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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/12/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3685/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to CAMMALLERI RAIMONDO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.09.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85%, con decorrenza dal mese di marzo 2025
(cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per intero, vista la decorrenza dell'invalidità.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
[...
è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85%, con decorrenza dal mese di marzo 2025; compensa per intero le spese di lite, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3685/2024 R.G., promosso da
Parte_1
(avv.to CAMMALLERI RAIMONDO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CERNIGLIARO DELIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.09.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del beneficio dell'assegno mensile di assistenza, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che la ricorrente è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85%, con decorrenza dal mese di marzo 2025
(cfr. CTU in atti).
Da qui il parziale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite si compensano per intero, vista la decorrenza dell'invalidità.
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
[...
è invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'85%, con decorrenza dal mese di marzo 2025; compensa per intero le spese di lite, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)