Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Di Maso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, NAlisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
per l'annullamento:
dell’ordinanza n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “Sgombero coatto amministrativo ad horas ed in eventuale prosieguo dell''alloggio di servizio di proprietà del Comune di Napoli, sito in Napoli – quartiere Poggioreale – Via -OMISSIS-” - Cod. All. -OMISSIS-, abusivamente occupato dal Sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, unitamente al proprio nucleo familiare”, notificata in data 16.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa RI GR D'IO e uditi nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafata ordinanza dirigenziale, il Comune di Napoli ha disposto lo sgombero coatto dell’alloggio di servizio (ex casa custode) facente parte dell’Istituto Comprensivo “G. Capuozzo” - abusivamente occupato dal ricorrente, ex custode del precitato plesso scolastico, unitamente al proprio nucleo familiare.
1.1 A sostegno della pretesa illegittimità del provvedimento impugnato, il ricorrente ha dedotto articolate censure con cui lamenta, in estrema sintesi, la violazione e falsa applicazione del bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi Erp del 04/08/1995 e dell’accordo del 14/11/2003 raggiunto in sede di delegazione trattante tra il Comune di Napoli e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, invocando altresì l’applicazione della Delibera di G.C. di Napoli n. 2364/1999.
1.2 Si è costituito il Comune di Napoli che ha difeso la legittimità dell’ordinanza impugnata, opponendosi all’accoglimento del ricorso. In particolare, ha rimarcato la natura di atto dovuto del provvedimento di recupero dell’alloggio di servizio una volta terminato il rapporto di lavoro con la P.A., senza che possa avere rilievo qualsiasi valutazione circa la situazione soggettiva degli occupanti.
1.3 Con ordinanza della Sezione n. 344/2025 è stata accolta l’istanza cautelare al solo fine di concedere al deducente “un termine dilatorio di quattro mesi” in ragione della necessità di disporre di un lasso temporale congruo per poter lasciare l’immobile.
2. All’udienza pubblica del 27 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. In limine va respinta la richiesta di rinvio dell’udienza pubblica, formulata solo in data 26 novembre 2025 dal difensore del ricorrente, in ragione di asseriti concomitanti impegni professionali. Sul punto va sottolineato che non vi sono ragioni per disporre il richiesto rinvio, essendo la causa senz’altro matura per la decisione ed essendo stata pienamente garantita la difesa delle parti nel rispetto dei termini di legge. Di contro, non risulta prova di un oggettivo e inevitabile impedimento da parte della difesa ricorrente a presenziare alla discussione orale della causa, nemmeno delegando altro difensore.
4. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
4.1 Con il provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha fatto legittimamente ricorso al potere di autotutela esecutiva ex art. 823 c.c., al fine di riacquisire l’immobile comunale ad oggi occupato sine titulo dalla ricorrente, essendo lo stesso cessato dall’incarico di custode dell’edificio scolastico dal 2006, e perciò non titolare più di alcun rapporto di servizio con l’amministrazione resistente e perciò non in possesso di alcun titolo a permanere ivi ( cfr . TAR Campania, Napoli, VII, 10 marzo 2023, n. 1567; 28 luglio 2014, n. 4347; 24 giugno 2013, n. 3320 e 3 giugno 2013, n. 2873).
Nella specie, l’immobile per il quale è causa ha natura patrimoniale indisponibile, trattandosi di immobile adibito ad alloggio del custode dell’istituto scolastico e, pertanto, il relativo utilizzo è destinato all’assolvimento di un pubblico servizio. Dunque, non è controvertibile che, essendo cessato da tempo il rapporto di servizio con l’amministrazione e perdurando il godimento sine titulo , con sottrazione dell’immobile all’utilizzo suo proprio, il Comune abbia legittimamente proceduto all’esplicazione dei poteri di autotutela esecutiva.
Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta sufficientemente e ragionevolmente motivato in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che ne hanno indirizzato l’adozione, essendo la concessione in godimento dell’alloggio inscindibilmente correlata al perdurare del nesso funzionale fra il servizio espletato e l’alloggio medesimo. A fronte di tale presupposto fattuale, dunque, come ribadito dalla costante giurisprudenza, è ben possibile il ricorso ai poteri di autotutela esecutiva, senza che occorra alcuna motivazione sotto il profilo della comparazione dell’interesse della parte pubblica – legittimamente indicato nell’ipotesi di specie nella necessità di ripristino della legalità, costituente ragione di per sé sufficiente a sorreggere l’atto adottato, al fine di destinare il cespite occupato alle sue finalità istituzionali – con quelle della parte occupante privo di titolo legittimante (in termini, cfr. ex multis TAR Campania – Napoli 28 luglio 2014, n. 4347; Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2008, n. 510).
4.2 Né in senso ostativo varrebbe opporre l’affermazione di un diritto all’assegnazione di un alloggio comunale, asseritamente fondato sulle previsioni di delibere comunali datate e, in ogni caso, superate dal vigente “regolamento comunale per l’assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli” (di cui alla delibera di C.C. del 28 febbraio 2013).
Sul punto basti rilevare, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che una tale pretesa non potrebbe che avvenire nel rispetto dei principi di par condicio , conformemente a procedure di evidenza pubbliche, fondate sulle norme e sui regolamenti vigenti.
Peraltro, il rilascio di detto immobile non è condizionabile, come ex adverso opposto dalla difesa resistente, alla concessione di altro alloggio di erp, atteso che l’aver rivestito le funzioni di custode potrebbe al più rilevare, ove previsto, in termini di preferenza a parità di posizione con altri soggetti, come del resto di recente prospettato con proposta della Giunta comunale del 14 novembre 2024, in atti.
4.3 In conclusione, il ricorso è respinto.
5. Le spese del giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI LA EN, Presidente
RI GR D'IO, Consigliere, Estensore
NA AT, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI GR D'IO | RI LA EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.