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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/09/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.n.3380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 3380/2024 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Andrea Zimbaldi Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'Avv. Michele Parravicini CP_1
CONVENUTA nonché contro
, con il patrocinio dell'Avv. Giovanna Aucone e Controparte_2 dell'Avv. Rita Franceschelli
CONVENUTA
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: nel merito ed in via principale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'assunzione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, previo rigetto della domanda di risarcimento dei danni promossa dalla convenuta CP_1
ex art.96 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto, previo rigetto di tutti i rilievi avversari
[...] in quanto infondati in fatto ed in diritto, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito revocare il contratto di assicurazione sulla vita stipulato in data 12/11/2020 tra la sig.ra e la CP_1 [...]
e, comunque, dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c. e segg. c.c. nei Controparte_3 confronti degli attori, dell'atto di disposizione del patrimonio consistente nel pagamento del premio/premi corrisposti all'atto della stipula del contratto di assicurazione e/o anche successivamente pari ad € 310.000,00, ivi inclusi gli ulteriori e diversi premi che risulteranno versati nelle more del presente procedimento, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre IVA,
CPA ed accessori”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
-accertare e dichiarare che i motivi di cui all'atto di citazione sono infondati e/o illegittimi per i motivi esposti in atti, e conseguentemente rigettare la domanda attorea;
-accertare e dichiarare che il SInor e la SInora hanno agito Parte_1 Parte_2 in mala fede come sopra esposto e dunque condannare gli stessi e Parte_1 Parte_2 per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
[...]
In via istruttoria:
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e concludere nei termini di Legge.
Con richiesta di rigetto integrale di tutte le avverse domande istruttorie.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio, oltre oneri previsti per Legge, completamente rifuse secondo i parametri nella misura massima, di cui al DM 55/2014.
Il sottoscritto Avvocato Michele Parravicini si dichiara antistatario chiedendo che le spese legali siano distratte a proprio favore”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta Dac: Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito:
- in via principale, accertare l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901
c.c. della polizza/proposta Challenge pro n. 0101517667 sottoscritta dalla SI.ra ; CP_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiarare eventualmente tenuta a corrispondere il valore della polizza al momento del CP_2 pagamento.
In ogni caso, con vittoria di spese e costi”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
e, rappresentando di essere creditori nei confronti della prima, rispettivamente, della
[...] somma di € 107.257,91 e di € 152.133,59 (e, pertanto, per complessivi € 259.391,50), hanno domandato di dichiarare ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. l'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere da consistente nel pagamento di premi assicurativi per € 310.000,00 in favore di CP_1
in forza della polizza “Challenge Pro” n°0101517667 stipulata in Controparte_3 data (12 novembre 2020) successiva al sorgere dei crediti.
e si sono costituite in giudizio e hanno chiesto il rigetto CP_1 Controparte_2 della domanda di parte attrice deducendone l'infondatezza.
Con ricorso ex art. 671 e 669 quater cod. proc. civ. depositato in corso di causa e Parte_1 hanno domandato di “autorizzare inaudita altera parte, ex art.669 sexies, comma Parte_2
2 c.p.c. oppure, solo in subordine, previa fissazione di udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 sexies comma 1 c.p.c., il sequestro conservativo, nei confronti della sig.ra (Codice CP_1
Fiscale ) residente in [...]is, di CodiceFiscale_1 tutte le somme, a titolo di premi versati e da versarsi alla medesima debitrice da parte della
[...]
, società di diritto irlandese, con sede legale in Maple House, Controparte_3
Temple Road, Blackrock, Co Dublino (IRLANDA), in persona del legale rappresentante, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (importo comprensivo del capitale del credito complessivo vantato pari
a circa € 260.000,00 oltre interessi ex art.1284, quarto comma, c.c. e delle spese legali), o, comunque, sino alla concorrenza dell'importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà congruo determinare, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto”.
Con ordinanza emessa in data 28 novembre 2024, il Giudice ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo. Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto reclamo da parte dei ricorrenti che è stato rigettato dal Collegio con provvedimento in data 12 febbraio 2025 (R.G. 8074/2024).
Rigettate le istanze istruttorie formulate dagli attori, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
*** Oggetto del presente giudizio è la domanda revocatoria dei premi versati da a fronte CP_1 dell'avvenuta stipulazione con della polizza assicurativa Controparte_2
” n°0101517667. Parte_3
La domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata, essendo assorbente rilevare che difetta il presupposto della consapevolezza del terzo richiesto dall'art. 2901 cod. civ..
