Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 30.9.2021 al n. 1611 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
Banco BPM S.p.A., corrente in Milano, ivi elettivamente domiciliata, presso e nello studio dell'avv. Luca Zitiello e Benedetta Musco, che la rappresentano e difendono, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro e la seconda in Controparte_1 Controparte_2 proprio e quale procuratrice del primo ed entrambi quali eredi di elettivamente domiciliati in Persona_1
Viareggio (LU), presso e nello studio dell'avv. Laura
Lazzeretti, che li rappresenta e difende come da mandato allegato alla copia comparsa di costituzione e risposta dell'8.7.2024,
APPELLATI
All'udienza del 9-11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
1
“Dichiararsi il giudizio estinto ex art. 310 c.p.c., con conseguente compensazione delle spese di lite.
Fermo quanto sopra, per mero scrupolo difensivo la eccepisce altresì il difetto di legittimazione Pt_1 attiva dei presunti eredi della de cuius, in quanto i medesimi si sono costituiti in giudizio senza fornire la prova della loro qualità di eredi, in assenza di qualsiasi documentazione che possa attestarne in qualche modo la qualifica.
In ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita decidesse di proseguire con il giudizio, la Banca si riporta integralmente alle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello e insiste per il loro accoglimento”.
Conclusioni di cui all'atto di appello.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, in riforma integrale dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca, Dott. Giacomo Lucente, resa in data 27 luglio 2021 a definizione del giudizio di primo grado promosso dalla Sig.ra nei Persona_1 confronti di Banco BPM S.p.A., rubricato sub R.G.
2948/2020, e comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in data 2 agosto 2021, così provvedere: in via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per Pt_1 le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate, con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione dell'importo di euro 13.223,66 (cfr. doc. 5) corrisposto da Banco BPM S.p.A., anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'Ordinanza;
2 - accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dalla ricorrente per carenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di euro
13.223,66 corrisposto da Banco BPM S.p.A., anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'Ordinanza; nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dalla ricorrente in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di euro
13.223,66 corrisposto da Banco BPM S.p.A., anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'Ordinanza; in via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla Sig.ra ai sensi dell'art. Per_1
1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, in riforma dell'impugnata ordinanza, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della medesima nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo della ricorrente, con conseguente obbligo restitutorio da parte della Sig.ra dell'eccedenza Per_1 dell'importo già corrispostole dalla Banca;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere la tenuta al pagamento, a qualsivoglia Pt_1 titolo, di somme di denaro in favore della Cliente, ridurre l'importo da corrispondere a quest'ultima secondo i criteri indicati in narrativa, ovvero tenendo in considerazione il valore delle gemme.
3 In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la
Sig.ra al pagamento di tutte le spese, competenze Per_1 ed onorari, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”
Per e : Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, in via preliminare dichiarare l'estinzione del presente giudizio per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare l'ordinanza emessa dal
Tribunale di Lucca, in persona del Dr. Giacomo Lucente, in data 27 luglio 2021 e depositata in cancelleria il
2.8.2021 a definizione della causa civile iscritta al n.
R.G. 2948/2020.
Sempre in via preliminare, respingere l'atto di appello avanzato da Banco BPM S.p.A., in persona della procuratrice Dott.ssa corrente in Milano CP_3
P.zza Meda n. 4, in quanto inammissibile per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta della Sig.ra e, per l'effetto, confermare Persona_1
l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca, in persona del
Dr. Giacomo Lucente, in data 27 luglio 2021 e depositata in cancelleria il 2.8.2021 a definizione della causa civile iscritta al n. R.G. 2948/2020.
Nel merito, respingere l'appello avanzato da Banco
BPM S.p.A. perché infondato per le ragioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta della Sig.ra
[...]
e, per l'effetto, confermare l'ordinanza Persona_1 emessa dal Tribunale di Lucca, in persona del Dr. Giacomo
Lucente, in data 27 luglio 2021 e depositata in cancelleria il 2.8.2021 a definizione della causa civile iscritta al n. R.G. 2948/2020.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per testi di cui alle note di trattazione scritta
4 per l'udienza del 20.4.2021 depositate in data 19.4.2021 nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di
Lucca.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, incluse spese generali, di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1611/2021 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, c.p.c. del
27.7.2021 del Tribunale di Lucca resa all'esito del giudizio n.r.g. 2948/2020; parti: Banco BPM S.p.A. c.
e la seconda in Controparte_1 Controparte_2 proprio e quale procuratrice del primo ed entrambi quali eredi di ), esperiti gli adempimenti ex Persona_1 artt. 350 e 352 c.p.c., interrotta la causa per la morte dell'appellata e riassunta la stessa Persona_1 da parte della sulle produzioni documentali delle Pt_1 parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 9-11.7.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo dell'ordinanza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO esponeva di avere acquistato dalla Persona_1 società – su segnalazione ARe_2 bancaria dell'Istituto Bancario Banco BPM, agenzia di Torre del Lago UC (LU), su iniziativa del promotore finanziario
– in data 12/02/2015 un diamante certificato ARe_3 IGI n. F1Q81126 per il prezzo di €. 12.023,00. Nei mesi a seguire apprendeva che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva censurato l'attività di AR
, qualificando scorrette le sue pratiche commerciali perché vendeva diamanti ad un prezzo nettamente superiore rispetto al loro reale valore. Con ricorso ex art. 702 – bis c.p.c. depositato il 24/08/2020 la ricorrente conveniva in giudizio Banco BPM S.p.A., per accertare la sua responsabilità e sentirla condannare al risarcimento del danno della somma di €.
5 7.971,24; sosteneva che la banca la aveva consapevolmente raggirata con condotte fraudolente ed artificiose, finalizzate AR a concludere l'infruttuosa compravendita nei confronti di , e cioè che aveva sostenuto la convenienza dell'operazione rappresentando anche dei dati non affidabili circa l'andamento del mercato dei diamanti. In particolare, le quotazioni esposte all'attrice dipendevano dalla fissazione unilaterale del prezzo da parte AR di e non erano frutto di reali oscillazioni di mercato. Specificava che la convenuta avrebbe dovuto sconsigliarle l'acquisto dei diamanti, poiché in qualità di cliente nutriva un legittimo affidamento verso la banca, la quale era obbligata ad informarsi preventivamente in merito alla convenienza dell'affare e, in ogni caso, a proteggerla da eventuali truffe. La convenuta si costituiva eccependo il difetto di legittimazione passiva, sostenendo l'esclusione da ogni sua responsabilità derivante dal contratto di compravendita AR stipulato fra e l'attrice, evidenziandone il suo rapporto di terzietà. Deduceva di avere svolto esclusivamente un'attività di mera segnalazione e che non era a conoscenza né delle informazioni contenute nei materiali illustrativi predisposti dalla società venditrice, né della determinazione dei prezzi AR di vendita realizzati da , e precisava che tutto il materiale pubblicitario e il set contrattuale relativo a tali AR operazioni era stato realizzato esclusivamente da senza alcun contributo della banca. In ogni caso, contestava la mancata prova da parte dell'attrice circa il nesso di causalità tra l'attività segnalatrice della banca e il danno da lui subito. Contestava la richiesta di risarcimento del danno, ritenuta erronea perché fondata su una valutazione di parte inattendibile;
in via subordinata ne chiedeva la riduzione ex art. 1227 c.c., ritenendo che l'attrice avrebbe dovuto diligentemente informarsi preventivamente circa l'affidabilità e la convenienza dell'affare. La causa veniva istruita con sole produzioni documentali. MOTIVI DELLA DECISIONE La fattispecie in esame si è svolta le modalità standard tipiche di una vicenda che ha avuto ampia eco, ed è ormai nota. AR
, poi dichiarata fallita dal Tribunale di Milano, si avvaleva di alcune banche per la vendita di diamanti grezzi, ad un prezzo doppio o triplo rispetto al loro valore reale, prospettando irrealistiche quotazioni basate su listini che in realtà non erano altro che pubblicità a pagamento della stessa AR
, pubblicate su giornali nazionali. Come evidenziato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nella decisione PS10677 del 31-10-2017, confermata provvisoriamente da n. 10967/2018 e CP_4 definitivamente dal Consiglio di Stato n. 2081/2021, il consumatore non era avvertito della differenza tra il prezzo AR praticato da ed il valore della pietra. Il rapporto fiduciario del cliente con il referente investimenti e le sue rassicurazioni, nonché la fiducia nelle
6 serietà e reputazione della banca, sono stati elementi determinanti nella decisione finale d'acquisto, avendo generato un legittimo affidamento verso le informazioni fornite. Le banche hanno quindi permesso di fatto la realizzazione della pratica commerciale scorretta, mettendo a disposizione le sedi, nonché per le modalità con cui si realizzava l'offerta ai consumatori, e si svolgevano i successivi adempimenti finalizzati all'acquisto ed alla custodia dei diamanti. Nel caso di specie, l'attrice ha acquistato in data in data 12/02/2015 un diamante certificato IGI n. F1Q81126 per il prezzo di €. 12.023,00 mentre la perizia di parte depositata dall'attrice - fondata presumibilmente sul listino Rapaport, universalmente utilizzato nelle transazioni di diamanti - attribuisce alla gemma il valore di acquisto pari ad €. 4.051,76. Con riferimento al titolo della responsabilità della convenuta, è necessario esaminare le tesi prospettate in giudizio. La responsabilità precontrattuale risulta inapplicabile al caso in esame, perché questa riguarda esclusivamente il comportamento tenuto dai contraenti nel momento precedente alla stipulazione del contratto e, nel caso de quo la banca AR non è parte del contratto tra e l'attore. Le ipotesi che vengono in rilievo sono la responsabilità contrattuale e la c.d. responsabilità per contatto sociale qualificato. Con riferimento alla prima ipotesi, l'attività esercitata da Banco BPM S.p.A. nei confronti dell'attore, consistente nella segnalazione dell'operazione di acquisto dei diamanti in questione, rientra nell'ambito delle attività connesse a quella bancaria ex art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro 6/07/1994, d. lgs. ad integrazione del d.lgs. n. 385/1993, ai sensi del quale “A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale [...]". Rispetto alla seconda ipotesi, invece, la responsabilità della banca deriva dagli artt. 1173 C.C. e 2 Cost. Si tratta di una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto, e che sorge allorquando tra il danneggiato ed il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici, non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica. A prescindere dalla fonte del titolo imputabile alla banca, contrattuale o da contatto sociale qualificato, in ogni caso questa risponde dei danni cagionati al cliente per inadempimento di un'obbligazione, ex art. 1218 C.C. (in questo senso Trib. Modena n. 352/2020; Trib. Modena ord. 19/11/2019; Trib. Milano ord. 14/10/2020; Trib. Verona ord. 23/05/2019). L'attrice ha senza dubbio provato i fatti costitutivi posti a fondamento del proprio diritto, ed in particolare il nesso di causalità tra l'inadempimento della banca e il danno subito.
7 È noto che esiste un'asimmetria informativa tra la banca e i clienti, e questa deve essere colmata con l'osservanza da parte dell'istituto bancario, dei doveri di trasparenza, chiarezza, lealtà, e correttezza, specialmente ove vi sia un consolidato rapporto di fiducia. Nel caso in esame, la cliente si è fidata delle informazioni rese loro dalla Banca circa l'affidabilità dell'operazione di acquisto dei diamanti, ed è stata influenzata dai suoi suggerimenti. In ottemperanza al dovere di solidarietà sociale di cui agli artt. 1173 c.c. e 2 Cost., la convenuta avrebbe dovuto fornire una corretta informazione sulla convenienza dell'investimento, e dunque, la relazione eziologica esiste perché se l'attrice avesse ricevuto una corretta informazione, AR non avrebbe certamente acquistato i diamanti da . A rafforzare la responsabilità di Banco BPM vi è anche il fatto che percepiva una corposa provvigione dai contratti di compravendita di diamanti, conclusi con l'ausilio dell'attività “segnalatrice” della (pari al 18% del Pt_1 prezzo pattuito), oltre all'utile derivante dai servizi accessori forniti al cliente in occasione della vendita, come la custodia in cassetta di sicurezza. Non si può pertanto affermare che BPM non abbia legittimazione passiva;
al contrario, l'istituto bancario è titolare di uno specifico ed autonomo dovere di informazione e di protezione della cliente, e non interessa che sia o meno parte del contratto di compravendita dei diamanti per cui è causa. A nulla rileva la clausola di esonero di responsabilità della banca, prevista dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto richiamate dalle proposte di acquisto dei diamanti AR tra e l'attrice. In primo luogo, la clausola in esame non trova applicazione, in quanto la responsabilità imputata alla banca non trova fonte nel rapporto contrattuale intercorrente tra i contraenti;
in secondo luogo, anche a voler ritenere che la clausola de quo sia valida, e che dunque la banca è esonerata da ogni responsabilità sorgente dal contratto con AR
, comunque risponde in forza di un'autonoma fonte di obbligo, che è appunto o quella contrattuale, secondo l'interpretazione estensiva, o in ogni caso quella derivante da contatto sociale qualificato (Tribunale di Lucca n. 64/2021). Non è fondata nemmeno la contestazione della banca relativa alla mancata prova da parte dell'attrice circa le condotte fraudolente e capziose dei funzionari della banca, con riferimento alle operazioni di investimento. L'attrice ha soddisfatto il suo onere probatorio allegando l'inadempimento della convenuta, quindi è la banca stessa che avrebbe avuto dedurre, al contrario, che la sua attività (per il tramite della funzionaria ARe_3 non ha in alcun modo influito sulla volontà della ricorrente AR di concludere il contratto di compravendita con . Ancora, nessun rilievo ha il fatto che la banca abbia esercitato una “mera attività di segnalazione”, oppure una
“consulenza”, perché entrambe le attività rientrano
8 nell'ambito delle condotte ascrivibili alle fonti di responsabilità sopra chiarite. Da ultimo, non si può ravvisare alcuna riduzione del quantum dovuto dalla e vanno respinte entrambe le Pt_1 eccezioni della convenuta, perché non può essere imputata all'attrice alcuna responsabilità ex art. 1227 c.c. né in punto di concorso nella causazione del danno – evento ai sensi del 1° comma, né sotto il profilo del concorso all'aggravamento del danno – conseguenza ai sensi del 2° comma. Infatti, la cliente ha agito in totale buona fede fidandosi dei suggerimenti dei funzionari di BPM, e non è ravvisabile alcun profilo di negligenza del danneggiato idoneo a ridurre il danno causato dalla convenuta;
Merita dunque accoglimento la domanda attorea relativa al risarcimento del danno a seguito dell'illegittima condotta della convenuta nella somma di €. 7.971,24, come ipotizzato dalla C.T.P. di parte ricorrente – la cui stima risulta congrua e non è stata oggetto di contestazione da parte del resistente – risultante dalla differenza tra il prezzo AR complessivo dei diamanti corrisposto ad ed il loro valore di presumibile realizzo, considerando anche il corrispettivo che l'attrice potrebbe ricavare dalla vendita in proprio, tenendo conto del margine o commissione normalmente dovuto a un operatore disposto ad acquistare o intermediare il prodotto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna BANCO BPM S.p.A. al risarcimento del danno pari ad €. 7.971,24 oltre interessi, nei confronti di nonché Persona_1 al pagamento in suo favore delle spese di lite, che liquida in
€. 145,50 per spese vive, €. 3500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge“.
Avverso la suddetta ordinanza ha interposto appello
Banco BPM S.p.A., chiedendo, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata decisione, di sentire:
“in via preliminare:
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle domande avversarie per Pt_1 le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le richieste ex adverso formulate, con conseguente condanna dell'appellata alla restituzione dell'importo di euro 13.223,66 (cfr. doc. 5) corrisposto
9 da Banco BPM S.p.A., anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'Ordinanza;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dalla ricorrente per carenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di euro
13.223,66 corrisposto da Banco BPM S.p.A., anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'Ordinanza; nel merito in via principale:
- rigettare tutte le domande e le richieste formulate dalla ricorrente in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare l'appellata alla restituzione dell'importo di euro
13.223,66 corrisposto da Banco BPM S.p.A., anche a titolo di spese legali, in esecuzione dell'Ordinanza; in via subordinata:
- accertare e dichiarare la sussistenza del concorso di colpa in capo alla Sig.ra ai sensi dell'art. Per_1
1227 c.c., nella causazione dei pretesi danni e, conseguentemente, in riforma dell'impugnata ordinanza, escludere ovvero ridurre l'entità del pagamento in favore della medesima nella misura che sarà ritenuta di giustizia in considerazione dell'entità del concorso colposo della ricorrente, con conseguente obbligo restitutorio da parte della Sig.ra dell'eccedenza Per_1 dell'importo già corrispostole dalla Banca;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ritenere la tenuta al pagamento, a qualsivoglia Pt_1 titolo, di somme di denaro in favore della Cliente, ridurre l'importo da corrispondere a quest'ultima secondo
10 i criteri indicati in narrativa, ovvero tenendo in considerazione il valore delle gemme.
In ogni caso, dichiarare tenuta e condannare la
Sig.ra al pagamento di tutte le spese, competenze Per_1 ed onorari, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello a sua volta concludendo per Persona_1
l'inammissibilità e comunque per il rigetto dell'avversario appello e la conferma dell'appellata ordinanza. Nella causa, interrotta per la sopravvenuta morte dell'appellata e riassunta da Persona_1 parte della Banca, si sono costituiti gli eredi dell'appellata e . Controparte_1 Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve rigettarsi la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata, secondo cui, avendo la appellante Pt_1 adempiuto all'ordinanza impugnata, vi sarebbe acquiescenza di quest'ultima all'impugnata decisione.
Trattasi infatti, pur senza avvenuta rituale formulazione di riserva di impugnazione e ripetizione, di condotta necessitata dal titolo esecutivo formatosi a carico della
Banca adempiente.
Parimenti è infondata l'eccezione di avvenuta estinzione del giudizio, sollevata dalla Banca appellante che ha tempestivamente riassunto lo stesso successivamente alla sua interruzione pur senza aver provveduto alla notifica del ricorso per riassunzione e al pedissequo decreto.
L'avvenuta costituzione degli eredi della che Per_1 hanno ritualmente (arg. ex art. 182 c.p.c.) documentato la qualità di eredi con la loro comparsa conclusionale, dà comunque prova dell'avvenuto raggiungimento dello
11 scopo richiesto dall'appellante, a nulla rilevando che detta costituzione sia avvenuta oltre i termini per la riassunzione, alla quale detti eredi non avevano oltretutto interesse, essendo gli stessi comunque venuti a conoscenza, evidentemente altresì in ragione della particolarità del processo telematico, dell'avversaria, questa sì tempestiva, riassunzione.
Il primo motivo di appello – con cui, in sintesi, la appellante invoca l'esonero da ogni sua Pt_1 responsabilità in quanto mero c.d. segnalatore di quello che poi è stato il contratto di acquisto del diamante – è infondato.
Il fatto in sé che il ruolo della Banca si sia limitato alla suddetta figura – che la Banca indica come descritta in alcuni risalenti orientamenti della CP_5
(Cfr. Comunicazioni nn. DIN/2049119 del 15 luglio CP_5
2002, 57808 del 26 luglio 2000, 98069882 del 27 agosto
1998, 98069878 del 27 agosto 1998, 96006186 del 25 giugno
1996, 94002407 del 15 marzo 1994), nei codici di comportamento delle associazioni di categoria dei soggetti abilitati ed infine normativamente tipizzata nel settore assicurativo a seguito del recepimento della
Direttiva sull'intermediazione assicurativa UE/2016/97 con la modifica dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni
Private) – non costituisce causa di esonero da responsabilità, atteso che la segnalazione di dati ed elementi valutativi non veritieri, che è documentato essere stati forniti per il tramite della Banca e di cui la stessa era a conoscenza (vd. doc. 4 attrice in primo grado), va considerata condotta illecita come tale fonte di danno.
La non può inoltre invocare clausole di esonero Pt_1 da responsabilità contenute nella convenzione a suo tempo
12 (6.9.2011) conclusa da Banca Popolare di Verona AN
Geminiano e AN PE (nella cui posizione essa è subentrata) con la venditrice ARe_2
AR
( ), sia in quanto la non è stata
[...] Per_1 parte di detto accordo, sia altresì in quanto siffatte clausole, ove pure in qualche modo richiamate nel
AR rapporto insorto fra la e , sarebbero nulle per Per_1 via della disciplina consumeristica applicabile al caso di specie (per tutte vd. art. 33, comma 2, lett. b),
D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo).
Peraltro, ove pure il ruolo della Banca voglia inquadrarsi nella fattispecie del mediatore (essendo pacifico che per l'operazione in questione la Banca ha percepito un corrispettivo), la sua responsabilità non sarebbe esclusa dal disposto di cui all'art. 1759 c.c.
Infondata è altresì la prospettazione della Banca di non aver svolto alcuna attività propositiva, sia in quanto detto assunto contrasta con il sopra invocato ruolo di segnalatore, sia in quanto smentito dal contenuto della citata convenzione tra Banca Popolare di
Verona AN Geminiano e AN PE e
[...] che contemplava una specifica ARe_2 condotta attiva della presso la propria clientela. Pt_1
Infondato è pure il secondo motivo di appello, in sintesi incentrato sull'assenza dei presupposti degli obblighi di informazione in capo a soggetto bancario nelle operazioni come quelle in questione, in particolare esponendo come la segnalazione dell'acquisto di oggetti preziosi non sia equiparabile a quella concernente l'acquisto di strumenti finanziari, ambito nel quale le banche istituzionalmente viceversa operano.
Basta solo in proposito considerare come la valutazione degli oggetti preziosi costituisce operazione necessaria ai contratti che hanno ad oggetto il relativo
13 pegno, che costituisce una delle tipiche garanzie frequentemente richieste dalle banche (vd. art. 48 D.lgs.
n. 385/1993), e come alla medesima operazione valutativa le banche spesso sono chiamate nella gestione dei servizi riguardanti le cassette di sicurezza.
L'esame del terzo motivo di appello – in punto di lamentata carente prova circa l'attività ex adverso contestata ed accertata dal primo Giudice – è da ritenersi assorbito in ragione dell'esito del primo motivo di appello.
Con il quarto motivo viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non avrebbe fatto buon governo del principio dell'onere della prova quanto al danno accertato.
Il motivo è infondato.
ARe attrice ha sul punto prodotto una propria consulenza di parte, che ha preso in esame il diamante oggetto della negoziazione e ne ha dato più di una articolata valutazione, fra le quali il primo Giudice ha in particolare scelto proprio quella che l'appellante lamenta non essere stata presa in considerazione (prezzo da investimento fra dettagliante e privato in ambito nazionale, al netto dello spread e comprensivo dell'IVA)
Dal canto suo sul punto la si è limitata ad una Pt_1 pura e semplice contestazione di detto valore, senza a sua volta offrire una motivata valutazione alternativa.
Valutazione alternativa che non è stata offerta, avendo in via generale la assunto essere il valore Pt_1 dei diamanti soggetto a vistose oscillazioni, né riguardo alla collocazione cronologica dell'operazione né riguardo ad una non meglio precisata sensibile rivalutazione nel tempo del prezioso.
Sul punto deve osservarsi come, pur essendo la perizia di parte riferita alla data della sua esecuzione
14 (29.1.2019), una rettifica del valore preso in considerazione, in difetto di prova secondo il generale indice dei prezzi al consumo, alla data dell'operazione di acquisto (12.2.2015), non condurrebbe a risultati suscettibili di diversa considerazione (Euro 4.051,76 del
29.1.2019 devalutati al 12.2.2015 darebbero peraltro il minore importo di Euro 3.952,94).
Infondato è infine il quinto motivo sulla invocata mancata considerazione del concorso di colpa della Per_1
L'assunto non è supportato dal richiamo di alcuna c.d. profilatura della investitrice, che pure la Pt_1 essendo la sua correntista, aveva a disposizione, Per_1 tale da indurre a considerare quest'ultima particolarmente esperta in operazioni ad elevato tasso di rischio o parte di precedenti negoziazioni dello specifico settore (ad es. perché depositante di gioielli in cassetta di sicurezza collocata presso la . Pt_1
Per tutte le suddette ragioni l'appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (aliquote medie, esclusa la fase istruttoria, in riferimento al valore da Euro 5.200,01 ad
Euro 26.000,00) .
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante Banco BPM S.p.A.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Banco BPM
S.p.A. avverso l'ordinanza ex art. 702-ter, comma 5,
c.p.c. del 27.7.2021 del Tribunale di Lucca resa all'esito del giudizio n.r.g. 2948/2020,
15 1. rigetta il proposto appello e conferma l'impugnata ordinanza;
2. dichiara tenuta e condanna Banco BPM S.p.A. alla refusione in favore di e Controparte_1 CP_2
, quali eredi di delle spese di
[...] Persona_1 lite dalla de cuius e da detti eredi sopportate, che vengono liquidate in Euro 3.966,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge.
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante Banco BPM S.p.A.
Così deciso in Firenze l'11 marzo 2025.
Il Presidente rel.est.
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