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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. PP GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
631/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv.
NT LL, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Evidenzia che l'immobile è stato venduto.
È comparso, per (incorporante ), l'avv. Controparte_1 Controparte_2
FR LE in sostituzione degli avv.ti MA GA ON,
XI RO e IA DI il quale insiste nella già eccepita nullità della C.T.U. e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per , l'avv. ROSARIA DI GIORGIO GIANNITTO la quale il CP_3 quale insiste nella già eccepita nullità della CTU e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa
IL G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. PP GL, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) e nata a [...] il 10 maggio C.F._1 Parte_2
1975 (c.f. ), rappresentati e difesi, come da procura in atti, CodiceFiscale_2 dall'avv. Antonino Gullotti presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
CONTRO
(c.f. ), quale società Controparte_4 P.IVA_1 incorporante giusta fusione per incorporazione del 12 Controparte_5 aprile 2022 a rogito notaio dott. rep. 6926, racc. 3496, con sede in Persona_1
Parma, via Università n. 1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti
MA GA ON, XI RO e IA
DI
OPPOSTA
E
c.f. ) e, per Controparte_6 P.IVA_2 essa, quale procuratrice e mandataria, Controparte_7
2
[...] (c.f. e p.i. ), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale P.IVA_3 dell'avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 5 aprile 2018 ed proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto con cui Controparte_8
e, per esso, quale procuratore aveva loro intimato Controparte_7 il pagamento di € 51.674,33 in forza del mutuo fondiario stipulato il 7 luglio 2006 in notar rep. n. 12.981 e racc. n.
3.460 registrato a Patti il 10 luglio Persona_2
2006 n. 791 e rilasciato in forma esecutiva il 7 agosto 2006.
Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa 21 giugno 2018, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di C.T.U.
Intervenuta ex art. 111 c.p.c. e costituitisi Controparte_9 medio tempore quale incorporante di Controparte_5 Controparte_8 nonché quale incorporante a sua volta il Controparte_4 [...]
il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – Controparte_5 insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 27 ottobre 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) e, dopo alcuni differimenti resi necessari per la definizione di controversie più risalenti, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2 – In premessa va dato atto che gli attori non hanno contestato la nuova titolarità del credito in capo ad nsistendo Controparte_9 nelle eccezioni che presuppongono la legittimazione attiva di . CP_3
In difetto di contestazione siffatta titolarità deve correttamente ritenersi dimostrata giacché l'avviso pubblicato in. G.U. del 21 marzo 2020 dimostra che l'interveniente ex art. 111 c.p.c. è cessionaria del credito già vantato dal poi Controparte_8
3 incorporato in (v. fusione per incorporazione) che è oggi Controparte_5 in forza di ulteriore fusione per incorporazione avvenuta, Controparte_4 si noti, il 12 aprile 2022 cioè dopo la cessione del credito da ad . CP_10 CP_3
Con il primo motivo gli opponenti lamentano la nullità del precetto per indeterminatezza derivante dall'impossibilità di ricostruire correttamente il credito, censurando in particolare l'omessa specifica indicazione degli interessi, del tasso e delle modalità di calcolo.
La censura non coglie nel segno poiché il precetto indica l'importo complessivo di €
51.674,33 esplicitandone le singole componenti ed è pacifico che “[l]'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (così Cass., n. 4008/2013, nonché
Cass., n. 8906/2022, alla cui stregua “(l)'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”).
Con il secondo motivo gli opponenti si dolgono dell'inesistenza del titolo esecutivo, sostenendo che il contratto di mutuo ipotecario-fondiario acquista efficacia esecutoria solo ai sensi dell'art. 40 T.U.B.
Neppure tale doglianza persuade.
