Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 30 novembre 2022
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/12/2025, n. 7877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7877 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07877/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04558/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4558 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento
-) quanto al ricorso principale:
- del provvedimento della Questura di Napoli prot. n. -OMISSIS-dell’8 luglio 2022, notificato il 22 agosto 2022, con cui veniva disposto a carico del ricorrente il rimpatrio nel Comune di Torre del Greco e di allontanamento dal Comune di Ercolano, per violazione dell’art. 640 c.p. dopo essere stato sorpreso dai Carabinieri di Ercolano mentre, nei pressi del Parco Nazionale del Vesuvio, a ridosso della biglietteria del cratere acquistava biglietti per l’accesso al Gran Cono del Vesuvio, per rivenderli a prezzo maggiorato;
- del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 26 agosto 2022 con cui venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento di riesame del provvedimento impugnato in questa sede;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
-) quanto ai motivi aggiunti depositati in data 31 ottobre 2022:
- del provvedimento della Questura di Napoli prot.-OMISSIS- del 09 settembre 2022, notificato in data 14 settembre 2022, con cui si respingeva l’istanza con la quale era stata chiesta la revoca del provvedimento della Questura di Napoli prot. n. -OMISSIS-dell’8 luglio 2022;
- del provvedimento della Questura di Napoli. 20 settembre 2022, notificato in data 08 ottobre 2022, con cui veniva rigettata l’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione a recarsi dalle 8,00 alle 18,30 in Ercolano per assistere la compagna gravida e necessitante di assistenza;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze n. -OMISSIS-del 20 ottobre 2022 e n.-OMISSIS-del 30 novembre 2022;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa IA ET AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 22 settembre 2022 e depositato il 6 ottobre successivo il ricorrente impugnava – unitamente agli atti connessi – il provvedimento (atto prot. n. -OMISSIS-dell’8 luglio 2022) con cui la Questura di Napoli aveva applicato nei suoi confronti la misura preventiva di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011 (cd. foglio di via) in seguito all’essere stato sorpreso, l’8 luglio 2022 in Ercolano, località Parco Nazionale del Vesuvio, a ridosso della biglietteria per l’accesso al Cratere, mentre acquistava dalla propria autovettura ( online e con nomi di fantasia) un cospicuo numero di biglietti per l’accesso al Gran Cono del Vesuvio per poi rivenderli a prezzo maggiorato ai turisti. Premesso che il provvedimento pregiudicava la propria vita famigliare e la prosecuzione delle cure per le patologie cardiache da cui era affetto (nel Comune di Ercolano, dal quale era stato disposto l’allontanamento risedeva la propria compagna incinta ed esercitava la professione il proprio medico curante), a sostegno del gravame, il ricorrente articolava due ordini di motivi con cui: 1) eccepiva la carente motivazione della determinazione a cagione dell’omesso approfondimento del profilo dell’attualità della pericolosità sociale, non rinvenendosi “alcun giudizio specifico di appartenenza dell’interessato ad una delle categorie soggettive indicate nell’art. 1 D. Lgs. n. 159/2011”, tanto più che “il mero richiamo a precedenti penali, risalenti nel tempo, non è idoneo a giustificare di per sé la pericolosità sociale del ricorrente anche in relazione al presunto reato contestato (truffa ex art 640 c.p. per vendita di biglietti di accesso al cono vulcanico) che non rappresenta una fattispecie di reato di grave allarme sociale”; (primo motivo, rubricato “violazione degli artt. 1, 2, 11 e 29 del d.lgs. 159 del 2011, eccesso di potere per abnormità, sproporzione, omessa istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione dell’art. 3 legge 241 del 90, difetto di motivazione”); 2) eccepiva la carenza istruttoria (e motivazionale) in relazione alla sua situazione famigliare e medica, dedotta in premessa, aggiungendo le precarie condizioni di salute della sorella, bisognosa di assistenza, anch’essa residente in [...](secondo motivo, rubricato “violazione art. 8 Cedu– assenza di un’adeguata istruttoria relativa alla situazione familiare del destinatario del provvedimento”).
2. – Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno (11 ottobre 2022), con atto di mero stile, successivamente depositando memoria e documenti (15 ottobre 2022).
3. – Con ordinanza n. -OMISSIS-del 20 ottobre 2022, questo Tribunale, preliminarmente rilevata d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ex art. 73, comma 3, c.p.a.; in ragione dell’intervenuta adozione “all’esito di nuova istruttoria, di un nuovo provvedimento dell’Amministrazione che regolamenta la vicenda contenziosa” (provvedimento di conferma in esito ad istanza di riesame), respingeva l’istanza di tutela cautelare.
