Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 4150 del 07.10.2014 Oggetto: sanzione disciplinare;
rinvio dalla Cassazione. N. R.G. 589/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente relatore
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
ha pronunciat o l a present e
SENTENZ A
nella causa civile n. 582/2022 R.G. in materia di lavoro, in grado di appello,
tra in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Nero e Antonella
Loiacono
APPELLANTE- Ricorrente in riassunzione e
CP_1
APPELLATO -Resistente in riassunzione contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 24.06.2011, premesso di essere dipendente della CP_1 di seguito anche indicata come Parte_1 Cont
) nella qualità di “ausiliario”, adibito al servizio di guardiania presso la casa cantoniera Km
47+407 della linea Novoli-Gagliano, e di aver subito in data 12.05.2011 la sanzione disciplinare della proroga di tre mesi del termine per l'aumento dello stipendio, per aver disatteso l'ordine n.81,
Si era costituita in giudizio Parte_1 contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. Aveva sostenuto
[...]
l'applicabilità della sanzione comminata al lavoratore ed evidenziato che la previsione abrogativa di cui all'art.14 dell'allegato A) del CCNL del 27.11.2000 riguardava solo il personale “addetto ai servizi ausiliari per la mobilità” e dunque non era riferita al ricorrente, che era invece inquadrato con la qualifica di “ausiliario”. Aveva infine sostenuto la legittimità del provvedimento sanzionatorio e la proporzionalità della sanzione applicata, nonché la legittimità dell'ordine di servizio impartito.
Con la sentenza n.4140 del 7.10.2014 il Tribunale di Lecce aveva accolto il ricorso, rilevando che la sanzione della proroga di tre mesi del termine per l'aumento dello stipendio, prevista dall'art.43, punto 3, del regolamento allegato al R.D. n.148/1931, non era più vigente a seguito dell'entrata in vigore dell'art.14 delle disposizioni integrative di cui all' allegato A al CCNL del 27.11.2000, che l'aveva implicitamente abrogata. Aveva ritenuto priva di fondamento la tesi della Società datrice di lavoro, secondo cui le disposizioni innovative del contratto sarebbero state applicabili solo agli “addetti ai servizi ausiliari di mobilità”, e dunque non al ricorrente che, essendo inquadrato quale “ausiliario” prot.110, ai sensi della “Nuova classificazione del personale ai servizi di trasporto pubblico”, non rientrava in tale categoria, e che quindi rimaneva potenziale destinatario delle sanzioni previste nel regolamento allegato al R.D. n.148/1931. In particolare il Tribunale, ritenuto in via ermeneutica che l'area dei “servizi ausiliari per la mobilità” non definisse una mansione, ma un'intera area operativa all'interno della quale si collocavano diversi profili, tra cui quello di ausiliario, aveva affermato che al ricorrente era applicabile la disciplina di cui all'art.14 dell'allegato A) al CCNL del 27.11.2000 e che conseguentemente il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti era da considerarsi invalido perché tale sanzione era stata implicitamente abrogata. Considerati assorbite le altre questioni, aveva accolto il ricorso, annullando la sanzione disciplinare del 12.05.2011, e condannando la Società datrice di lavoro al pagamento delle spese di lite.
In data 07.04.2015 aveva proposto appello Parte_1 eccependo l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto
[...] abrogata la sanzione della proroga di tre mesi del termine per l'aumento dello stipendio, senza tener conto del fatto che l'abrogazione riguardava solo il personale addetto ai “Servizi ausiliari della mobilità” dei quali non faceva parte il ricorrente in primo grado in quanto inquadrato con la qualifica di Ausiliario – parametro 110 - 4° area professionale – mansioni generiche. Aveva ribadito gli argomenti già esposti in primo grado riguardanti: -la legittimità della sanzione irrogata prevista dall'art.43 punto 3 del R.D. 148/1931 per “rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio”; -la non sussistenza dell'obbligo di affissione del codice disciplinare in ragione del fatto che tale sanzione era prevista dalla normativa conosciuta dal lavoratore e riguardava il generale dovere di diligenza;
-la competenza del Direttore di Esercizio per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni relative agli artt.40, 41, 42, 43, 44 e 45 del Regolamento all.A) R.D. n.148/1931; - l'applicabilità dell'art.43 punto 3 del R.D. n.148/1931 al lavoratore che aveva disatteso l'ordine di servizio dell'11.1.2001 e creato un rischio per la sicurezza durante la circolazione dei treni. Aveva quindi chiesto la riforma della sentenza e il rigetto della domanda del ricorrente.