Come chiarito definitivamente da Cass., S.U., n. 5968/2025, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile: pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario – pattuizioni nella specie assenti – il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di
4 quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
Ora, è vero che l'art. 40, comma 2, T.U.B. prevede un rimedio risolutorio speciale alla cui stregua “[l]a banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Nondimeno, dalla lettura del precetto si evince che il creditore ha intimato il pagamento in forza dell'art. 1186 c.c. giacché – come risulta dalla documentazione allegata (anche dagli opponenti) – alla data di notifica del precetto (19 marzo 2018) essi non avevano pagato n. 27 rate, i.e. 27 mensilità relative agli interi anni 2014, 2015,
2016, 2017 nonché al mese di dicembre 2013 e ai primi due mesi dell'anno 2018.
ed richiamando una previsione nella specie Parte_1 Parte_2 inconferente, non hanno mai provato di avere adempiuto né possono validamente sostenere che le rate avrebbero dovuto essere depurate degli interessi usurari poiché
– ferme le considerazioni nel prosieguo in merito alla loro (in)sussistenza – in ogni caso l'inadempimento di un così rilevante numero di rate (pari a circa quattro anni) integrava comunque gli estremi dello «stato di insolvenza» ex art. 1186 c.c. che “non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni” (Cass., n. 12126/2008) ed è precisamente costituito da “una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione” (Cass., n. 24330/2011).
5 Con il terzo motivo di opposizione viene censurato l'inserimento in contratto di clausole c.d. floor ritenute idonea a incidere in negativo sulla determinatezza/determinabilità del tasso di interesse.
Dopo avere indicato le modalità dei tassi di interessi corrispettivi (variabili in quanto ancorati all'Euribor), l'art. 3 del contratto di mutuo prevede che “il tasso non potrà essere comunque inferiore al 3,25% annuo” (c.d. clausola floor).
Una previsione siffatta integra, invero, un meccanismo di redditività minima dell'interesse corrispettivo poiché configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere, anche in presenza di una sensibile riduzione del tasso di interesse variabile. Tale clausola ha evidentemente una funzione di salvaguardia della banca erogante, in quanto garantisce all'istituto bancario interessi almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il tasso di interesse (variabile e, appunto, parametrato all'Euribor) risulti inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola c.d. floor e, peraltro, attenendo al profilo dell'equilibrio economico del contratto, non può neppure considerarsi vessatoria.
Essa costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione sicché ove esattamente indicata nel testo contrattuale è pienamente legittima (tra gli altri, Trib. Forlì 18 giugno 2020; Trib.
Pordenone 24 aprile 2020; Trib. Crotone 27 gennaio 2020; Trib. Bologna 8 febbraio
2018; Trib. Monza 8 febbraio 2017) e non determina alcuna indeterminatezza proprio perché il tasso minimo può essere calcolato unicamente in base alla stessa (Corte App.
Brescia 29 aprile 2020; Trib. Verona 9 dicembre 2022).
La censura è dunque infondata.
Con il quarto e il quinto motivo gli opponenti lamentano che il tasso degli interessi moratori e il T.A.E.G. superano il tasso soglia previsto in materia di usura.
In premessa sono opportune due precisazioni.
La prima è che ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi occorre avere riguardo al momento della stipula del contratto, risultando irrilevante la c.d. usura sopravvenuta.
6 Il Giudice di legittimità ha infatti affermato che “[n]ei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., S.U., n. 24675/2017; Cass., n. 24743/2023).
La seconda è che interessi moratori e corrispettivi rispondo a ragioni distinte: “vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo, che opera nella fase fisiologica del rapporto, costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta.
L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., si applica nella fase patologica del rapporto e rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Secondo la regola generale, l'interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se maggiore, nella medesima misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti dal contratto. È fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno. Il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. prevede, però, che il saggio degli interessi moratori possa essere convenuto fra le parti e, in tal caso, non è dovuto l'ulteriore risarcimento. La determinazione convenzione del saggio dell'interesse integra, pertanto, gli estremi di una clausola penale, in quanto costituisce una predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 cod. civ.). È dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi” (v., per tutte, Cass., n. 26286/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che – proprio in ragione di tale diversità funzionale – il principio di simmetria impone di comparare grandezze omogenee e, pertanto, impedisce il confronto tra il tasso effettivamente praticato a titolo di mora e il c.d. tasso soglia rilevato con riferimento ai soli interessi corrispettivi.
