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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 196/2021
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE BR
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 196/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra c.f. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bianco, Piazza Marconi n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parisi Teresa, elettivamente domiciliata in
Bovalino, Via Fratelli Bandiera II trav. Pt_1
nei confronti di
c.f. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Pescara, via Venezia n. 49, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Policheni, elettivamente domiciliata in Portigliola (RC) alla Via Olivarello n. 65
, c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Lapa, elettivamente domiciliato in Bovalino Marina (RC) alla via Sant'Elena n. 18
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
La S.N.C. di f.lli impugna la sentenza n. 614/2020, pronunciata dal Pt_1
Tribunale di Locri, pubblicata in data 7/10/2020, a definizione del proc.
1595/2016 R.G., con la quale è stata rigettata la sua opposizione avverso le ingiunzioni nn. 0315268 e 0315269, emesse dalla per il Controparte_1
pagamento dei canoni per il servizio idrico dovuti al per gli Controparte_2
anni 2013 e 2015.
Limitando la trattazione a quanto rilevante ai fini dell'appello, il giudice di prime cure ha rigettato il motivo di opposizione relativo alla carenza di potere della all'emissione delle ingiunzioni, rilevando che questa rientrasse tra i CP_1 soggetti giuridici di cui all'art. 53 d. lgs. 446/1997.
È stata, altresì, rigettata la contestazione relativa alla mancanza di titolo esecutivo statuendo che l'ingiunzione di pagamento cumula la duplice natura di titolo esecutivo e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione.
Non è stata ritenuta meritevole di accoglimento la deduzione circa la duplicazione del credito in ragione della notifica delle ingiunzioni anche ai singoli soci, avendo il giudice di prime cure rilevato che l'emissione è avvenuta nei confronti della sola società.
2 Corte d'Appello
È stato, infine, rigettato il motivo sull'inesistenza del contratto di somministrazione poiché l'atto è stato prodotto in giudizio dal CP_2
.
[...]
- Domanda di parte appellante
Co La S.n.c. impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato Parte_1
l'eccezione di insussistenza del contratto di somministrazione. Deduce, in proposito, che il contratto esibito dal Comune di Bianco riguarda l'utenza dell'abitazione privata dei non la sede dell'attività commerciale. Inoltre, Pt_1
l'appellante eccepisce l'esistenza del giudicato vincolante, derivante dalle sentenze nn. 1106/2017 e 1041/2019, emesse dal Tribunale di Locri, con le quali è stata sancita l'inesistenza di un contratto di somministrazione tra le parti.
L'appellante poi deduce l'inesistenza della causa debendi giustificativa del credito, avendo provato il mancato funzionamento del depuratore del
[...]
che rende non dovuti gli importi pretesi con le ingiunzioni. CP_2
L'appellante contestata anche la genericità della richiesta. Deduce, in proposito, che le ingiunzioni non indicano l'effettivo consumo da parte dell'utente e, in giudizio, le controparti non hanno dimostrato l'avvenuta lettura obbligatoria del contatore per dimostrare che la fatturazione è stata effettuata sulla base dell'acqua concretamente erogata.
Con il quarto motivo l'appellante eccepisce la mancanza di certezza del credito rilevando che, per gli anni precedenti, il quantum, era sempre diverso nonostante fosse diretto alla medesima attività commerciale. Inoltre, rileva che i titoli sono stati duplicati in ragione del fatto che l'ente esattore ha notificato le ingiunzioni di cui è causa anche ai soci.
Con il quinto motivo è oggetto di contestazione la mancanza del visto di esecutorietà nelle ingiunzioni di pagamento, deducendo che ciò determina l'annullamento delle stesse.
Con il sesto motivo è contestato il rigetto della carenza di potere della So.g.e.t. nell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, essendo un soggetto privato e non una pubblica amministrazione. Deduce, altresì, l'appellante la mancanza di un titolo esecutivo per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme.
- Comparsa di costituzione e risposta della So.g.e.t.
3 Corte d'Appello
La So.g.e.t. si costituisce in giudizio eccependo l'infondatezza dell'appello.
Deduce, in particolare, che il contratto di somministrazione è stipulato dall'impresa ed è sottoscritto dal suo legale rappresentante, con indicazione della p. iva. In relazione, poi, all'eccezione di giudicato derivante dalle sentenze emesse dal Tribunale di Locri osserva che può valere esclusivamente per i canoni idrici oggetto di quei procedimenti, non per quelli oggetto del presente giudizio afferenti a diverse annualità.
Rileva, altresì, la tardività dell'eccezione sul malfunzionamento degli impianti perché le ingiunzioni sono state emesse dopo l'invio delle fatture ed i solleciti di pagamento che, non essendo mai stati contestati, hanno reso irretrattabile il credito in esse contenuto.
L'appellata fa presente che il calcolo è stato effettuato non secondo metodi forfettari, ma sulla base della verifica reale del consumo dell'utente.
