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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/08/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2946/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2946 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano E_ C.F._1
Capo (C.F. ) e Francesco Tramontini (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Mestre (Ve), Via Palazzo, 31/A, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione
- attore- contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso _1 P.IVA_1 dall'Avv. Giovanni Bogoni (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio in Monteforte D'Alpone (Vr), Via Dante, 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-convenuto-
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.7.2025 parte attrice precisava le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 7.7.2025 e, quindi: CP_
“accertarsi, dichiararsi e darsi atto che le delibere dell'assemblea del , adottate _1 nelle sedute del 12 aprile 2024 e 25 maggio 2024 qui impugnate sono illegittime, invalide e nulle, o annullabili, per tutti i motivi esposti.
In ogni ipotesi, spese non imponibili, spese imponibili, compenso, rimborso 15% spese generali di studio su esso, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se dovuta, relativi alla mediazione ed alla presente causa, rifusi.”
pagina 1 di 7 Si riscontrava altresì il deposito delle note scritte del 27.6.2025 in cui il convenuto così _1 precisava le proprie conclusioni:
“In via preliminare / pregiudiziale
- dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa con riferimento alle domande azionate per difetto di legittimazione attiva ad impugnare le delibere condominiali del 12.04.2024 e
25.05.2024;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni impugnate;
Nel merito,
In via subordinata
- rigettare le domande formulate da parte attrice per i motivi di fatto e di diritto di cui all'esposizione;
- condannare il sig. al risarcimento del danno ex art. 96 cpc co. 1 e 3, nei limiti che il E_
Giudicante riterrà di giustizia, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso
Spese e compensi di causa integralmente rifusi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva il E_ _1 impugnando, previo esperimento della mediazione obbligatoria, le delibere adottate dall'assemblea il
12.4.2024 e il 25.5.2024.
Riferiva che con precedente delibera del 23.7.2023 il aveva deciso, con il voto contrario _1 del , di sostituire la caldaia ed eliminare il servizio di produzione di acqua condominiale e di PT aver dunque impugnato detta delibera (ed anche la successiva e connessa delibera del 21.10.2023, con cui l'assemblea aveva autorizzato l'amministratore a partecipare alla mediazione obbligatoria promossa dal ); il relativo giudizio era stato iscritto presso l'intestato Tribunale con n.r.g. 869/2024. Ciò PT premesso, deduceva che:
- l'assemblea del condominio in data 12.4.2024 conferiva l'incarico all'avv. Giovanni Bogoni a rappresentare il condominio nel giudizio r.g. n. 869/2024, approvandone il preventivo di spesa, nonostante nell'avviso di convocazione assembleare l'o.d.g. prevedesse il conferimento incarico all'avv. Melissa Alberti;
- con successiva delibera del 25.5.2024 l'assemblea aveva confermato l'incarico, conferito con la precedente delibera, all'avv. Bogoni, ratificandone l'operato posto in essere;
In diritto dava atto della sussistenza dell'interesse ex art.100 c.p.c. all'impugnazione delle PT delibere in esame, osservando, al riguardo, che l'attore era stato regolarmente invitato a partecipare all'assemblea, non aveva invocato omissione/tardività/incompletezza della convocazione e che, pagina 2 di 7 nonostante l'interesse contrapposto in ordine all'oggetto della delibera del 12.4.2024, aveva indubbio interesse nel veder accertato il difetto di rappresentanza processuale del nel giudizio _1
869/2024. Deduceva in particolare:
i) l'illegittimità della delibera del 12 aprile 2024, poiché adottata in spregio all'art. 66 disp. att. c.c. atteso che l'o.d.g. comunicato, ossia il conferimento di incarico, era diverso da quello poi posto in votazione: ciò perché l'assemblea aveva deliberato il conferimento dell'incarico all'avv. Bogoni in luogo dell'avv. Alberti, nominativo, quest'ultimo, indicato nell'o.d.g.;
ii) l'illegittimità della delibera del 25.5.2024, per essere stata adottata in difetto del prescritto quorum costitutivo, non essendo stato presente il condomino delegato CP_2
iii) l'illegittimità della delibera del 25.5.2024 poiché avente oggetto illecito, non potendo la assemblea ratificare gli atti processuali posti in essere da difensore privo di mandato alle liti.
In via cautelare, l'attore chiedeva ex art. 1137 co.4 c.c. la sospensione della efficacia delle delibere assembleari nonché, in rito, la riunione della presente vertenza al giudizio n. r.g. 869/2024.
2. Si costituiva il , instando per il rigetto delle domande attoree. Il convenuto, premesso _1 che in seno al giudizio di impugnativa delle delibere del 23.7.2023 e del 21.10.2023 erano già state superate le censure avversarie in ordine al difetto di rappresentanza, rappresentava che l'assemblea, rilevata una non conformità (errata indicazione del nominativo del legale) fra o.d.g. e delibera assunta il
12.4.2024, aveva proceduto a convocare una seconda assemblea il 25.5.2024, in cui era stato confermato il conferimento incarico all'avv. Bogoni ed approvato il relativo preventivo di spesa.
In diritto deduceva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del , avendo PT quest'ultimo impugnato delibere che conferivano la rappresentanza del condominio in un giudizio promosso dallo stesso attore, che risultava pertanto portatore di interesse contrapposto a quello dell'odierno convenuto.
Nel merito assumeva che la delibera del 12.4.2024 non fosse inficiata da vizi tali da renderla illegittima dal momento che in sede assembleare, nonostante la discrepanza fra il nominativo del legale riportato nell'o.d.g. di cui alla convocazione e nella delibera poi assunta, era stata vagliata la decisione di conferire l'incarico all'avv. Bogoni, con relativa allegazione del preventivo, dovendosi, ad ogni buon conto, reputarsi sanato l'eventuale profilo di illegittimità dalla delibera del 25.5.2024 che aveva ratificato l'operato dell'amministratore con cui aveva conferito l'incarico giudiziale al legale.
In ordine all'asserita assenza del quorum costitutivo, relativamente alla delibera del 25.5.2024, il convenuto, premettendo che di cui l'attore lamentava l'assenza, non era condomino ma CP_2 delegato di uno di essi, assumeva la regolare costituzione e deliberazione dell'assemblea, avendo votato i presenti per complessivi 540,50/1000. Rilevava altresì che l'indicazione a verbale della pagina 3 di 7 presenza dei condomini e/o loro delegati presenti era la medesima di quella adottata in delibere precedenti, con la presenza dell'attore, che mai aveva eccepito alcunché in ordine al quorum strutturale.
Chiedeva infine il rigetto delle richieste attoree di sospensione delle delibere impugnate e di riunione del giudizio al r.g. n. 869/2024, non ravvisandone i presupposti, avanzando altresì richiesta di condanna ex art.96 co.1 e 3 c.p.c. nonché di condanna al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo.
3. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 27.9.2024, rigettata la istanza di riunione, la prima udienza veniva differita al 10.12.2024. Nelle more il dava atto che il giudizio r.g. n.869/2024 era _1 stato definito con sentenza. Il giudizio veniva indi rinviato per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.7.2025, con termine per note conclusive fino al 7.7.2025, depositate dalle parti. All'udienza del 16.7.2025 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
4. Il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore, tanto con riferimento all'impugnativa della delibera del 12.4.2024, quanto con riferimento alla delibera del 25.5.2024.
Ciò perché le delibere avrebbero avuto ad oggetto l'autorizzazione all'amministratore a conferire ad un difensore l'incarico a difendere il in un distinto contenzioso promosso dallo stesso attore - _1 con autorizzazione del relativo preventivo di spesa (cfr. delibera del 12.4.2024) e la conferma del medesimo deliberato, con ratifica dell'operato del difensore (cfr. delibera del 25.5.2024) – sicché il sarebbe portatore di un interesse contrapposto a quello del . PT _1
A sostegno della sua tesi il convenuto ha menzionato il precedente rappresentato da Cass. Sez. II, ord.
n. 3192 del 2/2/2023, con l'ulteriore considerazione che “ritenere che l'attore abbia legittimazione attiva nella presente vertenza significherebbe ammettere che egli abbia potere di scegliere l'avvocato della propria controparte […]” con conseguente compromissione del diritto di difesa del _1
(comparsa, pag. 3).
