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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di impresa, riunito in camera di consiglio e così composto: dott.ssa Adele Ferraro presidente dott.ssa Alessia Dattilo giudice dott.ssa Alessandra Petrolo giudice rel. letti gli atti ed esaminati i documenti;
udito il giudice relatore;
letti gli atti del procedimento n. 5497/2024 v.g.; ha pronunciato il seguente
DECRETO
1. Con ricorso ex art. 120 bis, comma 4, c.c.i.i., depositato in data 5.11.2024, in Parte_1
persona dell'Amministratore Unico dott. ha adito l'intestato Tribunale nei confronti CP_1 di al fine di sentir “approvare” la delibera, adottata in data 05.08.2024 dall'assemblea CP_2 dei soci, con cui è stata disposta la revoca “per giusta causa” dell'Amministratore Unico della
Parte_2 CP_2
A fondamento della domanda, la società ricorrente ha rappresentato:
- che in data 22/1/2024, la Polizia Giudiziaria ha notificato decreto di sequestro in forza del quale si
è proceduto al sequestro preventivo per equivalente delle quote dal valore nominale di € 18.000,00, pari al 100 % del capitale sociale della e, contestualmente, è stato nominato Parte_1
quale Amministratore Giudiziario delle suddette quote la dott.ssa Persona_1
- che la sarebbe stata amministrata, fino alla data di adozione della delibera Parte_1
oggetto di causa, da il quale si sarebbe reso colpevole di una molteplicità di azioni e di CP_2
omissioni che hanno compromesso in modo irreversibile la fiducia del socio nei confronti dell'Amministratore e delle sue capacità di garantire l'ottimale ed efficiente andamento della società;
- che segnatamente, lo stesso sarebbe stato responsabile:
1 a) dell'Utilizzo strumentale dell'art. 120 bis c.c.i.i. da parte dell'ex Amministratore Unico: in particolare, in seno all'assemblea del 5/8/2024, il socio ha rappresentato che, pur avendo l'Amministratore manifestato la volontà di definire la crisi aziendale attraverso l'utilizzo di uno strumento previsto dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, a distanza di oltre 9 mesi da tale decisione, non ha predisposto alcun piano, non ha depositato alcun ricorso, né alcun piano di risanamento, o ha posto in essere alcuna attività, anche propedeutica, a tale azione;
b) del mancato adempimento dell'obbligo di tenere informati i soci in merito alla condizione della società ed i tentativi di risanamento eventualmente assunti, o da assumere;
c) della cessione del ramo d'azienda alla senza che la suddetta operazione sia mai stata CP_3
annotata nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2556 c.c.;
- che gli inadempimenti in questione sarebbero di gravità tale da giustificare la revoca dell'amministratore, poiché idonei a compromettere in modo irreversibile la fiducia del socio nei confronti dell'Amministratore e delle sue capacità di garantire l'ottimale ed efficiente andamento della società;
- che, inoltre, l'Amministrazione ha manifestato una totale inerzia dinanzi alla richiesta, più volte avanzata dal socio, di convocazione dell'assemblea al fine di informare il socio circa la condizione della società, così costringendo quest'ultimo ad assumere l'iniziativa e, quindi, a convocare l'assemblea, su autorizzazione del GIP;
- che, in definitiva, alla luce delle esposte irregolarità gestorie poste in essere da CP_2
sussisterebbero i presupposti per la conferma della delibera ai sensi dell'art. 120 bis c.c.i.i..
Si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
A sostegno delle proprie ragioni, il resistente ha dedotto, preliminarmente, che parte ricorrente avrebbe effettuato in sede di ricorso una inammissibile attività di integrazione dei motivi di revoca contenuti nella delibera, di cui pertanto non si può tenere conto ai fini della decisione. Nel merito, ha contestato l'asserita violazione degli obblighi informativi, evidenziando che nello stesso verbale del 5 agosto 2024 e in evidente contrasto con i motivi posti a base della revoca, si è dato atto che il sig. – in data 5 luglio 2024 - ha consegnato la documentazione richiesta e che, CP_2
addirittura, alla data dell'assemblea la disamina della stessa “era ancora in corso”. Inoltre, quanto al dedotto rifiuto – da parte del sig. – di convocare l'assemblea, ha dedotto che già in data 9 CP_2
agosto 2024, ossia prima di avere notizia della sua revoca, quest'ultimo ha provveduto a convocare l'assemblea dei soci della per fornire gli aggiornamenti sulle attività poste in essere e Parte_1
riscontrare altresì eventuali esigenze informative del socio unico. Infine, in relazione al contratto di affitto d'azienda, ha dedotto che lo stesso non si è mai perfezionato poiché i dipendenti non hanno
2 aderito al subentro della parte affittuaria e, di conseguenza, non vi era alcuna iscrizione da effettuare di un atto tamquam non esset.