Sulla duplicazione della pretesa la So.g.e.t. deduce che non è obbligata ad attendere la preventiva escussione del patrimonio sociale di cui all'art. 2304
c.c., prima di emettere gli atti impositivi nei confronti dei soci.
Rileva l'infondatezza della mancanza del titolo esecutivo perché la riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali viene effettuata con ingiunzione cui deve essere riconosciuta la natura di titolo esecutivo.
In ordine all'eccezione della carenza di potere, osserva di essere iscritta all'albo ministeriale dei soggetti cui possono essere affidate le attività di accertamento e riscossione dei tributi.
Infine, insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività riservate all'Ente impositore, essendo la stessa responsabile solo per gli atti di propria formazione.
- Difese del Controparte_2
Il eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché notificato Controparte_2 quando erano decorsi i termini per l'impugnazione della sentenza. Deduce, in proposito che, sebbene l'appello sia stato notificato nel termine concesso dalla
Corte, non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione non avendo l'appellante fornito la prova dell'irregolarità a lui non imputabile del tentativo della prima notifica.
4 Corte d'Appello
Nel merito deduce l'infondatezza dell'appello, stante la correttezza della sentenza appellata e la mancanza di elementi di illegittimità delle ingiunzioni di pagamento.
***
1.- Sulla inammissibilità dell'appello
1. Il eccepisce l'inammissibilità dell'appello siccome Controparte_2 notificato quando erano decorsi i termini per l'impugnazione della sentenza.
Deduce, in proposito che, sebbene l'appello sia stato notificato nel termine concesso dalla Corte, non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione, non avendo l'appellante fornito la prova dell'irregolarità a lui non imputabile del tentativo della prima notifica.
2. Il motivo è infondato.
L'appellante, in sede di iscrizione al ruolo, ha depositato un tentativo di notifica con modalità telematica nei confronti del procuratore costituito in primo grado nell'interesse del . Controparte_2
L'atto notificato a mezzo pec non è stato accompagnato dal deposito delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Ciò impone di considerare la notifica nulla e non già inesistente, non potendosi presumere la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che «se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato» (Cass. n. 16189/2023).
Rilevata la nullità della notifica, ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., questa Corte ha concesso all'appellante un termine perentorio per rinnovarla.
La rinnovazione è stata eseguita nel termine concesso.
Pertanto il motivo deve essere rigettato.
2.- Mancanza del titolo esecutivo e carenza di potere della So.g.e.t.
5 Corte d'Appello
1. In linea preliminare l'appellante eccepisce la carenza di potere della CP_1 nell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, essendo un soggetto privato e non una pubblica amministrazione.
Eccepisce, poi, la mancanza di un titolo esecutivo per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme.
2. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., in considerazione della mancanza di specifiche e puntuali contestazioni critiche degli argomenti sviluppati nella sentenza appellata.
Come posto in chiaro dalla giurisprudenza, «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. civ., sez.
VI, n. 13535 del 30/05/2018).
Nella fattispecie, l'atto di appello non affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta le ragioni addotte dal giudice di prime cure, limitandosi l'appellante a citare una sentenza di merito in relazione alla pretesa carenza di potere e ed affermare, rispetto alla mancanza di titolo esecutivo, che «è evidente la violazione dell'art. 21, d.lgs. n. 46/99, stante l'impossibilità di riscuotere il credito mediante iscrizione a ruolo difettando un titolo avente efficacia esecutiva per come espresso in arresti già menzionati della Suprema Corte a cui si rinvia».
3. Comunque, il procedimento ha ad oggetto l'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi dell'art. 2 del r.d. 639/1910.
Le ingiunzioni impugnate rappresentano titoli esecutivi idonei a fondare la riscossione del credito, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A. Le ingiunzioni predette cumulano in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Cass. n. 10896/2019).
6 Corte d'Appello
In merito alla presunta carenza di potere della è irrilevante la Controparte_1
sua natura privatistica, atteso che i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione tramite ingiunzione, affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 446 del 1997 (Cass. n. 18104/2021).
3.- Sull'eccezione di giudicato
1. L'appellante eccepisce la violazione del giudicato, derivante dalle sentenze n. 1106/2017 e 1041/2019 del Tribunale di Locri, con cui è stata sancita l'inesistenza del contratto di somministrazione.
2. Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile l'identità dell'oggetto tra i giudizi.
Anche le sentenze nn. 1106/2017 e 1041/2019 del Tribunale di Locri riguardano i canoni idrici della Parte_1
dovuti al , ma i periodi oggetto della richiesta sono diversi da Controparte_2
quelle oggetto del presente giudizio (2013 e del 2015).