Sul punto il Supremo Collegio ha pure precisato che la mancata inclusione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) – nel cui
7 ammontare sono normalmente computati gli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura – non preclude l'applicazione, ai fini della verifica della loro eventuale usurarietà, dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108 laddove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Pertanto, la base per il calcolo del tasso soglia-mora sarà primariamente costituita dal
T.E.G.M. più la media degli interessi moratori rilevati dai decreti. Alla somma così calcolata si dovranno poi operare incrementi differenti a seconda che il mutuo sia stato stipulato nella vigenza della formulazione originaria dell'art. 2, comma 4, L. n.
108/1996 oppure a seguito della sua novella ex decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70: nel primo caso, bisognerà incrementare il quantum della metà; nel secondo, sarà necessario applicare un primo aumento del 25% e un ulteriore aumento di quattro punti percentuali. Qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti (v. per queste considerazioni Cass.,
S.U., n. 19597/2020).
Sennonché, come rilevato dal consulente di parte e da quello d'ufficio, al momento della stipula il T.A.E.G./I.S.C. (cioè il costo complessivo del finanziamento) è pari al
6,247 % e, pertanto, poiché la soglia per i mutui con garanzia reale a tasso variabile è pari al [4,42 (i.e. il T.A.E.G.M.) + 50 % =] 6,63 % gli interessi corrispettivi non sono usurari.
Gli interessi di mora – ex art. 5 del contratto pari al 2,00 % in più da applicare al tasso di interesse corrispettivo – sono invece pari al [6,247 +2,00 =] 8,247 %.
Tale dato va confrontato, come visto, con il tasso-soglia mora che – considerato l'art. 3, comma 4, D.M. di riferimento, alla cui stregua “l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione
8 stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” – è pari al [(4,42 % + 2,1 %) + 50% =] 9,78 %.
Ne consegue che neppure gli interessi moratori possono considerarsi usurari.
Pertanto, le indagini del C.T.U. non possono essere condivise nella parte in cui affermano il superamento del tasso soglia, giacché non tengono conto dei superiori arresti giurisprudenziali che hanno definitivamente chiarito il metodo di calcolo, e le censure devono essere respinte.
Con il sesto motivo gli opponenti lamentano il superamento del tasso usura in ragione della commissione di estinzione anticipata.
Sennonché la commissione di estinzione anticipata non rientra nei costi da computare nel T. E.G. e per cui può predicarsi una eventuale usura.
Sul punto è stato condivisibilmente affermato che “ai fini della verifica del superamento del
"tasso soglia", previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass., n. 7352/2022; Cass., n. 23866/2022).
D'altra parte, la commissione è un costo solo potenziale perché pagato se e nell'eventualità in cui il mutuatario voglia concludere il rapporto di mutuo prima del tempo.
Con la settima doglianza gli opponenti censurano la “usura contrattualizzata per superamento da parte del tasso complessivo del tasso soglia usura”, ma tale censura non fa altro che riproporre quella metodologia di cumulo tra grandezze differenti che, si è visto, è stata recisamente stigmatizzata dalla giurisprudenza di legittimità e, pertanto, è infondata. Analogamente l'ottavo motivo di opposizione ripropone una doglianza
(“usurarietà del contratto di mutuo: il tasso effettivo di mora supera il tasso soglia usura previsto alla stipula”) già superata e dichiarata infondata. Sul punto occorre solo precisare che, a differenza di quanto sostenuto dagli opponenti, non viene in rilievo alcun fenomeno anatocistico giacché il metodo di ammortamento utilizzato non è quello alla francese, rispetto a cui, in ogni caso, la giurisprudenza escluso ogni rilievo in quanto la quota
9 interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (ex multis v. Trib. Roma- sez. XVII, n. 5392/2020; Trib. Milano, n. 6299/2019; Trib. Milano, n. 2490/2019;
Trib. Parma, n. 305/2019; Trib. Ferrara, n. 128/2019; Trib. Parma, n. 154/2019; Trib.
