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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/06/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3493/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3493/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINOTTI Parte_1 C.F._1
MATTEO, con elezione di domicilio in Roma, via Poggi d'oro n. 21, presso e nello studio dell' avv.
RUFFINOTTI MATTEO;
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINOTTI Parte_2 CodiceFiscale_2
MATTEO, con elezione di domicilio in Roma, via Poggi d'oro n. 21, presso e nello studio dell'avv.
RUFFINOTTI MATTEO;
ATTORI
contro
:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Controparte_1 C.F._3
SCOTTI, con elezione di domicilio in Borgo Felino n. 29, 43121, PARMA presso e nello studio dell'avv. ALBERTO SCOTTI
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. FABIO BERETTA, con CP_2 C.F._4 elezione di domicilio in Alessandria, Corso Roma 97, presso e nello studio dell'avv. NORDIO GIULIO
BRESSAN GISELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIORELLI C.F._5 pagina 1 di 8 ENRICO, con elezione di domicilio in VIA CAVOUR, 29 43121, PARMA, presso e nello studio dell'avv. MAGGIORELLI ENRICO;
(c.f.: ), con il patrocinio dell' avv. MAGGIORELLI Parte_3 C.F._6
ENRICO, con elezione di domicilio in VIA CAVOUR, 29 43121, PARMA, presso e nello studio dell'avv. MAGGIORELLI ENRICO;
(c.f.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._7
MAGGIORELLI ENRICO, con elezione di domicilio in VIA CAVOUR, 29 43121, PARMA, presso e nello studio dell'avv. MAGGIORELLI ENRICO;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni rassegnate dalle attrici “In via principale, accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del de cuius, sig. , l'indegnità a succedere della sig.ra Parte_5 Persona_1 presunta erede universale e moglie del de cuius, nonché la qualità di eredi legittime delle attrici, sig.re
e , figlie del sig. , fratello germano del de cuius e, per Pt_1 Parte_2 Persona_2
l'effetto, condannare il convenuto, sig. alla restituzione dell'eredità del sig. Controparte_1 [...]
ereditata dalla sig.ra alle attrici, eredi legittime, nella misura dei 5/5 Pt_5 Persona_1 dell'asse ereditario, pari ad € 612.234,55 S. E. & O., oltre alla rivalutazione ed agli interessi come per legge, o la diversa minore o maggiore somma ritenuta dal Giudice, anche liquidata in corso di causa, ordinando il sequestro del totale dei beni ereditati dal convenuto, sig. In Controparte_1 subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell'indegnità a succedere della sig.ra
accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del de cuius, sig. Persona_1 [...]
nonché la qualità di eredi legittime delle attrici sig.re e , figlie Pt_5 Pt_1 Parte_2 del sig. , fratello germano del de cuius e, per l'effetto, condannare il convenuto, Persona_2 sig. alla restituzione dell'eredità del sig. , ereditata dalla sig.ra Controparte_1 Parte_5
alle attrici, in qualità di eredi legittime, nella misura di 1/3 del totale dell'asse Persona_1 ereditario, ex art. 582 cc, pari ad € 204.078,18 S. E. & O., oltre alla rivalutazione ed agli interessi come per legge, o la diversa minore o maggiore somma ritenuta dal Giudice, anche liquidata in corso di causa, ordinando il sequestro dei beni ereditati dal convenuto, sig. I N O G N I Controparte_1
C A S O: Con vittoria di spese di lite e compensi professionali ai sensi di legge”;
pagina 2 di 8 Conclusioni rassegnate dal convenuto “Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis Controparte_1 reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, rigettare le domande così e come formulata da parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili, irricevibili, nulle, non provate, destituite di fondamento e comunque in ogni miglior modo e come meglio ritenuto. Col favore delle spese tutte del giudizio accessori tutti compresi a carico di chi e come per legge e con condanna di controparte alla corresponsione di una somma equitativamente ma in modo adeguato determinata a sensi dell'art. 96 CPC, III° comma novellato”;
Conclusioni rassegnate dalle convenute e ES GI: Parte_3 Parte_4
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis rejectis, disporre consulenza tecnica d'ufficio sul testamento olografo datato 22 giugno 2005, pubblicato in data