4.- Sull'esistenza del contratto di somministrazione
1. Con il primo motivo l'appellante impugna il rigetto dell'eccezione di inesistenza del contratto di somministrazione. Deduce, in proposito, che il contratto esibito dal Comune riguarda l'utenza dell'abitazione privata dei non dell'impresa commerciale. Pt_1
3. L'assunto non è condivisibile.
Infatti, l'istanza di uso dell'acqua potabile, prot. 2945 del 15/6/1993, è stata presentata da ell'interesse della indicando, Parte_1 Parte_1 quale indirizzo dell'immobile, piazza Marconi, che dal contratto risulta essere la sede della Pt_1
Ad essa è seguita la deliberazione della giunta comunale n. 287 del 17/6/1993, che richiama la domanda presentata “da parte della ditta . Parte_1
Comunque il contratto è stato stipulato in data 10 febbraio 1994 tra il Comune
e la “ditta F.lli Canturi Bar Pasticceria Gelateria s.n.c. con sede a Bianco, via P/zza
Marconi”.
7 Corte d'Appello
Con il contratto è stato concesso il godimento dell'acqua potabile alla “ditta
. Parte_1
Il contratto, infine, è stato sottoscritto da socio della Parte_1 Pt_1
utilizzando il timbro della società Parte_1
L'art. 7 del contratto ha previsto il tacito rinnovo del contratto di anno in anno, in mancanza di disdetta.
Pertanto, deve ritenersi provato il contratto scritto tra la società appellante ed il
. Controparte_2
Conseguentemente il motivo va rigettato.
5.- Sul mancato funzionamento del depuratore
1. Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'inesistenza della causa debendi giustificativa del credito, avendo provato il mancato funzionamento del depuratore del;
il che, secondo l'appellante, rende non Controparte_2
dovuti gli importi pretesi con le ingiunzioni.
L'appellante desume il malfunzionamento del depuratore del CP_2
dalle sentenze nn. 768/2015, emessa dal di Locri, e n. 226/2017,
[...]
emessa dal GIP di Locri.
2. L'assunto non è condivisibile.
La sentenza del GUP prima, tuttavia, non accerta responsabilità in capo al
, atteso che, disponendo il non luogo a procedere nei Controparte_2
confronti degli amministratori comunali di Bovalino, e Casignana, il CP_3
GUP ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per vagliare eventuali responsabilità del , quale ente capofila Controparte_2
preposto alla manutenzione straordinaria degli impianti e all'anticipazione delle spese.
L'appellante, tuttavia, non produce documentazione in merito ad un altro eventuale giudizio e suo esito nei confronti dell'ente locale appellato.
Dalla sentenza stessa non risulta il mancato funzionamento del depuratore nel
Comune di Bianco, ma solo nei Comuni di Bovalino, e Casignana. CP_3
La responsabilità degli amministratori del viene prospettata Controparte_2
in quanto il è ente capofila preposto alla manutenzione Controparte_2
8 Corte d'Appello
straordinaria degli impianti e all'anticipazione delle spese, non in quanto ente che ha subito gli effetti dannosi del mancato funzionamento del depuratore.
3. La sentenza del Tribunale civile, siccome emessa tra parti diverse rispetto a quelle dell'odierno procedimento, costituisce una prova atipica il cui valore probatorio è meramente indiziario.
Non essendo stati acquisiti al processo altri dati probatori che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice, non si può ritenere adeguatamente provato un generale malfunzionamento dell'impianto fognario esclusivamente sulla base di una sentenza avente ad oggetto la tracimazione di liquame circoscritto al terreno di un soggetto estraneo al presente giudizio.
Dalla sentenza risulta che la superficie del terreno è di 600 metri e che il terreno
è coltivato a vigneto. Dunque si tratta di terreno presumibilmente sito in campagna, comunque non nel centro abitato. Comunque non viene precisato a che distanza si trova il terreno in questione rispetto all'esercizio dell'appellante.
Dunque le risultanze della predetta sentenza non appaiono utili ai fini della presente controversia.
6.- Nel merito
1. Con il terzo motivo, l'appellante eccepisce la genericità della richiesta, in quanto le ingiunzioni non indicano l'effettivo consumo da parte dell'utente.
Rileva che, in giudizio, parte appellata non ha provato l'avvenuta lettura obbligatoria del contatore e quindi non ha dimostrato che la fatturazione è stata effettuata sulla base di un'effettiva verifica della quantità di acqua concretamente erogata.
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Per quanto attiene all'ingiunzione di pagamento relativa all'anno 2015, pari ad
€ 3.641,50, il ha allegato di aver proceduto all'emissione CP_2 CP_2
della fattura sulla scorta dei consumi idrici effettivamente rilevati.
La non ha documentato Parte_1 circostanze idonee a provare l'assenza di un'effettiva verifica della quantità di acqua erogata.
9 Corte d'Appello
La società appellante non ha specificamente allegato e provato un malfunzionamento del contatore;
comunque non ha allegato e provato circostanze da cui desumere l'inattendibilità dei dati risultanti dalla fattura in contestazione, vale a dire circostanze indicative del fatto che i consumi reali sono stati con elevata probabilità inferiori rispetto a quanto fatturato dal
CP_2
I dati risultanti da un contatore funzionante sono dotati di elevata attendibilità e quindi possono ritenersi superati solo in presenza di specifiche circostanze puntualmente provate.
Pertanto, deve essere integralmente confermata l'ingiunzione di pagamento relativa all'anno 2015.
