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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato con motivazione contestuale la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 13.2.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dagli Avv.ti M. Parte_1
Sansone e G. Sansone
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
Resistente
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro subordinato
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 26.4.2023, il ricorrente indicato in epigrafe – premesso di aver lavorato alle dipendenze della Sa.Co. Srls, con la qualifica di operaio edile - esponeva che, con nota del 24.10.2022, aveva comunicato l'avvenuto disconoscimento del CP_1
rapporto di lavoro intercorso con la suindicata società, dal 20.1.2015 al 13.3.2015.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, essendo stata peraltro adottata, senza specifica motivazione, all'esito di un accertamento ispettivo condotto nei confronti della datrice di lavoro, chiedeva che fosse accertata la genuinità del rapporto di lavoro denunciato nel suindicato periodo.
Si costitutiva che contestava gli avversi assunti richiamando gli esiti CP_1 dell'accertamento condotto nei confronti della Insisteva per il rigetto del Parte_2
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1 Gioverà premettere che “In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle CP_ pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo
l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cass. sez. lav. ,
19/01/2021 , n. 809).
Ciò posto, nel caso di specie, il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro per cui è causa ha tratto scaturigine dall'accertamento ispettivo condotto nei confronti della società “SA.CO. srls”, conclusosi con il verbale unico di accertamento e notificazione N. 2022001994/DDL del 7.7.2022.
Dal verbale ispettivo in atti, emerge tra l'altro che detta società non ha mai provveduto al versamento della contribuzione obbligatoria denunciata né dei premi assicurativi e non ha mai presentato, “Denunce Nuovo Lavoro Temporaneo” per eventuali cantieri edili.
Gli ispettori, all'esito dell'esame della documentazione dettagliatamente indicata nel verbale ispettivo e alla luce delle dichiarazioni rese dal l.r. della società, dai consulenti e, per quel che concerne i rapporti di lavoro, delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti che hanno dato seguito alla convocazione, sono giunti alla conclusione che “l'assenza del fondamentale perseguimento dell'utile per gli elevati costi e quindi del principio di economicità, che caratterizza qualsiasi attività imprenditoriale, oltre all'assenza di versamenti attestano che gli adempimenti amministrativi, relativi al personale dipendente, sono stati compiuti solo formalmente con lo scopo, per i lavoratori fittizi, di incrementare le posizioni contributive individuali e percepire le prestazioni assistenziali;
per i lavoratori "reali" e quelli "autonomi", di dotarli di una formale assunzione, utile in caso di accessi ispettivi;
per le imprese, reali utilizzatrici della manodopera, di
"alleggerirsi" del costo dei contributi” (pag. 34 del verbale).
Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha esclusivamente allegato di aver
“prestato la propria opera, durante il suo percorso lavorativo, presso diverse ditte edili
e, nel periodo in questione, presso la società dalla quale è stato regolarmente Parte_2
2 e mensilmente pagato. La prestazione lavorativa si è svolta in Carovigno, contrada
Serranova, presso le ville ivi in costruzione, con tutte le caratteristiche proprie del lavoro dipendente, con preciso orario di lavoro, seguendo le direttive impartite e sotto il controllo del datore di lavoro”.
Ebbene, premesso che in atti non consta alcuna documentazione riconducibile al rapporto di lavoro per cui è causa, reputa la scrivente che il ricorrente non abbia allegato alcuna circostanza idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento (onere che avrebbe potuto e dovuto assolvere al di là del contenuto dell'accertamento ispettivo, trattandosi di elementi concernenti il proprio rapporto di lavoro, con conseguente irrilevanza dell'asserita indeterminatezza del provvedimento impugnato): non ha allegato (né chiesto di provare) quale fosse l'orario di lavoro osservato, quale fosse la retribuzione pattuita e le modalità di corresponsione, quali fossero le concrete modalità di espletamento dell'attività lavorativa, chi fosse il soggetto che forniva le direttive sul lavoro da svolgere.
Alla luce di tali carenze allegatorie, alcun contributo avrebbe potuto fornire l'eventuale ammissione della prova testimoniale sulle circostanze – assolutamente generiche - capitolate in ricorso.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura delle parti, dell'assenza di attività istruttoria non documentale e di questioni giuridiche complesse- segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti dell' , così provvede:
[...] CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1000,00 oltre rimborso forfettario.
Brindisi, 13.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
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