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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 27/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 209/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE GUELMI Parte_1 C.F._1
LORENZO elett. Dom *VIA DELLA MANTOVANA 8 38122 TRENTO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. ORRIGO OMAR MARTINO ANTONIO e dall'Avv. COLPI ANGELA elett dom. in Trento
Via Degasperi 79 appellato
Avente ad oggetto: lesione personale
In punto: riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Trento dd. 20.9.24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 17.6.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
- previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie, in riforma dell'ordinanza emessa il 25.09.2024
pagina 1 di 8 cron. 5760 del 25.09.2024 nella causa promossa sub RG 3178/2021, quantificare il danno subìto per l'errore iatrogeno secondo le direttive di quantificazione indicate dalla Suprema Corte con riferimento al danno differenziale ovverosia quello pari alla differenza tra il valore maggiore del danno subìto ed il valore del danno che era connaturato alla patologia preesistente nella misura già indicata nelle richieste conclusive di primo grado (vedasi note conclusive 03.09.2024 “si chiede venga accolto il ricorso condannando l' al risarcimento dei danni tutti causati Controparte_1 dall'errore commesso dalla in conformità alla richiesta contenuta nel ricorso del 10.12.2021”) CP_2
- Il tutto con rifusione di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario come da legge e da tariffa.
PARTE APPELLATA:
- in via preliminare: dichiararsi inammissibile l'atto di appello dispiegato dal sig. ovvero Pt_1 dichiararsi la manifesta infondatezza dello stesso, ai sensi dell'art. 348-bis, c.p.c. e, per l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento num. 5760/2024, pubblicata in data 25.09.2024, nel procedimento sub R.G. 3178/2021, per le motivazioni di fatto e di diritto dispiegate in premessa dell'atto di costituzione nel presente giudizio;
- in subordine e senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, nel merito: dichiararsi l'infondatezza dell'appello proposto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento num. 5760/2024, pubblicata in data 25.09.2024, nel procedimento sub R.G. 3178/2021, per le motivazioni di fatto e di diritto dispiegate in premessa dell'atto di costituzione nel presente giudizio;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla refusione in favore dell' delle spese e dei compensi inerenti al presente procedimento, oltre agli accessori di CP_2 legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd. 10.12.21 chiedeva la condanna l' Parte_2 [...]
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Controparte_3
dell'inadempimento dell' convenuta con riguardo alle condotte tenute dai suoi sanitari in CP_1
occasione del trattamento della patologia costituita da ernia discale con sindrome della cauda in relazione alla quali era stato effettuato un intervento chirurgico presso l'ospedale di Santa Chiara in data 22.9.15 ed un successivo intervento chirurgico nel febbraio del 2017, lamentando il ritardo nell'esecuzione di entrambi gli interventi chirurgici;
aggiungeva che all'esito del ricorso introdotto ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c. il consulente tecnico d'ufficio nominato in tale procedimento aveva pagina 2 di 8 accertato la responsabilità dell' resistente nella determinazione del danno lamentato. CP_1
Si era costituita in giudizio l' Controparte_3
, contestando la tesi difensiva del ricorrente e affermando che nel caso concreto erano stati
[...]
rispettati i protocolli stabiliti con riferimento alla specifica patologia.
Con ordinanza pronunciata ai sensi dell' art.702 bis c.p.c. in data 20.9.24, oggetto di impugnazione,
il tribunale di Trento, accertata la sussistenza di condotte inadempienti con riferimento all'intervento chirurgico effettuato nel settembre 2015 sulla base delle risultanze della consulenza all'ufficio depositata nel procedimento introdotto ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c. ed alla luce delle integrazioni rese dai consulenti d'ufficio a seguito di supplemento di CTU disposto nel corso del giudizio di merito, condannava l' resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro CP_1
157.901,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori ed euro 1.503,65 a titolo di danni patrimoniali, condannando altresì l' al rimborso delle spese sostenute nel procedimento di CP_1
consulenza tecnica preventiva e delle spese di lite del giudizio di merito. Poneva infine a carico dell' resistente le spese di c.t.u., anche con riferimento al procedimento di consulenza tecnica CP_1
preventiva. Riteneva il tribunale che, alla luce delle conclusioni dei consulenti d'ufficio, condivisibili anche in relazione all'ampio richiamo fatto agli studi di settore, che sussistesse una responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Trento sia per la tempistica dell'intervento eseguito nel settembre del 2015, sia nella valutazione delle condizioni del paziente, ritenendo correttamente eseguito l'intervento effettuato nel 2017. Quanto ai postumi invalidanti riteneva che, tenuto conto della percentuale del 10%, quale esito ineludibile con riferimento alle condizioni del paziente, il maggior danno subito in conseguenza delle condotte inadempienti dei sanitari dell'ospedale di Trento, era pari ad una invalidità del 27-28%,
e con riferimento a tale percentuale liquidava a titolo di danno biologico permanente, quale valore intermedio tra tali percentuali e con riferimento all'età di 45 anni del ricorrente al momento dell'evento lesivo, l'importo di euro 144.964.