3. Invece, per quanto attiene all'ingiunzione di pagamento relativa all'anno
2013, pari ad € 12.502,51, non si può notare la notevole sproporzione tra l'importo predetto e quello fatturato per l'anno 2015, ossia € 3.641,50.
Dagli atti di causa non risulta indicata né documentata dal una CP_2
qualche circostanza o ragione idonea a spiegare una tale sproporzione, pur trattandosi di periodi non molto distanti.
Il di Bianco non ha prodotto le fatture riguardanti un congruo periodo CP_2 precedente quello in contestazione;
fatture utili a verificare un'eventuale anomala flessione dei consumi.
L'assenza di spiegazioni circa tale incongruenza, essendo l'onere della prova a carico del somministrante, ricade sul appellato. CP_2
Pertanto, in mancanza di elementi più precisi, è ragionevole ritenere provata per il 2013 l'erogazione di una quantità di acqua equivalente a quella considerata per il 2013, con conseguente debenza per il 2015 del medesimo importo accertato per il 2015.
Pertanto va l'ingiunzione di pagamento n. 0315268, relativa ai consumi idrici del 2013, va annullata per la parte l'eccedente l'importo di € 3.641,50.
Conseguentemente, il credito del per i consumi idrici della Controparte_2
per il periodo in contestazione, è Parte_1 di € 7.283,00, di cui € 3.641,50 per l'anno 2013 e € 3.641,50 per l'anno 2015.
7.- Sulla duplicazione del credito
10 Corte d'Appello
1. Con il quarto motivo l'appellante rileva che i titoli sono stati duplicati in ragione del fatto che l'ente esattore ha notificato le ingiunzioni di cui è causa anche ai soci.
2. Il motivo è infondato.
Con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. la Parte_1
ha prodotto le ingiunzioni di pagamento nn. 345846 e 345847,
[...]
notificate a , socio della aventi ad oggetto i canoni idrici Parte_1 Pt_1
della società per gli anni 2013 e 2015, già richiesti con le ingiunzioni di pagamento oggetto dell'odierno procedimento.
Non risulta che vi sia stato il pagamento da parte dei soci delle somme oggetto delle predette ingiunzioni.
Giova comunque rilevare che, a norma dell'art. 2291 c.c., la responsabilità dei soci di una s.n.c. è solidale ed illimitata, ancorché sussidiaria per quanto stabilito dall'art. 2304 c.c.
Tale ultima disposizione, però, non impedisce al creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del socio della Snc perché il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva.
Infatti, «il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito» (Cass.
n. 22629/2020, 25378/2018).
8.- Sul visto di esecutorietà
Con il quinto motivo l'appellante eccepisce la mancanza del visto di 1. esecutorietà nelle ingiunzioni di pagamento, deducendo che ciò determina l'annullamento delle stesse.
2. Il motivo è inammissibile.
11 Corte d'Appello
Secondo consolidata giurisprudenza, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, tanto come opposizione all'esecuzione quanto come opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette, rispettivamente, ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (ex plurimis,
Cass. n. 15376/2006; Cass. n. 13655/2006; Cass. n. 11377/2002). Quindi la pronuncia «che decida congiuntamente un'opposizione all'esecuzione e più opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è impugnabile con l'appello unicamente per il capo relativo alla prima statuizione, mentre, per quel che riguarda le altre statuizioni, l'unico rimedio esperibile
è il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.» (Cass. n. 7194/2003).
La nella parte in cui eccepisce la mancanza del visto di Parte_1
esecutorietà, deduce un vizio formale del titolo esecutivo.
Pertanto, sul punto, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617 c.p.c.
In tale parte quindi la sentenza di primo grado non è appellabile, ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e, pertanto, il motivo è inammissibile.
9.- Spese processuali
1. In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e del divario tra quanto chiesto dal e l'entità del credito effettivamente accertato, si Controparte_2
reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida in complessivi € 1.270,00 per il primo grado e complessivi € 1.453,00 per il secondo grado, a carico della in Parte_1
favore delle parti appellate, in solido tra loro.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della
- sentenza impugnata, condanna la Parte_1
12 Corte d'Appello
al pagamento di € 7.283,00 per canoni relativi al servizio idrico riguardanti gli anni 2013 e 2015;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante parte, pari a complessivi € 1.270,00 per il primo grado e complessivi € 1.453,00 per il secondo grado, a carico della Parte_1
in favore delle parti appellate, in solido tra loro.
[...]
Reggio Calabria, 16.12.2025
Il presidente rel.
dott. Natalino Sapone
13
n. 196/2021
C O R T E D'A P P E L L O
DI RE BR
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. Natalino Sapone presidente relatore dott.ssa Federica Rende consigliera dott.ssa Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 196/2021 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra c.f. con sede in Parte_1 P.IVA_1
Bianco, Piazza Marconi n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parisi Teresa, elettivamente domiciliata in
Bovalino, Via Fratelli Bandiera II trav. Pt_1
nei confronti di
c.f. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2
in Pescara, via Venezia n. 49, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Policheni, elettivamente domiciliata in Portigliola (RC) alla Via Olivarello n. 65
, c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta Lapa, elettivamente domiciliato in Bovalino Marina (RC) alla via Sant'Elena n. 18
1 Corte d'Appello
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
La S.N.C. di f.lli impugna la sentenza n. 614/2020, pronunciata dal Pt_1
Tribunale di Locri, pubblicata in data 7/10/2020, a definizione del proc.