Parma, n. 57/2019; Trib. Livorno, n. 5/2019; Trib. Roma, n. 21351/2018; Trib. Busto
Arsizio, n. 1586/2018; Trib. Catania, n. 2948/2018).
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste carico degli opponenti in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000. Ne va disposta la compensazione per 2/3 visto il recente consolidamento degli arresti giurisprudenziali sulle questioni prevalenti dell'opposizione.
Spese e onorari di C.T.U. vanno posti definitivamente a carico di parte attrice che con l'opposizione vi ha dato causa, senza che la disposta compensazione delle spese di lite possa ridondare in danno di controparte risultata integralmente vittoriosa.
Non essendo stata disposta l'estromissione dell'originario creditore la condanna alle spese va pronunciata in favore dell'opposto e dell'interveniente in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 631/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da ed;
Parte_1 Parte_2
2) condanna ed , in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2
e Controparte_9 Controparte_11
[...
[...] in solido, 1/3 delle spese di lite, che liquida in € 2.538,66 oltre spese
[...] generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando i restanti 2/3;
3) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice in solido.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 23 ottobre 2025
Il Giudice
PP GL
11
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. PP GL, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
631/2018 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv.
NT LL, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa. Evidenzia che l'immobile è stato venduto.
È comparso, per (incorporante ), l'avv. Controparte_1 Controparte_2
FR LE in sostituzione degli avv.ti MA GA ON,
XI RO e IA DI il quale insiste nella già eccepita nullità della C.T.U. e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso per , l'avv. ROSARIA DI GIORGIO GIANNITTO la quale il CP_3 quale insiste nella già eccepita nullità della CTU e, in subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa
IL G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. PP GL, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui lo scrivente ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2018 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) e nata a [...] il 10 maggio C.F._1 Parte_2
1975 (c.f. ), rappresentati e difesi, come da procura in atti, CodiceFiscale_2 dall'avv. Antonino Gullotti presso il cui studio professionale sono elettivamente domiciliati
OPPONENTI
CONTRO
(c.f. ), quale società Controparte_4 P.IVA_1 incorporante giusta fusione per incorporazione del 12 Controparte_5 aprile 2022 a rogito notaio dott. rep. 6926, racc. 3496, con sede in Persona_1
Parma, via Università n. 1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti
MA GA ON, XI RO e IA
DI
OPPOSTA
E
c.f. ) e, per Controparte_6 P.IVA_2 essa, quale procuratrice e mandataria, Controparte_7
2
[...] (c.f. e p.i. ), elettivamente domiciliata presso lo studio professionale P.IVA_3 dell'avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto, che la rappresenta e difende giusta procura allegata in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 5 aprile 2018 ed proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. avverso il precetto con cui Controparte_8
e, per esso, quale procuratore aveva loro intimato Controparte_7 il pagamento di € 51.674,33 in forza del mutuo fondiario stipulato il 7 luglio 2006 in notar rep. n. 12.981 e racc. n.
3.460 registrato a Patti il 10 luglio Persona_2
2006 n. 791 e rilasciato in forma esecutiva il 7 agosto 2006.
Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa 21 giugno 2018, venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile e la causa era istruita a mezzo di C.T.U.
Intervenuta ex art. 111 c.p.c. e costituitisi Controparte_9 medio tempore quale incorporante di Controparte_5 Controparte_8 nonché quale incorporante a sua volta il Controparte_4 [...]
il giudizio perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – Controparte_5 insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 27 ottobre 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte) e, dopo alcuni differimenti resi necessari per la definizione di controversie più risalenti, all'odierna udienza la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2 – In premessa va dato atto che gli attori non hanno contestato la nuova titolarità del credito in capo ad nsistendo Controparte_9 nelle eccezioni che presuppongono la legittimazione attiva di . CP_3
In difetto di contestazione siffatta titolarità deve correttamente ritenersi dimostrata giacché l'avviso pubblicato in. G.U. del 21 marzo 2020 dimostra che l'interveniente ex art. 111 c.p.c. è cessionaria del credito già vantato dal poi Controparte_8
3 incorporato in (v. fusione per incorporazione) che è oggi Controparte_5 in forza di ulteriore fusione per incorporazione avvenuta, Controparte_4 si noti, il 12 aprile 2022 cioè dopo la cessione del credito da ad . CP_10 CP_3
Con il primo motivo gli opponenti lamentano la nullità del precetto per indeterminatezza derivante dall'impossibilità di ricostruire correttamente il credito, censurando in particolare l'omessa specifica indicazione degli interessi, del tasso e delle modalità di calcolo.
