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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/10/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 12629/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL IO GI
COSTANZA TETI GI nel procedimento per separazione consensuale n. 12629/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Lucia Chiafele Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Fausto Consoli Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'impegno a rispettare l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione in favore della NO della casa coniugale, sita in ST Parte_1
(BS), Via Monsignor Paolo Guerrini n°14, costituita da: - porzione di fabbricato ad uso abitativo, composta da lavanderia e cantina al piano seminterrato;
corte esclusiva, cucina Wc, disimpegno e un vano al piano rialzato;
bagno e tre vani al piano primo;
il tutto unito da scala interna e censito nel catasto dei fabbricati di ST (BS) come segue: Comune di ST (BS) – Sez. NCT, foglio 2, mappale 298, Subalterno
2, Via Monsignore Paolo Guerrini n.14, piano S! - T -1, Categoria A/2, Classe 5, Vani 7, Rendita Catastale
Euro 542,28; Superficie Catastale mq 136, escluse aree mq 126; - autorimessa pertinenziale al piano
1 seminterrato, censita nel catasto dei fabbricati di ST (BS) come segue: Sezione NCT, Foglio 2,
Mappale 298, sub1, Via Monsignor Paolo Guerrini n.14, piano S1, Categoria C/6, Classe 2, Mq21, Rendita
Catastale Euro 33,62; Confini come riportati nell'atto di acquisto: - dell'abitazione: con proprietà di terzi da due lati e con cortile comune da un terzo lato;
- dell'autorimessa: con cortile comune e con proprietà di terzi da due lati;
salvo quanto si dirà in seguito in merito alla cessione immobiliare – unitamente a tutti i mobili e gli arredi che la compongono, autorizzando il signor a prelevare i suoi effetti Controparte_1 personali;
Per_ 3) Disporre l'affidamento in via condivisa dei figli minori: , e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 collocamento prevalente e stabile residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione meglio descritta al precedente paragrafo 2), con la precisazione che la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente ed in via esclusiva dal genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta;
4) il padre, tenuto conto dell'affidamento condiviso, avrà facoltà di vedere i figli ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e giusto congruo avviso, fermo restando il diritto -dovere a tenere con sé i minori e con le seguenti modalità: - a weekend alternati dal venerdì sera sino alla domenica Per_2 Per_3 sera;
- un giorno alla settimana a scelta dal pomeriggio sino alla sera;
- per una settimana durante le vacanze scolastiche coincidenti con le festività natalizie alternando di anno in anno i due periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 e per cinque giorni durante le vacanze scolastiche coincidenti con le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno della Pasqua ed il lunedì dell'Angelo (Pasquetta cristiana);
- per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, i cui rispettivi periodi dovranno essere concordati entro e non oltre il 20 maggio di ciascun anno. Con obbligo dei genitori, nei periodi di vacanza loro assegnati e qualora si assentino per più giorni dalla propria residenza, di comunicarsi reciprocamente, prima di partire, indirizzo e recapito telefonico all'altro genitore di modo che li si possa facilmente rintracciare;
5) porre a carico del padre, signor , l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario Controparte_1
Per_ indiretto dei figli , e nella misura di € 700,00 mensili complessivi, di cui € 234,00 mensili Per_2 Per_3
Per_ per ciascun figlio ( e e di € 232,00 mensili per la figlia , da versarsi in un'unica Per_2 Per_3 soluzione/importo di € 700,00 mensili entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 (somma/mensilità quest'ultima già versata alla NO brevi per Pt_2 Pt_3 mezzo della figlia in data 28.2.25), mentre dalla scadenza del 25 marzo 2025 tale pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla moglie avente le seguenti coordinate
IBAN [...] , presso Banco BPM Credito Bergamasco filiale di ST, importi che verranno annualmente rivalutati a decorrere dal rateo di giugno 2026, secondo la variazione assoluta dell'indice ISTAT FOI verificatasi tra il mese di giugno 2025 e il mese di giugno di ciascuno degli