pagina 3 di 8 Avverso tale ordinanza ha proposto appello, articolando i motivi di impugnazione di Parte_1
seguito esaminati.
L si è costituita in giudizio chiedendo che l'appello sia Controparte_3
dichiarato inammissibile e comunque rigettato.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.25 e decisa nella camera di consiglio del
17.6.25.
* * * *
Con unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea determinazione del danno non patrimoniale derivante dalle conseguenze pregiudizievoli per la propria salute determinate dalla condotta inadempiente dei sanitari dell'Azienda appellata. In particolare l'appellante, richiamando giurisprudenza al riguardo, lamenta che erroneamente il giudice di primo grado abbia determinato il danno non patrimoniale da invalidità permanente facendo riferimento esclusivamente alla percentuale del danno iatrogeno, senza tener conto della percentuale complessiva del danno, comprensiva anche del danno che si sarebbe comunque verificato anche a fronte di una condotta adempiente. Al contrario il giudice avrebbe dovuto determinare tale danno monetizzando l'una e l'altra invalidità e sottraendo al controvalore monetario dell'invalidità complessiva il controvalore monetario dell' invalidità che comunque sarebbe residuata dall'infortunio anche in caso di cure diligenti.
Lamenta inoltre il ricorrente l'omesso riconoscimento della personalizzazione del danno sia con riguardo il periodo di invalidità temporanea che con riguardo ai postumi permanenti.
Viene chiesto pertanto che il danno sia riconosciuto con riguardo ai postumi permanenti nell'importo di euro 302.315 dal quale detrarre l'importo di euro 35.660 (quindi euro 266.655 a fronte dell'importo di euro 144.964 liquidato dal tribunale) e con riguardo al danno da invalidità temporanea in euro 13.512,70 (a fronte dell'importo di euro 12.937,50 riconosciuto dal tribunale).
pagina 4 di 8 Sostiene al contrario l' che la liquidazione del danno, Controparte_1
nell'ipotesi in cui in ogni caso sarebbe residuata un'invalidità anche a fronte di una condotta corretta dei sanitari, possa essere effettuata con riferimento ad un criterio equitativo, con riferimento al caso concreto, come deciso nella sentenza impugnata.
Ciò premesso l'appello in esame è parzialmente fondato e viene accolto nei limiti di seguito indicati.
Costituisce orientamento giurisprudenziale costante (da ultimo Cass. n. 26851/23) quello secondo cui
“La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile
alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della
causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie,
accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità
materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché,
stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale
operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%)
ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità
materiale.”(vd anche Cass. n. 32565/24; Cass. ord. 20894/24; Cass. n. 6341/14)
l' appallante si è limitata a richiamare la possibilità per il giudice di esercitare il potere CP_1
discrezionale di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
Tuttavia non sono indicate (né emerge dalle acquisizioni probatorie del giudizio) che nel caso in esame sussistano ragioni per discostarsi della determinazione del danno dai criteri oggettivi indicati dalla Suprema Corte nelle decisioni richiamate.