19/06/2018 con atto rep. 121676/42110 dott. , ascritto al sig. , nato Persona_3 Parte_5 ad Alessandria il 17/04/1936 e deceduto a AR il 17 maggio 2018, al fine di accertarne l'autografia
o meno, e quindi la ascrivibilità o meno dello stesso alla mano del sig. , e, ove lo Parte_5 stesso all'esito degli accertamenti effettuati risultasse apocrifo, dichiararne la nullità, l'invalidità, annullarlo o come meglio, con apertura della successione legittima e riconoscimento della qualità di eredi di in capo alle convenute , e GI Parte_5 Parte_3 Parte_4
ES, con attribuzione della quota parte di loro spettanza, con ogni consequenziale statuizione del caso e di legge”;
Conclusioni rassegnate dal convenuto : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, CP_2 contrariis reiectis: in via principale: dichiarare la nullità del testamento olografo del de cuius
[...] deceduto in AR il 17/05/2018, datato 22/06/2005 e pubblicato il 19/06/2018, nonché Pt_5 dichiarare l'indegnità a succedere di e per l'effetto dichiarare eredi legittimi Persona_1 esclusivamente (fratello unilaterale del de cuius ) e CP_2 Parte_5 Pt_1 Pt_2
(figlie del deceduto fratello germano del de cuius ) e
[...] Persona_2 Parte_5
, e GI (figlie della deceduta sorella germana del Parte_3 Parte_4 Parte_6 de cuius ); condannare beneficiario dell'eredità di Parte_5 Controparte_1 Persona_1 vedova ed erede universale del de cuius grazie al testamento olografo datato
[...] Parte_5
22/06/2005 e pubblicato il 19/06/2018 impugnato e dichiarato nullo, alla restituzione del totale dell'asse ereditario di cui alla dichiarazione di successione n. 279/9990 trasmessa all'Agenzia delle
Entrate di AR da (ALL. 1 Atto di citazione), in favore degli eredi legittimi come Persona_1 sopra individuati, nella misura delle quote di legge (2/5 a ciascun fratello germano, 1/5 al fratello unitalerale ) ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa in CP_2 via subordinata: dichiarare la nullità del testamento olografo del de cuius datato Parte_5
pagina 3 di 8 22/06/2005 e pubblicato il 19/06/2018, e per l'effetto condannare beneficiario Controparte_1 dell'eredità di vedova ed erede universale del de cuius grazie al Persona_1 Parte_5 testamento olografo datato 22/06/2005 e pubblicato il 19/06/2018 impugnato e dichiarato nullo, alla restituzione della quota di 1/3 del totale dell'asse ereditario in favore degli eredi legittimi come sopra individuati, nella misura delle quote di legge (di cui 2/5 a ciascun fratello germano, e 1/5 al fratello
) ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa. Il Parte_7 tutto con vittoria di spese, compenso professionale di giudizio, oltre accessori di legge, CPA, IVA, rimborso spese forfettario 15% ex DM 55/2014, successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di AR , GI ES, Controparte_1 Parte_4
e al fine di sentir dichiarare la nullità del testamento olografo, datato Parte_3 CP_2
22.06.2005, redatto da , deceduto in data 17.05.2018, con il quale aveva nominato Parte_5 erede universale la moglie, a sua volta deceduta in data 15.01.2020, per non essere Persona_1 questo stato redatto dal de cuius. Conseguentemente le attrici chiedevano di sentir pronunciare l'indegnità a succedere della sig.ra che, a sua volta, con testamento olografo datato Persona_1
01.01.2020, pubblicato il 30.01.2020, aveva nominato erede universale il sig. con Controparte_1 conseguente apertura della successione legittima di in loro favore e condanna del Parte_5 convenuto, alla restituzione dell'eredità del sig. . Controparte_1 Parte_5
A sostegno delle proprie pretese le attrici deducevano di essere le figlie del fratello germano premorto del de cuius e quindi eredi legittime, essendo il sig. deceduto senza lasciare figli. Parte_5
Con comparse di risposta depositate in data 14.02.2022 e 22.02.2022 si costituivano in giudizio dapprima GI ES e e poi , aderendo alle domande proposte dalle Parte_3 CP_2 attrici. Allegavano i convenuti di essere anch'essi eredi legittimi di e insistevano Parte_5 quindi affinché il sig. fosse tenuto alla restituzione della quota di spettanza dei beni del de CP_1 cuius in loro favore.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.01.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 insistendo per il rigetto delle pretese avversarie, con conseguente condanna delle attrici alla refusione del danno da responsabilità processuale aggravata.