2 anni successivi;
I coniugi concordemente convengono che gli assegni mensili predetti, in un unico pagamento vengano versati alla NO in favore del suo conto corrente direttamente dal Parte_1 datore di lavoro dell'obbligato, a decorrere dalla mensilità in scadenza il 25/04/2025, quindi senza attendere l'udienza presidenziale, previa notifica, al datore di lavoro del signor (con Controparte_1 notifica da effettuarsi a mezzo pec), di una copia del presente ricorso, firmata analogicamente dai coniugi ricorrenti e dai rispettivi difensori, nonché firmata anche digitalmente dai medesimi predetti difensori;
notifica da effettuarsi a cura del sottoscritto legale della NO;
Quanto al concorso nel Parte_1 mantenimento dei figli per il periodo dal mese di ottobre 2024 (data di conclamazione della crisi matrimoniale) fino al mese di gennaio 2025 (quattro mesi), tenuto conto che il signor vi Controparte_1 ha contribuito in parte provvedendo al pagamento delle fatture/bollette per utenze di casa fino a novembre
2024 e che il signor ha ceduto alla moglie un'automobile il cui valore è superiore ad € Controparte_1
4.000,00 (quattromila euro) proprio per andare incontro alla necessità della moglie di acquistare un'automobile che le sarebbe costata quantomeno quasi il triplo del predetto valore, mentre il signor CP_1 terrà per sé l'automobile Peugeot di minor valore, i coniugi concordemente stabiliscono che il signor
[...]
nulla abbia a versare in compensazione alla NO per i mesi pregressi fino a CP_1 Parte_1 gennaio 2025.
6) Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento , inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
ciascun genitore si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per i figli secondo il Protocollo d'Intesa del 31.10.2024 qui di seguito riportato : spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti sanitari, farmaci e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da
3 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post -universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto, comprese le comunicazioni a mezzo email e whatsapp, per cui all'uopo i coniugi dichiarano di essersi già comunicati reciprocamente i relativi indirizzi email e che senza indugio si comunicheranno reciprocamente per iscritto l'eventuale cambio di indirizzo email ) all'altro genitore la
4 documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7) le Parti confermano/concordano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS continuerà ad essere integralmente percepito quindi al 100% dalla NO , con impegno del signor Parte_1 [...]
di mettere a disposizione di quest'ultima la documentazione eventualmente richiesta dal CAF CP_1 per la predisposizione dell'ISEE e quella eventualmente richiesta dall'Ente INPS per l'erogazione del contributo e di attivarsi per quanto necessario al perseguimento del detto scopo;
8) disporre l'obbligo a carico di entrambi i genitori di prestare il consenso a che ciascuno di essi possa richiedere il passaporto o un documento di riconoscimento per sé e per i figli minori, effettuando ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte identità, licenze, autorizzazioni, ecc.) nonché l'obbligo di comunicare all'altro genitore ogni cambiamento di residenza o domicilio;
9) essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nulla dovrà essere versato da ambo le parti a titolo di assegno di mantenimento dell'altro coniuge;
10) per comune volontà delle parti, il signor si impegna ed obbliga a cedere come in Controparte_1 effetti cede sin d'ora alla NO , che accetta, la quota di 1/2 (un mezzo) indiviso della piena Parte_1 proprietà della casa coniugale meglio identificata al su esteso paragrafo 5.) delle premesse e più precisamente: - porzione di fabbricato ad uso abitativo, composta da lavanderia e cantina al piano seminterrato;
corte esclusiva, cucina Wc, disimpegno e un vano al piano rialzato;
bagno e tre vani al piano primo;
il tutto unito da scala interna e censito nel catasto dei fabbricati di ST (BS) come segue:
Comune di ST (BS) – Sez. NCT, foglio 2, mappale 298, Subalterno 2, Via Monsignore Paolo
Guerrini n.14, piano S! - T -1, Categoria A/2, Classe 5, Vani 7, Rendita Catastale Euro 542,28; Superficie
5 Catastale mq 136, escluse aree mq 126; - autorimessa pertinenziale al piano seminterrato, censita nel catasto dei fabbricati di ST (BS) come segue: Sezione NCT, Foglio 2, Mappale 298, sub1, Via
Monsignor Paolo Guerrini n.14, piano S1, Categoria C/6, Classe 2, Mq21, Rendita Catastale Euro 33,62;
Confini come riportati nell'atto di acquisto: - dell'abitazione: con proprietà di terzi da due lati e con cortile comune da un terzo lato;
11) il signor cede sin d'ora alla moglie e si impegna a sottoscrivere le formalità Controparte_1 necessarie all'intestazione alla stessa dell'automobile Volkswagen tg. EY871GT; 12) le Parti dichiarano che l'accordo in ordine al pattuito trasferimento sia dell'automobile di cui al paragrafo 11) che precede, sia immobiliare di cui al precedente paragrafo 10) riferito all'immobile di cui al paragrafo 5.a) delle premesse costituisce elemento funzionale e d indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che risponde allo scopo di regolamentare in modo definitivo ogni questione di natura economico - patrimoniale traente origine ed avente causa nel rapporto matrimoniale, e pertanto tali due cessioni non rappresentano affatto né hanno i requisiti della donazione;
12) i ricorrenti dichiarano altresì che il rogito notarile avente ad oggetto la cessione immobiliare di cui al paragrafo 10) che precede riferito all'immobile di cui al paragrafo 5.a) delle premesse verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla NO , entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione Parte_1 del decreto di OMOLOGA della separazione, a spese esclusive della NO , compreso Parte_1
l'aggiornamento dell'attestato di prestazione energetica ed in ogni caso chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali di prima casa, sussistendone i requisiti, nonché l'esenzione fiscale accordata per le cessioni concordate nell'ambito della regolamentazione delle condizioni di separazione e divorzio. Il mutuo ad oggi in essere con la banca BANCO benché intestato ad entrambi i coniugi sarà onorato dalla CP_2 NO per le rate a scadere sino alla totale estinzione dello stesso e nessuna rivalsa sarà Parte_1 effettuata dalla NO nei confronti del signor per le rate già pagate e Parte_1 Controparte_1 per quelle che ella pagherà nel proseguo. Parimenti e viceversa nessuna rivalsa sarà effettuata dal signor nei confronti della NO per le rate eventualmente già pagate dallo Controparte_1 Parte_1 stesso. Lo stesso dicasi per le somme versate dai coniugi alla parte venditrice all'atto del primo acquisto, che pertanto sono da intendersi reciprocamente compensate senza possibilità di futura reciproca pretesa alcuna di storno/rimborso;
13) ciascun coniuge dichiara di espressamente rimettere/rinunciare le eventuali rispettive querele/denunce reciprocamente sporte contro l'altro coniuge nel corso della vita matrimoniale e a non procedere civilmente contro l'altro coniuge, né a costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale che in denegata ipotesi fosse avviato per reati perseguibili d'ufficio contro l'altro coniuge, in ragione del reciproco soddisfacimento dei rispettivi interessi anche economici e delle rispettive ragioni che le parti dichiarano di avere raggiunto ed ottenuto con la sottoscrizione/stipula e con l'esatto adempimento
6 di tutti gli accordi assunti mediante questo ricorso. All'uopo le parti si rendono sin d'ora disponibili a sottoscrivere ogni eventuale atto formalizzante le predette rinunzie e remissioni, a semplice richiesta e sin d'ora dichiarandosi entrambi reciprocamente soddisfatti e di nulla avere a pretendere l'uno/a dall'altra/o fatto salvo l'adempimento all'obbligo di provvedere alle sopra citate cessioni immobiliari (casa coniugale e pertinenze) e mobiliari (automobile Renault).
14) Con l'esatto adempimento delle intese sancite nei superiori paragrafi, le parti dichiarano di avere definito ogni questione di carattere patrimoniale tra le stesse e, quindi, di non aver e più nulla a pretendere l'una dall'altra.
15) Spese legali compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale prevista dall'art.13 L.P.F”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 19/01/2004 hanno contratto matrimonio in Marocco, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di ST (atto n. 29, parte II, serie C).
