Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 71/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, V.le Matteucci 1/b, presso lo studio C.F._2 degli Avv.ti Giuseppe Perugino e Alessia De Angelis che li rappresentano e difendono giusta delega in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto e hanno contratto matrimonio con rito matrimonio civile in Roma Parte_1 Parte_2
(RM) in data 05.02.2005, con atto trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 76, parte I, anno 2005).
Dall'unione matrimoniale sono nati , in data 23.04.2005, maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, e in data 02.05.2008, ancora minorenne. Persona_2
Con il decorso del tempo tra i coniugi sono sorti insanabili contrasti ed incompatibilità tali da far venire meno l'unione affettiva e spirituale che aveva caratterizzato il loro rapporto coniugale e, in conseguenza di ciò, il Tribunale di Rieti ha pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. cronol.
684/2023 del 17.02.2023 e da allora non si è più ricostituita l'unione materiale e spirituale tra i coniugi.
1
1) La casa coniugale di proprietà del marito rimane assegnata a quest'ultimo. La Sig.ra che se ne è allontanata già Pt_2
Per_ da febbraio 2023, formalizzerà il proprio cambio di residenza entro il 31.12.2024. I figli e invece, Per_1 manterranno la loro residenza formale presso l'abitazione paterna sita in Scandriglia (RI), Via Provinciale per Roma n.
22;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritetica presso entrambi i genitori a settimane alternate e cioè una settimana con il padre presso l'abitazione di quest'ultimo ed una settimana con la madre presso l'abitazione di NO MA (RM), Via Milano n. 53. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa ed eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
3) i genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo della figlia, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate da entrambi congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale autonomamente quando la figlia si troverà presso di lui in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) salvo diverso accordo, per il periodo estivo, i genitori trascorreranno con la figlia un periodo esclusivo di vacanza della durata di giorni 15, anche non consecutivi, concordando le rispettive date entro il 30 maggio di ogni anno. Durante le vacanze Natalizie e Pasquali la figlia trascorrerà ciascun giorno di festa (24,25,26, 31 dicembre, 01, 06 gennaio, Pasqua
e il Lunedì di Pasqua) in modalità alternata con l'uno o l'altro genitore, secondo una rotazione che inizierà con la madre.
La figlia minore, inoltre, trascorrerà con la madre il compleanno della stessa e con il padre quello di quest'ultimo mentre, ove i rapporti tra i coniugi lo consentano, il suo compleanno potrà essere festeggiato insieme ad entrambi i genitori.
Diversamente, gli stessi si accorderanno personalmente su come trascorrere detta giornata, anche tenendo conto della volontà della festeggiata;
5) i genitori si danno atto che le modalità concordate al punto 2) e 4) potranno essere, di comune accordo, anche modificate ed adeguate, di volta in volta, alle rispettive esigenze lavorative o ad altre sopraggiunte circostanze di rilievo per il sereno svolgimento del rapporto con la minore;
comunque, anche in considerazione della sua età, la figlia minore potrà incontrare l'altro genitore qualvolta lo vorrà, previo accordo con lo stesso;
6) il Sig. verserà, in favore della Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o Parte_1 Pt_2 altro equipollente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non ancora Per_1 economicamente autosufficiente e con la stessa prevalentemente convivente, la somma mensile di € 150,00
(centocinquanta/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, mentre, i genitori suddivideranno al 50% le spese straordinarie che si rendessero necessarie per entrambi i figli, così come previsto dalla Legge e comunque attenendosi al
Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 5 maggio 2016. Per quanto riguarda le spese straordinarie che richiedono preventivo accordo, si stabiliscono le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa
2 dovrà informarne l'altro per iscritto, anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 15 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto, motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. L'assegno unico familiare per il figlio verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Per_1
Per_
Qualora la figlia nel corso del tempo, cambiasse idea e decidesse di voler vivere insieme alla madre ed al Pt_2 fratello, il Sig. verserà alla moglie, per il mantenimento di entrambi i figli, la somma mensile di € 600,00 Parte_1
(seicento/00), cioè € 300,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per gli stessi, così come previsto dalla Legge e comunque, sempre attenendosi al Protocollo d'Intesa per la disciplina delle spese straordinarie del Tribunale di Rieti del 5 maggio 2016. In questo caso, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore almeno un pomeriggio a settimana e a fine settimana alternati dalle ore 15,00 del venerdì, sino alle 22,00 della domenica sera. Resta salva la facoltà di permanenza e pernotto della figlia infrasettimanalmente, presso l'abitazione assegnata al padre, qualora la medesima esprima una sua volontà in tal senso, previo accordo tra i ricorrenti. Per le vacanze estive, le festività natalizie e Pasquali ed i compleanni varrà quanto stabilito al precedente punto 4);
7) i coniugi provvederanno autonomamente al loro mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
8) i coniugi prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti anche con l'iscrizione della figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.1.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate e il giudice relatore ha rimesso la decisione al Collegio.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese attesa la domanda congiunta delle parti difese dal medesimo difensore.
P.Q.M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Roma Parte_1 Parte_2
(RM) in data 05.02.2005, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 76, parte I, anno 2005);
- recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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