Sul punto si osserva che, essendo nel caso in esame gli atti di cui si chiede la revoca pacificamente a titolo oneroso nonché successivi al sorgere dei crediti, affinché sia considerato sussistente il presupposto soggettivo è onere del creditore dimostrare, come chiarito dalla giurisprudenza, che “il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerate” (Cass. 15 febbraio 2011, n. 3676) e la dimostrazione di detta circostanza può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (Cass. 18 giugno 2019, n. 16221).
Nel caso di specie gli attori hanno dedotto che detta consapevolezza può presumersi esistente, in capo a , sulla base dei seguenti elementi: Controparte_2
“1) la disponibilità di una consistente somma di denaro da parte della contraente/assicurato sig.ra
(€ 250.000,00 più ulteriori € 60.000 versati successivamente); CP_1
2) la corresponsione della somma di € 250.000,00, quale premio, in unica soluzione al momento della sottoscrizione della polizza;
3) il fatto che tale ingente somma provenisse da una persona che aveva denunciato all'erario (redditi
2019 per l'anno 2018) un reddito lordo di € 2.479,00 ossia al limite della sopravvivenza (doc. n. 26 fascicolo attoreo).
Tali circostanze avrebbero dovuto/potuto condurre la società di assicurazione, soggetta alla normativa antiriciclaggio, ad effettuare più accurate ed approfondite valutazioni del rischio inerente al cliente, nell'ambito dell'attività da quest'ultimo svolta (attività e/o professione nemmeno indicata nella modulistica – doc. n. 2 fascicolo assicurazione), alle caratteristiche ed al comportamento tenuto dallo stesso al momento dell'operazione oltre che alla ragionevolezza dell'operazione”.
Orbene, se è vero che la dimostrazione dell'elemento soggettivo può anche essere fondata, come sopra esposto, su semplici presunzioni e che a tal fine ben possono assumere rilevanza le qualità soggettive delle parti, è anche vero che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
(come previsto dall'art. 2729 cod. civ.), ossia devono configurare una situazione nella quale, in fattispecie analoghe, sia molto più verosimile la conoscenza di un determinato fatto piuttosto che la sua ignoranza.
Nel caso in esame deve ritenersi che le presunzioni invocate dagli attori non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 2729 cod. civ.. Ed invero, il fatto che abbia provveduto, in un'unica soluzione al momento della CP_1 sottoscrizione della polizza, al versamento di una consistente somma di denaro non è univocamente interpretabile nel senso indicato dagli attori, ben potendo detta circostanza essere sintomatica di una notevolmente superiore capacità patrimoniale e reddituale tale da rendere ininfluente, ai fini dell'art. 2901 cod. civ., il versamento eseguito seppure di importo oggettivamente elevato.
Inoltre, il fatto che alla compagnia assicurativa fosse noto che “aveva denunciato CP_1 all'erario (redditi 2019 per l'anno 2018) un reddito lordo di € 2.479,00 ossia al limite della sopravvivenza” non risulta provato;
né dal testo della polizza assicurativa si evince alcun dato, tale da fare ritenere sussistente la conoscenza, o quantomeno la conoscibilità, dell'effettiva consistenza patrimoniale e reddituale di . Né, infine, detta circostanza può desumersi dall'omesso o CP_1 dal negligente svolgimento degli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio in capo alla compagnia assicurativa, considerato che tali adempimenti appaiono volti alla individuazione della provenienza del denaro e non all'accertamento della situazione economica e patrimoniale dei contraenti;
né, peraltro, la compagnia assicurativa beneficia della possibilità di accesso ad informazioni “sensibili” o “privilegiate”.
Conclusivamente, dunque, la domanda non può trovare accoglimento a fronte dell'assenza di elementi tali da far ritenere sussistente l'elemento soggettivo in capo a Controparte_2
[...]