1595/2016 R.G., con la quale è stata rigettata la sua opposizione avverso le ingiunzioni nn. 0315268 e 0315269, emesse dalla per il Controparte_1
pagamento dei canoni per il servizio idrico dovuti al per gli Controparte_2
anni 2013 e 2015.
Limitando la trattazione a quanto rilevante ai fini dell'appello, il giudice di prime cure ha rigettato il motivo di opposizione relativo alla carenza di potere della all'emissione delle ingiunzioni, rilevando che questa rientrasse tra i CP_1 soggetti giuridici di cui all'art. 53 d. lgs. 446/1997.
È stata, altresì, rigettata la contestazione relativa alla mancanza di titolo esecutivo statuendo che l'ingiunzione di pagamento cumula la duplice natura di titolo esecutivo e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione.
Non è stata ritenuta meritevole di accoglimento la deduzione circa la duplicazione del credito in ragione della notifica delle ingiunzioni anche ai singoli soci, avendo il giudice di prime cure rilevato che l'emissione è avvenuta nei confronti della sola società.
2 Corte d'Appello
È stato, infine, rigettato il motivo sull'inesistenza del contratto di somministrazione poiché l'atto è stato prodotto in giudizio dal CP_2
.
[...]
- Domanda di parte appellante
Co La S.n.c. impugna la sentenza nella parte in cui ha rigettato Parte_1
l'eccezione di insussistenza del contratto di somministrazione. Deduce, in proposito, che il contratto esibito dal Comune di Bianco riguarda l'utenza dell'abitazione privata dei non la sede dell'attività commerciale. Inoltre, Pt_1
l'appellante eccepisce l'esistenza del giudicato vincolante, derivante dalle sentenze nn. 1106/2017 e 1041/2019, emesse dal Tribunale di Locri, con le quali è stata sancita l'inesistenza di un contratto di somministrazione tra le parti.
L'appellante poi deduce l'inesistenza della causa debendi giustificativa del credito, avendo provato il mancato funzionamento del depuratore del
[...]
che rende non dovuti gli importi pretesi con le ingiunzioni. CP_2
L'appellante contestata anche la genericità della richiesta. Deduce, in proposito, che le ingiunzioni non indicano l'effettivo consumo da parte dell'utente e, in giudizio, le controparti non hanno dimostrato l'avvenuta lettura obbligatoria del contatore per dimostrare che la fatturazione è stata effettuata sulla base dell'acqua concretamente erogata.
Con il quarto motivo l'appellante eccepisce la mancanza di certezza del credito rilevando che, per gli anni precedenti, il quantum, era sempre diverso nonostante fosse diretto alla medesima attività commerciale. Inoltre, rileva che i titoli sono stati duplicati in ragione del fatto che l'ente esattore ha notificato le ingiunzioni di cui è causa anche ai soci.
Con il quinto motivo è oggetto di contestazione la mancanza del visto di esecutorietà nelle ingiunzioni di pagamento, deducendo che ciò determina l'annullamento delle stesse.
Con il sesto motivo è contestato il rigetto della carenza di potere della So.g.e.t. nell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, essendo un soggetto privato e non una pubblica amministrazione. Deduce, altresì, l'appellante la mancanza di un titolo esecutivo per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme.
- Comparsa di costituzione e risposta della So.g.e.t.
3 Corte d'Appello
La So.g.e.t. si costituisce in giudizio eccependo l'infondatezza dell'appello.
Deduce, in particolare, che il contratto di somministrazione è stipulato dall'impresa ed è sottoscritto dal suo legale rappresentante, con indicazione della p. iva. In relazione, poi, all'eccezione di giudicato derivante dalle sentenze emesse dal Tribunale di Locri osserva che può valere esclusivamente per i canoni idrici oggetto di quei procedimenti, non per quelli oggetto del presente giudizio afferenti a diverse annualità.
Rileva, altresì, la tardività dell'eccezione sul malfunzionamento degli impianti perché le ingiunzioni sono state emesse dopo l'invio delle fatture ed i solleciti di pagamento che, non essendo mai stati contestati, hanno reso irretrattabile il credito in esse contenuto.
L'appellata fa presente che il calcolo è stato effettuato non secondo metodi forfettari, ma sulla base della verifica reale del consumo dell'utente.
Sulla duplicazione della pretesa la So.g.e.t. deduce che non è obbligata ad attendere la preventiva escussione del patrimonio sociale di cui all'art. 2304
c.c., prima di emettere gli atti impositivi nei confronti dei soci.