Istruita la causa tramite C.T.U., con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 21.01.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** ***
pagina 4 di 8 Le attrici hanno agito al fine di sentir dichiarare la nullità del testamento olografo di , Parte_5 datato 22.05.2005, con il quale il de cuius disponeva delle proprie sostanze in questo senso: “IO
SOTTOSCRITTO DANTE NOMINO MIA EREDE UNIVERSALE MIA MOGLIE Pt_5
22 GIUGNO 2025. (v. doc. n. 2 fascicolo Parte_8 Parte_5 parte attrice).
In punto di diritto va evidenziato che la Suprema Corte ha chiarito che la parte che intende contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e deve dare la prova di quanto afferma. Ed infatti, il testamento olografo è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti. La parte che agisce per contestarlo in giudizio pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità. Sulla parte che contesti l'autenticità del documento olografo ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore grava l'onere della prova, e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita.
Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, tra i quali non si annovera alcun onere della parte contro cui l'azione è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto, né quale autonomo requisito dell'azione di impugnazione né attraverso il richiamo analogico ai principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private
(v. Cass. S.U. n. 12307/2015).
Tanto premesso, si osserva che, a sostegno della propria domanda, le attrici hanno prodotto il parere tecnico- grafologico, redatto dalla dott.ssa , che conclude nel senso della totale falsità Persona_4 della scheda testamentaria a firma . In particolare, la perizia evidenzia la sussistenza Parte_5 nel testo del documento analizzato di discordanze sostanziali non attribuibili alla mano del de cuius, tanto da far ritenere che l'intera scheda testamentaria sia stata redatta da soggetto terzo. Nello specifico, la dott.ssa ha evidenziato la presenza di apparenti corrispondenze tra il testamento de quo con Per_4 la grafia della defunta moglie del de cuius, (v. doc. n. 7 fascicolo parte attrice). Persona_1
È stato pertanto dato ingresso ad una CTU, affidata alla dott.ssa al fine di verificare se la Persona_5 scheda testamentaria fosse, o meno, stata integralmente scritta, firmata e datata dal de cuius, come imposto dalla previsione di cui all'art. 602, c.c.
Ai fini dell'indagine di verificazione dell'autenticità della documentazione per cui è causa, attraverso la tecnica della comparazione, sono state utilizzate n. 16 firme autografe a nome ”, CP_3 risultate alla predetta C.T.U. qualitativamente e quantitativamente idonee alla ricostruzione del pagina 5 di 8 percorso grafomotorio del defunto sig. (v. Consulenza tecnica d'ufficio depositata in data Pt_5
7.04.2023).
In particolare, l'ausiliaria ha accertato la genuinità della scrittura, escludendo l'intervento di tecniche contraffattive. La dott.ssa ha poi esaminato le scritture di comparazione, fissando Persona_5 attraverso queste le caratteristiche peculiari e il patrimonio grafico del de cuius; ha, infine, proceduto al confronto e bilancio comparativo tra i modelli, sottolineando che, all'esito delle indagini compiute, sono emersi evidenti elementi di coerenza e di compatibilità tra il testamento olografo in verifica e le autografe in comparazione, soprattutto in relazione alla produzione di contrassegni personali unici ed irripetibili e di costanti grafiche, concludendo nel senso che la scheda testamentaria oggetto di verificazione deve ritenersi integralmente redatta e autografata da , esprimendo il detto Parte_5 giudizio attraverso il grado massimo di confidenza tecnica.
In conclusione, l'indagine tecnica ha affrontato in modo specifico le apparenti diversità strutturali tra la scheda in verifica e le scritture di comparazione, esaminando analiticamente per singole lettere, o gruppi di lettere, le difformità riscontrate, precisando come le medesime non rientrino nella variabilità grafica della scrittura del de cuius.
I risultati cui è pervenuta l'indagine tecnica, approfondita ed immune nel suo percorso argomentativo da vizi logici non possono essere messi in discussione dalle osservazioni critiche mosse dai
C.C.T.T.P.P. delle attrici.