Del resto anche il Tribunale di Trento ha fatto applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, sia pure con riguardo ad una percentuale del danno determinata solo con riguardo alle conseguenze di natura iatrogena, senza discostarsene con riguardo al caso concreto.
pagina 5 di 8 Risulta dalla relazione depositata dai consulenti d'ufficio nel corso del giudizio di merito (già
condivisa e fatta propria dal Tribunale senza rilievi delle parti nel presente giudizio) che rispetto ad una percentuale del danno da invalidità permanente del 10 % che comunque sarebbe residuata in pregiudizio dell'appellante (in caso di intervento di decompressione ben riuscito) , lo stesso ha riportato un maggior danno del 27-28%.
Pertanto il danno alla salute di natura permanente subito dall'appellante deve determinarsi nella misura complessiva del 37-38%.
Applicando le tabelle elaborate del tribunale di Milano (utilizzate dal Tribunale di Trento senza alcuna impugnazione al riguardo) il danno complessivo riferibile alla media tra il 37 % ed il 38%
va determinato in euro 259.131,50 (euro 253.060 + 265.203:2) importo al quale deve essere detratta la somma di euro 25.675 (pari al valore corrispondente ad una invalidità permanente del 10%), tenuto conto dell'età di 45 anni dell'appellante all'epoca dei fatti. La somma che deve quindi essere liquidata in favore dell'appellante a titolo di danno non patrimoniale conseguente ai postumi invalidanti direttamente riferibili alla condotta dei sanitari è di euro 233.456,50.
L'appellante ha chiesto l'applicazione della personalizzazione del danno avuto riguardo alle considerazioni contenute a pagg. 22-23 della relazione dei consulenti d'ufficio depositata nel procedimento ex art 696 bis cpc. (“Come da quesito peritale elaborato dall'Osservatorio per la
Giustizia Civile del Tribunale di Milano, il grado di sofferenza morale, computato sulla base dei riferimenti offerti della letteratura specialistica in una scala da 1 a 5, risulta pari a 5 (cinque) per il periodo d'invalidità temporanea e di 4 (quattro) per ciò che concerne i postumi permanenti”).
Circa tale richiesta deve essere richiamato l'insegnamento giurisprudenziale (Cass. n. 5865/21)
secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di
merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione
pagina 6 di 8 analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti
da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento. (vd anche Cass. n. 5984/25; Cass. n. 31681/24).
Nel caso in esame l'appellante non ha offerto alcuna prova che nel caso di specie, del tutto peculiare ed eccezionale, egli abbia subito e subisca limitazioni nella vita quotidiana e sofferenze soggettive maggiori e diverse da quelle che subirebbe qualunque soggetto della sua età nelle medesime condizioni di salute.
Né le valutazioni del CTU invocate dall'appellante consentono di affermare che tali valutazioni riguardino specificatamente l'appellante e non tutti i soggetti che presentano la patologia accertata.
Gli accessori sulla somma come sopra liquidata vengono riconosciuti con i criteri applicati nell'impugnata ordinanza, in assenza di impugnazioni sul punto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel
Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che viene riconosciuta negli importi minimi, essendosi limitata alle deduzioni di udienza.
Nell'individuare lo scaglione di valore della causa, si fa applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 3099/23) “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m.
n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto,
mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari pagina 7 di 8 all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale riforma dell'ordinanza dd. 20.9.24, condanna l' Controparte_3
al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento
[...] Parte_2
del danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di euro 233.45,50 oltre ad interessi legali da calcolare sulla somma di euro 192.462,08 annualmente rivalutata, con decorrenza dal
21.9.2015 sino alla data odierna ed oltre ai soli interessi legali da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata dalla data odierna fino al saldo;
conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
2) condanna l' al Controparte_3
rimborso in favore di delle spese di giudizio del presente grado di appello , liquidate in Parte_2
€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.105,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti ed euro 777,00 per spese esenti.