Con ricorso congiunto depositato il 13/06/2025, i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente estensore
ST NA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
EL IO GI
COSTANZA TETI GI nel procedimento per separazione consensuale n. 12629/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Lucia Chiafele Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Fausto Consoli Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'impegno a rispettare l'obbligo del reciproco rispetto;
2) disporre l'assegnazione in favore della NO della casa coniugale, sita in ST Parte_1
(BS), Via Monsignor Paolo Guerrini n°14, costituita da: - porzione di fabbricato ad uso abitativo, composta da lavanderia e cantina al piano seminterrato;
corte esclusiva, cucina Wc, disimpegno e un vano al piano rialzato;
bagno e tre vani al piano primo;
il tutto unito da scala interna e censito nel catasto dei fabbricati di ST (BS) come segue: Comune di ST (BS) – Sez. NCT, foglio 2, mappale 298, Subalterno
2, Via Monsignore Paolo Guerrini n.14, piano S! - T -1, Categoria A/2, Classe 5, Vani 7, Rendita Catastale
Euro 542,28; Superficie Catastale mq 136, escluse aree mq 126; - autorimessa pertinenziale al piano
1 seminterrato, censita nel catasto dei fabbricati di ST (BS) come segue: Sezione NCT, Foglio 2,
Mappale 298, sub1, Via Monsignor Paolo Guerrini n.14, piano S1, Categoria C/6, Classe 2, Mq21, Rendita
Catastale Euro 33,62; Confini come riportati nell'atto di acquisto: - dell'abitazione: con proprietà di terzi da due lati e con cortile comune da un terzo lato;
- dell'autorimessa: con cortile comune e con proprietà di terzi da due lati;
salvo quanto si dirà in seguito in merito alla cessione immobiliare – unitamente a tutti i mobili e gli arredi che la compongono, autorizzando il signor a prelevare i suoi effetti Controparte_1 personali;
Per_ 3) Disporre l'affidamento in via condivisa dei figli minori: , e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 collocamento prevalente e stabile residenza anagrafica presso la madre nell'abitazione meglio descritta al precedente paragrafo 2), con la precisazione che la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione verrà esercitata separatamente ed in via esclusiva dal genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta;
4) il padre, tenuto conto dell'affidamento condiviso, avrà facoltà di vedere i figli ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e giusto congruo avviso, fermo restando il diritto -dovere a tenere con sé i minori e con le seguenti modalità: - a weekend alternati dal venerdì sera sino alla domenica Per_2 Per_3 sera;
- un giorno alla settimana a scelta dal pomeriggio sino alla sera;
- per una settimana durante le vacanze scolastiche coincidenti con le festività natalizie alternando di anno in anno i due periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 06.01 e per cinque giorni durante le vacanze scolastiche coincidenti con le festività pasquali alternando di anno in anno il giorno della Pasqua ed il lunedì dell'Angelo (Pasquetta cristiana);
- per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, i cui rispettivi periodi dovranno essere concordati entro e non oltre il 20 maggio di ciascun anno. Con obbligo dei genitori, nei periodi di vacanza loro assegnati e qualora si assentino per più giorni dalla propria residenza, di comunicarsi reciprocamente, prima di partire, indirizzo e recapito telefonico all'altro genitore di modo che li si possa facilmente rintracciare;
5) porre a carico del padre, signor , l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario Controparte_1
Per_ indiretto dei figli , e nella misura di € 700,00 mensili complessivi, di cui € 234,00 mensili Per_2 Per_3
Per_ per ciascun figlio ( e e di € 232,00 mensili per la figlia , da versarsi in un'unica Per_2 Per_3 soluzione/importo di € 700,00 mensili entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese e con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025 (somma/mensilità quest'ultima già versata alla NO brevi per Pt_2 Pt_3 mezzo della figlia in data 28.2.25), mentre dalla scadenza del 25 marzo 2025 tale pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla moglie avente le seguenti coordinate
IBAN [...] , presso Banco BPM Credito Bergamasco filiale di ST, importi che verranno annualmente rivalutati a decorrere dal rateo di giugno 2026, secondo la variazione assoluta dell'indice ISTAT FOI verificatasi tra il mese di giugno 2025 e il mese di giugno di ciascuno degli
