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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1672/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1672/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Alongi
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
2/05/1978, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Alongi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._2 telematici
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
19/11/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 2/08/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Sarzana (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 23/05/2004) Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale –si sono separati consensualmente in data 24/06/2023 con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- 1) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto alla corresponsione reciproca dell'assegno divorzile;
- 2) Considerata la raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne , Persona_1 viene meno l'assegno di € 250,00 già previsto quale contributo di mantenimento nell'accordo di separazione in favore della stessa;
- 2) I coniugi danno atto di aver provveduto a regolare ogni questione inerente i risparmi familiari, saldi di conto corrente, depositi bancari di ogni genere e di non aver più nulla pretendere l'un l'altro
a tale titolo;
- 3) I coniugi danno atto di aver già provveduto consensualmente ad attribuirsi e dividersi i beni mobili comuni così come indicato nell'allegato accordo di separazione;
- 4) La casa coniugale sita in Sarzana alla Via Dei Molini n° 394 rimarrà nella disponibilità della
Sig.ra che continuerà ad abitarvi, assumendosene ogni onere e spese di consumo;
Parte_1
- 5) Il Sig. si accolla con effetto liberatorio della Sig. il pagamento dei bolli, CP_1 Parte_1 presenti e pregressi, delle autovetture Fiat Panda Tg AX819GT e Land Rover Discovery Tg ZA680VJ veicoli che rimarranno nella sua proprietà e disponibilità
- 6) Rimarranno invece nella proprietà e nella disponibilità della Sig.ra che se ne assumerà Parte_1 quindi gli oneri, l'autovettura Peugeot 108 Tg EX686ZE, la Fiat Multipla Tg DL456ZD, oltre al motociclo Fantic tg EM58958;
2 - 6) Le spese legali relative alla presente procedura di divorzio sono interamente a carico del Sig.
”. Controparte_1
L'udienza del 19/11/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte della figlia maggiorenne della Persona_1 autosufficienza economica che le permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Le spese di lite sono interamente poste a carico del sig. come chiesto. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in Sarzana (SP) in data 14/12/2003 e trascritto nei
[...] Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2003, al n. 43, parte
II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“- 1) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto alla corresponsione reciproca dell'assegno divorzile;
- 2) Considerata la raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne , Persona_1 viene meno l'assegno di € 250,00 già previsto quale contributo di mantenimento nell'accordo di separazione in favore della stessa;
- 2) I coniugi danno atto di aver provveduto a regolare ogni questione inerente i risparmi familiari, saldi di conto corrente, depositi bancari di ogni genere e di non aver più nulla pretendere l'un l'altro
a tale titolo;
- 3) I coniugi danno atto di aver già provveduto consensualmente ad attribuirsi e dividersi i beni mobili comuni così come indicato nell'allegato accordo di separazione;
- 4) La casa coniugale sita in Sarzana alla Via Dei Molini n° 394 rimarrà nella disponibilità della
Sig.ra che continuerà ad abitarvi, assumendosene ogni onere e spese di consumo;
Parte_1
- 5) Il Sig. si accolla con effetto liberatorio della Sig. il pagamento dei bolli, CP_1 Parte_1 presenti e pregressi, delle autovetture Fiat Panda Tg AX819GT e Land Rover Discovery Tg ZA680VJ veicoli che rimarranno nella sua proprietà e disponibilità
4 - 6) Rimarranno invece nella proprietà e nella disponibilità della Sig.ra che se ne assumerà Parte_1 quindi gli oneri, l'autovettura Peugeot 108 Tg EX686ZE, la Fiat Multipla Tg DL456ZD, oltre al motociclo Fantic tg EM58958;
- 6) Le spese legali relative alla presente procedura di divorzio sono interamente a carico del Sig.
”. Controparte_1
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1672/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Alongi
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
2/05/1978, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Alongi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._2 telematici
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate anche all'udienza del
19/11/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 2/08/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Sarzana (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 23/05/2004) Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale –si sono separati consensualmente in data 24/06/2023 con accordo di negoziazione assistita autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della Spezia. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“- 1) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto alla corresponsione reciproca dell'assegno divorzile;
- 2) Considerata la raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne , Persona_1 viene meno l'assegno di € 250,00 già previsto quale contributo di mantenimento nell'accordo di separazione in favore della stessa;
- 2) I coniugi danno atto di aver provveduto a regolare ogni questione inerente i risparmi familiari, saldi di conto corrente, depositi bancari di ogni genere e di non aver più nulla pretendere l'un l'altro
a tale titolo;
- 3) I coniugi danno atto di aver già provveduto consensualmente ad attribuirsi e dividersi i beni mobili comuni così come indicato nell'allegato accordo di separazione;
- 4) La casa coniugale sita in Sarzana alla Via Dei Molini n° 394 rimarrà nella disponibilità della
Sig.ra che continuerà ad abitarvi, assumendosene ogni onere e spese di consumo;
Parte_1
- 5) Il Sig. si accolla con effetto liberatorio della Sig. il pagamento dei bolli, CP_1 Parte_1 presenti e pregressi, delle autovetture Fiat Panda Tg AX819GT e Land Rover Discovery Tg ZA680VJ veicoli che rimarranno nella sua proprietà e disponibilità
- 6) Rimarranno invece nella proprietà e nella disponibilità della Sig.ra che se ne assumerà Parte_1 quindi gli oneri, l'autovettura Peugeot 108 Tg EX686ZE, la Fiat Multipla Tg DL456ZD, oltre al motociclo Fantic tg EM58958;
2 - 6) Le spese legali relative alla presente procedura di divorzio sono interamente a carico del Sig.
”. Controparte_1
L'udienza del 19/11/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dal
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3 Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene.
Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte della figlia maggiorenne della Persona_1 autosufficienza economica che le permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Le spese di lite sono interamente poste a carico del sig. come chiesto. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in Sarzana (SP) in data 14/12/2003 e trascritto nei
[...] Controparte_1
Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2003, al n. 43, parte
II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“- 1) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto alla corresponsione reciproca dell'assegno divorzile;
- 2) Considerata la raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne , Persona_1 viene meno l'assegno di € 250,00 già previsto quale contributo di mantenimento nell'accordo di separazione in favore della stessa;
- 2) I coniugi danno atto di aver provveduto a regolare ogni questione inerente i risparmi familiari, saldi di conto corrente, depositi bancari di ogni genere e di non aver più nulla pretendere l'un l'altro
a tale titolo;
- 3) I coniugi danno atto di aver già provveduto consensualmente ad attribuirsi e dividersi i beni mobili comuni così come indicato nell'allegato accordo di separazione;
- 4) La casa coniugale sita in Sarzana alla Via Dei Molini n° 394 rimarrà nella disponibilità della
Sig.ra che continuerà ad abitarvi, assumendosene ogni onere e spese di consumo;
Parte_1
- 5) Il Sig. si accolla con effetto liberatorio della Sig. il pagamento dei bolli, CP_1 Parte_1 presenti e pregressi, delle autovetture Fiat Panda Tg AX819GT e Land Rover Discovery Tg ZA680VJ veicoli che rimarranno nella sua proprietà e disponibilità
4 - 6) Rimarranno invece nella proprietà e nella disponibilità della Sig.ra che se ne assumerà Parte_1 quindi gli oneri, l'autovettura Peugeot 108 Tg EX686ZE, la Fiat Multipla Tg DL456ZD, oltre al motociclo Fantic tg EM58958;
- 6) Le spese legali relative alla presente procedura di divorzio sono interamente a carico del Sig.
”. Controparte_1
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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