All'udienza dell'8.1.2025 la causa è stata rinviata al fine di consentire a parte ricorrente di produrre la notifica del ricorso al resistente non costituitosi.
Dopo un ulteriore rinvio, richiesto dalle parti per impedimento del procuratore di parte resistente a comparire in udienza, nonché per consentire a parte ricorrente di esaminare e controdedurre alla costituzione di controparte, la causa è stata discussa all'udienza del 12.2.2025.
Alla suddetta udienza, parte resistente, riportandosi alla memoria depositata in data 1.2.2025 ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione attiva della in persona del nuovo Parte_1
amministratore, attesa l'inefficacia della delibera di nomina fino alla sua approvazione ai sensi dell'art. 120 bis c.c.i.i., evidenziando in ogni caso la sussistenza di un possibile conflitto di interessi rispetto alla società sia nel caso in cui si consideri la nuova nomina immediatamente efficace, sia nel caso inverso.
2. Tanto premesso, occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla costituitasi in persone dell'amministratore di nuova nomina. Parte_1
Secondo la prospettazione di parte resistente, invero, l'iniziativa di adire il Tribunale dovrebbe spettare all'amministratore revocato, in quanto la procedura di nomina del nuovo amministratore non si sarebbe perfezionata, essendo sub iudice l'approvazione della delibera di revoca del precedente amministratore unico. Tutt'al più, essendo il nuovo amministratore portatore di un interesse personale confliggente con quello della società, si imporrebbe la nomina di un curatore speciale nell'interesse di quest'ultima.
Ad avviso del Tribunale, l'assunto non coglie nel segno.
Al riguardo giova richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “secondo i comuni principi della materia negoziale, il contratto di amministrazione produce, di per sè, effetti dal momento della sua conclusione;
così come la revoca prende effetto, per sè, non appena venga comunicata all'amministratore che la subisce. Questa regola vale, in linea di principio, anche per quella parte del rapporto di amministrazione che (in addizione a quella gestoria) è costituita dalla funzione rappresentativa. Non risulta per nulla condivisibile, di conseguenza, l'affermazione di fondo compiuta dalla sentenza della Corte romana, per cui
l'efficacia del potere di rappresentanza dell'amministratore si legherebbe - "di norma", e quindi come regola di base - "all'iscrizione nel registro delle imprese". Secondo quanto comunemente e correttamente si ritiene, in effetti, la norma dell'art. 2448 c.c. assegna all'iscrizione nel registro delle imprese una forza non già costitutiva (del significato giuridico del fatto di cui all'iscrizione), ma meramente dichiarativa. Nel senso, appunto, che la positiva iscrizione di un fatto nel registro
3 viene a rendere in ogni caso efficace lo stesso (Le.: opponibile) anche nei confronti dei terzi
(secondo quanto è proprio, del resto, della regola generale per la materia di cui al registro delle imprese, come stabilita dalla norma dell'art. 2193 c.c.; ma si veda, altresì, la disposizione di rinvio dell'art. 1400 c.c.). […] In definitiva, l'area di efficacia della nomina e della revoca dell'amministratore, che risulta dipendente dall'iscrizione nel registro delle imprese, si manifesta - oltre che intrinsecamente relativa (sia perchè limitata al profilo dell'opponibilità nei confronti di terzi;
sia, e più ancora, per la riconosciuta possibilità di provare l'effettiva conoscenza di questi terzi) - espressione di una regola circoscritta e diversa da quella da ritenere di carattere generale”
(cfr. Cass. Civ. sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30542).
Pertanto, come già sostenuto da alcune recenti pronunce di merito sul punto, condivise da questo
Collegio, deve ritenersi che in caso di revoca e contestuale sostituzione dell'organo amministrativo la nomina del nuovo amministratore sia immediatamente efficace, dipendendo dall'iscrizione la sola spendibilità della stessa verso i terzi. Ciò posto, non può ritenersi che l'art. 120 bis co.4 c.c.i.i. introduca una deroga al suddetto principio, limitandosi a precisare la retroattività degli effetti dell'eventuale rigetto della domanda di omologa (in questi termini v. Trib. Roma, Sezione
Specializzata Imprese 17/9/2024).