L'attore ha dedotto – da ultimo nelle note conclusive, pagg. 2-3 – che sussisterebbe il suo “interesse ad agire” in quanto i principi espressi da Cass. 3192/23 non sarebbero sovrapponibili al caso di specie, perché detta sentenza “se correttamente intesa, conferma l'esistenza dell'interesse in capo a E_
, posto che essa nega soltanto il diritto del condomino portatore dell'interesse contrapposto a
[...] partecipare all'assemblea, ma non gli nega (né otrebbe farlo) il diritto di impugnare la deliberazione qualora questa risulti viziata” e perché sarebbe stato invitato a partecipare all'assemblea e PT non l'avrebbe impugnata per ragioni connesse ad omissione, tardività o incompletezza della convocazione.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è fondata, non essendo condivisibili i rilievi attorei, pagina 4 di 7 frutto di una non corretta lettura del precedente menzionato dal e dei principi ivi espressi. _1
Il precedente di legittimità menzionato dal convenuto ha infatti chiarito che “In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo condòmino, venendosi la compagine condominiale a _1 scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale”(Cass.
Sez. II, ord. n. 3192 del 2/2/2023).
Da una lettura per esteso della decisione si comprende come in realtà la S.C. abbia inteso chiarire che ogni qual volta vi sia una controversia tra il e uno o più condomini, la compagine _1 condominiale viene a scindersi in due gruppi in contrasto tra loro, dal che discendono varie conseguenze: anzitutto, laddove un gruppo di condomini decida di promuovere o coltivare un'azione nei confronti di un altro condomino, quest'ultimo non è legittimato a partecipare all'assemblea, ragion per cui si modifica la composizione del collegio e delle maggioranze (in riferimento a dette assemblee, di fatto, il condomino dotato di un interesse contrapposto è assimilabile ad un terzo).
Dalla mancata legittimazione a partecipare all'assemblea discende anche la carenza di legittimazione a impugnarne il deliberato, per l'ovvio principio che un soggetto che non è legittimato e autorizzato a partecipare ad una determinata assemblea non è neanche legittimato a impugnare e sindacarne le decisioni – proprio come un terzo, non condomino, non potrebbe impugnare la delibera condominiale;
ciò a meno che, ovviamente, l'assemblea non esorbiti dai suoi poteri, ad esempio decidendo di porre a carico del dotato di un interesse contrapposto una quota dei compensi dovuti al legale _1 scelto per la difesa degli altri condomini, cfr. parte motiva del precedente di legittimità. Per il resto, non si può configurare un generico interesse del condomino dissenziente a “[…] accedere e partecipare alla discussione preliminare”. All'assemblea devono essere convocati gli aventi diritto ad intervenirvi ed a votare (art. 1136, comma 6, c.c. e art. 66, comma 3, disp. att. c.c.), integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità della deliberazione. Non esiste un distinto diritto alla convocazione per la sola fase preparatoria della riunione, consistente nel dibattito antecedente al momento deliberativo, in quanto l'intervento del partecipante nella discussione assembleare (al di fuori della peculiare ipotesi prevista dall'art. 10, comma 2, legge 27 luglio 1978, n. 392) è finalizzato a portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto di assenso o dissenso sull'argomento contenuto nell'ordine del giorno.” (cfr. Cass. 3192/2023, pag. 6).
Tanto chiarito, è pacifico che nel caso di specie fosse dotato di un interesse contrapposto a PT
pagina 5 di 7 quello del – posto che con le delibere impugnate il convenuto decideva a quale difensore _1 conferire l'incarico di rappresentarlo in un contenzioso promosso dallo stesso attore –; la circostanza è peraltro ammessa dallo stesso (cfr. citazione, pag. 5). PT
L'attore, dunque, non aveva e non ha alcuna legittimazione a partecipare a detto dibattito assembleare e a sindacarne gli esiti, impugnando le relative determine (non avendo dedotto che l'assemblea PT abbia esorbitato dai propri poteri, ponendo a suo carico le relative spese: anzi, la circostanza può dirsi esclusa, emergendo dalla lettura del verbale del 12.4.2024 che l'assemblea ha correttamente deliberato di escludere il dal riparto delle spese per i compensi del legale). PT
In quest'ottica è irrilevante che – erroneamente – al fosse stato spedito l'avviso di PT convocazione per la prima assemblea o le varie ragioni di merito per cui l'attore ha impugnato le due delibere: essendo , quanto a dette specifiche delibere, dotato di un interesse contrapposto a PT quello dell'assemblea egli non era comunque legittimato a parteciparvi e, quindi, a impugnare le relative delibere.