Cosi deciso in Trento, lì 17.6.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati: dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 209/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. DE GUELMI Parte_1 C.F._1
LORENZO elett. Dom *VIA DELLA MANTOVANA 8 38122 TRENTO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. ORRIGO OMAR MARTINO ANTONIO e dall'Avv. COLPI ANGELA elett dom. in Trento
Via Degasperi 79 appellato
Avente ad oggetto: lesione personale
In punto: riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc del Tribunale di Trento dd. 20.9.24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 17.6.24 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
- previo rigetto delle eccezioni e domande avversarie, in riforma dell'ordinanza emessa il 25.09.2024
pagina 1 di 8 cron. 5760 del 25.09.2024 nella causa promossa sub RG 3178/2021, quantificare il danno subìto per l'errore iatrogeno secondo le direttive di quantificazione indicate dalla Suprema Corte con riferimento al danno differenziale ovverosia quello pari alla differenza tra il valore maggiore del danno subìto ed il valore del danno che era connaturato alla patologia preesistente nella misura già indicata nelle richieste conclusive di primo grado (vedasi note conclusive 03.09.2024 “si chiede venga accolto il ricorso condannando l' al risarcimento dei danni tutti causati Controparte_1 dall'errore commesso dalla in conformità alla richiesta contenuta nel ricorso del 10.12.2021”) CP_2
- Il tutto con rifusione di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario come da legge e da tariffa.
PARTE APPELLATA:
- in via preliminare: dichiararsi inammissibile l'atto di appello dispiegato dal sig. ovvero Pt_1 dichiararsi la manifesta infondatezza dello stesso, ai sensi dell'art. 348-bis, c.p.c. e, per l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento num. 5760/2024, pubblicata in data 25.09.2024, nel procedimento sub R.G. 3178/2021, per le motivazioni di fatto e di diritto dispiegate in premessa dell'atto di costituzione nel presente giudizio;
- in subordine e senza recesso dalla superiore eccezione preliminare, nel merito: dichiararsi l'infondatezza dell'appello proposto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trento num. 5760/2024, pubblicata in data 25.09.2024, nel procedimento sub R.G. 3178/2021, per le motivazioni di fatto e di diritto dispiegate in premessa dell'atto di costituzione nel presente giudizio;
- in ogni caso, condannare l'appellante alla refusione in favore dell' delle spese e dei compensi inerenti al presente procedimento, oltre agli accessori di CP_2 legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dd. 10.12.21 chiedeva la condanna l' Parte_2 [...]
al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Controparte_3
dell'inadempimento dell' convenuta con riguardo alle condotte tenute dai suoi sanitari in CP_1
occasione del trattamento della patologia costituita da ernia discale con sindrome della cauda in relazione alla quali era stato effettuato un intervento chirurgico presso l'ospedale di Santa Chiara in data 22.9.15 ed un successivo intervento chirurgico nel febbraio del 2017, lamentando il ritardo nell'esecuzione di entrambi gli interventi chirurgici;
aggiungeva che all'esito del ricorso introdotto ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c. il consulente tecnico d'ufficio nominato in tale procedimento aveva pagina 2 di 8 accertato la responsabilità dell' resistente nella determinazione del danno lamentato. CP_1
Si era costituita in giudizio l' Controparte_3
, contestando la tesi difensiva del ricorrente e affermando che nel caso concreto erano stati
[...]
rispettati i protocolli stabiliti con riferimento alla specifica patologia.
Con ordinanza pronunciata ai sensi dell' art.702 bis c.p.c. in data 20.9.24, oggetto di impugnazione,
il tribunale di Trento, accertata la sussistenza di condotte inadempienti con riferimento all'intervento chirurgico effettuato nel settembre 2015 sulla base delle risultanze della consulenza all'ufficio depositata nel procedimento introdotto ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c. ed alla luce delle integrazioni rese dai consulenti d'ufficio a seguito di supplemento di CTU disposto nel corso del giudizio di merito, condannava l' resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro CP_1
157.901,50 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori ed euro 1.503,65 a titolo di danni patrimoniali, condannando altresì l' al rimborso delle spese sostenute nel procedimento di CP_1
consulenza tecnica preventiva e delle spese di lite del giudizio di merito. Poneva infine a carico dell' resistente le spese di c.t.u., anche con riferimento al procedimento di consulenza tecnica CP_1
preventiva. Riteneva il tribunale che, alla luce delle conclusioni dei consulenti d'ufficio, condivisibili anche in relazione all'ampio richiamo fatto agli studi di settore, che sussistesse una responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Trento sia per la tempistica dell'intervento eseguito nel settembre del 2015, sia nella valutazione delle condizioni del paziente, ritenendo correttamente eseguito l'intervento effettuato nel 2017. Quanto ai postumi invalidanti riteneva che, tenuto conto della percentuale del 10%, quale esito ineludibile con riferimento alle condizioni del paziente, il maggior danno subito in conseguenza delle condotte inadempienti dei sanitari dell'ospedale di Trento, era pari ad una invalidità del 27-28%,
e con riferimento a tale percentuale liquidava a titolo di danno biologico permanente, quale valore intermedio tra tali percentuali e con riferimento all'età di 45 anni del ricorrente al momento dell'evento lesivo, l'importo di euro 144.964.