La censura non coglie nel segno poiché il precetto indica l'importo complessivo di €
51.674,33 esplicitandone le singole componenti ed è pacifico che “[l]'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico- giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (così Cass., n. 4008/2013, nonché
Cass., n. 8906/2022, alla cui stregua “(l)'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”).
Con il secondo motivo gli opponenti si dolgono dell'inesistenza del titolo esecutivo, sostenendo che il contratto di mutuo ipotecario-fondiario acquista efficacia esecutoria solo ai sensi dell'art. 40 T.U.B.
Neppure tale doglianza persuade.
Come chiarito definitivamente da Cass., S.U., n. 5968/2025, il contratto di mutuo costituisce titolo esecutivo a favore del mutuante se il mutuatario ha assunto l'obbligazione - univoca ed espressa - di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile: pertanto, a meno che non sia espressamente esclusa da specifiche pattuizioni contrattuali l'obbligazione restitutoria in capo al mutuatario – pattuizioni nella specie assenti – il contratto di mutuo che stabilisce la contestuale costituzione in deposito (o in pegno) irregolare della somma messa a disposizione del mutuatario - e che prevede l'obbligazione della mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di
4 quanto a tal fine convenuto tra le parti - è di per sé idoneo a fondare l'esecuzione forzata. Né vi è bisogno, ai fini della configurazione di un titolo esecutivo e a differenza del mutuo tecnicamente condizionato, di un separato o successivo atto, munito degli stessi requisiti di forma del titolo originario, che attesti o riconosca l'intervenuto svincolo della somma.
Ora, è vero che l'art. 40, comma 2, T.U.B. prevede un rimedio risolutorio speciale alla cui stregua “[l]a banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Nondimeno, dalla lettura del precetto si evince che il creditore ha intimato il pagamento in forza dell'art. 1186 c.c. giacché – come risulta dalla documentazione allegata (anche dagli opponenti) – alla data di notifica del precetto (19 marzo 2018) essi non avevano pagato n. 27 rate, i.e. 27 mensilità relative agli interi anni 2014, 2015,
2016, 2017 nonché al mese di dicembre 2013 e ai primi due mesi dell'anno 2018.
ed richiamando una previsione nella specie Parte_1 Parte_2 inconferente, non hanno mai provato di avere adempiuto né possono validamente sostenere che le rate avrebbero dovuto essere depurate degli interessi usurari poiché
– ferme le considerazioni nel prosieguo in merito alla loro (in)sussistenza – in ogni caso l'inadempimento di un così rilevante numero di rate (pari a circa quattro anni) integrava comunque gli estremi dello «stato di insolvenza» ex art. 1186 c.c. che “non richiede una situazione di definitivo dissesto, ma soltanto il verificarsi di uno squilibrio nella capacità di fare fronte alle obbligazioni” (Cass., n. 12126/2008) ed è precisamente costituito da “una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione” (Cass., n. 24330/2011).
5 Con il terzo motivo di opposizione viene censurato l'inserimento in contratto di clausole c.d. floor ritenute idonea a incidere in negativo sulla determinatezza/determinabilità del tasso di interesse.
Dopo avere indicato le modalità dei tassi di interessi corrispettivi (variabili in quanto ancorati all'Euribor), l'art. 3 del contratto di mutuo prevede che “il tasso non potrà essere comunque inferiore al 3,25% annuo” (c.d. clausola floor).