Né, del resto, può ritenersi che sia necessaria la nomina di un curatore speciale nell'interesse della
Società che ha agito in giudizio in persona del nuovo amministratore.
Al riguardo è sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte in tema di impugnazione di delibere di revoca e contestuale sostituzione dell'organo amministrativo, analogicamente applicabile anche alla fattispecie in esame, secondo cui “non sussiste un conflitto immanente d'interessi, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ex art. 78
c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio ex art.
2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo
4 amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa” (cfr. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 38883 del 07/12/2021).
3. Quanto all'illegittima integrazione dei motivi di revoca contenuti nella delibera assembleare, si osserva quanto segue.
Dalla lettura del verbale di assemblea del 05/08/2024 risultano espressamente indicate le singole ragioni che hanno condotto alla decisione assunta, tutte poste a fondamento del ricorso in questa sede proposto.
Ed invero, nella delibera di cui si chiede la conferma, la dott.ssa a sostegno della Per_1
sussistenza della giusta causa di revoca dell'amministratore, ha dedotto:
1. l'avvenuta manifestazione di volontà di ricorrere a uno strumento di regolamentazione della crisi formalizzata dall'organo amministrativo, senza che alla stessa abbia fatto seguito la predisposizione del piano;
2.
l'omessa informazione dell'assemblea sulle attività poste in essere dall'amministratore, nonostante le reiterate richieste formulate dal socio;
3. la cessione del ramo d'azienda alla senza che CP_3
la suddetta operazione sia mai stata annotata nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2556 c.c..
4. Ciò posto, prima di entrare nel merito della questione, è opportuno rilevare che la parte resistente non ha in alcun modo sollevato l'eccezione relativa alla mancata convocazione preventiva dell'amministratore in carica all'assemblea di revoca dello stesso.
Ed invero, l'odierno resistente con le note depositate in data 1.2.2025, si è limitato ad affermare di aver provveduto a convocare l'assemblea dei soci della in data 9.8.2024, ossia prima Parte_1
di avere notizia della sua revoca, comunicata in data 30.08.2024, come da documentazione allegata
(allegato L note depositate in data 1.2.2025 attestante la data di ricezione della comunicazione del verbale di assemblea del 5 agosto 2024 nel corso della quale è stata deliberata la revoca del sig. da amministratore unico della società). CP_2
5. Nel merito il ricorso è fondato.
Occorre preliminarmente soffermarsi sui connotati del concetto di “giusta causa” quale presupposto di revoca dell'amministratore.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che la nozione di “giusta causa” rilevante ai sensi dell'art. 2259 c.c. comprende, da un lato, tutti quei comportamenti che, ponendosi in contrasto con i doveri di diligenza e correttezza gravanti sull'amministratore, siano idonei a minare il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento riposto dai soci al momento della nomina dell'amministratore e, dall'altro, le condotte che, impedendo o rendendo meno agevole il conseguimento dell'oggetto sociale, risultino lesive dell'interesse dei soci (cfr. ex multis: Cass., civ. sez. I, del 8 settembre 2016, n.
17759; Cass. n. 15322/2004). In tal senso, la “giusta causa” di revoca è nozione distinta sia dal mero “inadempimento”, sia dalle “gravi irregolarità” di cui all'art. 2409 c.c., concernendo
5 circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, che tuttavia pregiudicano l'affidamento dei soci nelle attitudini e nelle capacità dell'organo amministrativo (cfr. Cass. civ., nn. 7475/17, 23381/13, 7425/12, 16526/05, 15322/04, 11801/1998 e 3768/85).
Tanto chiarito, nel caso in esame la giusta causa posta a fondamento della revoca di CP_2
risiederebbe, secondo la prospettazione attorea, in tre specifici addebiti, puntualmente indicati dalla delibera assembleare del 5 agosto 2024, segnatamente consistenti:
• nell'utilizzo strumentale dell'art. 120 bis c.c.i.i. da parte dell'ex Amministratore Unico;
• nel non aver informato i soci sull'andamento sociale e sui tentativi di risanamento eventualmente assunti, o da assumere;
• nella cessione del ramo d'azienda alla senza che la suddetta operazione sia mai CP_3
stata annotata nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2556 c.c..