Neppure la specifica contestazione mossa in corso di giudizio dalle attrici (v. memoria depositata in data 7.03.2024, fascicolo parte attrice) secondo la quale la scarsità delle scritture in comparazione non consentirebbe in alcun modo di attribuire, con assoluta certezza, la redazione del testamento olografo alla mano del defunto , incrina il percorso argomentativo e le risultanze cui è pervenuta Parte_5 la consulenza tecnica della dott.ssa Difatti, come già accennato, l'ausiliaria ha considerato le Per_5 scritture in comparazione non solo qualitativamente ma anche quantitativamente idonee alla ricostruzione del percorso grafomotorio del defunto sig. . Pt_5
In definitiva, la consulenza appare completa, esaustiva e fondata su dati obiettivi, ragione per la quale è stata disattesa l'istanza di parte attrice di rinnovo della C.T.U.
A tal proposito, appare comunque utile richiamare il principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. Cass. Sent. n. 20090/2023).
pagina 6 di 8 Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., che ha riconosciuto l'autenticità del testamento, redatto di proprio pugno, da , tenuto conto del Parte_5 metodo rigoroso adottato per l'accertamento e della coerenza delle conclusioni cui la stessa è addivenuta. Occorre pertanto rigettare le domande proposte dalle attrici e alle quali hanno prestato sostanziale adesione le convenute sig.re e il sig. . Pt_3 CP_2
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta, di Controparte_1 condanna delle attrici, ex art. 96, c.p.c., non emergendo dagli atti di causa elementi tali da indurre a ritenere che nella condotta attorea sia ravvisabile il dolo o la colpa grave. L'azione proposta dalle attrici non si è rivelata pretestuosa, tanto più ove si consideri che le attrici hanno allegato all'atto di citazione perizie grafologie, poste a fondamento del proprio convincimento in ordine alla non riconducibilità del testamento olografo alla mano del de cuius, . Parte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché le attrici sono tenute a rifondere il convenuto,
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00, avuto riguardo ai Controparte_1 parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda. La condanna alle spese è limitata a parte attrice, in ragione del principio di causalità, tenuto conto che le domande introdotte dai convenuti nei confronti del sig. avevano identico contenuto rispetto a quelle di CP_1 parte attrice e non hanno necessitato quindi di attività defensionale ulteriore.
Le spese tra le attrici e gli altri convenuti devono essere integralmente compensate.
Le spese per la C.T.U. devono essere poste in via definitiva in capo alle attrici. Del pari, le attrici devono rifondere al convenuto, anche le spese per la propria CTP, di cui euro Controparte_1
1.830,00 per la perizia di parte, nonché euro 3.660,00 per l'attività prestata nel corso delle operazioni peritali, per un totale di euro 5.490,00, così come emerge dai documenti contabili allegati alla comparsa conclusionale.
P.Q.M
.
Il Tribunale di AR, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3493/2021, introdotta da
[...]
e , nei confronti di , GI Pt_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_4
ES, , , così provvede: Parte_3 CP_2
1) Rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_1
2) Condanna e , in solido tra loro, a corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00 oltre IVA, c.p.a. e Controparte_1
15% di spese forfettarie;
3) Compensa le spese di lite tra e e le altre parti;
Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 8 3) Condanna e , in solido tra loro, a corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2
euro 5.490,00; Controparte_1
4) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in AR nella camera di consiglio del 28.5.2025
La Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3493/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINOTTI Parte_1 C.F._1
MATTEO, con elezione di domicilio in Roma, via Poggi d'oro n. 21, presso e nello studio dell' avv.
RUFFINOTTI MATTEO;
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUFFINOTTI Parte_2 CodiceFiscale_2
MATTEO, con elezione di domicilio in Roma, via Poggi d'oro n. 21, presso e nello studio dell'avv.
