Decreto cautelare 16 marzo 2022
Ordinanza collegiale 14 aprile 2022
Ordinanza collegiale 28 aprile 2022
Decreto presidenziale 13 giugno 2022
Ordinanza collegiale 12 aprile 2023
Sentenza 6 maggio 2024
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02386/2025REG.PROV.COLL.
N. 00246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2025, proposto da
GI FI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Franceschina Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA EZ, CI RE, LU PE, FR LI;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01663/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la Funzione Pubblica, Dipartimento per Gli Affari Regionali e le Autonomie e Dipartimento per le Politiche di Coesione), Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti l’avv. Meduri, in sostituzione dell'avv. Marchese;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su una procedura di selezione per 4 geologi da reclutare, con fondi PNRR, mediante contratti di esperto a tempo determinato.
L’originario ricorrente FI impugnava la graduatoria finale dinanzi al TAR Catanzaro lamentando l’erroneità del punteggio ad esso attribuito. Erroneità che non gli avrebbe consentito di posizionarsi utilmente all’interno della graduatoria finale.
2. Il TAR Catanzaro dichiarava tuttavia il difetto di giurisdizione in quanto, per giurisprudenza della Corte di cassazione, si tratterebbe di procedura finalizzata non alla “assunzione” a tempo indeterminato (ossia all’accesso ad un pubblico impiego) ma, piuttosto, al “conferimento” di un incarico temporaneo come tale “espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata” : di qui la giurisdizione dell’AGO.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato che la giurisprudenza sia della Cassazione, sia del Consiglio di Stato ha riservato tali procedure selettive alla cognizione del GA.
4. Si costituivano in giudizio le appellate amministrazioni statali e regionali. La Regione Calabria, in particolare, si soffermava unicamente sulla questione di merito (ossia sulla infondatezza della pretesa sostanziale).
5. Alla camera di consiglio del 20 marzo 2025, la difesa di parte appellante rassegnava le proprie conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso l’appello proposto dall’originario ricorrente, sul punto specifico della giurisdizione, si rivela fondato dal momento che:
6.1. La giurisprudenza richiamata dal giudice di primo grado (Cassazione, sezioni unite, 22 marzo 2022, n. 9314) si riferisce al diverso caso della revoca dell’incarico temporaneo e non ad una procedura per la assegnazione di simili incarichi. Dunque si trattava di rapporto già instaurato;
6.2. La stessa giurisprudenza delle sezioni unite della Cassazione (cfr. 13531 del 2016, richiamata da Cons. Stato, sez. III, 19 maggio 2020, n. 3191) afferma piuttosto che il concetto di “assunzione” di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 debba essere interpretato in modo più “estensivo”, ossia con riferimento sia alla assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sia al conferimento di incarichi a tempo determinato (rapporti di c.d. “parasubordinazione”). Conferimenti che rientrano nel perimetro applicativo di cui all’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (e al di là del richiamo, o meno, di tale disposizione all’interno dell’avviso di selezione);
6.3. Si veda in particolare la citata sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. III, 19 maggio 2020, n. 3191 (ove si trattava un tema analogo ossia di “conferimento di un incarico di collaborazione continuativa e coordinata ad un professionista” ) che qui di seguito si riporta per comodità espositiva e per quanto di interesse:
“la giurisprudenza è ormai univoca nel ritenere devolute al G.A. le controversie relative alle procedure di conferimento degli incarichi ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. civ., Sez. Un., ord. 1° luglio 2016, n. 13531; C.d.S., Sez. IV, 15 marzo 2017, n. 1176; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 7 agosto 2019, n. 1976; T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 febbraio 2019, n. 218; T.A.R. Liguria, Sez. II, 22 giugno 2018, n. 558).
Come sottolineato dalle Sezioni Unite della Cassazione nell’ordinanza n. 13531 del 2016, l’art. 7, comma 6, cit. “prevede che "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria", in presenza di una serie di requisiti specificati ai punti da a) a d) della medesima disposizione.
Quindi, si è in presenza di un concorso pubblico volto non all’assunzione di lavoratori subordinati, ma al conferimento di incarichi per soddisfare le medesime esigenze delle pubbliche amministrazioni quando alle stesse non si possa far fronte con i dipendenti in servizio. L’art. 63 del medesimo testo unico (id est: l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, Testo Unico del pubblico impiego), al comma 4, prevede che, a fronte della regola per cui la giurisdizione in materia di controversie di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è del giudice ordinario, "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
Una lettura sistematica del testo unico del pubblico impiego induce a interpretare estensivamente il concetto di assunzione di dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 63, comma 4, ritenendo che sussista la giurisdizione, tanto in presenza di una controversia relativa ad una procedura concorsuale volta all’assunzione di lavoratori subordinati, quanto in presenza di una controversia relativa ad una procedura concorsuale volta al conferimento di incarichi ex art. 7, comma 6, tu., assegnati ad esperti, mediante contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per far fronte alle medesime esigenze cui ordinariamente sono preordinati i lavoratori subordinati della pubblica amministrazione.
Tale opzione ermeneutica, equiparando l’assunzione di lavoratori subordinati e quella di lavoratori parasubordinati cui vengono attribuiti incarichi volti a realizzare identiche finalità, è più coerente con il sistema concepito dal legislatore per fare fronte, con personale assunto con tipologie contrattuali diverse ma tutte comunque di natura privatistica, alle medesime esigenze.
Ragioni di ordine sistematico e teleologico impongono quindi di interpretare estensivamente il concetto di assunzione formulato dalla norma che disciplina la giurisdizione, prevedendo la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguardi una procedura concorsuale indetta da un’amministrazione pubblica quale che sia il tipo di contratto di lavoro da stipulare all’esito del concorso” ;
6.4. Dunque il parametro di riferimento, onde configurare la giurisdizione del GA, deve essere la presenza o meno di una procedura pubblicistica di selezione (caratterizzata in quanto tale dalla presenza di avviso pubblico, prove, punteggi e graduatoria finale) e non la tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato) con cui inserire i singoli interessati all’interno della PA. Al riguardo è stato infatti affermato, sebbene con riguardo ad incarichi a tempo determinato di funzioni direttive, che si è al cospetto di una “procedura selettiva” allorché si registrino elementi di concorsualità quali, ad esempio: “previsione della nomina di una commissione esaminatrice, dello svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale e individuazione del candidato vincitore” (Cass. civile, sez. un., 4 settembre 2018, n. 21600). Elementi questi tutti presenti nel caso di specie dal momento che il presupposto “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI “GEOLOGO” - SENIOR” (cfr. allegato 021 della produzione di parte appellante) prevedeva un colloquio selettivo, una serie articolata di “criteri di valutazione”, l’attribuzione di un punteggio e la relativa formazione di una graduatoria.
7. Alla luce di tutte le considerazioni sopra evidenziate, deve dunque essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo con specifico riguardo alla controversia in esame. In accoglimento dell'appello la sentenza appellata va per l’effetto annullata con rinvio al medesimo T.a.r. ex art. 105 c.p.a.
8. Quanto al regime delle spese di lite il Collegio ritiene: a) di poterle compensare nei confronti delle intimate amministrazioni statali; b) di condannare la soccombente amministrazione regionale in ragione del ruolo da questa rivestito in merito alla intera vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara la giurisdizione del GA ed annulla con rinvio la sentenza di primo grado.
Condanna l’appellata amministrazione regionale alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 2.000 (duemila/00), oltre IVA e CPA. Spese compensate nei confronti di tutte le altre amministrazioni statali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Stefano Fantini |
IL SEGRETARIO