Diversamente ragionando, come correttamente evidenziato dalla difesa del convenuto, l'attore verrebbe posto nell'assurda condizione di poter determinare la scelta del difensore della propria controparte processuale.
Difettando l'attore della legittimazione attiva ad impugnare entrambe le determine e quindi una delle condizioni dell'azione, le domande attoree dovranno essere dichiarati inammissibili. Resta assorbito l'esame dei profili di censura, nel merito, delle delibere e delle relative difese del convenuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento - individuato ex art. 5, co. 6 d.m. 55/2014, stante il valore indeterminato della causa e in considerazione della non complessità del giudizio, nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 –, applicati ai medi per fase di studio e introduttiva e ai minimi per la fase decisionale, essendo la causa stata decisa a seguito di discussione orale, previo deposito di sole note conclusive e con esclusione della fase istruttoria, non svolta – non avendo peraltro le parti articolato istanze istruttorie – e precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 4.358,00, oltre accessori.
6. Non sussistono i presupposti per disporre l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore, domanda peraltro genericamente articolata dal _1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 (i) dichiara inammissibili le domande dell'attore;
(ii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di , pari ad € E_ _1
4.358,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
(iii) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore, articolata dal convenuto.
Vicenza, 4 agosto 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica in persona del Dott. Ludovico Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 2946 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano E_ C.F._1
Capo (C.F. ) e Francesco Tramontini (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Mestre (Ve), Via Palazzo, 31/A, giusta procura allegata telematicamente all'atto di citazione
- attore- contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso _1 P.IVA_1 dall'Avv. Giovanni Bogoni (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._4 studio in Monteforte D'Alpone (Vr), Via Dante, 3, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-convenuto-
OGGETTO: impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI: all'udienza del 16.7.2025 parte attrice precisava le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 7.7.2025 e, quindi: CP_
“accertarsi, dichiararsi e darsi atto che le delibere dell'assemblea del , adottate _1 nelle sedute del 12 aprile 2024 e 25 maggio 2024 qui impugnate sono illegittime, invalide e nulle, o annullabili, per tutti i motivi esposti.
In ogni ipotesi, spese non imponibili, spese imponibili, compenso, rimborso 15% spese generali di studio su esso, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima se dovuta, relativi alla mediazione ed alla presente causa, rifusi.”
pagina 1 di 7 Si riscontrava altresì il deposito delle note scritte del 27.6.2025 in cui il convenuto così _1 precisava le proprie conclusioni:
“In via preliminare / pregiudiziale
- dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa con riferimento alle domande azionate per difetto di legittimazione attiva ad impugnare le delibere condominiali del 12.04.2024 e
25.05.2024;
- rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva delle deliberazioni impugnate;
Nel merito,
In via subordinata
- rigettare le domande formulate da parte attrice per i motivi di fatto e di diritto di cui all'esposizione;
- condannare il sig. al risarcimento del danno ex art. 96 cpc co. 1 e 3, nei limiti che il E_
Giudicante riterrà di giustizia, per tutti i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso
Spese e compensi di causa integralmente rifusi.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva il E_ _1 impugnando, previo esperimento della mediazione obbligatoria, le delibere adottate dall'assemblea il
12.4.2024 e il 25.5.2024.