Rileva l'infondatezza della mancanza del titolo esecutivo perché la riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali viene effettuata con ingiunzione cui deve essere riconosciuta la natura di titolo esecutivo.
In ordine all'eccezione della carenza di potere, osserva di essere iscritta all'albo ministeriale dei soggetti cui possono essere affidate le attività di accertamento e riscossione dei tributi.
Infine, insiste nell'eccezione di difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività riservate all'Ente impositore, essendo la stessa responsabile solo per gli atti di propria formazione.
- Difese del Controparte_2
Il eccepisce l'inammissibilità dell'appello perché notificato Controparte_2 quando erano decorsi i termini per l'impugnazione della sentenza. Deduce, in proposito che, sebbene l'appello sia stato notificato nel termine concesso dalla
Corte, non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione non avendo l'appellante fornito la prova dell'irregolarità a lui non imputabile del tentativo della prima notifica.
4 Corte d'Appello
Nel merito deduce l'infondatezza dell'appello, stante la correttezza della sentenza appellata e la mancanza di elementi di illegittimità delle ingiunzioni di pagamento.
***
1.- Sulla inammissibilità dell'appello
1. Il eccepisce l'inammissibilità dell'appello siccome Controparte_2 notificato quando erano decorsi i termini per l'impugnazione della sentenza.
Deduce, in proposito che, sebbene l'appello sia stato notificato nel termine concesso dalla Corte, non ricorrevano i presupposti per la rinnovazione, non avendo l'appellante fornito la prova dell'irregolarità a lui non imputabile del tentativo della prima notifica.
2. Il motivo è infondato.
L'appellante, in sede di iscrizione al ruolo, ha depositato un tentativo di notifica con modalità telematica nei confronti del procuratore costituito in primo grado nell'interesse del . Controparte_2
L'atto notificato a mezzo pec non è stato accompagnato dal deposito delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna. Ciò impone di considerare la notifica nulla e non già inesistente, non potendosi presumere la radicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che «se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della legge n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato» (Cass. n. 16189/2023).
Rilevata la nullità della notifica, ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., questa Corte ha concesso all'appellante un termine perentorio per rinnovarla.
La rinnovazione è stata eseguita nel termine concesso.
Pertanto il motivo deve essere rigettato.
2.- Mancanza del titolo esecutivo e carenza di potere della So.g.e.t.
5 Corte d'Appello
1. In linea preliminare l'appellante eccepisce la carenza di potere della CP_1 nell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, essendo un soggetto privato e non una pubblica amministrazione.
Eccepisce, poi, la mancanza di un titolo esecutivo per procedere all'iscrizione a ruolo delle somme.
2. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, non è conforme ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., in considerazione della mancanza di specifiche e puntuali contestazioni critiche degli argomenti sviluppati nella sentenza appellata.
Come posto in chiaro dalla giurisprudenza, «gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di «revisio prioris instantiae» del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. civ., sez.
VI, n. 13535 del 30/05/2018).
Nella fattispecie, l'atto di appello non affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta le ragioni addotte dal giudice di prime cure, limitandosi l'appellante a citare una sentenza di merito in relazione alla pretesa carenza di potere e ed affermare, rispetto alla mancanza di titolo esecutivo, che «è evidente la violazione dell'art. 21, d.lgs. n. 46/99, stante l'impossibilità di riscuotere il credito mediante iscrizione a ruolo difettando un titolo avente efficacia esecutiva per come espresso in arresti già menzionati della Suprema Corte a cui si rinvia».
3. Comunque, il procedimento ha ad oggetto l'impugnazione delle ingiunzioni di pagamento emesse ai sensi dell'art. 2 del r.d. 639/1910.
Le ingiunzioni impugnate rappresentano titoli esecutivi idonei a fondare la riscossione del credito, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A. Le ingiunzioni predette cumulano in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Cass. n. 10896/2019).
6 Corte d'Appello
In merito alla presunta carenza di potere della è irrilevante la Controparte_1
sua natura privatistica, atteso che i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione tramite ingiunzione, affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 446 del 1997 (Cass. n. 18104/2021).
3.- Sull'eccezione di giudicato
1. L'appellante eccepisce la violazione del giudicato, derivante dalle sentenze n. 1106/2017 e 1041/2019 del Tribunale di Locri, con cui è stata sancita l'inesistenza del contratto di somministrazione.
2. Il motivo è infondato, non essendo ravvisabile l'identità dell'oggetto tra i giudizi.
Anche le sentenze nn. 1106/2017 e 1041/2019 del Tribunale di Locri riguardano i canoni idrici della Parte_1
dovuti al , ma i periodi oggetto della richiesta sono diversi da Controparte_2
quelle oggetto del presente giudizio (2013 e del 2015).
