 del T.U. e malattia professionale come riportata agli artt. 3 e 211 del T.U.). Orbene la prova della sussistenza in concreto di tutte le condizioni suddette grava sulla parte ricorrente alla stregua dell'art. 2697 c.c.. Con riferimento, più specificamente, al concetto di infortunio sul lavoro l'art. 2 D.P.R. 1124/1965 sancisce che l'assicurazione in argomento comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni). Orbene, per “causa violenta” si fa riferimento a qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata, rechi appunto danno all'organismo del lavoratore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006). Secondo condivisibile giurisprudenza (si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006 condivisa anche da pronunce giurisprudenziali successive, si veda al riguardo Cass. civ., Sez. Lav., 18852/2010) gli elementi individuanti la nozione di “causa violenta” relativa all'infortunio sul lavoro sono: 1) la rapidità e la concentrazione della causa (che rappresentano il criterio discriminatorio tra infortuni sul lavoro, caratterizzati appunto da siffatti elementi, e le malattie professionali, caratterizzate invece da causa lenta); 2)
2 l'esteriorità (e quindi la necessità del carattere esterno della causa rispetto al lavoratore, al riguardo si fa anche riferimento in dottrina alla distinzione tra: a) cause da energia meccanica;
b) cause da energia elettrica od elettromagnetica;
c) cause da energia atomica e nucleare;
d) cause da energia termica;
e) cause da sostanze tossiche;
f) cause di natura microbica e virale;
g) cause di natura psichica), e 3) l'efficienza causale tra la causa in argomento ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore che richiama il tema di portata più generale del nesso di causa e che “deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”.
A fronte di tanto deve essere evidenziato che allorquando il privato chieda l'indennizzo per il danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro deve comunque dapprima allegare e poi dimostrare la sussistenza dell'infortunio sul lavoro (che costituisce appunto uno dei presupposti della tutela assicurata dall' . CP_1
La necessità della prova puntuale della dinamica dell'infortunio sul lavoro è imposta anche dalla necessità di procedere all'accertamento dell'efficienza causale tra la suddetta causa violenta ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore. L'accertamento in merito alla sussistenza del nesso di causa non può essere, difatti, ragionevolmente operato, in via astratta, tra un fatto concretamente dimostrato (appunto le lesioni per cui si chiede l'indennizzo) ed un evento non dimostrato nelle sue concrete fattezze e nella sua concreta dinamica (e cioè l'asserito infortunio sul lavoro) ma può essere effettuato solo tra eventi storici specifici e ben individuati nelle loro connotazioni.
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%.
Va premesso che in data 26-9-2018 il Sig. dichiarava all' una Persona_1 CP_1 dinamica dei fatti assolutamente conforme a quella descritta nel ricorso qui al vaglio. Il certificato di malattia telematico datato 30-7-2018 indicava, invece, ulcerazioni infette in piede diabetico. Con nota in data 18-4-2019 l' mandava la pratica all per competenza. CP_3 CP_1
Il CTU nominato in corso di causa, Dr. ha esaminato le seguente Persona_2 documentazione:
-Copia certificato inizio malattia telematico redatto dal dr. in data 30-7- Persona_3
18, nel quale si legge: “ … dichiara di essere ammalato dal 30/07/2018 … Persona_1 prognosi clinica a tutto il 15/08/2018 .. Diagnosi: ulcerazioni infette piedi in diabetico
…”.
3 -Copia primo certificato medico di infortunio lavorativo, rilasciato dal dr. Persona_4 di Apricena il 3-9-18, nel quale si legge: “ … L'assicurato dichiara
[...] Persona_1 di aver abbandonato il lavoro il 29-07-2018 alle ore 05,00 … Diagnosi: Schegge di acciaio sottile incandescente che hanno investito i piedi durante il lavoro. Persiste ulcerazione in trattamento … prognosi dal giorno 03-09-2018 al 03-10-2018 …”.
-Copia certificato dell'ambulatorio di Chirurgia Generale della di San Severo, datato Org_1
1-10-18, nel quale si legge: … onicectomia alluce dx e V dito piede destro … Persona_1
Si consigliano giorni 10 (dieci) di riposo s.c.