2 anni successivi;
I coniugi concordemente convengono che gli assegni mensili predetti, in un unico pagamento vengano versati alla NO in favore del suo conto corrente direttamente dal Parte_1 datore di lavoro dell'obbligato, a decorrere dalla mensilità in scadenza il 25/04/2025, quindi senza attendere l'udienza presidenziale, previa notifica, al datore di lavoro del signor (con Controparte_1 notifica da effettuarsi a mezzo pec), di una copia del presente ricorso, firmata analogicamente dai coniugi ricorrenti e dai rispettivi difensori, nonché firmata anche digitalmente dai medesimi predetti difensori;
notifica da effettuarsi a cura del sottoscritto legale della NO;
Quanto al concorso nel Parte_1 mantenimento dei figli per il periodo dal mese di ottobre 2024 (data di conclamazione della crisi matrimoniale) fino al mese di gennaio 2025 (quattro mesi), tenuto conto che il signor vi Controparte_1 ha contribuito in parte provvedendo al pagamento delle fatture/bollette per utenze di casa fino a novembre
2024 e che il signor ha ceduto alla moglie un'automobile il cui valore è superiore ad € Controparte_1
4.000,00 (quattromila euro) proprio per andare incontro alla necessità della moglie di acquistare un'automobile che le sarebbe costata quantomeno quasi il triplo del predetto valore, mentre il signor CP_1 terrà per sé l'automobile Peugeot di minor valore, i coniugi concordemente stabiliscono che il signor
[...]
nulla abbia a versare in compensazione alla NO per i mesi pregressi fino a CP_1 Parte_1 gennaio 2025.
6) Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento , inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
ciascun genitore si obbliga a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per i figli secondo il Protocollo d'Intesa del 31.10.2024 qui di seguito riportato : spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti sanitari, farmaci e test particolari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da
3 documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l'anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post -universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto, comprese le comunicazioni a mezzo email e whatsapp, per cui all'uopo i coniugi dichiarano di essersi già comunicati reciprocamente i relativi indirizzi email e che senza indugio si comunicheranno reciprocamente per iscritto l'eventuale cambio di indirizzo email ) all'altro genitore la
4 documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo
Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7) le Parti confermano/concordano che l'Assegno Unico Universale erogato dall'INPS continuerà ad essere integralmente percepito quindi al 100% dalla NO , con impegno del signor Parte_1 [...]
di mettere a disposizione di quest'ultima la documentazione eventualmente richiesta dal CAF CP_1 per la predisposizione dell'ISEE e quella eventualmente richiesta dall'Ente INPS per l'erogazione del contributo e di attivarsi per quanto necessario al perseguimento del detto scopo;
8) disporre l'obbligo a carico di entrambi i genitori di prestare il consenso a che ciascuno di essi possa richiedere il passaporto o un documento di riconoscimento per sé e per i figli minori, effettuando ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte identità, licenze, autorizzazioni, ecc.) nonché l'obbligo di comunicare all'altro genitore ogni cambiamento di residenza o domicilio;
9) essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nulla dovrà essere versato da ambo le parti a titolo di assegno di mantenimento dell'altro coniuge;
10) per comune volontà delle parti, il signor si impegna ed obbliga a cedere come in Controparte_1 effetti cede sin d'ora alla NO , che accetta, la quota di 1/2 (un mezzo) indiviso della piena Parte_1 proprietà della casa coniugale meglio identificata al su esteso paragrafo 5.) delle premesse e più precisamente: - porzione di fabbricato ad uso abitativo, composta da lavanderia e cantina al piano seminterrato;
corte esclusiva, cucina Wc, disimpegno e un vano al piano rialzato;
bagno e tre vani al piano primo;
il tutto unito da scala interna e censito nel catasto dei fabbricati di ST (BS) come segue:
Comune di ST (BS) – Sez. NCT, foglio 2, mappale 298, Subalterno 2, Via Monsignore Paolo
Guerrini n.14, piano S! - T -1, Categoria A/2, Classe 5, Vani 7, Rendita Catastale Euro 542,28; Superficie