4.- Sull'esistenza del contratto di somministrazione
1. Con il primo motivo l'appellante impugna il rigetto dell'eccezione di inesistenza del contratto di somministrazione. Deduce, in proposito, che il contratto esibito dal Comune riguarda l'utenza dell'abitazione privata dei non dell'impresa commerciale. Pt_1
3. L'assunto non è condivisibile.
Infatti, l'istanza di uso dell'acqua potabile, prot. 2945 del 15/6/1993, è stata presentata da ell'interesse della indicando, Parte_1 Parte_1 quale indirizzo dell'immobile, piazza Marconi, che dal contratto risulta essere la sede della Pt_1
Ad essa è seguita la deliberazione della giunta comunale n. 287 del 17/6/1993, che richiama la domanda presentata “da parte della ditta . Parte_1
Comunque il contratto è stato stipulato in data 10 febbraio 1994 tra il Comune
e la “ditta F.lli Canturi Bar Pasticceria Gelateria s.n.c. con sede a Bianco, via P/zza
Marconi”.
7 Corte d'Appello
Con il contratto è stato concesso il godimento dell'acqua potabile alla “ditta
. Parte_1
Il contratto, infine, è stato sottoscritto da socio della Parte_1 Pt_1
utilizzando il timbro della società Parte_1
L'art. 7 del contratto ha previsto il tacito rinnovo del contratto di anno in anno, in mancanza di disdetta.
Pertanto, deve ritenersi provato il contratto scritto tra la società appellante ed il
. Controparte_2
Conseguentemente il motivo va rigettato.
5.- Sul mancato funzionamento del depuratore
1. Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'inesistenza della causa debendi giustificativa del credito, avendo provato il mancato funzionamento del depuratore del;
il che, secondo l'appellante, rende non Controparte_2
dovuti gli importi pretesi con le ingiunzioni.
L'appellante desume il malfunzionamento del depuratore del CP_2
dalle sentenze nn. 768/2015, emessa dal di Locri, e n. 226/2017,
[...]
emessa dal GIP di Locri.
2. L'assunto non è condivisibile.
La sentenza del GUP prima, tuttavia, non accerta responsabilità in capo al
, atteso che, disponendo il non luogo a procedere nei Controparte_2
confronti degli amministratori comunali di Bovalino, e Casignana, il CP_3
GUP ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per vagliare eventuali responsabilità del , quale ente capofila Controparte_2
preposto alla manutenzione straordinaria degli impianti e all'anticipazione delle spese.
L'appellante, tuttavia, non produce documentazione in merito ad un altro eventuale giudizio e suo esito nei confronti dell'ente locale appellato.
Dalla sentenza stessa non risulta il mancato funzionamento del depuratore nel
Comune di Bianco, ma solo nei Comuni di Bovalino, e Casignana. CP_3
La responsabilità degli amministratori del viene prospettata Controparte_2
in quanto il è ente capofila preposto alla manutenzione Controparte_2
8 Corte d'Appello
straordinaria degli impianti e all'anticipazione delle spese, non in quanto ente che ha subito gli effetti dannosi del mancato funzionamento del depuratore.
3. La sentenza del Tribunale civile, siccome emessa tra parti diverse rispetto a quelle dell'odierno procedimento, costituisce una prova atipica il cui valore probatorio è meramente indiziario.
Non essendo stati acquisiti al processo altri dati probatori che possono contribuire a fondare il convincimento del giudice, non si può ritenere adeguatamente provato un generale malfunzionamento dell'impianto fognario esclusivamente sulla base di una sentenza avente ad oggetto la tracimazione di liquame circoscritto al terreno di un soggetto estraneo al presente giudizio.
Dalla sentenza risulta che la superficie del terreno è di 600 metri e che il terreno
è coltivato a vigneto. Dunque si tratta di terreno presumibilmente sito in campagna, comunque non nel centro abitato. Comunque non viene precisato a che distanza si trova il terreno in questione rispetto all'esercizio dell'appellante.
Dunque le risultanze della predetta sentenza non appaiono utili ai fini della presente controversia.
6.- Nel merito
1. Con il terzo motivo, l'appellante eccepisce la genericità della richiesta, in quanto le ingiunzioni non indicano l'effettivo consumo da parte dell'utente.
Rileva che, in giudizio, parte appellata non ha provato l'avvenuta lettura obbligatoria del contatore e quindi non ha dimostrato che la fatturazione è stata effettuata sulla base di un'effettiva verifica della quantità di acqua concretamente erogata.
2. Il motivo è fondato nei termini di seguito precisati.
Per quanto attiene all'ingiunzione di pagamento relativa all'anno 2015, pari ad
€ 3.641,50, il ha allegato di aver proceduto all'emissione CP_2 CP_2
della fattura sulla scorta dei consumi idrici effettivamente rilevati.
La non ha documentato Parte_1 circostanze idonee a provare l'assenza di un'effettiva verifica della quantità di acqua erogata.
9 Corte d'Appello
La società appellante non ha specificamente allegato e provato un malfunzionamento del contatore;
comunque non ha allegato e provato circostanze da cui desumere l'inattendibilità dei dati risultanti dalla fattura in contestazione, vale a dire circostanze indicative del fatto che i consumi reali sono stati con elevata probabilità inferiori rispetto a quanto fatturato dal
CP_2
I dati risultanti da un contatore funzionante sono dotati di elevata attendibilità e quindi possono ritenersi superati solo in presenza di specifiche circostanze puntualmente provate.