Riferiva che con precedente delibera del 23.7.2023 il aveva deciso, con il voto contrario _1 del , di sostituire la caldaia ed eliminare il servizio di produzione di acqua condominiale e di PT aver dunque impugnato detta delibera (ed anche la successiva e connessa delibera del 21.10.2023, con cui l'assemblea aveva autorizzato l'amministratore a partecipare alla mediazione obbligatoria promossa dal ); il relativo giudizio era stato iscritto presso l'intestato Tribunale con n.r.g. 869/2024. Ciò PT premesso, deduceva che:
- l'assemblea del condominio in data 12.4.2024 conferiva l'incarico all'avv. Giovanni Bogoni a rappresentare il condominio nel giudizio r.g. n. 869/2024, approvandone il preventivo di spesa, nonostante nell'avviso di convocazione assembleare l'o.d.g. prevedesse il conferimento incarico all'avv. Melissa Alberti;
- con successiva delibera del 25.5.2024 l'assemblea aveva confermato l'incarico, conferito con la precedente delibera, all'avv. Bogoni, ratificandone l'operato posto in essere;
In diritto dava atto della sussistenza dell'interesse ex art.100 c.p.c. all'impugnazione delle PT delibere in esame, osservando, al riguardo, che l'attore era stato regolarmente invitato a partecipare all'assemblea, non aveva invocato omissione/tardività/incompletezza della convocazione e che, pagina 2 di 7 nonostante l'interesse contrapposto in ordine all'oggetto della delibera del 12.4.2024, aveva indubbio interesse nel veder accertato il difetto di rappresentanza processuale del nel giudizio _1
869/2024. Deduceva in particolare:
i) l'illegittimità della delibera del 12 aprile 2024, poiché adottata in spregio all'art. 66 disp. att. c.c. atteso che l'o.d.g. comunicato, ossia il conferimento di incarico, era diverso da quello poi posto in votazione: ciò perché l'assemblea aveva deliberato il conferimento dell'incarico all'avv. Bogoni in luogo dell'avv. Alberti, nominativo, quest'ultimo, indicato nell'o.d.g.;
ii) l'illegittimità della delibera del 25.5.2024, per essere stata adottata in difetto del prescritto quorum costitutivo, non essendo stato presente il condomino delegato CP_2
iii) l'illegittimità della delibera del 25.5.2024 poiché avente oggetto illecito, non potendo la assemblea ratificare gli atti processuali posti in essere da difensore privo di mandato alle liti.
In via cautelare, l'attore chiedeva ex art. 1137 co.4 c.c. la sospensione della efficacia delle delibere assembleari nonché, in rito, la riunione della presente vertenza al giudizio n. r.g. 869/2024.
2. Si costituiva il , instando per il rigetto delle domande attoree. Il convenuto, premesso _1 che in seno al giudizio di impugnativa delle delibere del 23.7.2023 e del 21.10.2023 erano già state superate le censure avversarie in ordine al difetto di rappresentanza, rappresentava che l'assemblea, rilevata una non conformità (errata indicazione del nominativo del legale) fra o.d.g. e delibera assunta il
12.4.2024, aveva proceduto a convocare una seconda assemblea il 25.5.2024, in cui era stato confermato il conferimento incarico all'avv. Bogoni ed approvato il relativo preventivo di spesa.
In diritto deduceva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva del , avendo PT quest'ultimo impugnato delibere che conferivano la rappresentanza del condominio in un giudizio promosso dallo stesso attore, che risultava pertanto portatore di interesse contrapposto a quello dell'odierno convenuto.
Nel merito assumeva che la delibera del 12.4.2024 non fosse inficiata da vizi tali da renderla illegittima dal momento che in sede assembleare, nonostante la discrepanza fra il nominativo del legale riportato nell'o.d.g. di cui alla convocazione e nella delibera poi assunta, era stata vagliata la decisione di conferire l'incarico all'avv. Bogoni, con relativa allegazione del preventivo, dovendosi, ad ogni buon conto, reputarsi sanato l'eventuale profilo di illegittimità dalla delibera del 25.5.2024 che aveva ratificato l'operato dell'amministratore con cui aveva conferito l'incarico giudiziale al legale.
In ordine all'asserita assenza del quorum costitutivo, relativamente alla delibera del 25.5.2024, il convenuto, premettendo che di cui l'attore lamentava l'assenza, non era condomino ma CP_2 delegato di uno di essi, assumeva la regolare costituzione e deliberazione dell'assemblea, avendo votato i presenti per complessivi 540,50/1000. Rilevava altresì che l'indicazione a verbale della pagina 3 di 7 presenza dei condomini e/o loro delegati presenti era la medesima di quella adottata in delibere precedenti, con la presenza dell'attore, che mai aveva eccepito alcunché in ordine al quorum strutturale.