In secondo grado si era costituito ribandendo le proprie difese e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Con sentenza n.456 del 13.04.2018 la Corte di Appello di Lecce aveva rigettato il gravame e condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite. In particolare aveva rilevato che, sulla base del nuovo sistema di classificazione del mobilità introdotto dal CCNL27.11.2000, il personale dipendente delle aziende di trasporto pubblico era ripartito in quattro aree operative, a loro volta suddivise in quattro aree professionali, e aveva affermato che le aree professionali I e IV erano comuni a tutte le aree operative;
pertanto il ricorrente , inquadrato come ausiliario, area CP_1 professionale IV, e addetto al servizio di guardiania presso una casa cantoniera, era da collocarsi nell'“Area operativa servizi ausiliari per la mobilità”, con conseguente applicabilità della previsione dell'art.14 di cui all'allegato A) all'accordo nazionale del 27.11.2000 che non contemplava più la sanzione in questione. La Corte aveva quindi affermato l'invalidità della sanzione disciplinare del 12.05.2011 .
Avverso la suddetta sentenza Parte_1 aveva poi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione
[...] dell'art. 2, lett. A) n. 1), dell'art. 2, lett. B) e dell'art. 2, lett. E) CCNL 27.11.2000 per gli autoferrotranieri, degli artt. 1, 4 e 14 all. A) al CCNL 27.11.2000 in combinato disposto con gli artt. 1 e 8 RD n. 148/31, dell'art. 27 RDL n.2328/23 e degli artt. 1362 e 1363 cc.
Con la sentenza n. 22213/2022, depositata il 14.7.22, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione. Ricostruito il sistema normativo di classificazione del personale di cui al R.D. n.148/1931 e al CCNL 27.11.2000, ha escluso la riconducibilità dell'attività svolta dal CP_1 all'ambito dei “servizi ausiliari per la mobilità” e affermato che, in ragione della tipologia delle mansioni, essa ricadeva nell'”area operativa dell'esercizio” .
Con ricorso del 14.10.2022 Parte_1
ha riassunto il giudizio, riportando le argomentazioni e i principi espressi dalla Cassazione
[...] nella predetta sentenza e chiedendo, in accoglimento delle difese ed eccezioni già formulate, la riforma della sentenza della Corte d'Appello n. 456/2018 con rigetto integrale delle domande proposte da in primo grado e con condanna dello stesso al pagamento delle spese CP_1 di tutti i gradi e le fasi di giudizio.
rimasto contumace nel giudizio di rinvio. CP_1
All'udienza del 26.03.2025, sulle conclusioni delle parti risultanti dagli atti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nell'ordinanza di rimessione n.22213/2022 la Suprema Corte, dopo aver illustrato in sintesi l'interazione tra le norme di fonte legale (R.D. n.148/1931) e quelle di fonte contrattuale (CCNL 27.11.2000) in materia di inquadramento del personale del settore autoferrotranvieri, ha affermato che “Tale classificazione induce a connotare, nel vigore del R.D. n.148/1931, i compiti svolti da quale guardiano di una casa cantoniera come strettamente connessi all'esercizio CP_1 del trasporto su linea e quindi a collocarli, alla luce della classificazione del contratto collettivo 2000, nell'Area operativa dell'esercizio”.
Da tale affermazione, vincolante per questa Corte in sede di rinvio, occorre partire per Cont decidere sull'appello proposto da con atto del 07.04.2015.
2. Sul punto non può conseguentemente condividersi la sentenza di primo grado, la quale aveva invece ritenuto che la qualifica di come “ausiliario” e la sua adibizione al CP_1 servizio di guardiania presso la casa cantoniera comportassero l'inquadramento nell'area operativa degli “Addetti ai servizi ausiliari per la mobilità”, con riferimento ai quali la sanzione disciplinare della proroga di tre mesi del termine per l'aumento dello stipendio (prevista dall'art.43 comma 1 R.D. n.148/1931) era stata tacitamente abrogata con l'art.14 dell'Allegato A al CCNL 27.11.2000.
Invero il predetto Allegato A contiene “DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER GLI ADDETTI AI SERVIZI
AUSILIARI PER LA MOBILITÀ” e non anche disposizioni per gli addetti alle altre aree del personale
(quattro sono le aree operative previste dal CCNL cit.: - area esercizio;
- area amministrazione e servizi;
- area manutenzione, impianti ed officine;
- area servizi ausiliari per la mobilità).
Con riferimento all'inquadramento del ricorrente la sanzione applicata non può quindi ritenersi abrogata, né, pertanto, illegittima sotto tale profilo.
3. Ciò posto, occorre pronunciarsi sulle altre domande ed eccezioni proposte e pretermesse nei precedenti stati processuali, perché ivi ritenute assorbite, senza che rilevi in senso preclusivo o esonerativo la contumacia della parte resistente in riassunzione (v. Cass.n.28935/2022;
n.11866/2024).
Riguardo alla doglianza di mancata affissione del codice disciplinare, si rileva che essa è stata formulata da nel ricorso introduttivo del giudizio invocando l'art. 14 CP_1 dell'Allegato A al CCNL 27.11.2000, il quale, tuttavia, come sopra si è detto, si riferisce solo al personale dell'area dei servizi ausiliari per la mobilità e non anche al ricorrente.