-Copia certificato dell di Foggia, datato 3-10-18, nel quale si legge: … CP_1 Persona_1
Data dell'infortunio … 30-07-2018 … Cause e circostanze dichiarate dall'assicurato: Operaio: si ustionava il piede dx con schegge incandescenti … Diagnosi: Ustioni del piede dx e sx … L'infermità determina inabilità con prognosi giustificata dal 3-10-18 al 23-10-18”.
-Copia certificato dell di Foggia, datato 23-10-18, nel quale si legge: CP_1 Persona_1
… L'infermità determina inabilità con prognosi giustificata dal 23-10-18 al 12-11-18”.
-Copia primo certificato rilasciato dal dr. di Apricena il 29-10-18, nel Persona_4 quale si legge: EG MI … affetto da: Medicazioni piede dx da esiti d'infortunio in paziente con DMT2 …”.
-Copia certificato dell di Foggia, datato 12-11-18, nel quale si legge: CP_1 Persona_1
… L'infermità determina inabilità con prognosi giustificata dal 12-11-18 al 27-11-18”.
-Copia certificato dell di Foggia, datato 27-11-18, nel quale si legge: CP_1 Persona_1
… L'infermità determina inabilità con prognosi giustificata dal 27-11-18 al 13-12-18”.
-Copia certificato dell di Foggia, datato 13-12-18, nel quale si legge: CP_1 Persona_1
… L'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere lavoro il giorno 14-12-18”.
In ragione della durata della malattia il CTU ha ritenuto che la compatibilità sia da ascriversi alla (o anche alla) patologia diabetica: Tale prolungato periodo di malattia è compatibile con la patologia diabetica da cui il paziente era verosimilmente affetto e che ha ritardato il processo di guarigione delle ferite.
Non può tuttavia non osservarsi che le ulcerazioni, già refertate come infette alla data del 30-7-2018, non potevano essere tali ove ascrivibili ai fatti descritti in ricorso. Parendo poco plausibile che l'infezione si sia sviluppata nell'immediatezza. Nemmeno è credibile che il non si sia recato immediatamente in pronto soccorso. Per_1
In data 22-2-2023 veniva sentito il teste , il quale dichiarava: ADR) Conosco i Tes_1 fatti perché lavoravo insieme a mio padre anche la notte in cui l'infortunio si verificò; lavoravamo presso una ditta che non ricordo;
ricordo che era ubicata a Vicenza;
si trattava di una acciaieria;
ADR) il fatto si verificò il primo giorno di lavoro svolto da mio padre, il quale non aveva ricevuto adeguata formazione in materia di sicurezza;
ADR): sul capo 1 dichiara: è vero;
ADR): sul capo 2 dichiara: mio padre a Vicenza non fu portato da alcuno né al Pronto Soccorso né ricevette cure mediche;
di seguito a San Severo si recò in Pronto Soccorso;
mio padre partì da Vicenza lo stesso giorno dell'infortunio e si recò a San Severo ove come ho detto fu visitato in Pronto Soccorso;
ADR) l'acciaieria- che ora ricordo chiamarsi ove si verificò il fatto è ubicata nel Comune di Creazzo, vicino Vicenza;
Parte_2
4
Deve rilevarsi che, al di là del rapporto familiare, il teste ha dichiarato che l'acciaieria si chiamava e ciò diversamente da quanto indicato in ricorso, ove è detto che il Pt_2 nome della ditta erta e il nome della località ove è ubicato l'impianto. CP_2 Pt_2
L'assenza di certificazione medica redatta nella immediatezza, in uno alla inattendibilità della indicazione, in data 3-9-2018, di schegge incandescenti (evidente che il dato in questione non posse essere stato oggetto di diretto rilievo da parte del sanitario redattore, salvo a ritenere che le schegge siano rimaste incandescenti per oltre un mese), in uno alla inattendibilità della prova per testi, portano a ritenere non provato l'infortunio per cui è causa.