RUFFINOTTI MATTEO;
ATTORI
contro
:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. ALBERTO Controparte_1 C.F._3
SCOTTI, con elezione di domicilio in Borgo Felino n. 29, 43121, PARMA presso e nello studio dell'avv. ALBERTO SCOTTI
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. FABIO BERETTA, con CP_2 C.F._4 elezione di domicilio in Alessandria, Corso Roma 97, presso e nello studio dell'avv. NORDIO GIULIO
BRESSAN GISELLA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIORELLI C.F._5 pagina 1 di 8 ENRICO, con elezione di domicilio in VIA CAVOUR, 29 43121, PARMA, presso e nello studio dell'avv. MAGGIORELLI ENRICO;
(c.f.: ), con il patrocinio dell' avv. MAGGIORELLI Parte_3 C.F._6
ENRICO, con elezione di domicilio in VIA CAVOUR, 29 43121, PARMA, presso e nello studio dell'avv. MAGGIORELLI ENRICO;
(c.f.: , con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._7
MAGGIORELLI ENRICO, con elezione di domicilio in VIA CAVOUR, 29 43121, PARMA, presso e nello studio dell'avv. MAGGIORELLI ENRICO;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Conclusioni rassegnate dalle attrici “In via principale, accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del de cuius, sig. , l'indegnità a succedere della sig.ra Parte_5 Persona_1 presunta erede universale e moglie del de cuius, nonché la qualità di eredi legittime delle attrici, sig.re
e , figlie del sig. , fratello germano del de cuius e, per Pt_1 Parte_2 Persona_2
l'effetto, condannare il convenuto, sig. alla restituzione dell'eredità del sig. Controparte_1 [...]
ereditata dalla sig.ra alle attrici, eredi legittime, nella misura dei 5/5 Pt_5 Persona_1 dell'asse ereditario, pari ad € 612.234,55 S. E. & O., oltre alla rivalutazione ed agli interessi come per legge, o la diversa minore o maggiore somma ritenuta dal Giudice, anche liquidata in corso di causa, ordinando il sequestro del totale dei beni ereditati dal convenuto, sig. In Controparte_1 subordine, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento dell'indegnità a succedere della sig.ra
accertare e dichiarare la nullità del testamento olografo del de cuius, sig. Persona_1 [...]
nonché la qualità di eredi legittime delle attrici sig.re e , figlie Pt_5 Pt_1 Parte_2 del sig. , fratello germano del de cuius e, per l'effetto, condannare il convenuto, Persona_2 sig. alla restituzione dell'eredità del sig. , ereditata dalla sig.ra Controparte_1 Parte_5
alle attrici, in qualità di eredi legittime, nella misura di 1/3 del totale dell'asse Persona_1 ereditario, ex art. 582 cc, pari ad € 204.078,18 S. E. & O., oltre alla rivalutazione ed agli interessi come per legge, o la diversa minore o maggiore somma ritenuta dal Giudice, anche liquidata in corso di causa, ordinando il sequestro dei beni ereditati dal convenuto, sig. I N O G N I Controparte_1
C A S O: Con vittoria di spese di lite e compensi professionali ai sensi di legge”;
pagina 2 di 8 Conclusioni rassegnate dal convenuto “Voglia il Tribunale Ill.mo contrariis Controparte_1 reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, rigettare le domande così e come formulata da parte attrice in quanto inammissibili, improcedibili, improponibili, irricevibili, nulle, non provate, destituite di fondamento e comunque in ogni miglior modo e come meglio ritenuto. Col favore delle spese tutte del giudizio accessori tutti compresi a carico di chi e come per legge e con condanna di controparte alla corresponsione di una somma equitativamente ma in modo adeguato determinata a sensi dell'art. 96 CPC, III° comma novellato”;
Conclusioni rassegnate dalle convenute e ES GI: Parte_3 Parte_4
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis rejectis, disporre consulenza tecnica d'ufficio sul testamento olografo datato 22 giugno 2005, pubblicato in data
19/06/2018 con atto rep. 121676/42110 dott. , ascritto al sig. , nato Persona_3 Parte_5 ad Alessandria il 17/04/1936 e deceduto a AR il 17 maggio 2018, al fine di accertarne l'autografia