Peraltro si rileva che, secondo generali principi giurisprudenziali, l'affissione delle norme disciplinari non è indispensabile laddove si tratti di comportamenti il cui disvalore è generalmente evidente, ciò valendo pure nel caso di comportamenti contrari a specifici ordini di servizio a cui sia connessa l'esigenza datoriale di garantire la sicurezza di terzi o del personale, essendo ordinariamente percepibile il rischio derivante dalla violazione di simili ordini e il relativo disvalore.
4. Con riferimento al potere disciplinare in capo al Direttore di esercizio che nel caso di specie ha inflitto la sanzione, e alla lamentata violazione dell'art.53 R.D. n.148/1931 che prevede l'irrogazione della sanzione su deliberazione del Consiglio di Disciplina, rileva questa Corte che nel caso di specie non vi è prova del presupposto di fatto (l'istanza del dipendente) al quale il predetto art.53 collega l'intervento del Consiglio di Disciplina. In particolare non risulta dedotta, né dimostrata dalla documentazione attualmente in atti, la richiesta di finalizzata ad CP_1 ottenere nel procedimento disciplinare l'intervento del Consiglio di Disciplina.
5. Va disatteso l'ulteriore motivo di illegittimità della sanzione che il lavoratore ha espresso nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, lamentando la violazione degli artt.37 e segg.
RD n.148/1931 in ordine alla graduazione delle sanzioni e sostenendo che, alla luce di tali norme, oltre che del principio di proporzionalità, alla sua inosservanza dell'orario di servizio si sarebbe dovuta applicare una sanzione inferiore (essendo dall'art.40 prevista la multa “per la inosservanza dell'orario di servizio o per la mancanza di diligenza nel proprio ufficio che non abbiano recato danno al servizio”), e non quella più grave del differimento della progressione stipendiale, che invece era prevista per il “rifiuto di obbedienza ad ordini attinenti al servizio, minacce od ingiurie gravi verso i superiori o altre mancanze congeneri”.
Tuttavia, nel caso in esame, non si è trattato di una inosservanza dell'orario di servizio, che sarebbe stata configurabile nell'ipotesi di ritardo nella presentazione sul posto di lavoro, essendo la fattispecie invocata dal ricorrente l'espressione di una mancanza di diligenza, che infatti era espressamente prevista anche in maniera più ampia e generica dalla stessa norma.
Il fatto che il 13.1.2011 abbia osservato il turno originariamente programmato CP_1 per la guardiania al Km.47+407 della linea Novoli Guagnano disattendendo invece la modifica del turno medesimo comunicatagli due giorni prima dall'azienda, senza quindi occuparsi in alcun modo del turno di nuova destinazione, costituisce fatto diverso e ben più grave della mera imprecisione nell'osservanza degli orari di lavoro, dovendosi a tal proposito considerare anche il tipo di mansioni affidate ed il fatto che esse rispondono pure ad esigenze di sicurezza.
La circostanza, dedotta dal ricorrente nelle sue note scritte giustificative del 7.4.2011, secondo cui egli avrebbe in più occasioni preavvertito il proprio superiore gerarchico e l'ufficio superiore di Lecce della sua impossibilità di garantire un turno diverso da quello per lui programmato per il giorno 13.1.2011, è rimasta sfornita di supporto probatorio.
6. Occorre infine osservare che al fine di spiegare le ragioni della propria CP_1 Cont condotta, ha lamentato la scorrettezza dei comportamenti di nei procedimenti di modifica dei turni e di sostituzione degli assenti prevedibili, scorrettezza asseritamente consistente nello sconvolgere inopinatamente gli altri turni e nell'imporre ai lavoratori destinati ad assicurare la sostituzione variazioni organizzative senza adeguato preavviso anche laddove la sostituzione fosse diversamente e anticipatamente programmabile.
Tuttavia simili comportamenti datoriali, ove esistenti, sistematici e pregiudizievoli per la sfera soggettiva e collettiva dei lavoratori, possono assumere rilevanza e trovare soluzione in sede sindacale o giudiziale, ma non possono costituire giustificazione per la violazione di un ordine di servizio come quello del 13.1.2011.
Ne consegue che, in riforma dell'impugnata sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto.
7. La peculiarità e complessità delle questioni di ermeneutica giuridica e contrattuale affrontate nel caso di specie rappresentano motivo idoneo a determinare la compensazione delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio, a norma dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visti gli artt.392 e 437 c.p.c., definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con sentenza n. 22213 del 14.07.2022, sull'appello proposto con ricorso del 07.04.2015 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n.4140 del
[...] CP_1 07.10.2014 del Tribunale di Lecce, nel giudizio riassunto da
[...] on ricorso del 14.10.2022, così provvede: Parte_1
- accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta in primo grado da CP_1 on ricorso del 24.06.2011;
[...]
- compensa tra le parti le spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Lecce il 26.03.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi