Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/02/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10129/2016 R.Cont.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il G.U., dott.ssa Luigia Franzese, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 10129/2016 R.G., con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to De Lisa Maria, come da Parte_1
procura in atti;
APPELLANTE
e
, rappresentata e difesa dall'avv.to Michele Marra, come da Controparte_1
procura in atti;
APPELLATO
oggetto: appello avverso la sentenza n. 435/2016, nella causa iscritta a R.G. 674/2015 resa dal giudice di pace di Piedimonte Matese, emessa in data 17.06.2016, pubblicata e resa pubblica il 27.06.2016, non notificata;
conclusioni per le parti costituite come da atti difensivi e verbale di udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte istante ha proposto appello avverso la sentenza del giudice di pace di
Piedimonte Matese n. 435/ 2016, esponendo: - che il giudice di prime cure ha errato nell'interpretazione dell'ordinanza presidenziale del 15.11.2010; - che nessun provvedimento adottato dal giudice, in sede di separazione, ha statuito in merito alle
- che, pertanto, a carico dell'opponente, odierno appellante, è stato previsto soltanto un obbligo di contribuzione mensile, comprensivo anche delle spese straordinarie;
- che, in ogni caso, le spese straordinarie, il cui rimborso viene richiesto in questa sede, non sono state concordate tra le parti;
- che, in ogni caso, le spese per cui è causa non possono essere qualificate come straordinarie;
- che nessun accertamento è stato effettuato dal giudice di pace in merito all'interesse prevalente della figlia e alla capacità economica del genitore non collocatario;
- che il giudice di prime cure non ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale di compensazione.
Tanto premesso, parte appellante ha richiesto, in riforma della sentenza impugnata, di rigettare la domanda avversa e, in via subordinata e, solo nell'ipotesi di accoglimento della domanda opposta, di accogliere la domanda di compensazione già formulata in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 28.02.2017, si costituiva parte appellata, contestando le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
La causa veniva riservata in decisione.
Va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto in quanto tempestivo, atteso che la notifica dell'atto di citazione è stata effettuata nel rispetto del termine di cui all'articolo 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
Deve precisarsi, altresì, che su tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.) o che, ancora, non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
In via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello proposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., essendo individuate in modo chiaro le questioni, nonché i punti contestati della sentenza e le relative doglianze (cfr. ex multis, Cass. n.
36481 del 2022). Ciò posto, il giudizio di primo grado ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 179/2015, con cui il giudice di pace ha condannato l'odierno appellante al pagamento dell'importo di € 2.737,96, oltre accessori, a titolo di spese straordinarie sostenute dall'odierna appellata nell'interesse della figlia della coppia, Per_1
Il giudice di prime cure ha accolto parzialmente l'opposizione proposta, revocando il decreto ingiuntivo opposto e condannando l'odierno appellante al pagamento dell'importo di € 1.294,80, oltre le spese di giudizio.
In particolare, il giudice di prime cure ha riconosciuto come spese straordinarie, ripetibili pro quota, quelle relative ai trattamenti dentistici, alle visite specialistiche e spese per ausili della vista (lenti a contatto), per l'acquisizione del titolo abilitante alla guida, per l'acquisto di strumenti informatici e per l'iscrizione e frequenza universitaria, escludendo quelle per il trasporto e i medicinali da banco.
Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato.
Invero, sussiste a carico dei genitori un obbligo di contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, che trova la propria fonte direttamente nella legge e nei principi che regolano la materia.
Occorre, infatti, evidenziare che la prevalente giurisprudenza, con motivazione condivisibile, ha sostenuto che devono intendersi spese "straordinarie" per la prole quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 c.c. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Tribunale Ravenna n. 235 del 2023). Ne consegue che, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza del mantenimento e a tutela dei figli della coppia, il contributo alle spese straordinarie non può essere compreso forfettariamente nell'importo dell'assegno (cfr. Cass. n. 35710 del 2021; Cass. n. 11894 del 2015).
In definitiva, i genitori hanno, per legge, l'obbligo di contribuire anche alle spese straordinarie per i figli in pari misura, se non è stabilita una percentuale diversa.
Pertanto, anche se non vi è alcuna previsione in merito nei provvedimenti adottati dal giudice della separazione, il non può dirsi esonerato dall'onere di Pt_1
contribuire alle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie, sussistendo a suo carico tale obbligo nella misura del 50%.
Anche il secondo e il quarto motivo di appello sono infondati.
In merito, la giurisprudenza, con motivazione condivisibile, ha sostenuto che, in caso di mancata concertazione preventiva in ordine alle spese straordinarie, il diritto al rimborso pro quota sussiste in ogni caso in capo al genitore che ha sostenuto l'intero esborso se la spesa in questione risponde all'interesse del figlio della coppia, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori (cfr. ex multis, Cass. n. 5059 del 2021).
Ciò posto, non può che ritenersi che le spese individuate dal giudice di prime cure (trattamenti dentistici, visite specialistiche, spese per lenti a contatto, spese per conseguire la patente di guida nonché per l'acquisto di strumenti informatici e spese universitarie) siano conformi all'interesse del figlio della coppia, in considerazione della natura delle stesse.
A ciò si aggiunga che il nel giudizio di primo grado, non ha fornito Pt_1
alcun elemento utile tale da indurre il giudice di pace a ritenere che le spese per cui è causa fossero insostenibili se rapportate alle condizioni economiche del genitore non convivente (cfr., ex multis, Tribunale di Tivoli n. 1204 del 2023, nella parte in cui stabilisce che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre, con una difesa non meramente assertiva, ma articolata su specifici motivi di dissenso valutabili dal giudice, la non rispondenza delle spese all'interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all'utilità per i figli).
Tale assunto risulta ancora più evidente se si considera che lo stesso opponente, odierno appellante, ha allegato, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, di essere dipendente statale, con contratto a tempo indeterminato, sicchè il predetto risulta titolare di un reddito adeguato e stabile.
Anche gli altri motivi di appello sono infondati.
Invero, sia le spese universitarie, che mediche, che quelle relative alle lenti a contatto sono da considerarsi spese straordinarie (cfr., ex multis, Tribunale Pistoia n.
80 del 2022; Tribunale Monza n. 1053 del 2019).
Anche l'ultimo motivo di appello è infondato.
Invero, i fatti e la documentazione posta a fondamento dell'eccezione di compensazione sono stati allegati e prodotti tardivamente ovvero soltanto all'udienza del 10.02.2016, successiva alla prima udienza, che è stata celebrata in data 08.01.2016.
In merito, occorre richiamare il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui nel giudizio innanzi al giudice di pace tutte le attività delle parti
(precisazione dei fatti, produzione documentale, richieste istruttorie) sono concentrate nella prima udienza;
tuttavia il rito è caratterizzato dal regime di preclusioni proprio del procedimento dinanzi al tribunale, per cui, dopo la prima udienza in cui il giudice deve invitare le parti a precisare definitivamente i fatti a fondamento delle proprie domande, difese ed eccezioni e a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e/o allegare nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi. Ciò significa che il rinvio alla
(eventuale) seconda udienza è del tutto eccezionale e può essere disposto solo quando
è necessaria la prova diretta o contraria oppure la produzione di ulteriori documenti in conseguenza della precisazione dei fatti ovvero per la richiesta di prova o per la produzione di documenti avvenuta in prima udienza (Tribunale Cuneo n. 602 del 2023; cfr. anche Cass. n. 20840 del 2017). In definitiva, l'appello va rigettato e, per l'effetto, va confermata la sentenza di primo grado.
Attesa la natura delle difese effettuate e il complesso panorama giurisprudenziale in merito, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare compensate le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2. compensa le spese del presente grado di giudizio;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del co. 1quater dell'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Santa Maria C.V., 14.02.2025
Il Giudice
(dott.ssa Luigia Franzese)