o meno, e quindi la ascrivibilità o meno dello stesso alla mano del sig. , e, ove lo Parte_5 stesso all'esito degli accertamenti effettuati risultasse apocrifo, dichiararne la nullità, l'invalidità, annullarlo o come meglio, con apertura della successione legittima e riconoscimento della qualità di eredi di in capo alle convenute , e GI Parte_5 Parte_3 Parte_4
ES, con attribuzione della quota parte di loro spettanza, con ogni consequenziale statuizione del caso e di legge”;
Conclusioni rassegnate dal convenuto : “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, CP_2 contrariis reiectis: in via principale: dichiarare la nullità del testamento olografo del de cuius
[...] deceduto in AR il 17/05/2018, datato 22/06/2005 e pubblicato il 19/06/2018, nonché Pt_5 dichiarare l'indegnità a succedere di e per l'effetto dichiarare eredi legittimi Persona_1 esclusivamente (fratello unilaterale del de cuius ) e CP_2 Parte_5 Pt_1 Pt_2
(figlie del deceduto fratello germano del de cuius ) e
[...] Persona_2 Parte_5
, e GI (figlie della deceduta sorella germana del Parte_3 Parte_4 Parte_6 de cuius ); condannare beneficiario dell'eredità di Parte_5 Controparte_1 Persona_1 vedova ed erede universale del de cuius grazie al testamento olografo datato
[...] Parte_5
22/06/2005 e pubblicato il 19/06/2018 impugnato e dichiarato nullo, alla restituzione del totale dell'asse ereditario di cui alla dichiarazione di successione n. 279/9990 trasmessa all'Agenzia delle
Entrate di AR da (ALL. 1 Atto di citazione), in favore degli eredi legittimi come Persona_1 sopra individuati, nella misura delle quote di legge (2/5 a ciascun fratello germano, 1/5 al fratello unitalerale ) ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa in CP_2 via subordinata: dichiarare la nullità del testamento olografo del de cuius datato Parte_5
pagina 3 di 8 22/06/2005 e pubblicato il 19/06/2018, e per l'effetto condannare beneficiario Controparte_1 dell'eredità di vedova ed erede universale del de cuius grazie al Persona_1 Parte_5 testamento olografo datato 22/06/2005 e pubblicato il 19/06/2018 impugnato e dichiarato nullo, alla restituzione della quota di 1/3 del totale dell'asse ereditario in favore degli eredi legittimi come sopra individuati, nella misura delle quote di legge (di cui 2/5 a ciascun fratello germano, e 1/5 al fratello
) ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa. Il Parte_7 tutto con vittoria di spese, compenso professionale di giudizio, oltre accessori di legge, CPA, IVA, rimborso spese forfettario 15% ex DM 55/2014, successive occorrende”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio innanzi al Tribunale di AR , GI ES, Controparte_1 Parte_4
e al fine di sentir dichiarare la nullità del testamento olografo, datato Parte_3 CP_2
22.06.2005, redatto da , deceduto in data 17.05.2018, con il quale aveva nominato Parte_5 erede universale la moglie, a sua volta deceduta in data 15.01.2020, per non essere Persona_1 questo stato redatto dal de cuius. Conseguentemente le attrici chiedevano di sentir pronunciare l'indegnità a succedere della sig.ra che, a sua volta, con testamento olografo datato Persona_1
01.01.2020, pubblicato il 30.01.2020, aveva nominato erede universale il sig. con Controparte_1 conseguente apertura della successione legittima di in loro favore e condanna del Parte_5 convenuto, alla restituzione dell'eredità del sig. . Controparte_1 Parte_5
A sostegno delle proprie pretese le attrici deducevano di essere le figlie del fratello germano premorto del de cuius e quindi eredi legittime, essendo il sig. deceduto senza lasciare figli. Parte_5
Con comparse di risposta depositate in data 14.02.2022 e 22.02.2022 si costituivano in giudizio dapprima GI ES e e poi , aderendo alle domande proposte dalle Parte_3 CP_2 attrici. Allegavano i convenuti di essere anch'essi eredi legittimi di e insistevano Parte_5 quindi affinché il sig. fosse tenuto alla restituzione della quota di spettanza dei beni del de CP_1 cuius in loro favore.
Con comparsa di risposta depositata in data 5.01.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1 insistendo per il rigetto delle pretese avversarie, con conseguente condanna delle attrici alla refusione del danno da responsabilità processuale aggravata.