4. – Con motivi aggiunti notificati e depositati il 31 ottobre 2022, il ricorrente impugnava quindi – unitamente agli atti presupposti – (b) il sopravvenuto provvedimento della Questura di Napoli prot.-OMISSIS- del 9 settembre 2022, notificato in data 14 settembre 2022, con cui si era stata rigettata l’istanza di riesame del provvedimento impugnato con il ricorso principale (tesa ad ottenere la revoca dell’ordine di allontanamento dal Comune di Ercolano e di rimpatrio nel Comune di Torre del Greco, ovvero in subordine la limitazione del divieto di accesso nel Comune di Ercolano al solo territorio del Parco Nazionale del Vesuvio) nonché (c) il provvedimento della Questura di Napoli del 20 settembre 2022, notificato in data 08 ottobre 2022, con cui era stata parimenti rigettata l’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione a recarsi dalle 8,00 alle 18,30 in Ercolano per svolgere attività di volontariato. A sostegno del gravame aggiuntivo, il ricorrente articolava, sebbene in via autonoma, le medesime censure di cui al ricorso principale e dianzi riepilogate al par.1.
5. – In vista della camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare di cui ai motivi aggiunti, l’Amministrazione resistente depositava documenti (tra cui relazione difensiva). Con ordinanza n.-OMISSIS-del 30 novembre 2022, questo Tribunale respingeva la riproposta istanza cautelare.
6. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
7. – Vengono all’esame del Collegio, i provvedimenti con cui la Questura di Napoli:
a) ha applicato nei confronti del ricorrente, la misura preventiva di cui agli artt. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, ordinandone il rimpatrio nel Comune di Torre del Greco ed il contestuale allontanamento dal Comune di Ercolano, con divieto di farvi ritorno per anni 3 (provvedimento prot. n. -OMISSIS-dell’8 luglio 2022, impugnato con il ricorso principale);
b) ha rigettato l’istanza (8 agosto 2022) presentata dal ricorrente al fine di ottenere la revoca del provvedimento di cui alla lett. a) ovvero, in via subordinata” “ritenendo che il provvedimento emesso dalla S.V. potrebbe dispiegare i propri effetti preventivi anche e solo circoscrivendo il divieto di accesso al Comune di Ercolano alla sola zona relativa al P.co nazionale del Vesuvio, unicamente interessata dalla presunta attività illecita posta in essere” la limitazione del “divieto di accesso nel Comune di Ercolano al solo territorio del P.co Nazionale del Vesuvio”; (prot.-OMISSIS- del 09 settembre 2022, impugnato con i motivi aggiunti);
c) ha rigettato l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere l’autorizzazione a recarsi dalle 8,00 alle 18,30 in Ercolano per svolgere attività lavorativa di volontariato presso l’Associazione Mattotravel E.T.S. (provvedimento del 20 settembre 2022, anch’esso impugnato con i motivi aggiunti).
8. – Tanto sin qui riepilogato, per come rilevato ex art. 73, comma 3 c.p.a. nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 20 ottobre 2022, va anzitutto dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento impugnato con tale gravame (a), infatti, risulta allo stato superato dal diniego di revoca (b) impugnato con i motivi aggiunti che ha confermato, dopo una rinnovate valutazioni ed istruttoria, l’ordine di rimpatrio nel Comune di Torre del Greco ed il contestuale allontanamento dal Comune di Ercolano, con divieto di farvi ritorno per anni 3, precisando quanto alle “problematiche evidenziate [famigliari e di salute] che le esigenze del sottoposto relative ad eventuali visite presso il proprio medico con studio in Ercolano o di assistenza alla fidanzata in stato di gravidanza, potranno essere soddisfatte, di volta in volta, con documentate istanze dell’interessato atte ad ottenere permessi in deroga al divieto imposto per la giornata di visita, mentre, in relazione alle altre esigenze rappresentate, esse non riguardano direttamente il sottoposto e comunque l’esigua distanza tra le abitazioni dell’-OMISSIS-e della fidanzata (circa tre chilometri) fanno ritenere facilmente raggiungibile il domicilio della madre della fidanzata, eventualmente, anche dal domicilio dell’istante”.
9. – Dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale, e passando all’esame del gravame aggiunto, relativamente al primo dei provvedimenti con esso gravato (b) va anzitutto premesso che, in via generale, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale “il provvedimento di inibizione emesso dal questore ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011, incidendo su libertà costituzionalmente tutelate, deve essere fondato su rigorosi presupposti e su un’adeguata motivazione che dia conto delle ragioni poste dall’Amministrazione a sostegno delle determinazioni assunte” (cfr., ex multis , T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 dicembre 2018, n. 1606). In particolare, per l’adottabilità del provvedimento del foglio di via obbligatorio sono richiesti elementi di fatto, attuali e concreti, in base ai quali può essere formulato un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica, da valutare, in particolare, anche in connessione alla possibile commissione nell’ambito del territorio comunale di allontanamento; in particolare, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore (ovvero, per quanto di interesse, quelli della “sicurezza” e della “tranquillità pubblica”). La misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i predetti profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (il quale, come si è detto, deve essere connotato da una precisa direzionalità lesiva, quanto ai beni esposti a pregiudizio; in termini Cons. Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3781). La discrezionalità di cui è dotata l’amministrazione in relazione alla adozione della misura in questione è naturalmente soggetta al sindacato del g.a., il quale, come noto, non può sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosità espresso dal Questore ai fini dell’adozione di una misura di prevenzione, in quanto, in tal modo, eserciterebbe un inammissibile sindacato giurisdizionale di merito sull’ atto amministrativo. Resta tuttavia salvo il sindacato di legittimità dell’atto, diretto in special modo alla verifica della correttezza, logicità e coerenza delle conclusioni del provvedimento con le risultanze istruttorie e con la situazione oggettivamente in essere (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 30 gennaio 2023, n.1682)” (T.A.R. Napoli, Sez. V, Sent., (data ud. 04/04/2023) 15/06/2023, n. 3642; in senso conforme, (data ud. 22/03/2022) 01/04/2022, n. 2202).Ciò posto, il contestato diniego di revoca (nella sua parte confermativa del precedente “foglio di via”), risulta ragionevole e del tutto coerente con le risultanze istruttorie, traendo la propria ragione giustificatrice non solo, come tende a rappresentare parte ricorrente, nella condotta di secondary ticketing (di per sé già significativa, tanto da comportare il deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 640 c.p. anche in considerazione delle modalità, non contestate e meglio descritte nella relazione difensiva dell’Amministrazione, in atti), ma anche nei numerosi precedenti penali del ricorrente “per tentato omicidio volontario, porto abusivo e detenzione di armi, evasione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, atti persecutori, resistenza a P.U. e minacce, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, guida senza patente, furto, emissione di assegni a vuoto, violenza privata”. In siffatto quadro, in cui emergono evidenti i presupposti (oggettivi e soggettivi) per il foglio di via, sinteticamente riconducibili all’attualità dell’allarme sociale cagionato dal ricorrente (tendenzialmente dedito ad attività illecite di varia natura e gravità) ed alle sue condotte penalmente rilevanti, il provvedimento impugnato resiste ai profili di illegittimità evidenziati, quanto alla dedotta carenza motivazionale ed istruttoria sui presupposti applicativi della misura: correttamente infatti l’Amministrazione ha ravvisato una attuale pericolosità per la sicurezza e la tranquillità pubblica in capo al ricorrente.
Non colgono peraltro nel segno le ulteriori censure con cui il ricorrente lamenta l’ulteriore carenza istruttoria (e motivazionale) in relazione alla sua situazione famigliare e medica, avendo l’Amministrazione in effetti fatta salva la possibilità di richiedere permessi in deroga al divieto di ingresso nel Comune di Ercolano, per le relative esigenze.
9.1. – Conclusivamente sul punto e respinte le relative censure, il provvedimento prot.-OMISSIS- del 09 settembre 2022, primo impugnato con i motivi aggiunti (b), è legittimo e come tale va confermato.
9.2. – Per le medesime ragioni di cui supra al par. 9 e sostanzialmente riconducibili all’attuale pericolosità sociale del ricorrente, vanno respinti i motivi aggiunti quanto al diniego (c) dell’istanza del ricorrente tesa ad ottenere l’autorizzazione a recarsi dalle 8,00 alle 18,30 in Ercolano per svolgere attività lavorativa di volontariato presso l’Associazione Mattotravel E.T.S. Così come la conferma del foglio di via, tale determinazione appare coerente e del tutto in linea con il quadro istruttorio dianzi delineato, né è revocabile in dubbio, come correttamente rilevato dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, che “le esigenze di prevenzione sottese alla misura erogata [l’ordine di allontanamento e divieto di fare ritorno nel Comune di Ercolano] non verrebbero garantite con la concessione del permesso” ed anzi, tenuto conto del tenore della richiesta, che insta per una permanenza significativa sul territorio (dalle 8,00 alle 18,30), verrebbero senz’altro frustrate, con venir meno della ratio di prevenzione e tutela posta dagli artt. 1 e 2 del D. Lgs. n. 159 del 2011. Senza contare, per come evidenziato dall’Amministrazione nella propria relazione difensiva e non contestato dal ricorrente che tra le attività della menzionata Associazione rientra l’ “aiuto nell’acquisto e ricerca del biglietto per il Parco Nazionale del Vesuvio”, laddove il ricorrente, è stato deferito per il reato di truffa, proprio a cagione di condotte illecite connesse alla rivendita di biglietti del Parco Nazionale del Vesuvio, sicché l’istanza di autorizzazione si presentava del tutto incompatibile con le determinazioni (come visto, legittime) precedentemente adottate. Alla luce di tali considerazioni, anche il provvedimento di rigetto del 20 settembre 2022, secondo impugnato con i motivi aggiunti, va confermato.
9.3. – Conclusivamente:
- va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
- vanno respinti i motivi aggiunti.
9.4. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse;
- respinge i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione;
- condanna parte ricorrente alla refusione, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
AO NI, Presidente
IA ET AM, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ET AM | AO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.