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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/10/2025, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. IU IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. AR RD Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 831 dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.03.1991, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lupo Gioacchino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2
domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ferrante Maria Concetta che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: DA congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 16.05.2025 (e modificato in data 30.09.2025).
Pag. 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 16.05.2025 — hanno domandato lo scioglimento del matrimonio contratto in Bagheria, in data 7.08.2019.
All'udienza di comparizione personale, le parti sono state chiamate ad interloquire sul regime delle spese straordinarie per la prole previsto nel ricorso, il quale prevedeva che “sarà tenuto a contribuire nella misura del Parte_1
50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e , Per_1 Per_2
come da allegato protocollo spese extra assegno del 15.2.22 in uso presso il
Tribunale di Termini Imerese (cfr. all.14), solo se dette spese straordinarie superino per unica spesa e quindi non cumulative le € 2.000,00”.
Le parti hanno dunque modificato tale previsione, depositando telematicamente il ricorso modificato in data 30.09.2025.
Le parti hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza del
2.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella
Pag. 2 di 4 procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini
Imerese, con sentenza n. 1143 del 16.07.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio e ai rapporti con la prole nel ricorso introduttivo
(così come modificato dal ricorso depositato telematicamente in data 30.09.2025), da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Bagheria, in data
7.08.2019, da e , iscritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
civile di detto Comune al n. 38, parte I, Ufficio I, dell'anno 2019, alle condizioni riportate nel ricorso depositato in data 16.05.2025 (così come modificate dal ricorso datato 25.09.2025 e depositato telematicamente in data 30.09.2025);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al
Pag. 3 di 4 competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 13/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR RD IU IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. IU IN Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. AR RD Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.V.G. n. 831 dell'anno 2025 vertente
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
6.03.1991, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lupo Gioacchino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, cod. fisc. , nata a [...] il [...], con CP_1 C.F._2
domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ferrante Maria Concetta che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Oggetto: DA congiunta di divorzio.
Conclusioni: Come indicate nel ricorso depositato in data 16.05.2025 (e modificato in data 30.09.2025).
Pag. 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. — personalmente sottoscritto e depositato in data 16.05.2025 — hanno domandato lo scioglimento del matrimonio contratto in Bagheria, in data 7.08.2019.
All'udienza di comparizione personale, le parti sono state chiamate ad interloquire sul regime delle spese straordinarie per la prole previsto nel ricorso, il quale prevedeva che “sarà tenuto a contribuire nella misura del Parte_1
50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e , Per_1 Per_2
come da allegato protocollo spese extra assegno del 15.2.22 in uso presso il
Tribunale di Termini Imerese (cfr. all.14), solo se dette spese straordinarie superino per unica spesa e quindi non cumulative le € 2.000,00”.
Le parti hanno dunque modificato tale previsione, depositando telematicamente il ricorso modificato in data 30.09.2025.
Le parti hanno altresì dichiarato di non volersi riconciliare e all'udienza del
2.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le stesse hanno confermato le condizioni sopra riportate.
All'esito, la decisione è stata rimessa al Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti, non ha manifestato alcuna opposizione.
DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella
Pag. 2 di 4 procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Termini
Imerese, con sentenza n. 1143 del 16.07.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio e ai rapporti con la prole nel ricorso introduttivo
(così come modificato dal ricorso depositato telematicamente in data 30.09.2025), da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (cfr. art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Alla luce dell'esito del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto in Bagheria, in data
7.08.2019, da e , iscritto nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
civile di detto Comune al n. 38, parte I, Ufficio I, dell'anno 2019, alle condizioni riportate nel ricorso depositato in data 16.05.2025 (così come modificate dal ricorso datato 25.09.2025 e depositato telematicamente in data 30.09.2025);
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al
Pag. 3 di 4 competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Termini Imerese, il 13/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR RD IU IN
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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