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna parte convenuta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. citato, nei giudizi per azioni revocatorie si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta che nel caso in esame è complessivamente pari ad
€ 259.391,50), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 11.268,00 (di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,0 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50% non essendosi svolta attività istruttoria, € 4.253,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori devono essere, altresì, condannati, in solido, al pagamento delle spese del subprocedimento avente ad oggetto l'istanza cautelare (compreso il giudizio di reclamo di cui al N. R.G. 8474/2024) in favore di ciascuna parte convenuta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 260.000,01 ad € 520.000,00 atteso che è stata domandata l'autorizzazione al sequestro conservativo “sino alla concorrenza di € 300.000,00”), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 8.505,50 (di cui € 3.686,00 per la fase di studio, € 1.559,00 per la fase introduttiva, € 1.984,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, €
1.276,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Non sussistono, invece, i presupposti, contrariamente a quanto dedotto e richiesto dalla convenuta
, per condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
3380/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 11.268,00 per compenso, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Michele Parravicini come da dichiarazione ex art. 93 cod. proc. civ.;
- condanna in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese del subprocedimento avente ad oggetto l'istanza cautelare (compreso il giudizio di
[...] reclamo di cui al N. R.G. 8074/2024), che si liquidano in € 8.505,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Michele Parravicini come da dichiarazione ex art. 93 cod. proc. civ.;
- condanna in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € Controparte_2
11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;
- condanna in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del subprocedimento avente ad oggetto l'istanza di Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (compreso il giudizio di reclamo di cui al N. R.G.
8074/2024), che si liquidano in € 8.505,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 5 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Alessandro Longobardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 3380/2024 promossa da con il patrocinio dell'Avv. Andrea Zimbaldi Parte_1 Parte_2
ATTORI contro
, con il patrocinio dell'Avv. Michele Parravicini CP_1
CONVENUTA nonché contro
, con il patrocinio dell'Avv. Giovanna Aucone e Controparte_2 dell'Avv. Rita Franceschelli
CONVENUTA
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: nel merito ed in via principale per tutti i motivi di cui in atti, previa l'assunzione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, previo rigetto della domanda di risarcimento dei danni promossa dalla convenuta CP_1
ex art.96 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto, previo rigetto di tutti i rilievi avversari
[...] in quanto infondati in fatto ed in diritto, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito revocare il contratto di assicurazione sulla vita stipulato in data 12/11/2020 tra la sig.ra e la CP_1 [...]
e, comunque, dichiarare l'inefficacia, ex art. 2901 c.c. e segg. c.c. nei Controparte_3 confronti degli attori, dell'atto di disposizione del patrimonio consistente nel pagamento del premio/premi corrisposti all'atto della stipula del contratto di assicurazione e/o anche successivamente pari ad € 310.000,00, ivi inclusi gli ulteriori e diversi premi che risulteranno versati nelle more del presente procedimento, ovvero in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento oltre IVA,
CPA ed accessori”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito:
-accertare e dichiarare che i motivi di cui all'atto di citazione sono infondati e/o illegittimi per i motivi esposti in atti, e conseguentemente rigettare la domanda attorea;
-accertare e dichiarare che il SInor e la SInora hanno agito Parte_1 Parte_2 in mala fede come sopra esposto e dunque condannare gli stessi e Parte_1 Parte_2 per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
[...]
In via istruttoria:
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e concludere nei termini di Legge.
Con richiesta di rigetto integrale di tutte le avverse domande istruttorie.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, competenze professionali di giudizio, oltre oneri previsti per Legge, completamente rifuse secondo i parametri nella misura massima, di cui al DM 55/2014.
Il sottoscritto Avvocato Michele Parravicini si dichiara antistatario chiedendo che le spese legali siano distratte a proprio favore”.
In via istruttoria: come in atti.
Per parte convenuta Dac: Controparte_2
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito:
- in via principale, accertare l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901
c.c. della polizza/proposta Challenge pro n. 0101517667 sottoscritta dalla SI.ra ; CP_1
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, dichiarare eventualmente tenuta a corrispondere il valore della polizza al momento del CP_2 pagamento.
In ogni caso, con vittoria di spese e costi”.