pagina 3 di 8 Avverso tale ordinanza ha proposto appello, articolando i motivi di impugnazione di Parte_1
seguito esaminati.
L si è costituita in giudizio chiedendo che l'appello sia Controparte_3
dichiarato inammissibile e comunque rigettato.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.25 e decisa nella camera di consiglio del
17.6.25.
* * * *
Con unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea determinazione del danno non patrimoniale derivante dalle conseguenze pregiudizievoli per la propria salute determinate dalla condotta inadempiente dei sanitari dell'Azienda appellata. In particolare l'appellante, richiamando giurisprudenza al riguardo, lamenta che erroneamente il giudice di primo grado abbia determinato il danno non patrimoniale da invalidità permanente facendo riferimento esclusivamente alla percentuale del danno iatrogeno, senza tener conto della percentuale complessiva del danno, comprensiva anche del danno che si sarebbe comunque verificato anche a fronte di una condotta adempiente. Al contrario il giudice avrebbe dovuto determinare tale danno monetizzando l'una e l'altra invalidità e sottraendo al controvalore monetario dell'invalidità complessiva il controvalore monetario dell' invalidità che comunque sarebbe residuata dall'infortunio anche in caso di cure diligenti.
Lamenta inoltre il ricorrente l'omesso riconoscimento della personalizzazione del danno sia con riguardo il periodo di invalidità temporanea che con riguardo ai postumi permanenti.
Viene chiesto pertanto che il danno sia riconosciuto con riguardo ai postumi permanenti nell'importo di euro 302.315 dal quale detrarre l'importo di euro 35.660 (quindi euro 266.655 a fronte dell'importo di euro 144.964 liquidato dal tribunale) e con riguardo al danno da invalidità temporanea in euro 13.512,70 (a fronte dell'importo di euro 12.937,50 riconosciuto dal tribunale).
pagina 4 di 8 Sostiene al contrario l' che la liquidazione del danno, Controparte_1
nell'ipotesi in cui in ogni caso sarebbe residuata un'invalidità anche a fronte di una condotta corretta dei sanitari, possa essere effettuata con riferimento ad un criterio equitativo, con riferimento al caso concreto, come deciso nella sentenza impugnata.
Ciò premesso l'appello in esame è parzialmente fondato e viene accolto nei limiti di seguito indicati.
Costituisce orientamento giurisprudenziale costante (da ultimo Cass. n. 26851/23) quello secondo cui
“La liquidazione del danno biologico cd. differenziale, rilevante qualora l'evento risulti riconducibile
alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, va effettuata, in base ai criteri della
causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo dalla percentuale complessiva del danno (nella specie,
accertata dal CTU nella misura dell'80%), interamente ascritta all'agente sul piano della causalità
materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 35%), poiché,
stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale
operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (50%)
ove calcolato dal punto 0 al punto 50, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità
materiale.”(vd anche Cass. n. 32565/24; Cass. ord. 20894/24; Cass. n. 6341/14)
l' appallante si è limitata a richiamare la possibilità per il giudice di esercitare il potere CP_1
discrezionale di liquidare il danno in via equitativa secondo la cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
Tuttavia non sono indicate (né emerge dalle acquisizioni probatorie del giudizio) che nel caso in esame sussistano ragioni per discostarsi della determinazione del danno dai criteri oggettivi indicati dalla Suprema Corte nelle decisioni richiamate.