Chiedeva infine il rigetto delle richieste attoree di sospensione delle delibere impugnate e di riunione del giudizio al r.g. n. 869/2024, non ravvisandone i presupposti, avanzando altresì richiesta di condanna ex art.96 co.1 e 3 c.p.c. nonché di condanna al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo.
3. Con decreto ex art. 171bis c.p.c. del 27.9.2024, rigettata la istanza di riunione, la prima udienza veniva differita al 10.12.2024. Nelle more il dava atto che il giudizio r.g. n.869/2024 era _1 stato definito con sentenza. Il giudizio veniva indi rinviato per p.c. e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.7.2025, con termine per note conclusive fino al 7.7.2025, depositate dalle parti. All'udienza del 16.7.2025 le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e discutevano la causa, che veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
4. Il convenuto ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore, tanto con riferimento all'impugnativa della delibera del 12.4.2024, quanto con riferimento alla delibera del 25.5.2024.
Ciò perché le delibere avrebbero avuto ad oggetto l'autorizzazione all'amministratore a conferire ad un difensore l'incarico a difendere il in un distinto contenzioso promosso dallo stesso attore - _1 con autorizzazione del relativo preventivo di spesa (cfr. delibera del 12.4.2024) e la conferma del medesimo deliberato, con ratifica dell'operato del difensore (cfr. delibera del 25.5.2024) – sicché il sarebbe portatore di un interesse contrapposto a quello del . PT _1
A sostegno della sua tesi il convenuto ha menzionato il precedente rappresentato da Cass. Sez. II, ord.
n. 3192 del 2/2/2023, con l'ulteriore considerazione che “ritenere che l'attore abbia legittimazione attiva nella presente vertenza significherebbe ammettere che egli abbia potere di scegliere l'avvocato della propria controparte […]” con conseguente compromissione del diritto di difesa del _1
(comparsa, pag. 3).
L'attore ha dedotto – da ultimo nelle note conclusive, pagg. 2-3 – che sussisterebbe il suo “interesse ad agire” in quanto i principi espressi da Cass. 3192/23 non sarebbero sovrapponibili al caso di specie, perché detta sentenza “se correttamente intesa, conferma l'esistenza dell'interesse in capo a E_
, posto che essa nega soltanto il diritto del condomino portatore dell'interesse contrapposto a
[...] partecipare all'assemblea, ma non gli nega (né otrebbe farlo) il diritto di impugnare la deliberazione qualora questa risulti viziata” e perché sarebbe stato invitato a partecipare all'assemblea e PT non l'avrebbe impugnata per ragioni connesse ad omissione, tardività o incompletezza della convocazione.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva è fondata, non essendo condivisibili i rilievi attorei, pagina 4 di 7 frutto di una non corretta lettura del precedente menzionato dal e dei principi ivi espressi. _1
Il precedente di legittimità menzionato dal convenuto ha infatti chiarito che “In ipotesi di deliberazione assembleare volta ad autorizzare l'esercizio di un'azione o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il e un singolo condòmino, venendosi la compagine condominiale a _1 scindere, di fronte al particolare oggetto della lite, in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo condòmino a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione, allorché sia portatore unicamente di un interesse in conflitto con quello rimesso alla gestione collegiale”(Cass.
Sez. II, ord. n. 3192 del 2/2/2023).
Da una lettura per esteso della decisione si comprende come in realtà la S.C. abbia inteso chiarire che ogni qual volta vi sia una controversia tra il e uno o più condomini, la compagine _1 condominiale viene a scindersi in due gruppi in contrasto tra loro, dal che discendono varie conseguenze: anzitutto, laddove un gruppo di condomini decida di promuovere o coltivare un'azione nei confronti di un altro condomino, quest'ultimo non è legittimato a partecipare all'assemblea, ragion per cui si modifica la composizione del collegio e delle maggioranze (in riferimento a dette assemblee, di fatto, il condomino dotato di un interesse contrapposto è assimilabile ad un terzo).