In via istruttoria: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La presente decisione si adegua ai canoni previsti dagli artt. 132 comma secondo n. 4) cod. proc. civ.
e 118 disp. att. cod. proc. civ., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi e su una motivazione succinta.
e hanno convenuto in giudizio e Parte_1 Parte_2 CP_1 Controparte_2
e, rappresentando di essere creditori nei confronti della prima, rispettivamente, della
[...] somma di € 107.257,91 e di € 152.133,59 (e, pertanto, per complessivi € 259.391,50), hanno domandato di dichiarare ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. l'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere da consistente nel pagamento di premi assicurativi per € 310.000,00 in favore di CP_1
in forza della polizza “Challenge Pro” n°0101517667 stipulata in Controparte_3 data (12 novembre 2020) successiva al sorgere dei crediti.
e si sono costituite in giudizio e hanno chiesto il rigetto CP_1 Controparte_2 della domanda di parte attrice deducendone l'infondatezza.
Con ricorso ex art. 671 e 669 quater cod. proc. civ. depositato in corso di causa e Parte_1 hanno domandato di “autorizzare inaudita altera parte, ex art.669 sexies, comma Parte_2
2 c.p.c. oppure, solo in subordine, previa fissazione di udienza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 sexies comma 1 c.p.c., il sequestro conservativo, nei confronti della sig.ra (Codice CP_1
Fiscale ) residente in [...]is, di CodiceFiscale_1 tutte le somme, a titolo di premi versati e da versarsi alla medesima debitrice da parte della
[...]
, società di diritto irlandese, con sede legale in Maple House, Controparte_3
Temple Road, Blackrock, Co Dublino (IRLANDA), in persona del legale rappresentante, sino alla concorrenza di € 300.000,00 (importo comprensivo del capitale del credito complessivo vantato pari
a circa € 260.000,00 oltre interessi ex art.1284, quarto comma, c.c. e delle spese legali), o, comunque, sino alla concorrenza dell'importo che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà congruo determinare, il tutto con l'adozione di tutti i consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto”.
Con ordinanza emessa in data 28 novembre 2024, il Giudice ha rigettato il ricorso per sequestro conservativo. Avverso la suddetta ordinanza è stato proposto reclamo da parte dei ricorrenti che è stato rigettato dal Collegio con provvedimento in data 12 febbraio 2025 (R.G. 8074/2024).
Rigettate le istanze istruttorie formulate dagli attori, sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 cod. proc. civ. ed è stata fissata udienza ex art. 281 quinquies cod. proc. civ..
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ..
*** Oggetto del presente giudizio è la domanda revocatoria dei premi versati da a fronte CP_1 dell'avvenuta stipulazione con della polizza assicurativa Controparte_2
” n°0101517667. Parte_3
La domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata, essendo assorbente rilevare che difetta il presupposto della consapevolezza del terzo richiesto dall'art. 2901 cod. civ..
Sul punto si osserva che, essendo nel caso in esame gli atti di cui si chiede la revoca pacificamente a titolo oneroso nonché successivi al sorgere dei crediti, affinché sia considerato sussistente il presupposto soggettivo è onere del creditore dimostrare, come chiarito dalla giurisprudenza, che “il terzo sia stato genericamente consapevole del fatto che, attraverso l'atto stesso, il debitore diminuiva la sua sostanza patrimoniale, mettendo così in pericolo il soddisfacimento delle ragioni dei creditori complessivamente considerate” (Cass. 15 febbraio 2011, n. 3676) e la dimostrazione di detta circostanza può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (Cass. 18 giugno 2019, n. 16221).
Nel caso di specie gli attori hanno dedotto che detta consapevolezza può presumersi esistente, in capo a , sulla base dei seguenti elementi: Controparte_2
“1) la disponibilità di una consistente somma di denaro da parte della contraente/assicurato sig.ra
(€ 250.000,00 più ulteriori € 60.000 versati successivamente); CP_1
2) la corresponsione della somma di € 250.000,00, quale premio, in unica soluzione al momento della sottoscrizione della polizza;
3) il fatto che tale ingente somma provenisse da una persona che aveva denunciato all'erario (redditi
2019 per l'anno 2018) un reddito lordo di € 2.479,00 ossia al limite della sopravvivenza (doc. n. 26 fascicolo attoreo).
Tali circostanze avrebbero dovuto/potuto condurre la società di assicurazione, soggetta alla normativa antiriciclaggio, ad effettuare più accurate ed approfondite valutazioni del rischio inerente al cliente, nell'ambito dell'attività da quest'ultimo svolta (attività e/o professione nemmeno indicata nella modulistica – doc. n. 2 fascicolo assicurazione), alle caratteristiche ed al comportamento tenuto dallo stesso al momento dell'operazione oltre che alla ragionevolezza dell'operazione”.