Del resto anche il Tribunale di Trento ha fatto applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano, sia pure con riguardo ad una percentuale del danno determinata solo con riguardo alle conseguenze di natura iatrogena, senza discostarsene con riguardo al caso concreto.
pagina 5 di 8 Risulta dalla relazione depositata dai consulenti d'ufficio nel corso del giudizio di merito (già
condivisa e fatta propria dal Tribunale senza rilievi delle parti nel presente giudizio) che rispetto ad una percentuale del danno da invalidità permanente del 10 % che comunque sarebbe residuata in pregiudizio dell'appellante (in caso di intervento di decompressione ben riuscito) , lo stesso ha riportato un maggior danno del 27-28%.
Pertanto il danno alla salute di natura permanente subito dall'appellante deve determinarsi nella misura complessiva del 37-38%.
Applicando le tabelle elaborate del tribunale di Milano (utilizzate dal Tribunale di Trento senza alcuna impugnazione al riguardo) il danno complessivo riferibile alla media tra il 37 % ed il 38%
va determinato in euro 259.131,50 (euro 253.060 + 265.203:2) importo al quale deve essere detratta la somma di euro 25.675 (pari al valore corrispondente ad una invalidità permanente del 10%), tenuto conto dell'età di 45 anni dell'appellante all'epoca dei fatti. La somma che deve quindi essere liquidata in favore dell'appellante a titolo di danno non patrimoniale conseguente ai postumi invalidanti direttamente riferibili alla condotta dei sanitari è di euro 233.456,50.
L'appellante ha chiesto l'applicazione della personalizzazione del danno avuto riguardo alle considerazioni contenute a pagg. 22-23 della relazione dei consulenti d'ufficio depositata nel procedimento ex art 696 bis cpc. (“Come da quesito peritale elaborato dall'Osservatorio per la
Giustizia Civile del Tribunale di Milano, il grado di sofferenza morale, computato sulla base dei riferimenti offerti della letteratura specialistica in una scala da 1 a 5, risulta pari a 5 (cinque) per il periodo d'invalidità temporanea e di 4 (quattro) per ciò che concerne i postumi permanenti”).
Circa tale richiesta deve essere richiamato l'insegnamento giurisprudenziale (Cass. n. 5865/21)
secondo cui “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del
risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di
merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione
pagina 6 di 8 analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari
(tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti
da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento. (vd anche Cass. n. 5984/25; Cass. n. 31681/24).
Nel caso in esame l'appellante non ha offerto alcuna prova che nel caso di specie, del tutto peculiare ed eccezionale, egli abbia subito e subisca limitazioni nella vita quotidiana e sofferenze soggettive maggiori e diverse da quelle che subirebbe qualunque soggetto della sua età nelle medesime condizioni di salute.
Né le valutazioni del CTU invocate dall'appellante consentono di affermare che tali valutazioni riguardino specificatamente l'appellante e non tutti i soggetti che presentano la patologia accertata.
Gli accessori sulla somma come sopra liquidata vengono riconosciuti con i criteri applicati nell'impugnata ordinanza, in assenza di impugnazioni sul punto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi contenuti nel
Regolamento n.147/22, ad eccezione della fase di trattazione che viene riconosciuta negli importi minimi, essendosi limitata alle deduzioni di udienza.
Nell'individuare lo scaglione di valore della causa, si fa applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 3099/23) “In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m.
n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto,
mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante;
ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di rigetto, il valore è pari pagina 7 di 8 all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale riforma dell'ordinanza dd. 20.9.24, condanna l' Controparte_3
al pagamento in favore di , a titolo di risarcimento
[...] Parte_2
del danno non patrimoniale da invalidità permanente, la somma di euro 233.45,50 oltre ad interessi legali da calcolare sulla somma di euro 192.462,08 annualmente rivalutata, con decorrenza dal
21.9.2015 sino alla data odierna ed oltre ai soli interessi legali da calcolare sulla somma come sopra complessivamente determinata dalla data odierna fino al saldo;
conferma nel resto l'impugnata ordinanza;
2) condanna l' al Controparte_3
rimborso in favore di delle spese di giudizio del presente grado di appello , liquidate in Parte_2
€ 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 5.105,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti ed euro 777,00 per spese esenti.
Cosi deciso in Trento, lì 17.6.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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