Dalla mancata legittimazione a partecipare all'assemblea discende anche la carenza di legittimazione a impugnarne il deliberato, per l'ovvio principio che un soggetto che non è legittimato e autorizzato a partecipare ad una determinata assemblea non è neanche legittimato a impugnare e sindacarne le decisioni – proprio come un terzo, non condomino, non potrebbe impugnare la delibera condominiale;
ciò a meno che, ovviamente, l'assemblea non esorbiti dai suoi poteri, ad esempio decidendo di porre a carico del dotato di un interesse contrapposto una quota dei compensi dovuti al legale _1 scelto per la difesa degli altri condomini, cfr. parte motiva del precedente di legittimità. Per il resto, non si può configurare un generico interesse del condomino dissenziente a “[…] accedere e partecipare alla discussione preliminare”. All'assemblea devono essere convocati gli aventi diritto ad intervenirvi ed a votare (art. 1136, comma 6, c.c. e art. 66, comma 3, disp. att. c.c.), integrando la preventiva convocazione un requisito essenziale per la validità della deliberazione. Non esiste un distinto diritto alla convocazione per la sola fase preparatoria della riunione, consistente nel dibattito antecedente al momento deliberativo, in quanto l'intervento del partecipante nella discussione assembleare (al di fuori della peculiare ipotesi prevista dall'art. 10, comma 2, legge 27 luglio 1978, n. 392) è finalizzato a portare a conoscenza degli altri presenti le ragioni del proprio voto di assenso o dissenso sull'argomento contenuto nell'ordine del giorno.” (cfr. Cass. 3192/2023, pag. 6).
Tanto chiarito, è pacifico che nel caso di specie fosse dotato di un interesse contrapposto a PT
pagina 5 di 7 quello del – posto che con le delibere impugnate il convenuto decideva a quale difensore _1 conferire l'incarico di rappresentarlo in un contenzioso promosso dallo stesso attore –; la circostanza è peraltro ammessa dallo stesso (cfr. citazione, pag. 5). PT
L'attore, dunque, non aveva e non ha alcuna legittimazione a partecipare a detto dibattito assembleare e a sindacarne gli esiti, impugnando le relative determine (non avendo dedotto che l'assemblea PT abbia esorbitato dai propri poteri, ponendo a suo carico le relative spese: anzi, la circostanza può dirsi esclusa, emergendo dalla lettura del verbale del 12.4.2024 che l'assemblea ha correttamente deliberato di escludere il dal riparto delle spese per i compensi del legale). PT
In quest'ottica è irrilevante che – erroneamente – al fosse stato spedito l'avviso di PT convocazione per la prima assemblea o le varie ragioni di merito per cui l'attore ha impugnato le due delibere: essendo , quanto a dette specifiche delibere, dotato di un interesse contrapposto a PT quello dell'assemblea egli non era comunque legittimato a parteciparvi e, quindi, a impugnare le relative delibere.
Diversamente ragionando, come correttamente evidenziato dalla difesa del convenuto, l'attore verrebbe posto nell'assurda condizione di poter determinare la scelta del difensore della propria controparte processuale.
Difettando l'attore della legittimazione attiva ad impugnare entrambe le determine e quindi una delle condizioni dell'azione, le domande attoree dovranno essere dichiarati inammissibili. Resta assorbito l'esame dei profili di censura, nel merito, delle delibere e delle relative difese del convenuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono così liquidate sulla base della legge 27/2012 e articoli 1-11 DM 55/14 (modificato ex D.M. 147/2022) in base ai valori previsti per lo scaglione di riferimento - individuato ex art. 5, co. 6 d.m. 55/2014, stante il valore indeterminato della causa e in considerazione della non complessità del giudizio, nello scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00 –, applicati ai medi per fase di studio e introduttiva e ai minimi per la fase decisionale, essendo la causa stata decisa a seguito di discussione orale, previo deposito di sole note conclusive e con esclusione della fase istruttoria, non svolta – non avendo peraltro le parti articolato istanze istruttorie – e precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.453,00 per la fase decisionale, per complessivi € 4.358,00, oltre accessori.
6. Non sussistono i presupposti per disporre l'invocata condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore, domanda peraltro genericamente articolata dal _1
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 6 di 7 (i) dichiara inammissibili le domande dell'attore;
(ii) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di , pari ad € E_ _1
4.358,00 per compensi, oltre accessori sui compensi;
(iii) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'attore, articolata dal convenuto.
Vicenza, 4 agosto 2025 Il Giudice
Dott. Ludovico Rossi
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