Orbene, se è vero che la dimostrazione dell'elemento soggettivo può anche essere fondata, come sopra esposto, su semplici presunzioni e che a tal fine ben possono assumere rilevanza le qualità soggettive delle parti, è anche vero che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti
(come previsto dall'art. 2729 cod. civ.), ossia devono configurare una situazione nella quale, in fattispecie analoghe, sia molto più verosimile la conoscenza di un determinato fatto piuttosto che la sua ignoranza.
Nel caso in esame deve ritenersi che le presunzioni invocate dagli attori non abbiano i requisiti richiesti dall'art. 2729 cod. civ.. Ed invero, il fatto che abbia provveduto, in un'unica soluzione al momento della CP_1 sottoscrizione della polizza, al versamento di una consistente somma di denaro non è univocamente interpretabile nel senso indicato dagli attori, ben potendo detta circostanza essere sintomatica di una notevolmente superiore capacità patrimoniale e reddituale tale da rendere ininfluente, ai fini dell'art. 2901 cod. civ., il versamento eseguito seppure di importo oggettivamente elevato.
Inoltre, il fatto che alla compagnia assicurativa fosse noto che “aveva denunciato CP_1 all'erario (redditi 2019 per l'anno 2018) un reddito lordo di € 2.479,00 ossia al limite della sopravvivenza” non risulta provato;
né dal testo della polizza assicurativa si evince alcun dato, tale da fare ritenere sussistente la conoscenza, o quantomeno la conoscibilità, dell'effettiva consistenza patrimoniale e reddituale di . Né, infine, detta circostanza può desumersi dall'omesso o CP_1 dal negligente svolgimento degli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio in capo alla compagnia assicurativa, considerato che tali adempimenti appaiono volti alla individuazione della provenienza del denaro e non all'accertamento della situazione economica e patrimoniale dei contraenti;
né, peraltro, la compagnia assicurativa beneficia della possibilità di accesso ad informazioni “sensibili” o “privilegiate”.
Conclusivamente, dunque, la domanda non può trovare accoglimento a fronte dell'assenza di elementi tali da far ritenere sussistente l'elemento soggettivo in capo a Controparte_2
[...]
Spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna parte convenuta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 52.000,01 ad € 260.000,00 tenuto conto che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. citato, nei giudizi per azioni revocatorie si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta che nel caso in esame è complessivamente pari ad
€ 259.391,50), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 11.268,00 (di cui €
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,0 per la fase istruttoria e/o di trattazione ridotta del 50% non essendosi svolta attività istruttoria, € 4.253,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
In applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 cod. proc. civ., gli attori devono essere, altresì, condannati, in solido, al pagamento delle spese del subprocedimento avente ad oggetto l'istanza cautelare (compreso il giudizio di reclamo di cui al N. R.G. 8474/2024) in favore di ciascuna parte convenuta, che si liquidano, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia (da € 260.000,01 ad € 520.000,00 atteso che è stata domandata l'autorizzazione al sequestro conservativo “sino alla concorrenza di € 300.000,00”), secondo valori compresi tra i minimi e i medi, in complessivi € 8.505,50 (di cui € 3.686,00 per la fase di studio, € 1.559,00 per la fase introduttiva, € 1.984,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione, €
1.276,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Non sussistono, invece, i presupposti, contrariamente a quanto dedotto e richiesto dalla convenuta
, per condannare gli attori ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G.
3380/2024, ogni altra domanda, istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- condanna in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € 11.268,00 per compenso, oltre
[...] rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Michele Parravicini come da dichiarazione ex art. 93 cod. proc. civ.;
- condanna in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 CP_1
le spese del subprocedimento avente ad oggetto l'istanza cautelare (compreso il giudizio di
[...] reclamo di cui al N. R.G. 8074/2024), che si liquidano in € 8.505,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Michele Parravicini come da dichiarazione ex art. 93 cod. proc. civ.;
- condanna in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del presente procedimento, che si liquidano in € Controparte_2
11.268,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge;
- condanna in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese del subprocedimento avente ad oggetto l'istanza di Controparte_2 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (compreso il giudizio di reclamo di cui al N. R.G.
8074/2024), che si liquidano in € 8.505,50 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%, contributi previdenziali e I.V.A. come per legge.
Monza, 5 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Longobardi