Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI sez. lavoro nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 15.01.2025 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.14798/2023 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
nata il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dall'avv. Francesco Giliberti. ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Maria Pia Tedeschi. resistente oggetto: accredito contributi volontari o rimborso versamenti volontari. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.07.2023 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 28.02.2020 domanda di autorizzazione alla prosecuzione dei versamenti CP_1 volontari nella gestione artigiani;
di avere ricevuto l'accoglimento della domanda con decorrenza
01.02.2020 mentre i bollettini di versamento delle relative rate le sono stati inviati con netto ritardo;
di avere effettuato i versamenti volontari con gli importi stabiliti (17.01.2022 euro 635,12;
17.01.2022 euro 952,68; 17.01.2022 euro 957,18; 24.03.23 euro 957,18 24.03.23 euro 957,18;
24.03.23 euro 638,12, per un totale di euro 5.097,46), in ritardo rispetto alla data di scadenza;
di avere ricevuto dall la raccomandata del 01.06.2022 del seguente tenore “i contributi volontari per i CP_1 periodi di seguito indicati sono stati considerati indebiti per i motivi specificati a fianco di ciascuno dei periodi stessi….
Versamento effettuato in ritardo rispetto ai termini di scadenza”; di avere inutilmente richiesto l'accredito dei versamenti volontari effettuati dopo la data di scadenza e varie richieste di rimborso dei versamenti
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2. In CP_ subordine accertare e dichiarare ripetibili le somme pagate dall'istante al a titolo di versamenti volontari,
(17.01.2022 euro 635,12 per marzo 2019; 17.01.2022 euro 952,68 per aprile 2019; 17.01.2022 euro 957,18 per gennaio 2020; 24.03.23 euro 957,18 per febbraio 2020; 24.03.23 euro 957,18 per marzo 2020; 24.03.23 euro 638,12, per aprile 2020 per un totale di euro 5.097,46). Quindi condannare alla restituzione dei CP_1 versamenti volontari, cioè della somma complessiva di euro 5.097,46 in favore dell'istante.
3. Condannare, altresì, il resistente, al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.”.
L' , costituitosi ritualmente in giudizio, ha sollevato una serie di vizi formali;
nel merito CP_1 ha rappresentato che, a seguito del tardivo pagamento dei contributi, l'Ufficio ha invitato la parte ad optare tra le due possibili soluzioni: a) Ottenere il Rimborso dell'importo versato con indicazione delle relative Coordinate Bancarie b) Ricalcolare gli importi dovuti (al netto dei versamenti tardivi effettuati) onde sanare la morosità ed ottenere l'accredito; che in data 07.11.2023 la delegata dell'Utente (dott.ssa ha dato riscontro a detta nota a mezzo PEC del 07.11.2023 Persona_1 optando per l'ipotesi b) da sopra indicata fornendo la documentazione richiesta;
che è in corso il ricalcolo degli importi (basandosi anche sulla complessità del Fondo Artigiani per la presenza di Nota
0 sull'Estratto conto per gli ultimi anni di contribuzione cfr. allegato Estratto Conto). L'istituto con memoria integrativa ha contestato le modalità di calcolo dei contributi versati e chiesti in restituzione.
Ha quindi concluso chiedendo “in via preliminare dichiarare la nullità del ricorso giudiziario per violazione dell'art. 414 c.p.c. nn. 2-3-4-5 nonché la improponibilità della domanda e del ricorso medesimo per quanto dedotto ed anche ai sensi dell'art .44 del d.l.269/03 conv. in l.326/03 nonché la improcedibilità, ed in ogni caso l'inammissibilità per i motivi sopra esposti ed anche come dedotto per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.; sempre preliminarmente dichiarare l'intervenuta decadenza triennale dal diritto e dall'azione giudiziaria ex art. 47 d.p.r. 639/1970 nonché l'intervenuta decadenza sostanziale triennale ex art. 47 co. 1 d.l.
269/03 conv. in l. 326/03 e succ. modifiche ex d.l.98/11 e, in ogni caso, la decadenza quinquennale ex l.166/91, art.
6. e, ancora la intervenuta prescrizione decennale nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale in ordine alla richiesta di accredito della contribuzione versata in ritardo e, in subordine decennale ex lege
335/95 e, ancora l'intervenuta prescrizione decennale per la richiesta di restituzione per importo indebito ex art.2033 come dedotto;
in subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Dopo un rinvio della causa per consentire all di determinare l'importo da restituire alla CP_1 ricorrente e per consentire a parte ricorrente di prendere posizione su quanto rappresentato dall , la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza. CP_1
2 I vizi preliminare di natura processuale e formale sono infondati ed immeritevoli di considerazione, alla stregua di quanto documentato in atti.