Le spese compensate.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Foggia, 06/02/2024
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza 06/02/2024
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado promossa da:
(erede di ) con il patrocinio dell'avv. BIUSO BARTOLOMEO Parte_1 Persona_1 vv. , elett o in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIUSO BARTOLOMEO EMILIO
ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VILLASMUNTA DANILA e dell'avv. , CP_1 P.IVA_1 ment in VIA GRAMSCI N. 21 71100 FOGGIA presso il difensore avv. VILLASMUNTA DANILA
resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con ricorso depositato in data 18/06/2021 (oggetto di prosecuzione ad opera di Pt_1
, erede di deceduto il 27-2-2022) conveniva in
[...] Persona_1 Persona_1 giudizio l' al fine di ottenere l'accertamento del grado della menomazione CP_1 conseguita all'infortunio sul lavoro avvenuto in data 30-7-2018 , con la conseguente condanna dell'Istituto all'erogazione in proprio favore dell'indennizzo del danno biologico nella misura e con le decorrenze previste dalla legge;
con vittoria di spese processuali. L'infortunio in questione- dal quale era residuata una inabilità totale dal 30- 7-2018 al 13-12-2018 nonché una percentuale di danno non inferiore al 16%. Si era verificato allorquando il ricorrente, mandato della pulizia dei macchinari nei quali viene sciolto l'acciaio all'interno dell'impianto di pertinenza di veniva Controparte_2 investito da residui incandescenti che gli ustionavano i piedi. L' aveva rigettato la CP_1 tutela ipotizzando una possibile responsabilità dell' e ciò nonostante l'evento fosse CP_3 riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 2, d.p.r. 1124/65.
1 Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. Allegava l'Istituto che il CP_1 ricorrente non aveva versato in atti il certificato di P.S. Inoltre il datore di lavoro non confermava l'evento, anzi, nella denuncia di infortunio del 05/09/2018 inviata telematicamente negava che nel sito indicato in sede di istruttoria amministrativa (Comune di Creazzo), vi fosse un proprio cantiere. Infine, le lesioni (ulcerazioni infette ai piedi in soggetto diabetico) indicate in riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta richiesto (dal 30/07/2018 al 15/08/2018) sono palesemente compatibili con una diagnosi di malattia generica (diabete) e non con la pretesa origine traumatica (schegge di acciaio sottile che hanno investito i piedi durante il lavoro). Pertanto il caso è stato segnalato all che, con provvedimento del 18/04/2019, in atti, ha CP_3 dichiarato il caso di propria competenza, per il periodo dal 30/07/2018 al 03/10/2018. Dunque, come riportato anche nelle note mediche dell'08/02/2022, in atti con allegati, il ricorrente ha esibito all' certificazioni attestanti lesioni ai piedi di CP_1 origine diabetica e non traumatica. In corso di causa venivano disposte ed espletate prova testi e C.T.U. medico-legale. All'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza contestuale. Osserva
Nel merito va osservato che l'assicurazione di cui al D.P.R. 1124/1965 non ha carattere generale ma trova applicazione esclusivamente con riferimento: 1) alle attività c.d.
“protette” di cui agli artt. 1 e 205 dello stesso testo normativo, nonché 2) alle categorie di soggetti espressamente indicati dallo stesso Testo Unico appena citato o da leggi ad esso collegate (si vedano al riguardo ad esempio gli artt.