5 Catastale mq 136, escluse aree mq 126; - autorimessa pertinenziale al piano seminterrato, censita nel catasto dei fabbricati di ST (BS) come segue: Sezione NCT, Foglio 2, Mappale 298, sub1, Via
Monsignor Paolo Guerrini n.14, piano S1, Categoria C/6, Classe 2, Mq21, Rendita Catastale Euro 33,62;
Confini come riportati nell'atto di acquisto: - dell'abitazione: con proprietà di terzi da due lati e con cortile comune da un terzo lato;
11) il signor cede sin d'ora alla moglie e si impegna a sottoscrivere le formalità Controparte_1 necessarie all'intestazione alla stessa dell'automobile Volkswagen tg. EY871GT; 12) le Parti dichiarano che l'accordo in ordine al pattuito trasferimento sia dell'automobile di cui al paragrafo 11) che precede, sia immobiliare di cui al precedente paragrafo 10) riferito all'immobile di cui al paragrafo 5.a) delle premesse costituisce elemento funzionale e d indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che risponde allo scopo di regolamentare in modo definitivo ogni questione di natura economico - patrimoniale traente origine ed avente causa nel rapporto matrimoniale, e pertanto tali due cessioni non rappresentano affatto né hanno i requisiti della donazione;
12) i ricorrenti dichiarano altresì che il rogito notarile avente ad oggetto la cessione immobiliare di cui al paragrafo 10) che precede riferito all'immobile di cui al paragrafo 5.a) delle premesse verrà stipulato presso il Notaio scelto dalla NO , entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione Parte_1 del decreto di OMOLOGA della separazione, a spese esclusive della NO , compreso Parte_1
l'aggiornamento dell'attestato di prestazione energetica ed in ogni caso chiedendo l'applicazione dei benefici fiscali di prima casa, sussistendone i requisiti, nonché l'esenzione fiscale accordata per le cessioni concordate nell'ambito della regolamentazione delle condizioni di separazione e divorzio. Il mutuo ad oggi in essere con la banca BANCO benché intestato ad entrambi i coniugi sarà onorato dalla CP_2 NO per le rate a scadere sino alla totale estinzione dello stesso e nessuna rivalsa sarà Parte_1 effettuata dalla NO nei confronti del signor per le rate già pagate e Parte_1 Controparte_1 per quelle che ella pagherà nel proseguo. Parimenti e viceversa nessuna rivalsa sarà effettuata dal signor nei confronti della NO per le rate eventualmente già pagate dallo Controparte_1 Parte_1 stesso. Lo stesso dicasi per le somme versate dai coniugi alla parte venditrice all'atto del primo acquisto, che pertanto sono da intendersi reciprocamente compensate senza possibilità di futura reciproca pretesa alcuna di storno/rimborso;
13) ciascun coniuge dichiara di espressamente rimettere/rinunciare le eventuali rispettive querele/denunce reciprocamente sporte contro l'altro coniuge nel corso della vita matrimoniale e a non procedere civilmente contro l'altro coniuge, né a costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale che in denegata ipotesi fosse avviato per reati perseguibili d'ufficio contro l'altro coniuge, in ragione del reciproco soddisfacimento dei rispettivi interessi anche economici e delle rispettive ragioni che le parti dichiarano di avere raggiunto ed ottenuto con la sottoscrizione/stipula e con l'esatto adempimento
6 di tutti gli accordi assunti mediante questo ricorso. All'uopo le parti si rendono sin d'ora disponibili a sottoscrivere ogni eventuale atto formalizzante le predette rinunzie e remissioni, a semplice richiesta e sin d'ora dichiarandosi entrambi reciprocamente soddisfatti e di nulla avere a pretendere l'uno/a dall'altra/o fatto salvo l'adempimento all'obbligo di provvedere alle sopra citate cessioni immobiliari (casa coniugale e pertinenze) e mobiliari (automobile Renault).
14) Con l'esatto adempimento delle intese sancite nei superiori paragrafi, le parti dichiarano di avere definito ogni questione di carattere patrimoniale tra le stesse e, quindi, di non aver e più nulla a pretendere l'una dall'altra.
15) Spese legali compensate fra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale prevista dall'art.13 L.P.F”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 19/01/2004 hanno contratto matrimonio in Marocco, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di ST (atto n. 29, parte II, serie C).
Con ricorso congiunto depositato il 13/06/2025, i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 25/09/2025.
Il presidente estensore
ST NA
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