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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 276/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Mione per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello
Stato di Genova
APPELLATO
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/1981, lavoro/prev.
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da note depositate il 7.2.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 6.2.2025
FATTI DI CAUSA ha proposto opposizione, davanti al Parte_1
Tribunale di Massa, ad ordinanza-ingiunzione emessa dall'
[...]
per l'importo di euro 125.487,20 a titolo Controparte_2
di sanzioni amministrative per avere occupato irregolarmente il sig. dal 17.1.2013 al 28.7.2015 in qualità di Persona_1
impiegato amministrativo presso della Elite Car s.r.l., della quale lei era legale rappresentante;
ha contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato deducendo che il sig. si Per_1
trovava nell'officina da lei gestita perché a lei legato da una relazione extraconiugale, ed ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta. Cont Costituendosi in giudizio, l' ha contestato il fondamento dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 73/2024, pubblicata il 22.3.2024, il Tribunale ha respinto il ricorso. Cont Propone appello la sig.ra resiste l' . Parte_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 18.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha respinto l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni:
- dalle risultanze istruttorie è emerso che il sig. ha Per_1
lavorato con continuità nella carrozzeria di cui l'opponente
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era titolare, svolgendo attività impiegatizia nell'ufficio amministrativo e riparando auto d'epoca, e che era pagato in parte in nero e in parte in natura, essendogli stato messo a disposizione un alloggio attiguo alla carrozzeria;
- la circostanza che egli avesse una relazione sentimentale con l'opponente non è incompatibile con lo svolgimento di mansioni di impiegato amministrativo: l'opponente non ha provato che la prestazione fosse resa “affectionis vel benevolentiae causa” e non ha vinto la presunzione legale di onerosità della prestazione lavorativa.
L'appellante censura la sentenza impugnata esponendo che la
Elite Car s.r.l. è stata dichiarata fallita il 20.6.2017, che è stata aperta indagine dalla Procura della Repubblica di Massa per il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti della sig.ra e del sig. , quale amministratore di fatto Parte_1 Per_1
della società, che la sig.ra ha riconosciuto le proprie Parte_1
responsabilità ed ha patteggiato la pena, mentre il Tribunale di
Massa ha accertato che il sig. aveva effettivamente Per_1
svolto il ruolo di amministratore di fatto della società e lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione;
sostiene, pertanto, che l'opposizione a ordinanza-ingiunzione è fondata in quanto tende a dimostrare che il sig. non è mai stato Per_1
dipendente della società, come ritenuto dall'
[...]
, ma amministratore di fatto della stessa, Controparte_1
come confermato dalla sentenza n. 144/2024 del Tribunale di
Massa, che chiede di essere autorizzata a produrre in giudizio.
Cont L' eccepisce la tardività dell'appello perché depositato il
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23.9.2024, oltre sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (22.3.2024); l'eccezione è infondata perché il
22.9.2024 era una domenica, come l'Avvocatura dello Stato avrebbe ben potuto (e dovuto) verificare, e quindi la scadenza era prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155, 4° comma, c.p.c.), appunto lunedì 23.9.2024. Cont L' eccepisce anche l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c., ma anche questa eccezione è infondata perché l'appello censura, con sufficiente chiarezza, la sentenza appellata con riferimento alla qualificazione del rapporto di lavoro intercorso con il sig. e deduce gli Per_1
elementi di fatto e di diritto che, secondo l'appellante, ne escluderebbero la natura subordinata.
Cont L' si oppone, infine, alla produzione della sentenza n.
144/2024 del Tribunale di Massa perché tardiva e avente ad oggetto fatti diversi: è evidente che la produzione non è affatto tardiva perché la sentenza n. 144/2024 è stata pubblicata in data
(16.4.2024) successiva a quella di pubblicazione della sentenza qui impugnata (22.3.2024), e la diversità o meno dei fatti che ne formano oggetto è questione di merito, che nulla ha a che fare con l'ammissibilità della produzione.
L'appello, peraltro, è infondato nel merito.
Infatti, anche dando per accertato che il sig. abbia Per_1
rivestito la qualità di amministratore di fatto della Elite Car s.r.l., tale ruolo è considerato, dalla giurisprudenza di legittimità, pienamente compatibile con quello di lavoratore subordinato della società amministrata: “sono cumulabili la carica di
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amministratore e l'attività di lavoratore subordinato di una stessa società di capitali, purché sia accertata, in base ad una prova di cui è necessariamente onerata la parte che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato, l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. 6 novembre
2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n. 19596); e questa circostanza ricorre, qualora sia individuabile la formazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale da determinare la soggezione del dipendente - amministratore ad un potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica di amministratore costituisca uno "schermo" per coprire un'attività costituente, in realtà, un normale lavoro subordinato (Cass. 14 gennaio 2000, n. 381; Cass. 3 marzo 2004, n. 4334): così risultandone provata la soggezione al potere direttivo e disciplinare di altri organi della società e l'assenza di autonomi poteri decisionali (Cass. 17 febbraio 2000, n. 1791)” (Cass.
2487/2022).
La sentenza impugnata ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro tra il sig. e la Elite Car s.r.l. sulla Per_1
base di indici sintomatici comunemente utilizzati (la continuità della prestazione lavorativa, lo svolgimento di mansioni meramente impiegatizie e non certo gestorie o decisionali,
l'onerosità della prestazione), che non risultano minimamente contestati dall'appellante, che si limita a contrapporre alla
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valutazione del primo Giudice l'accertamento del ruolo di amministratore di fatto del sig. contenuto nella Per_1
sentenza penale che, peraltro, come si è detto, non esclude affatto che il rapporto di lavoro possa avere avuto tutte le caratteristiche della subordinazione, esattamente come ritenuto nella sentenza impugnata.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 oltre rimborso forfettario e oneri di legge;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico degli appellanti, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.2.2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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