4-8 del testo normativo in argomento); nonché 3) agli eventi dannosi previsti dalla stessa legge (vale a dire infortunio sul lavoro o sulle vie del lavoro come riportato dall'art. 2 e 210 del T.U. e malattia professionale come riportata agli artt. 3 e 211 del T.U.). Orbene la prova della sussistenza in concreto di tutte le condizioni suddette grava sulla parte ricorrente alla stregua dell'art. 2697 c.c.. Con riferimento, più specificamente, al concetto di infortunio sul lavoro l'art. 2 D.P.R. 1124/1965 sancisce che l'assicurazione in argomento comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro (da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni). Orbene, per “causa violenta” si fa riferimento a qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata, rechi appunto danno all'organismo del lavoratore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006). Secondo condivisibile giurisprudenza (si veda la citata Cass. civ., Sez. Lav., 12559/2006 condivisa anche da pronunce giurisprudenziali successive, si veda al riguardo Cass. civ., Sez. Lav., 18852/2010) gli elementi individuanti la nozione di “causa violenta” relativa all'infortunio sul lavoro sono: 1) la rapidità e la concentrazione della causa (che rappresentano il criterio discriminatorio tra infortuni sul lavoro, caratterizzati appunto da siffatti elementi, e le malattie professionali, caratterizzate invece da causa lenta); 2)
2 l'esteriorità (e quindi la necessità del carattere esterno della causa rispetto al lavoratore, al riguardo si fa anche riferimento in dottrina alla distinzione tra: a) cause da energia meccanica;
b) cause da energia elettrica od elettromagnetica;
c) cause da energia atomica e nucleare;
d) cause da energia termica;
e) cause da sostanze tossiche;
f) cause di natura microbica e virale;
g) cause di natura psichica), e 3) l'efficienza causale tra la causa in argomento ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore che richiama il tema di portata più generale del nesso di causa e che “deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”.
A fronte di tanto deve essere evidenziato che allorquando il privato chieda l'indennizzo per il danno biologico subito in conseguenza di un infortunio sul lavoro deve comunque dapprima allegare e poi dimostrare la sussistenza dell'infortunio sul lavoro (che costituisce appunto uno dei presupposti della tutela assicurata dall' . CP_1
La necessità della prova puntuale della dinamica dell'infortunio sul lavoro è imposta anche dalla necessità di procedere all'accertamento dell'efficienza causale tra la suddetta causa violenta ed il danno arrecato all'organismo del lavoratore. L'accertamento in merito alla sussistenza del nesso di causa non può essere, difatti, ragionevolmente operato, in via astratta, tra un fatto concretamente dimostrato (appunto le lesioni per cui si chiede l'indennizzo) ed un evento non dimostrato nelle sue concrete fattezze e nella sua concreta dinamica (e cioè l'asserito infortunio sul lavoro) ma può essere effettuato solo tra eventi storici specifici e ben individuati nelle loro connotazioni.
Nel caso di specie, attesa la data in cui è stata denunciata la malattia professionale, trova applicazione la disciplina di cui al d.lgs.n.38/2000, che prevede il nuovo indennizzo per i danni sofferti in conseguenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali verificatisi o denunciate a decorrere dal 25.7.2000. Ai sensi del predetto d.lgs.n.38/2000 l'indennizzo del danno biologico viene erogato sotto forma di capitale per gradi d'invalidità pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, e in rendita a partire dal 16%.
Va premesso che in data 26-9-2018 il Sig. dichiarava all' una Persona_1 CP_1 dinamica dei fatti assolutamente conforme a quella descritta nel ricorso qui al vaglio. Il certificato di malattia telematico datato 30-7-2018 indicava, invece, ulcerazioni infette in piede diabetico. Con nota in data 18-4-2019 l' mandava la pratica all per competenza. CP_3 CP_1
Il CTU nominato in corso di causa, Dr. ha esaminato le seguente Persona_2 documentazione:
-Copia certificato inizio malattia telematico redatto dal dr. in data 30-7- Persona_3
18, nel quale si legge: “ … dichiara di essere ammalato dal 30/07/2018 … Persona_1 prognosi clinica a tutto il 15/08/2018 .. Diagnosi: ulcerazioni infette piedi in diabetico
…”.
3 -Copia primo certificato medico di infortunio lavorativo, rilasciato dal dr. Persona_4 di Apricena il 3-9-18, nel quale si legge: “ … L'assicurato dichiara
[...] Persona_1 di aver abbandonato il lavoro il 29-07-2018 alle ore 05,00 … Diagnosi: Schegge di acciaio sottile incandescente che hanno investito i piedi durante il lavoro. Persiste ulcerazione in trattamento … prognosi dal giorno 03-09-2018 al 03-10-2018 …”.
-Copia certificato dell'ambulatorio di Chirurgia Generale della di San Severo, datato Org_1
1-10-18, nel quale si legge: … onicectomia alluce dx e V dito piede destro … Persona_1
Si consigliano giorni 10 (dieci) di riposo s.c.