Orbene, osserva il Collegio che i primi due addebiti sono già da soli idonei a giustificare la revoca per giusta causa in ragione della gravità della condotta omissiva contestata, idonea a pregiudicare l'affidamento dei soci nell'Amministratore Unico.
In particolare, a fronte della contestazione relativa all'omessa informazione del socio, il resistente ha eccepito, a mezzo della propria memoria di costituzione, di aver regolarmente consegnato la documentazione richiesta, come risulterebbe dallo stesso verbale del 5 agosto 2024 che, in evidente contrasto con i motivi posti a base della revoca, da atto che il sig. – in data 5 luglio CP_2
2024 - ha consegnato la documentazione richiesta e che, addirittura, alla data dell'assemblea la disamina della stessa “era ancora in corso” (così a pag. 2 della memoria di costituzione).
L'eccezione, tuttavia, non coglie nel segno per due ordini di ragione.
In primo luogo, l'affermazione di parte resistente è sconfessata proprio dall'esame del verbale di assemblea richiamato dallo stesso resistente (all. 1 al ricorso introduttivo), nel quale il socio unico, dato atto delle reiterate richieste di informazioni e documentazione all'amministratore, ha lamentato la mancata consegna della documentazione completa, evidenziando che la documentazione sociale consegnata in data 5/7/2024, costituisce solo una parte di quella effettiva. Sul punto parte resistente non ha mosso alcuna contestazione.
Inoltre, come ben evidenziato nel verbale di assemblea e ribadito nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha imputato all'amministratore revocato, non solo la mancata trasmissione della documentazione richiesta, ma, più in generale l'omessa informazione in ordine all'andamento della società ( v. all.1 al ricorso introduttivo: “il reiterato rifiuto da parte dell'A.U. di convocare l'assemblea al fine di fornire ogni utile informazione al socio unico in ordine alle decisione strategiche da assunte o da assumere per affrontare la grave crisi economico finanziaria;
alla situazione debitoria complessiva, con particolare riferimento ai debiti vs l'erario e dipendenti;
6 alla regolarità contributiva, contrattuale e sanitaria nei confronti dei dipendenti in forza a far data
1/1/2022; ai giudizi pendenti e azioni esecutive eseguite contro il patrimonio aziendale;
e agli obblighi informativi ex art. 120 bis CCIIe l'assenza di qualsivoglia attività posta in essere per risanare l'azienda, salvaguardarne il patrimonio e tutelare le posizioni creditorie dei terzi, danno conto dell'attività del posta in essere in spregio ai doveri di legge e statutari che dovrebbero CP_2
informare e governare l'agire dello stesso”).
La suddetta circostanza ha trovato riscontro nella documentazione prodotta da parte ricorrente, comprovante l'impegno di quest'ultima a tentare una formale interlocuzione con l'Amministratore
Unico dell'epoca, dott. e, segnatamente, CP_2
1. Messaggio pec del 3/2/2024, avente ad oggetto: richiesta incontro urgente trasmessa al sig. per il tramite del difensore del medesimo, avv. Pasquale Cananzi (all. 4 e 4 bis al CP_2
ricorso introduttivo);
2. Messaggio pec dell'8/2/2024, avente ad oggetto: conferma dell'incontro concordatamente fissato con l'avv. Pasquale Cananzi per il giorno 13/2/2024, finalizzato all'acquisizione della documentazione sociale e delle informazioni circa lo stato delle società sottoposte a misura cautelare, tra cui la . (all. 5 e 5 bis al ricorso introduttivo); Parte_1
3. Messaggio Pec del 22/2/2024, inviato alla avente ad oggetto: richiesta di Parte_1
trasmissione documentazione e convocazione urgenze dell'assemblea ordinaria. Con detta nota,
l socio unico, richiedeva non soltanto il rilascio immediato della documentazione sociale CP_4
(contabile, amministrativa, finanziaria ecc), ma anche la convocazione dell'Assemblea dei soci, allo scopo di: - aggiornare il socio circa l'attività aziendale e le decisione strategiche assunte per affrontare la crisi;
- delineare la situazione debitoria complessiva;
fornire chiarimenti in merito all'atto di trasferimento d'azienda; informare la società circa i giudizi pendenti e avviati nei confronti della stessa, nonché far fronte a tutti gli obblighi informativi previsti dall'art. 120 c. 3
CCII (all. 6 e 6 bis al ricorso introduttivo);
4. Pec del 4/3/2024, avente ad oggetto: convocazione dell'assemblea dei soci ex art. 2479 comma 1 c.c. fissata per il successivo 13/3/2024 (all. 7 e 7 bis al ricorso introduttivo);
5. Pec del 24/5/2024 avente ad oggetto: comunicazione provvedimento di autorizzazione a procedere alla revoca per giusta causa e nomina del nuovo amministratore unico (all. 10 al ricorso introduttivo);
6. Pec del 24/6/2024, avente ad oggetto: convocazione incontro presso la sede aziendale per la consegna della documentazione (all. 11 al ricorso introduttivo e all 8 alle note depositate in data
31.1.2025);
7 7. Convocazione all'assemblea del 5/8/2024 (all. 24 e 24 bis al ricorso introduttivo all. 1 alle note depositate in data 31.1.2025).
