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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 17/04/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 282/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. EL JAZZAR RAMEZ del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a TAGGIA (IM) in data 24/05/2008;
• hanno avuto minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
TAGGIA il 24/05/2008, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno
2008, parte 2, serie A, atto n. 7), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1)- I coniugi vivranno separati e fisseranno ove ritengono la propria residenza, se del caso anche all'estero, per il che si danno il reciproco assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio;
2)- La moglie continuerà ad abitare la casa coniugale, di sua proprietà, sita a TA (IM) in
Via San Dalmazzo n. 48;
3)- La figlia sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno Per_1
l'educazione e l'istruzione e sarà collocata presso l'abitazione di proprietà della madre;
4)- Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia in base ai loro accordi e esigenze;
2 5)- I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia in considerazione Per_1 del fatto che la stessa, benché collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre, trascorrerà un tempo paritario con i genitori;
6)- I ricorrenti sopporteranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese accessorie da sostenersi nell'interesse della figlia, secondo il seguente schema: Spese mediche, ove non rimborsabili dal SSN ovvero da polizze di altro genere o tipo (private o connesse al rapporto di lavoro dei genitori), che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, intendendosi per tale il medico di base ovvero il pediatra assegnato dal servizio sanitario nazionale;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) spese scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative (canto) e ludiche e pertinenti attrezzature e/o capi di abbigliamento e spese di trasferta;
b) viaggi, saggi, competizioni e vacanze. Con la previsione che il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso, e che, per le spese che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
7)- I coniugi, per il resto, dichiarano di non aver nulla a pretendere.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di TAGGIA (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 16/04/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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