Art. 4.
Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilita' dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano e' trasmessa alle regioni e agli enti interessati.
Quando ricorrono particolari necessita' le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall' articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 . In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare.
Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, e' trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanita' e della marina mercantile.
Le convenzioni gia' stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 , continuano ad avere validita' fino alla loro scadenza.
Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilita' dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano e' trasmessa alle regioni e agli enti interessati.
Quando ricorrono particolari necessita' le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall' articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 . In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare.
Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, e' trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanita' e della marina mercantile.
Le convenzioni gia' stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 , continuano ad avere validita' fino alla loro scadenza.