Istruita la causa tramite C.T.U., con ordinanza ex art.127 ter c.p.c. del 21.01.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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pagina 4 di 8 Le attrici hanno agito al fine di sentir dichiarare la nullità del testamento olografo di , Parte_5 datato 22.05.2005, con il quale il de cuius disponeva delle proprie sostanze in questo senso: “IO
SOTTOSCRITTO DANTE NOMINO MIA EREDE UNIVERSALE MIA MOGLIE Pt_5
22 GIUGNO 2025. (v. doc. n. 2 fascicolo Parte_8 Parte_5 parte attrice).
In punto di diritto va evidenziato che la Suprema Corte ha chiarito che la parte che intende contestare l'autenticità del testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e deve dare la prova di quanto afferma. Ed infatti, il testamento olografo è una scrittura privata del tutto peculiare, in quanto caratterizzata da una intrinseca forza dimostrativa che lo differenzia dagli ordinari documenti. La parte che agisce per contestarlo in giudizio pone una quaestio inexistentiae, volta a rimuovere il titolo della successione e, quindi, a disconoscere gli effetti del testamento come conseguenza del riconoscimento della sua falsità. Sulla parte che contesti l'autenticità del documento olografo ovvero deduca che la scheda testamentaria non proviene da chi ne appare l'autore grava l'onere della prova, e ciò indipendentemente dalla posizione processuale rivestita.
Con la conseguenza che, ai fini dell'esperimento dell'azione di accertamento negativo, si deve avere riguardo esclusivamente ai principi generali dettati con riferimento a tale azione di impugnativa negoziale, tra i quali non si annovera alcun onere della parte contro cui l'azione è proposta di dichiarare di volersi avvalere dell'atto, né quale autonomo requisito dell'azione di impugnazione né attraverso il richiamo analogico ai principi vigenti in tema di verificazione e disconoscimento delle scritture private
(v. Cass. S.U. n. 12307/2015).
Tanto premesso, si osserva che, a sostegno della propria domanda, le attrici hanno prodotto il parere tecnico- grafologico, redatto dalla dott.ssa , che conclude nel senso della totale falsità Persona_4 della scheda testamentaria a firma . In particolare, la perizia evidenzia la sussistenza Parte_5 nel testo del documento analizzato di discordanze sostanziali non attribuibili alla mano del de cuius, tanto da far ritenere che l'intera scheda testamentaria sia stata redatta da soggetto terzo. Nello specifico, la dott.ssa ha evidenziato la presenza di apparenti corrispondenze tra il testamento de quo con Per_4 la grafia della defunta moglie del de cuius, (v. doc. n. 7 fascicolo parte attrice). Persona_1
È stato pertanto dato ingresso ad una CTU, affidata alla dott.ssa al fine di verificare se la Persona_5 scheda testamentaria fosse, o meno, stata integralmente scritta, firmata e datata dal de cuius, come imposto dalla previsione di cui all'art. 602, c.c.
Ai fini dell'indagine di verificazione dell'autenticità della documentazione per cui è causa, attraverso la tecnica della comparazione, sono state utilizzate n. 16 firme autografe a nome ”, CP_3 risultate alla predetta C.T.U. qualitativamente e quantitativamente idonee alla ricostruzione del pagina 5 di 8 percorso grafomotorio del defunto sig. (v. Consulenza tecnica d'ufficio depositata in data Pt_5
7.04.2023).
In particolare, l'ausiliaria ha accertato la genuinità della scrittura, escludendo l'intervento di tecniche contraffattive. La dott.ssa ha poi esaminato le scritture di comparazione, fissando Persona_5 attraverso queste le caratteristiche peculiari e il patrimonio grafico del de cuius; ha, infine, proceduto al confronto e bilancio comparativo tra i modelli, sottolineando che, all'esito delle indagini compiute, sono emersi evidenti elementi di coerenza e di compatibilità tra il testamento olografo in verifica e le autografe in comparazione, soprattutto in relazione alla produzione di contrassegni personali unici ed irripetibili e di costanti grafiche, concludendo nel senso che la scheda testamentaria oggetto di verificazione deve ritenersi integralmente redatta e autografata da , esprimendo il detto Parte_5 giudizio attraverso il grado massimo di confidenza tecnica.
In conclusione, l'indagine tecnica ha affrontato in modo specifico le apparenti diversità strutturali tra la scheda in verifica e le scritture di comparazione, esaminando analiticamente per singole lettere, o gruppi di lettere, le difformità riscontrate, precisando come le medesime non rientrino nella variabilità grafica della scrittura del de cuius.
