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Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.2136 2021 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria Giurisdizione
IL GIUDICE TUTELARE
Letta l'istanza depositata dall'ads in data 18-20/12/2024;
- vista la documentazione integrativa;
- ritenuto che la succitata istanza sia meritevole di accoglimento soltanto nei limiti di seguito indicati:
A) la domanda di cui al punto 1) non può essere accolta in considerazione: a) della giovanissima età della beneficiaria, circostanza che suggerisce estrema cautela nell'utilizzo delle sue risorse economiche onde garantirle condizioni di vita permanentemente adeguate alle sue esigenze e bisogni che, verosimilmente, andranno incrementandosi con l'avanzare dell'età della medesima;
b) della natura voluttuaria della spesa occorrente per la realizzazione della piscina de qua, atteso che la beneficiaria vive stabilmente presso una struttura residenziale e trascorre presso la casa familiare soltanto due fine settimana al mese (sostanzialmente quattro giorni), periodo temporale talmente breve che la mancata somministrazione della terapia acquatica non si ritiene possa incidere sulle generali condizioni di salute e di vita della beneficiaria medesima;
B) la domanda di cui al punto 2) va accolta;
p.q.m.
non accoglie la domanda di cui al punto 1) della succitata istanza;
autorizza quanto richiesto con la domanda di cui al punto 2) della citata istanza.
Foggia, lì 13/06/2025
Il Giudice Tutelare-Gop
dott. Maria Rosaria Sala
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Volontaria Giurisdizione
IL GIUDICE TUTELARE
Letta l'istanza depositata dall'ads in data 18-20/12/2024;
- vista la documentazione integrativa;
- ritenuto che la succitata istanza sia meritevole di accoglimento soltanto nei limiti di seguito indicati:
A) la domanda di cui al punto 1) non può essere accolta in considerazione: a) della giovanissima età della beneficiaria, circostanza che suggerisce estrema cautela nell'utilizzo delle sue risorse economiche onde garantirle condizioni di vita permanentemente adeguate alle sue esigenze e bisogni che, verosimilmente, andranno incrementandosi con l'avanzare dell'età della medesima;
b) della natura voluttuaria della spesa occorrente per la realizzazione della piscina de qua, atteso che la beneficiaria vive stabilmente presso una struttura residenziale e trascorre presso la casa familiare soltanto due fine settimana al mese (sostanzialmente quattro giorni), periodo temporale talmente breve che la mancata somministrazione della terapia acquatica non si ritiene possa incidere sulle generali condizioni di salute e di vita della beneficiaria medesima;
B) la domanda di cui al punto 2) va accolta;
p.q.m.
non accoglie la domanda di cui al punto 1) della succitata istanza;
autorizza quanto richiesto con la domanda di cui al punto 2) della citata istanza.
Foggia, lì 13/06/2025
Il Giudice Tutelare-Gop
dott. Maria Rosaria Sala