Versione
24 gennaio 1979
24 gennaio 1979
Art. 4.
Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilita' dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano e' trasmessa alle regioni e agli enti interessati.
Quando ricorrono particolari necessita' le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall' articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 . In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare.
Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, e' trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanita' e della marina mercantile.
Le convenzioni gia' stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 , continuano ad avere validita' fino alla loro scadenza.
Il Ministro della difesa, sentite le regioni interessate, predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua e di rifornimento idrico a favore delle isole minori armonizzando le esigenze con le disponibilita' dei mezzi della Marina militare. Copia del predetto piano e' trasmessa alle regioni e agli enti interessati.
Quando ricorrono particolari necessita' le regioni, d'intesa con i Ministeri della difesa e della marina mercantile, sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a due anni, con enti pubblici e privati come previsto dall' articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 . In ogni caso la provvista di acqua ed il rifornimento idrico delle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale sono effettuati dalla Marina militare.
Copia delle convenzioni, entro 30 giorni dalla stipula, e' trasmessa dalle regioni ai Ministeri della difesa, della sanita' e della marina mercantile.
Le convenzioni gia' stipulate a norma del predetto articolo 3 della legge 19 maggio 1967, n. 378 , continuano ad avere validita' fino alla loro scadenza.
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 27/07/2000, n. 377Provvedimento: […] Su questo tessuto normativo si è inserita la disciplina impugnata, che dispone (art. 1) il trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni di rifornimento idrico alle isole minori, assegnate al Ministero della difesa dall'art. 4 della legge n. 861 del 1978, e che disciplina (art. 2) il concorso al rifornimento idrico che il Ministero della difesa è chiamato a svolgere quando sussistano condizioni di particolare necessità.Leggi di più...
- trasferimento delle relative funzioni dallo stato alle regioni·
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