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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6326 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 61605/2022 pervenuta all'udienza del 17 marzo 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall'Avv. Giulia Alviggi C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Simona Di Controparte_1 C.F._2
Fonso
APPELLATA
difesa giusta procura generale alle liti per atto Notaio di CP_2 P.IVA_2 Per_1 del 4.8.2022 in atti dall'Avv. Daniela Dante CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 10696/2022 depositata CP_2
il 7.6.2022 – opposizione a cartella esattoriale – prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 17 marzo 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
L'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza pubblicata il 7 giugno 2022- atto di citazione in appello notificato il 29.9.2022- iscrizione della causa a ruolo del 7.10.2022) , ammissibile, stante la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. , è fondato ed è , pertanto , meritevole di accoglimento .
Invero il GDP ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da , cui era stata Controparte_1
notificata in data 7 febbraio 2022 la intimazione di pagamento n. 09720219022695505000 , in relazione alla cartella esattoriale n. 09720150149499808000 notificata ad essa opponente in data 30 luglio 2015 . con lo spiegato gravame ha evidenziato la erroneità della decisione del primo Giudice , CP_3
rilevando che era stato notificato alla CI preavviso di fermo in data 16 febbraio 2016 (non opposto), e che occorreva tener conto della sospensione del termine di prescrizione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 , come previsto dal D.L. 18/2020 (art. 68) e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sospensione dei termini nel periodo di pandemia da Covid-19 .
Osserva il Tribunale che effettivamente, premesso che è lo stesso GDP a rilevare che la notifica della cartella esattoriale sopra indicata è avvenuta il 30 luglio 2015, ha fornito in primo CP_3
grado , allegandola alla comparsa di costituzione e risposta, prova della avvenuta notifica del preavviso di fermo in data 16 febbraio 2016, avverso il quale non risulta proposta alcuna opposizione, il preavviso di fermo costituisce, evidentemente, atto interruttivo del termine prescrizionale .
Orbene, tenuto conto che il termine di prescrizione da applicare alla fattispecie è quello quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981 , si osserva che dal 16 febbraio 2016 decorre ulteriore termine quinquennale , che andrebbe a scadere il 16 febbraio 2021.
Tale termine ,tuttavia , è sospeso sino al 31 agosto 2021 come previsto dall'art. 68 d.l. cit. – segnatamente sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021- con l'ulteriore corollario che al momento della notifica dell'atto di intimazione la prescrizione è stata validamente interrotta .
In riforma della impugnata sentenza si impone il rigetto della opposizione a cartella esattoriale;
le spese dei due gradi di giudizio vanno poste a carico di nel rapporto processuale Controparte_1
appellante – appellata, mentre vanno compensate in toto tra e , tenuto conto CP_3 CP_2 del rapporto concessorio che lega l'Ente impositore ad liquidazione ai sensi del D.M. CP_3
55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della impugnata sentenza , rigetta l'opposizione a cartella esattoriale meglio indicata in parte motiva;
b) condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore Controparte_1
di , che si liquidano in € 64,50 per esborsi, € 505,00 per compenso, rimb. forf. sp. CP_3
gen. , IVA e CPA come per legge;
c) compensa in toto le spese dei due gradi di giudizio tra e;
CP_3 CP_2
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 29 aprile 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico Dott.ssa Amelia Pellettieri in funzione di Giudice di Appello nella causa
N.R.G. 61605/2022 pervenuta all'udienza del 17 marzo 2025 per la spedizione a sentenza , vertente tra:
difesa giusta delega in atti dall'Avv. Giulia Alviggi C.F._1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
, difesa giusta delega in atti dall'Avv. Simona Di Controparte_1 C.F._2
Fonso
APPELLATA
difesa giusta procura generale alle liti per atto Notaio di CP_2 P.IVA_2 Per_1 del 4.8.2022 in atti dall'Avv. Daniela Dante CP_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 10696/2022 depositata CP_2
il 7.6.2022 – opposizione a cartella esattoriale – prescrizione
CONCLUSIONI: come precisate all'udienza del 17 marzo 2025 con note di trattazione scritta
Ha pronunciato
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge
69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti , della comparsa di costituzione e risposta delle parti appellate nonchè degli atti e documenti del giudizio di primo grado , che qui integralmente si richiamano.
L'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
(sentenza pubblicata il 7 giugno 2022- atto di citazione in appello notificato il 29.9.2022- iscrizione della causa a ruolo del 7.10.2022) , ammissibile, stante la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. , è fondato ed è , pertanto , meritevole di accoglimento .
Invero il GDP ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da , cui era stata Controparte_1
notificata in data 7 febbraio 2022 la intimazione di pagamento n. 09720219022695505000 , in relazione alla cartella esattoriale n. 09720150149499808000 notificata ad essa opponente in data 30 luglio 2015 . con lo spiegato gravame ha evidenziato la erroneità della decisione del primo Giudice , CP_3
rilevando che era stato notificato alla CI preavviso di fermo in data 16 febbraio 2016 (non opposto), e che occorreva tener conto della sospensione del termine di prescrizione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 , come previsto dal D.L. 18/2020 (art. 68) e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sospensione dei termini nel periodo di pandemia da Covid-19 .
Osserva il Tribunale che effettivamente, premesso che è lo stesso GDP a rilevare che la notifica della cartella esattoriale sopra indicata è avvenuta il 30 luglio 2015, ha fornito in primo CP_3
grado , allegandola alla comparsa di costituzione e risposta, prova della avvenuta notifica del preavviso di fermo in data 16 febbraio 2016, avverso il quale non risulta proposta alcuna opposizione, il preavviso di fermo costituisce, evidentemente, atto interruttivo del termine prescrizionale .
Orbene, tenuto conto che il termine di prescrizione da applicare alla fattispecie è quello quinquennale di cui all'art. 28 legge 689/1981 , si osserva che dal 16 febbraio 2016 decorre ulteriore termine quinquennale , che andrebbe a scadere il 16 febbraio 2021.
Tale termine ,tuttavia , è sospeso sino al 31 agosto 2021 come previsto dall'art. 68 d.l. cit. – segnatamente sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021- con l'ulteriore corollario che al momento della notifica dell'atto di intimazione la prescrizione è stata validamente interrotta .
In riforma della impugnata sentenza si impone il rigetto della opposizione a cartella esattoriale;
le spese dei due gradi di giudizio vanno poste a carico di nel rapporto processuale Controparte_1
appellante – appellata, mentre vanno compensate in toto tra e , tenuto conto CP_3 CP_2 del rapporto concessorio che lega l'Ente impositore ad liquidazione ai sensi del D.M. CP_3
55/2014 (scaglione fino ad € 1100,00) .
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice di Appello , definitivamente pronunciando , così provvede:
a) in riforma della impugnata sentenza , rigetta l'opposizione a cartella esattoriale meglio indicata in parte motiva;
b) condanna alla refusione delle spese dei due gradi di giudizio in favore Controparte_1
di , che si liquidano in € 64,50 per esborsi, € 505,00 per compenso, rimb. forf. sp. CP_3
gen. , IVA e CPA come per legge;
c) compensa in toto le spese dei due gradi di giudizio tra e;
CP_3 CP_2
d) sentenza esecutiva .
Così deciso in Roma il 29 aprile 2025
Dott.ssa Amelia Pellettieri