Nel merito, il tema d'indagine si incentra sulla prospettata possibilità della ricorrente di effettuare il versamento di versamenti volontari nella gestione artigiani, da lei richiesto con domanda all del 28.02.2020, di cui vi è stato accoglimento. CP_1
L' sostiene che il versamento dei contributi, conseguenti all'accoglimento della domanda CP_1
è risultato tardivo siccome avvenuto il 17/1/22 e 24/3/22, e di tale asserzione la ricorrente non ne contesta il fondamento. Anzi la stessa ricorrente, nella parte in diritto riferisce che “È possibile effettuare versamenti per periodi inferiori al trimestre utilizzando la funzione “fraziona”, presente nel servizio “Versamenti volontari” del Portale dei pagamenti. Effettuata la modifica, è possibile visualizzare, stampare e pagare l'avviso di pagamento PagoPA con l'importo aggiornato. Il versamento dei contributi volontari per i periodi arretrati (compresi tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il trimestre precedente a quello relativo al primo modello di pagamento prestampato) deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.Il versamento dei contributi volontari per i periodi correnti (quattro trimestri ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento. Ad esempio, per coprire il primo trimestre (gennaio-febbraio-marzo) il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno. I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell'autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati e insieme agli stessi. I versamenti effettuati oltre i termini di scadenza sono nulli e rimborsabili”.
La tardività del versamento dei contributi ne ha impedito l'acquisizione a fini di registrazione degli importi sulla posizione contributiva intestata alla ricorrente per i periodi da lei imputati. L' CP_1 ha prospettato la possibilità di optare tra le due possibili soluzioni: a) Ottenere il Rimborso dell'importo versato con indicazione delle relative Coordinate Bancarie b) Ricalcolare gli importi dovuti (al netto dei versamenti tardivi effettuati) onde sanare la morosità ed ottenere l'accredito
L' ha allegato che a seguito di corrispondenza telematica con soggetto, qualificatosi CP_1 come delegata della ricorrente, la delegata dell'Utente (dott.ssa ha dato riscontro a Persona_1 detta nota a mezzo PEC del 07.11.2023 optando per l'ipotesi b) da sopra indicata fornendo la documentazione richiesta. Tale asserzione non risulta smentita dal procuratore della ricorrente che si è limitato all'udienza del 08.10.2024 a dichiarare di non essere in grado di riferire se il pagamento CP_ dedotto dall è andato a buon fine chiedendo rinvio per rintracciare la ricorrente e nelle note di trattazione scritta depositate il 09.01.2025 si è riportato al proprio atto introduttivo del giudizio,
3 chiedendone l'integrale accoglimento, impugnando e contestando con locuzione del tutto generica
“tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito da parte avversa”.
Pertanto, può ritenersi non contestata la riferibilità alla ricorrente dell'opzione esercitata dalla delegata confermata del resto dell'invio all da parte della di documentazione Per_1 CP_1 Per_1 inerente alla ricorrente.
Per effetto di tale opzione e del ricalcolo degli importi dovuti (al netto dei versamenti tardivi effettuati) per sanare la morosità ed ottenere l'accredito, l in corso di causa ha rappresentato CP_1 che sono stati sistemati in estratto i trimestri 4°2021 e 1° 2022 (estratto della procedura ed estratto
Unex) e ha dedotto che dal primo documento, nella terza colonna, si evincono le somme utilizzate per l'accredito dei contributi volontari (6 mesi); ha dato altresì conto che nel dicembre 2023 la ricorrente ha chiesto la sistemazione dei due trimestri suddetti nonché il rimborso dei bollettini non accreditabili sull'estratto contributivo e l'invio di nuovi bollettini volontari. Pertanto, considerando che i contributi acquisiti dall sono stati utilizzati in parte per la copertura dell'anzidetto periodo CP_1 contributivo (che non rientra, tuttavia, nel periodo richiesto con il ricorso giudiziario de quo), l CP_1 ha generato un credito in favore della ricorrente pari ad E. 3.165,70.
Ad oggi nonostante un rinvio concesso anche all' non risulta documentato il rimborso CP_1 dell'importo anzidetto in favore della ricorrente bensì solo una schermata tratta dal sistema informatico dell da cui risulta l'ufficio pagatore, la valuta e la causale;
di contro, la ricorrente CP_1 non ha confermato di avere effettivamente ricevuto il pagamento. Pertanto, spettandole tale importo, al relativo pagamento va condannato l , se non già corrisposto dall . CP_1 CP_1
Il ricorso, pertanto, va accolto nei termini di cui in dispositivo.
Le spese, in ragione della peculiarità della fattispecie esaminata, delle emergenze in corso di causa e dell'esito de giudizio che ha dato luogo ad una parziale reciproca soccombenza, si compensano tra le parti.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente di ottenere dall il CP_1 rimborso dell'importo di € 3.165,70 e condanna l alla restituzione di tale importo, ove non sia CP_1 già avvenuta;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 15.01.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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