Art. 52.
Commissioni temporanee nominate con decreti regi, a proposizione del ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.
Sara' nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.
Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti.
La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sara', senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge.
Commissioni temporanee nominate con decreti regi, a proposizione del ministro delle finanze, condurranno a termine in Torino, in Firenze, in Napoli ed in Palermo la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.
Sara' nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.
Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno depositate negli archivi della Corte dei conti.
La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sara', senza interruzione e senza che occorrano nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge.