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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 54494 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 3.04.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Andrea Corsetti il quale alla luce della sentenza già depositata a definizione del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019, sentenza n. 1895/2024, ormai passata in giudicato, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulle domande proposte in questa sede.
Il Giudice
invita a discutere oralmente la causa ex art.281 sexies c.p.c.
Il procuratore dell'attore chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e chiede il rimborso delle spese processuali di questo giudizio
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17,20, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 54494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.04.2025, vertente tra:
TRA
, QUALE EREDE DI Parte_1 Per_1 Per_2
elettivamente domiciliata in Roma, in via Annia Regilla n. 194 presso lo studio dell'avv. Andrea
Corsetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
; CP_1
L' ; Controparte_2
IL ; Controparte_3
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18412/2014; opposizione a verbale di accertamento – sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.03.2025 il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni come da verbale in atti.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_2
36455/2018 con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720189026389474000 e avverso le cartelle di pagamento ad essa sottese.
L'appellante ha chiesto l'integrale accoglimento dell'opposizione, con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Il giudizio è stato iscritto al N.G.R. 31275/2019.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6684/2021, ha parzialmente definito il gravame, dichiarando la nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado e disponendo la prosecuzione del giudizio, previa rinnovazione degli atti processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per NE , nella qualità di erede di Parte_1
Parte_2
Con ordinanza n. 25455/2023 la Corte di NE ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di appello e rinviando al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. ha quindi provveduto al deposito dell'ordinanza della Corte di NE Parte_1
nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019, ancora pendente, in occasione dell'udienza del 9.10.2023.
Con provvedimento del 10.11.2023, comunicato all'appellante in data 11.10.2023, il Presidente della Tredicesima Sezione Civile ha provveduto alla designazione di un diverso magistrato per la trattazione del giudizio e con decreto del 3.11.2023, il giudice designato ha fissato l'udienza del
31.1.2024 per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 1895/2024 del 31.01.2024 il Tribunale di Roma ha dichiarato, nel merito, la cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione di tutti i crediti opposti ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, e ha liquidato in favore di le spese del giudizio svolto Parte_1
innanzi al Giudice di Pace, del giudizio di appello e del giudizio svolto innanzi alla Corte di
NE, ponendole a carico del , del e dell' Controparte_4 Controparte_3 [...]
in solido tra loro. Controparte_2
Nelle more della definizione del giudizio di appello, con atto di citazione notificato i data 30.11.2023
l'appellante ha introdotto ulteriore giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 25455/2023 della
Corte di NE.
All'udienza del 3.04.2025 l'appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3 2. Alla luce delle conclusioni dell'appellante e tenuto conto della sentenza n. 1895/2024 del
31.01.2024 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va osservato, quanto alla soccombenza virtuale, che l'appellante ha introdotto il giudizio quando già risultava designato il giudice competente a decidere delle domande formulate in sede di appello, con provvedimento del Presidente della Sezione XIII dell'11.10.2023, emesso all'esito dell'udienza del 9.10.2023, in occasione della quale l'appellante ha depositato l'ordinanza della Corte di
NE 25455/2023, così manifestando la volontà di proseguire il giudizio, e quando il giudice designato aveva già fissato l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appellante ha quindi riproposto, con autonomo giudizio, le medesime domande avanzate nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019, proseguito a seguito della pronuncia della
Corte di NE.
Alle udienze del 5.06.2024 e del 19.12.2024, celebratesi mediante trattazione scritta, al fine di consentire alla cancelleria di reperire il fascicolo del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019,
l'appellante ha insistito per la liquidazione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità, nonostante queste ultime gli fossero state liquidate con sentenza n. 1895/2024.
Acquisito il fascicolo del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019 e copia della sentenza n. 1895/2024,
l'appellante ha modificato le conclusioni, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla luce di quanto precede, le spese processuali di questo giudizio, introdotto quando le domande dell'appellante erano state già coltivate nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019, a seguito della designazione del giudice competente a decidere dopo la pronuncia della Corte di
NE, devono essere dichiarate irripetibili, attesa la contumacia dell' Controparte_2
, del e del .
[...] Controparte_3 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18412/2014, ogni Parte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara irripetibili le spese sostenute dall'appellante.
Roma, 03.04.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
4
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
All'udienza del 3.04.2025 innanzi al giudice dott. ssa Chiara Serafini è comparso per parte appellante l'avv. Andrea Corsetti il quale alla luce della sentenza già depositata a definizione del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019, sentenza n. 1895/2024, ormai passata in giudicato, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere sulle domande proposte in questa sede.