Orbene, alla luce della suddetta documentazione, mai contestata da parte resistente, deve ritenersi provato l'inadempimento dell'amministratore revocato ai doveri di diligenza e correttezza sullo stesso gravanti, idonei a minare il pactum fiduciae.
La gravità dell'inadempimento è peraltro accentuata dal fatto che nel corso dell'esercizio 2021 era emersa una situazione di crisi aziendale, come si evince dalla nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2022 (all. 19 al ricorso introduttivo), aggravatasi nel corso degli anni al punto da indurre l'amministratore a richiedere, nel primo semestre del 2024, l'apertura di una procedura concorsuale per la ristrutturazione dei debiti.
Ora, sebbene la decisione di accedere a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 120 bis c.c.i.i. spetti “esclusivamente” all'organo amministrativo, non necessitando di preventivi confronti, pareri o approvazioni di sorta da parte degli altri organi sociali e non integrando, per espressa previsione di legge, giusta causa di revoca, non v'è dubbio che, ai sensi del comma 3 del citato art. 120 bis
c.c.i.i., “gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento”.
Nel caso in esame non vi è prova che l'amministratore si sia adoperato per affrontare la situazione.
Ed invero, come evidenziato da parte ricorrente, dal mese di gennaio 2024 e sino alla revoca dalla carica, nulla è stato posto in essere per affrontare la grave esposizione debitoria nei confronti dell'erario, dei dipendenti e dei fornitori nonostante tale pregiudizio ed i rischi connessi fossero ben noti all'Amministratore che, come già evidenziato, ha espressamente affermato le ragioni che hanno condotto a deliberare tale volontà.
Alcuna prova ha infatti fornito l'odierno resistente al riguardo.
Come detto, tra l'altro, l'amministratore revocato si è dimostrato sordo alle continue richieste del socio unico di convocazione dell'assemblea dei soci al fine di informare gli stessi circa la condizione della società; l'esposizione debitoria della stessa nei confronti dell'erario, nonché in ordine alle decisioni assunte o da assumere per contrastare la crisi aziendale.
A nulla rileva quanto eccepito da parte resistente in relazione alla convocazione dell'assemblea in data 9 agosto 2024, in quanto si tratta di assemblea convocata in data successiva alla revoca dell'incarico.
Dagli atti di causa non è emersa la predisposizione di un piano di risanamento da parte dell'amministratore revocato che, sul punto, non ha dedotto alcunché.
8 Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il Tribunale che la colpevole inerzia del CP_2
nel predisporre un piano di risanamento e nel fornire le necessarie informazioni al socio, specie se contestualizzata nella situazione di grave crisi in cui si sarebbe trovata la Parte_1
costituisca di per sé una giusta causa di revoca.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con assorbimento dell'esame della fondatezza delle ulteriori contestazioni mosse al resistente.
6. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/22, seguono la soccombenza.
P.Q.M
- approva la delibera adottata dall'assemblea sociale della in data Parte_1
05/08/2024, a mezzo della quale è stata disposta la revoca dell'amministratore unico, e CP_2
la contestuale nomina di in sostituzione del primo;
CP_1
- condanna il resistente alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.906,00 per compensi e in € 1.080,40 per spese generali, IVA e CPA come per legge
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.02.2025.
Il giudice est. Il presidente dott.ssa Alessandra Petrolo dott.ssa Adele Ferraro
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