TRIB
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2267/2023 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA ADDA n. 33, C.F._1
SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE LA ROCCA (c.f.
), che lo rappresenta e difende per procura in calce C.F._2 al ricorso introduttivo ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._3
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha chiesto accertare il Parte_1 suo diritto al riconoscimento, con decorrenza dicembre 2022, della prestazione di reddito di cittadinanza (RDC), come da domanda regolarmente presentata.
A fondamento della sua pretesa, dopo aver premesso che l' ha CP_1 respinto la domanda amministrativa per essere intervenuta a suo carico sentenza di condanna nei dieci anni precedenti la richiesta (art. 7, c. 3, D.L.
4/2019, conv. in L. 26/2019), ha sostenuto l'erroneità del provvedimento di rigetto adottato dall' , deducendo di non essere stato condannato con CP_1 sentenza definitiva pronunciata nei dieci anni precedenti la domanda, tantomeno per le ipotesi di cui al predetto art. 7, c. 3, D.L. 4/2019.
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali ha chiesto il rigetto;
in particolare, ha ribadito la legittimità del proprio operato, atteso che a carico del ricorrente << risulta provvedimento del 21/03/2014, sentenza della Corte di Appello di Catania, divenuta irrevocabile dal 02/12/2014 per il reato di RICETTAZIONE Art. 648 C.P. come si evince dal Certificato del Casellario allegato. Risulta quindi condannato per uno dei reati ostativi, con sentenza infra decennale >>.
La domanda è infondata e non può essere accolta.
L'art. 1, c. 75, L. 234/2021 esclude la concessione del RDC ove i richiedenti e gli altri componenti del nucleo familiare risultino condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui dall'art. 7, commi da 1 a 3, D.L. 4/2019.
Il certificato del Casellario Giudiziale del ricorrente, che - per le ragioni che seguono - ha in effetti confermato la legittimità del provvedimento di rigetto qui contestato. CP_1
Nel caso di specie, con riferimento in particolare all'art. 648 CP, aggiunto dalla legge n. 234/21 all'elenco di reati indicati dalla norma originaria come ostativi alla concessione del beneficio, non si ravvisa alcuna irragionevolezza in quanto si tratta pur sempre di reato grave che mette in dubbio le qualità morali del richiedente e che, per l'attività delittuosa che implica, viene ritenuta evidentemente in contrasto con la
2 possibilità di seguire un percorso di inserimento nel mercato del lavoro
(così Trib. Roma, sez. lav. 11/08/2023 n. 6062, in Redazione Giuffrè 2024, in parte motiva).
La norma, peraltro, è molto chiara nel richiedere alcuni presupposti che devono sussistere al momento della domanda, vale a dire, tra gli altri,
"la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dall'art.7 comma 3" (v. art. 2 comma 1 n. 4 lett. C-bis; l'art. 7 c. 3 richiamato è stato modificato, prima della presentazione della domanda di – domanda Parte_1 effettuata nel novembre 2022 - con decorrenza 1.1.2022, dalla legge
234/2021).
Occorre dunque guardare alla data della domanda al fine di calcolare a ritroso il lasso temporale richiesto dalla norma (10 anni) durante il quale il richiedente non abbia riportato condanne o un'applicazione della pena su richiesta;
occorre, poi, esaminare la questione della data di irrevocabilità della sentenza avente ad oggetto il reato di cui all'art. 648 CP - l'art. 648
CPP (Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali), il quale prevede al secondo comma che "Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso"; la norma, quindi, prevede anche il caso in cui l'impugnazione sia inammissibile.
La conseguenza è che (cfr. punto 29 del casellario in atti) la irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Siracusa – Sez. Distaccata di
Lentini e della Corte d'Appello di Catania, da ricondurre alla sentenza della Cassazione intervenuta il 2.12.2014, ha impedito che il ricorrente potesse vantare, alla data della domanda amministrativa (novembre 2022), un decennio in assenza di condanne o applicazioni della pena su richiesta.
Deve, pertanto, concludersi nel senso del rigetto del ricorso.
Spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2267/2023 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
spese irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
3 Siracusa, 11/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
4