Pertanto, deve essere integralmente confermata l'ingiunzione di pagamento relativa all'anno 2015.
3. Invece, per quanto attiene all'ingiunzione di pagamento relativa all'anno
2013, pari ad € 12.502,51, non si può notare la notevole sproporzione tra l'importo predetto e quello fatturato per l'anno 2015, ossia € 3.641,50.
Dagli atti di causa non risulta indicata né documentata dal una CP_2
qualche circostanza o ragione idonea a spiegare una tale sproporzione, pur trattandosi di periodi non molto distanti.
Il di Bianco non ha prodotto le fatture riguardanti un congruo periodo CP_2 precedente quello in contestazione;
fatture utili a verificare un'eventuale anomala flessione dei consumi.
L'assenza di spiegazioni circa tale incongruenza, essendo l'onere della prova a carico del somministrante, ricade sul appellato. CP_2
Pertanto, in mancanza di elementi più precisi, è ragionevole ritenere provata per il 2013 l'erogazione di una quantità di acqua equivalente a quella considerata per il 2013, con conseguente debenza per il 2015 del medesimo importo accertato per il 2015.
Pertanto va l'ingiunzione di pagamento n. 0315268, relativa ai consumi idrici del 2013, va annullata per la parte l'eccedente l'importo di € 3.641,50.
Conseguentemente, il credito del per i consumi idrici della Controparte_2
per il periodo in contestazione, è Parte_1 di € 7.283,00, di cui € 3.641,50 per l'anno 2013 e € 3.641,50 per l'anno 2015.
7.- Sulla duplicazione del credito
10 Corte d'Appello
1. Con il quarto motivo l'appellante rileva che i titoli sono stati duplicati in ragione del fatto che l'ente esattore ha notificato le ingiunzioni di cui è causa anche ai soci.
2. Il motivo è infondato.
Con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. la Parte_1
ha prodotto le ingiunzioni di pagamento nn. 345846 e 345847,
[...]
notificate a , socio della aventi ad oggetto i canoni idrici Parte_1 Pt_1
della società per gli anni 2013 e 2015, già richiesti con le ingiunzioni di pagamento oggetto dell'odierno procedimento.
Non risulta che vi sia stato il pagamento da parte dei soci delle somme oggetto delle predette ingiunzioni.
Giova comunque rilevare che, a norma dell'art. 2291 c.c., la responsabilità dei soci di una s.n.c. è solidale ed illimitata, ancorché sussidiaria per quanto stabilito dall'art. 2304 c.c.
Tale ultima disposizione, però, non impedisce al creditore di munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del socio della Snc perché il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva.
Infatti, «il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito» (Cass.
n. 22629/2020, 25378/2018).
8.- Sul visto di esecutorietà
Con il quinto motivo l'appellante eccepisce la mancanza del visto di 1. esecutorietà nelle ingiunzioni di pagamento, deducendo che ciò determina l'annullamento delle stesse.
2. Il motivo è inammissibile.
11 Corte d'Appello
Secondo consolidata giurisprudenza, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, tanto come opposizione all'esecuzione quanto come opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette, rispettivamente, ad appello e a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 c.p.c. (ex plurimis,
Cass. n. 15376/2006; Cass. n. 13655/2006; Cass. n. 11377/2002). Quindi la pronuncia «che decida congiuntamente un'opposizione all'esecuzione e più opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., è impugnabile con l'appello unicamente per il capo relativo alla prima statuizione, mentre, per quel che riguarda le altre statuizioni, l'unico rimedio esperibile
è il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.» (Cass. n. 7194/2003).
La nella parte in cui eccepisce la mancanza del visto di Parte_1
esecutorietà, deduce un vizio formale del titolo esecutivo.
Pertanto, sul punto, l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617 c.p.c.
In tale parte quindi la sentenza di primo grado non è appellabile, ai sensi dell'art. 618 c.p.c. e, pertanto, il motivo è inammissibile.
9.- Spese processuali
1. In ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e del divario tra quanto chiesto dal e l'entità del credito effettivamente accertato, si Controparte_2
reputa equo compensare per metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida in complessivi € 1.270,00 per il primo grado e complessivi € 1.453,00 per il secondo grado, a carico della in Parte_1
favore delle parti appellate, in solido tra loro.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della
- sentenza impugnata, condanna la Parte_1
12 Corte d'Appello
al pagamento di € 7.283,00 per canoni relativi al servizio idrico riguardanti gli anni 2013 e 2015;
- compensa per metà le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, ponendo la restante parte, pari a complessivi € 1.270,00 per il primo grado e complessivi € 1.453,00 per il secondo grado, a carico della Parte_1
in favore delle parti appellate, in solido tra loro.
[...]
Reggio Calabria, 16.12.2025
Il presidente rel.
dott. Natalino Sapone
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