I risultati cui è pervenuta l'indagine tecnica, approfondita ed immune nel suo percorso argomentativo da vizi logici non possono essere messi in discussione dalle osservazioni critiche mosse dai
C.C.T.T.P.P. delle attrici.
Neppure la specifica contestazione mossa in corso di giudizio dalle attrici (v. memoria depositata in data 7.03.2024, fascicolo parte attrice) secondo la quale la scarsità delle scritture in comparazione non consentirebbe in alcun modo di attribuire, con assoluta certezza, la redazione del testamento olografo alla mano del defunto , incrina il percorso argomentativo e le risultanze cui è pervenuta Parte_5 la consulenza tecnica della dott.ssa Difatti, come già accennato, l'ausiliaria ha considerato le Per_5 scritture in comparazione non solo qualitativamente ma anche quantitativamente idonee alla ricostruzione del percorso grafomotorio del defunto sig. . Pt_5
In definitiva, la consulenza appare completa, esaustiva e fondata su dati obiettivi, ragione per la quale è stata disattesa l'istanza di parte attrice di rinnovo della C.T.U.
A tal proposito, appare comunque utile richiamare il principio di diritto secondo cui in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. Cass. Sent. n. 20090/2023).
pagina 6 di 8 Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover aderire alle conclusioni raggiunte dalla C.T.U., che ha riconosciuto l'autenticità del testamento, redatto di proprio pugno, da , tenuto conto del Parte_5 metodo rigoroso adottato per l'accertamento e della coerenza delle conclusioni cui la stessa è addivenuta. Occorre pertanto rigettare le domande proposte dalle attrici e alle quali hanno prestato sostanziale adesione le convenute sig.re e il sig. . Pt_3 CP_2
Da ultimo, non può trovare accoglimento la domanda di parte convenuta, di Controparte_1 condanna delle attrici, ex art. 96, c.p.c., non emergendo dagli atti di causa elementi tali da indurre a ritenere che nella condotta attorea sia ravvisabile il dolo o la colpa grave. L'azione proposta dalle attrici non si è rivelata pretestuosa, tanto più ove si consideri che le attrici hanno allegato all'atto di citazione perizie grafologie, poste a fondamento del proprio convincimento in ordine alla non riconducibilità del testamento olografo alla mano del de cuius, . Parte_5
Le spese di lite seguono la soccombenza, cosicché le attrici sono tenute a rifondere il convenuto,
le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00, avuto riguardo ai Controparte_1 parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda. La condanna alle spese è limitata a parte attrice, in ragione del principio di causalità, tenuto conto che le domande introdotte dai convenuti nei confronti del sig. avevano identico contenuto rispetto a quelle di CP_1 parte attrice e non hanno necessitato quindi di attività defensionale ulteriore.
Le spese tra le attrici e gli altri convenuti devono essere integralmente compensate.
Le spese per la C.T.U. devono essere poste in via definitiva in capo alle attrici. Del pari, le attrici devono rifondere al convenuto, anche le spese per la propria CTP, di cui euro Controparte_1
1.830,00 per la perizia di parte, nonché euro 3.660,00 per l'attività prestata nel corso delle operazioni peritali, per un totale di euro 5.490,00, così come emerge dai documenti contabili allegati alla comparsa conclusionale.
P.Q.M
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Il Tribunale di AR, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 3493/2021, introdotta da
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e , nei confronti di , GI Pt_1 Parte_2 Controparte_1 Parte_4
ES, , , così provvede: Parte_3 CP_2
1) Rigetta le domande proposte nei confronti di Controparte_1
2) Condanna e , in solido tra loro, a corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2 le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 7.616,00 oltre IVA, c.p.a. e Controparte_1
15% di spese forfettarie;
3) Compensa le spese di lite tra e e le altre parti;
Parte_1 Parte_2
pagina 7 di 8 3) Condanna e , in solido tra loro, a corrispondere in favore di Parte_1 Parte_2
euro 5.490,00; Controparte_1
4) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a e . Parte_1 Parte_2
Così deciso in AR nella camera di consiglio del 28.5.2025
La Giudice Rel. Est. Il Presidente
dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
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