Il Giudice
invita a discutere oralmente la causa ex art.281 sexies c.p.c.
Il procuratore dell'attore chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e chiede il rimborso delle spese processuali di questo giudizio
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17,20, assente il procuratore dell'appellante allontanatosi dall'aula, viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, di seguito riportate.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 54494 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.04.2025, vertente tra:
TRA
, QUALE EREDE DI Parte_1 Per_1 Per_2
elettivamente domiciliata in Roma, in via Annia Regilla n. 194 presso lo studio dell'avv. Andrea
Corsetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
E
; CP_1
L' ; Controparte_2
IL ; Controparte_3
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18412/2014; opposizione a verbale di accertamento – sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04.03.2025 il procuratore dell'appellante ha precisato le conclusioni come da verbale in atti.
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. Parte_2
36455/2018 con la quale è stata parzialmente accolta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720189026389474000 e avverso le cartelle di pagamento ad essa sottese.
L'appellante ha chiesto l'integrale accoglimento dell'opposizione, con il favore delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Il giudizio è stato iscritto al N.G.R. 31275/2019.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6684/2021, ha parzialmente definito il gravame, dichiarando la nullità di tutti gli atti del giudizio di primo grado e disponendo la prosecuzione del giudizio, previa rinnovazione degli atti processuali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per NE , nella qualità di erede di Parte_1
Parte_2
Con ordinanza n. 25455/2023 la Corte di NE ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di appello e rinviando al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. ha quindi provveduto al deposito dell'ordinanza della Corte di NE Parte_1
nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019, ancora pendente, in occasione dell'udienza del 9.10.2023.
Con provvedimento del 10.11.2023, comunicato all'appellante in data 11.10.2023, il Presidente della Tredicesima Sezione Civile ha provveduto alla designazione di un diverso magistrato per la trattazione del giudizio e con decreto del 3.11.2023, il giudice designato ha fissato l'udienza del
31.1.2024 per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 1895/2024 del 31.01.2024 il Tribunale di Roma ha dichiarato, nel merito, la cessazione della materia del contendere per intervenuta estinzione di tutti i crediti opposti ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 119/2018, e ha liquidato in favore di le spese del giudizio svolto Parte_1
innanzi al Giudice di Pace, del giudizio di appello e del giudizio svolto innanzi alla Corte di
NE, ponendole a carico del , del e dell' Controparte_4 Controparte_3 [...]
in solido tra loro. Controparte_2
Nelle more della definizione del giudizio di appello, con atto di citazione notificato i data 30.11.2023
l'appellante ha introdotto ulteriore giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 25455/2023 della
Corte di NE.
All'udienza del 3.04.2025 l'appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
3 2. Alla luce delle conclusioni dell'appellante e tenuto conto della sentenza n. 1895/2024 del
31.01.2024 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va osservato, quanto alla soccombenza virtuale, che l'appellante ha introdotto il giudizio quando già risultava designato il giudice competente a decidere delle domande formulate in sede di appello, con provvedimento del Presidente della Sezione XIII dell'11.10.2023, emesso all'esito dell'udienza del 9.10.2023, in occasione della quale l'appellante ha depositato l'ordinanza della Corte di
NE 25455/2023, così manifestando la volontà di proseguire il giudizio, e quando il giudice designato aveva già fissato l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appellante ha quindi riproposto, con autonomo giudizio, le medesime domande avanzate nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019, proseguito a seguito della pronuncia della
Corte di NE.
Alle udienze del 5.06.2024 e del 19.12.2024, celebratesi mediante trattazione scritta, al fine di consentire alla cancelleria di reperire il fascicolo del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019,
l'appellante ha insistito per la liquidazione delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità, nonostante queste ultime gli fossero state liquidate con sentenza n. 1895/2024.
Acquisito il fascicolo del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019 e copia della sentenza n. 1895/2024,
l'appellante ha modificato le conclusioni, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Alla luce di quanto precede, le spese processuali di questo giudizio, introdotto quando le domande dell'appellante erano state già coltivate nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 31275/2019, a seguito della designazione del giudice competente a decidere dopo la pronuncia della Corte di
NE, devono essere dichiarate irripetibili, attesa la contumacia dell' Controparte_2
, del e del .
[...] Controparte_3 Controparte_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 18412/2014, ogni Parte_1
diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara irripetibili le spese sostenute dall'appellante.
Roma, 03.04.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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