-Copia certificato dell di Foggia, datato 3-10-18, nel quale si legge: … CP_1 Persona_1
Data dell'infortunio … 30-07-2018 … Cause e circostanze dichiarate dall'assicurato: Operaio: si ustionava il piede dx con schegge incandescenti … Diagnosi: Ustioni del piede dx e sx … L'infermità determina inabilità con prognosi giustificata dal 3-10-18 al 23-10-18”.
-Copia certificato dell di Foggia, datato 23-10-18, nel quale si legge: CP_1 Persona_1
… L'infermità determina inabilità con prognosi giustificata dal 23-10-18 al 12-11-18”.
-Copia primo certificato rilasciato dal dr. di Apricena il 29-10-18, nel Persona_4 quale si legge: EG MI … affetto da: Medicazioni piede dx da esiti d'infortunio in paziente con DMT2 …”.
-Copia certificato dell di Foggia, datato 12-11-18, nel quale si legge: CP_1 Persona_1
… L'infermità determina inabilità con prognosi giustificata dal 12-11-18 al 27-11-18”.
-Copia certificato dell di Foggia, datato 27-11-18, nel quale si legge: CP_1 Persona_1
… L'infermità determina inabilità con prognosi giustificata dal 27-11-18 al 13-12-18”.
-Copia certificato dell di Foggia, datato 13-12-18, nel quale si legge: CP_1 Persona_1
… L'infermità è cessata e l'infortunato può riprendere lavoro il giorno 14-12-18”.
In ragione della durata della malattia il CTU ha ritenuto che la compatibilità sia da ascriversi alla (o anche alla) patologia diabetica: Tale prolungato periodo di malattia è compatibile con la patologia diabetica da cui il paziente era verosimilmente affetto e che ha ritardato il processo di guarigione delle ferite.
Non può tuttavia non osservarsi che le ulcerazioni, già refertate come infette alla data del 30-7-2018, non potevano essere tali ove ascrivibili ai fatti descritti in ricorso. Parendo poco plausibile che l'infezione si sia sviluppata nell'immediatezza. Nemmeno è credibile che il non si sia recato immediatamente in pronto soccorso. Per_1
In data 22-2-2023 veniva sentito il teste , il quale dichiarava: ADR) Conosco i Tes_1 fatti perché lavoravo insieme a mio padre anche la notte in cui l'infortunio si verificò; lavoravamo presso una ditta che non ricordo;
ricordo che era ubicata a Vicenza;
si trattava di una acciaieria;
ADR) il fatto si verificò il primo giorno di lavoro svolto da mio padre, il quale non aveva ricevuto adeguata formazione in materia di sicurezza;
ADR): sul capo 1 dichiara: è vero;
ADR): sul capo 2 dichiara: mio padre a Vicenza non fu portato da alcuno né al Pronto Soccorso né ricevette cure mediche;
di seguito a San Severo si recò in Pronto Soccorso;
mio padre partì da Vicenza lo stesso giorno dell'infortunio e si recò a San Severo ove come ho detto fu visitato in Pronto Soccorso;
ADR) l'acciaieria- che ora ricordo chiamarsi ove si verificò il fatto è ubicata nel Comune di Creazzo, vicino Vicenza;
Parte_2
4
Deve rilevarsi che, al di là del rapporto familiare, il teste ha dichiarato che l'acciaieria si chiamava e ciò diversamente da quanto indicato in ricorso, ove è detto che il Pt_2 nome della ditta erta e il nome della località ove è ubicato l'impianto. CP_2 Pt_2
L'assenza di certificazione medica redatta nella immediatezza, in uno alla inattendibilità della indicazione, in data 3-9-2018, di schegge incandescenti (evidente che il dato in questione non posse essere stato oggetto di diretto rilievo da parte del sanitario redattore, salvo a ritenere che le schegge siano rimaste incandescenti per oltre un mese), in uno alla inattendibilità della prova per testi, portano a ritenere non provato l'infortunio per cui è causa.
Le spese compensate.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso dell'11.3.2004, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Foggia, 06/02/2024
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
5