Una previsione siffatta integra, invero, un meccanismo di redditività minima dell'interesse corrispettivo poiché configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal mutuatario non possono scendere, anche in presenza di una sensibile riduzione del tasso di interesse variabile. Tale clausola ha evidentemente una funzione di salvaguardia della banca erogante, in quanto garantisce all'istituto bancario interessi almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il tasso di interesse (variabile e, appunto, parametrato all'Euribor) risulti inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola c.d. floor e, peraltro, attenendo al profilo dell'equilibrio economico del contratto, non può neppure considerarsi vessatoria.
Essa costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione sicché ove esattamente indicata nel testo contrattuale è pienamente legittima (tra gli altri, Trib. Forlì 18 giugno 2020; Trib.
Pordenone 24 aprile 2020; Trib. Crotone 27 gennaio 2020; Trib. Bologna 8 febbraio
2018; Trib. Monza 8 febbraio 2017) e non determina alcuna indeterminatezza proprio perché il tasso minimo può essere calcolato unicamente in base alla stessa (Corte App.
Brescia 29 aprile 2020; Trib. Verona 9 dicembre 2022).
La censura è dunque infondata.
Con il quarto e il quinto motivo gli opponenti lamentano che il tasso degli interessi moratori e il T.A.E.G. superano il tasso soglia previsto in materia di usura.
In premessa sono opportune due precisazioni.
La prima è che ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi occorre avere riguardo al momento della stipula del contratto, risultando irrilevante la c.d. usura sopravvenuta.
6 Il Giudice di legittimità ha infatti affermato che “[n]ei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass., S.U., n. 24675/2017; Cass., n. 24743/2023).
La seconda è che interessi moratori e corrispettivi rispondo a ragioni distinte: “vi è una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio. L'interesse corrispettivo, che opera nella fase fisiologica del rapporto, costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta.
L'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 cod. civ., si applica nella fase patologica del rapporto e rappresenta invece il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Secondo la regola generale, l'interesse di mora è dovuto nella misura legale o, se maggiore, nella medesima misura degli interessi corrispettivi eventualmente previsti dal contratto. È fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno. Il secondo comma dell'art. 1224 cod. civ. prevede, però, che il saggio degli interessi moratori possa essere convenuto fra le parti e, in tal caso, non è dovuto l'ulteriore risarcimento. La determinazione convenzione del saggio dell'interesse integra, pertanto, gli estremi di una clausola penale, in quanto costituisce una predeterminazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno risarcibile (art. 1382 cod. civ.). È dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi” (v., per tutte, Cass., n. 26286/2019).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che – proprio in ragione di tale diversità funzionale – il principio di simmetria impone di comparare grandezze omogenee e, pertanto, impedisce il confronto tra il tasso effettivamente praticato a titolo di mora e il c.d. tasso soglia rilevato con riferimento ai soli interessi corrispettivi.
Sul punto il Supremo Collegio ha pure precisato che la mancata inclusione degli interessi moratori nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) – nel cui
7 ammontare sono normalmente computati gli interessi annuali praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni della stessa natura – non preclude l'applicazione, ai fini della verifica della loro eventuale usurarietà, dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 7 marzo 1996, n. 108 laddove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali.
Pertanto, la base per il calcolo del tasso soglia-mora sarà primariamente costituita dal
T.E.G.M. più la media degli interessi moratori rilevati dai decreti. Alla somma così calcolata si dovranno poi operare incrementi differenti a seconda che il mutuo sia stato stipulato nella vigenza della formulazione originaria dell'art. 2, comma 4, L. n.
108/1996 oppure a seguito della sua novella ex decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70: nel primo caso, bisognerà incrementare il quantum della metà; nel secondo, sarà necessario applicare un primo aumento del 25% e un ulteriore aumento di quattro punti percentuali. Qualora i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.E.G.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.E.G.M. così come rilevato nei suddetti decreti (v. per queste considerazioni Cass.,
S.U., n. 19597/2020).
Sennonché, come rilevato dal consulente di parte e da quello d'ufficio, al momento della stipula il T.A.E.G./I.S.C. (cioè il costo complessivo del finanziamento) è pari al
6,247 % e, pertanto, poiché la soglia per i mutui con garanzia reale a tasso variabile è pari al [4,42 (i.e. il T.A.E.G.M.) + 50 % =] 6,63 % gli interessi corrispettivi non sono usurari.
Gli interessi di mora – ex art. 5 del contratto pari al 2,00 % in più da applicare al tasso di interesse corrispettivo – sono invece pari al [6,247 +2,00 =] 8,247 %.
Tale dato va confrontato, come visto, con il tasso-soglia mora che – considerato l'art. 3, comma 4, D.M. di riferimento, alla cui stregua “l'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione
8 stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali” – è pari al [(4,42 % + 2,1 %) + 50% =] 9,78 %.
Ne consegue che neppure gli interessi moratori possono considerarsi usurari.
Pertanto, le indagini del C.T.U. non possono essere condivise nella parte in cui affermano il superamento del tasso soglia, giacché non tengono conto dei superiori arresti giurisprudenziali che hanno definitivamente chiarito il metodo di calcolo, e le censure devono essere respinte.
Con il sesto motivo gli opponenti lamentano il superamento del tasso usura in ragione della commissione di estinzione anticipata.
Sennonché la commissione di estinzione anticipata non rientra nei costi da computare nel T. E.G. e per cui può predicarsi una eventuale usura.
Sul punto è stato condivisibilmente affermato che “ai fini della verifica del superamento del
"tasso soglia", previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass., n. 7352/2022; Cass., n. 23866/2022).
D'altra parte, la commissione è un costo solo potenziale perché pagato se e nell'eventualità in cui il mutuatario voglia concludere il rapporto di mutuo prima del tempo.
Con la settima doglianza gli opponenti censurano la “usura contrattualizzata per superamento da parte del tasso complessivo del tasso soglia usura”, ma tale censura non fa altro che riproporre quella metodologia di cumulo tra grandezze differenti che, si è visto, è stata recisamente stigmatizzata dalla giurisprudenza di legittimità e, pertanto, è infondata. Analogamente l'ottavo motivo di opposizione ripropone una doglianza
(“usurarietà del contratto di mutuo: il tasso effettivo di mora supera il tasso soglia usura previsto alla stipula”) già superata e dichiarata infondata. Sul punto occorre solo precisare che, a differenza di quanto sostenuto dagli opponenti, non viene in rilievo alcun fenomeno anatocistico giacché il metodo di ammortamento utilizzato non è quello alla francese, rispetto a cui, in ogni caso, la giurisprudenza escluso ogni rilievo in quanto la quota
9 interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull'ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (ex multis v. Trib. Roma- sez. XVII, n. 5392/2020; Trib. Milano, n. 6299/2019; Trib. Milano, n. 2490/2019;
Trib. Parma, n. 305/2019; Trib. Ferrara, n. 128/2019; Trib. Parma, n. 154/2019; Trib.
Parma, n. 57/2019; Trib. Livorno, n. 5/2019; Trib. Roma, n. 21351/2018; Trib. Busto
Arsizio, n. 1586/2018; Trib. Catania, n. 2948/2018).
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste carico degli opponenti in solido e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M.
n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000. Ne va disposta la compensazione per 2/3 visto il recente consolidamento degli arresti giurisprudenziali sulle questioni prevalenti dell'opposizione.
Spese e onorari di C.T.U. vanno posti definitivamente a carico di parte attrice che con l'opposizione vi ha dato causa, senza che la disposta compensazione delle spese di lite possa ridondare in danno di controparte risultata integralmente vittoriosa.
Non essendo stata disposta l'estromissione dell'originario creditore la condanna alle spese va pronunciata in favore dell'opposto e dell'interveniente in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 631/2018 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta da ed;
Parte_1 Parte_2
2) condanna ed , in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2
e Controparte_9 Controparte_11
[...
[...] in solido, 1/3 delle spese di lite, che liquida in € 2.538,66 oltre spese
[...] generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, compensando i restanti 2/3;
3) pone spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte attrice in solido.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 23 ottobre 2025
Il Giudice
PP GL
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